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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/09/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3532/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 29.12.2020 e vertente t r a
(c.f. ) con sede in Milano nella via Domenichino n. 5, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume,
ATTRICE
e
(c.f. ) con sede in nella piazza Umberto I, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Carnabuci.
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: per le
ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte del in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
1 I. € 1.349,33 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub
ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto
di citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle
fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL.
A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior
sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione,
sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi
legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, per il mancato puntuale pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior
sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla
scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha
generato il predetto importo;
V. € 4.064,06 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli
maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo
pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono
già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce
sub ALL. B;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai
sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5
2 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
VII. € 2.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti
fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli
interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con
decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il
diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
condannare il al pagamento in favore di di ogni diversa somma CP_1 Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della
sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella
misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da
quelli costituenti la sorte capitale;
3 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di
mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1
ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al CP_1 CP_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1
di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per il convenuto, come da comparsa di costituzione e risposta: “In via preliminare,
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione e comunque il difetto di legittimazione attiva della
per le ragioni esposte al punto 1); Pt_1
nel merito,
- Rigettare la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte ai punti 2), 3) e 4);
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice chiedeva la Parte_1
condanna del al pagamento della somma di € 33.084,02 per sorte Controparte_1
capitale in relazione a talune fatture i cui crediti le erano stati ceduti da soggetti creditori del oltre interessi moratori maturati e maturandi nonché interessi Controparte_1
anatocistici ex art. 1283 c.c.; € 520,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 231/02 come
4 novellato dal d.lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
€ 4.064,06 quali interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento del comune convenuto dei crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta nonché gli interessi anatocistici su tali interessi moratori ai sensi dell'art. 1283
c.c., oltre € 2.320,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle note debito.
In via subordinata, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento Controparte_1
in suo favore di una somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A fondamento delle proprie domande, la società attrice deduceva di essere divenuta creditrice del giusti contratti di cessione del credito pro soluto, con i quali Controparte_1
Hera Comm. S.r.L., ed le avevano ceduto i crediti cui alle CP_2 Controparte_3
fatture da queste ultime emesse a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore dell'ente convenuto.
Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione e il difetto di legittimazione attiva della in quanto incerto e Parte_1
indeterminabile l'oggetto della domanda, in mancanza di prova della titolarità del diritto ad agire in capo all'attrice.
Secondariamente, rilevava l'inefficacia dei contratti di cessione dei crediti in virtù
dell'applicabilità della disciplina speciale prevista dall'art. 9, all. E della legge n.
2248/1865 secondo cui il creditore cedente, parte di un contratto ancora in corso di esecuzione, deve acquisire il previo consenso del debitore ceduto ove questo sia una pubblica amministrazione. Nel merito, lamentava l'inesistenza del credito fatto valere in giudizio e dava atto di avere comunque provveduto, dopo la notifica dell'atto introduttivo, al pagamento di una somma pari a € 33.084,02, senza riconoscimento del debito.
5 Indi, in memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attrice dichiarava di proseguire il giudizio per la residuale somma di € 1.349,33 portata dal mancato pagamento delle fatture emesse da e (quale cessionaria di Controparte_3 Controparte_4 CP_3
quale sorte capitale oltre i relativi interessi moratori e anatocistici;
il giudizio è
[...]
comunque proseguito sulle domande relative agli ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale e sulla domanda ai sensi dell'art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 231/02.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sulle questioni preliminari.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dal convenuto in quando dal medesimo atto è possibile evincere in modo chiaro sia il petitum
(pagamento di crediti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica) che la causa
petendi (mancato o tardivo pagamento da parte dell'ente locale dei corrispettivi delle somministrazioni a società che hanno ceduto il credito a favore dell'attrice). Il rilievo circa la presunta mancata produzione dei contratti di cessione (peraltro infondato in quanto l'attrice ha tempestivamente prodotto – con la prima memoria - detti contratti) attiene,
invero, alla prova titolarità del credito e non alla legittimazione attiva.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata anche l'eccezione dell'ente convenuto relativa all'inefficacia del contratto di cessione per violazione dell'art. 9 dell'allegato E alla legge n. 2248/1865, richiamato dall'art. 70 R.D. n. 2440/1923 anche in materia di somministrazione, che subordina la cessione all'adesione della PA in caso di rapporti contrattuali in corso.
L'inopponibilità della cessione, innanzitutto, nel caso di specie non riguarda i rapporti di cui alle fatture emesse da Hera Comm S.r.l., in quanto erogate in regime di salvaguardia per gli anni 2017 e 2018 (v. esito procedura concorsuale di Acquirente Unico S.p.A., in
6 atti), con la conseguenza che la fonte del rapporto non era di tipo contrattuale ma legale ex art. 1, comma 4, d.l. n. 73/2007.
In relazione agli altri rapporti di somministrazione (con e con CP_2 CP_3
, viene in rilievo invece anche la previsione di cui all'art. 117, co. 3 D. Lgs. n. 163
[...]
del 2006, poi confluita nell'art. 106, co. 13 Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50 del
2016, secondo cui si applicano le norme di cui alla legge n. 52/1991 sulla cessione dei crediti d'impresa (come nel caso di specie). Il comma 13 del citato art. 106, precisa poi che
“le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Nel caso di specie trova certamente applicazione l'ultima disposizione richiamata, dato l'espresso richiamo al citato articolo 106 dall'art. 114 d.lgs. 50/2016 (norme applicabili agli appalti nei settori speciali) in vigore ratione temporis. In mancanza di un rifiuto da parte del nei 45 giorni successivi alla notifica della cessione (notificazione la cui CP_1
prova è stata prodotta dall'attrice), si ritiene che la cessionaria possa legittimamente domandare l'adempimento delle obbligazioni di cui si tratta. Si dubita, peraltro, che le norme relative alla cessione dei crediti di cui al R.D. 2440/1923 siano applicabili analogicamente ad amministrazioni diverse da quelle statali (in tal senso v. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 30658 del 21/12/2017, Rv. 647121 – 01).
2. Il merito della lite.
2.1. Sulla sorte capitale residua e sui relativi interessi
Parte attrice, innanzitutto, ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento della sorte capitale di € 1.349,33 cui alle fatture n. 4600796733 del 3.9.2015 e n. 4701264118 del
16.9.2016, emesse da nei confronti di parte convenuta e cedute Controparte_3
all'attrice giusto contratto di cessione del credito n. rep. 224.467 – racc. 71.081 del
21.12.2015, notificato al comune di il 12.1.2016. CP_1
7 La limitazione della domanda è avvenuta dopo che il una volta ricevuto l'atto CP_1
di citazione, ha disposto il pagamento di gran parte della sorte capitale mediante i mandati allegati (doc. 3 di parte convenuta), mandati che fanno espresso riferimento a precisi impegni di spesa e capitoli del bilancio comunale. L'ente, ammettendo il pagamento, ha dichiarato di aver operato in tal modo per evitare di esporsi a un dissesto finanziario
“dovuto alla previsione della soccombenza virtuale”, riservandosi di chiedere la restituzione di quanto versato con un'azione autonoma da esperire.
La domanda attorea è infondata per i motivi di seguito illustrati.
Le fatture citate per complessivi euro 1.349,33 non si riferiscono alla somministrazione in regime di salvaguardia, in quanto, per stessa affermazione dell'attrice nell'atto di citazione, tale regime si riferisce solo alla fornitura Hera Comm S.r.l. per gli anni 2017-
2018. Non è stata prodotta peraltro alcuna documentazione attestante che anche le somministrazioni fornite dagli altri operatori (in particolare siano state Controparte_3
erogate in regime di salvaguardia.
Di conseguenza, per la somma di euro 1.349,33 di cui alle fatture Controparte_3
è necessaria la prova della fonte contrattuale, trattandosi di rapporto con la pubblica amministrazione. Orbene, tale prova non è stata raggiunta in quanto l'attrice non ha prodotto in giudizio i contratti di somministrazione, come peraltro eccepito dal CP_1
convenuto con la memoria n. 2.
Il rigetto della domanda principale relativa alla sorte capitale comporta anche il rigetto delle domande relative all'obbligazione accessoria degli interessi e al pagamento di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2002.
2.2. Sugli interessi di mora e anatocistici relativi alla sorte capitale pagata dal CP_1
In relazione alla domanda relativa agli interessi di mora sulla somma capitale che il ha pagato in corso di causa, è necessario operare una distinzione tra le somme CP_1
relative alla somministrazione in regime di salvaguardia fornita da Hera Comm S.r.l.
(fattura n. 1708562765 per euro 1.114,62) e le restanti somme che, per quanto esposto
8 sopra, non rientrano in tale regime. Per quest'ultime, infatti, manca la prova del rapporto contrattuale, che deve essere fornita mediante la produzione in giudizio del documento contrattuale trattandosi di rapporto con la pubblica amministrazione.
Di conseguenza, il calcolo degli interessi di mora e anatocistici va effettuato solamente in relazione alla fattura n. 1708562765 del 2017 per euro 1.114,62, posto che il credito in questo caso risulta dimostrato sia dalla circostanza documentata che si trattava di servizio in regime di salvaguardia, sia dal fatto che il non ha allegato né Controparte_1
dimostrato di aver usufruito della somministrazione di energia da altri operatori.
Nel caso di specie, in relazione alla determinazione del saggio degli interessi, si rileva che, con riferimento alle forniture di energia effettuate in regime di salvaguardia, non trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, non rientrando il rapporto nell'ambito della transazione commerciale come definita dal relativo articolo 2 (cfr. in tal senso Tribunale di Trani n. 1283/2024 del 2.9.2024). La transazione commerciale, infatti,
richiede che il rapporto trovi fondamento in un contratto, mentre, come detto, nel regime di salvaguardia l'obbligazione sorge ex lege (sulla non riconducibilità della definizione di transazione commerciale alle fonti non negoziali delle obbligazioni cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5042 del 28/02/2017, Rv. 643178 - 01).
In ultima analisi, quindi, l'attrice ha diritto innanzitutto alla corresponsione degli interessi di mora sulla somma capitale di euro 1.114,62 al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c., con decorrenza dalla scadenza della fattura indicata (30.11.2017) fino alla data dell'avvenuto pagamento da parte del CP_1
L'attrice ha altresì diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
(oggetto di espressa domanda) su detti interessi di mora, con decorrenza dalla notificazione dell'atto di citazione (20.12.2020) fino al soddisfo, al saggio legale di cui all'art. 1284, I
comma, c.c.
Non trattandosi di obbligazione di fonte contrattuale, non troverà applicazione il saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c.; infatti, qualora l'obbligazione derivi da fatto illecito o
9 dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, Rv.
651183 – 01).
La mancata qualificazione del regime di salvaguardia nell'ambito della transazione commerciale comporta anche il rigetto della domanda relativa all'importo forfettario di 40
euro di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002.
2.3. Sugli interessi relativi alle note di debito
In relazione alla domanda sugli interessi di cui alle “note di debito” per euro 4.064,06,
si rileva che l'attrice ha prodotto solamente dette note (fatture) e prospetti riepilogativi redatti unilateralmente. Tuttavia, non è possibile evincere a quali rapporti sottostanti si riferiscano le fatture asseritamente pagate in ritardo e manca altresì la prova di detto tardivo pagamento, con la conseguenza che risulta indimostrato il ritardo stesso e quindi il diritto agli interessi di mora. Il rigetto della domanda relativa agli interessi di mora comporta anche il rigetto delle conseguenti domande sugli interessi anatocistici e sulla somma forfettaria di cui all'art. 6, d.lgs. n. 231/2002.
3. Sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
La domanda va dichiarata inammissibile in quanto l'azione cui all'art. 2041 c.c.
rappresenta uno strumento residuale e sussidiario attivabile allorché non sussista – in astratto – altra azione idonea a soddisfare la pretesa dedotta. Nel caso di specie, Parte_1
– quale cessionaria – è titolare di azione volta a far valere l'inadempimento contrattuale del debitore ceduto.
4. Spese di lite.
L'accoglimento in minima parte delle domande attoree depone per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in narrativa, a parziale accoglimento delle domande attoree, così provvede:
1) condanna il convenuto a pagare all'attrice gli Controparte_1 Parte_1
interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. sulla sorte capitale pari a euro
1.114,62 di cui alla fattura n. 1708562765, con decorrenza dalla scadenza della fattura
(30.11.2017) fino all'avvenuto pagamento della medesima;
2) condanna il convenuto a pagare all'attrice gli Controparte_1 Parte_1
interessi anatocistici sugli interessi di mora di cui al capo precedente, al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. e con decorrenza dalla notificazione della citazione (20.12.2020)
fino al soddisfo;
3) rigetta le altre domande dell'attrice Parte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 2.9.2025
Il giudice
Matteo De Nes
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 29.12.2020 e vertente t r a
(c.f. ) con sede in Milano nella via Domenichino n. 5, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume,
ATTRICE
e
(c.f. ) con sede in nella piazza Umberto I, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Carnabuci.
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: per le
ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte del in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
1 I. € 1.349,33 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub
ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto
di citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle
fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL.
A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior
sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione,
sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi
legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, per il mancato puntuale pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior
sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla
scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha
generato il predetto importo;
V. € 4.064,06 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli
maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo
pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono
già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce
sub ALL. B;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai
sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5
2 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
VII. € 2.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti
fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli
interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con
decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il
diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
condannare il al pagamento in favore di di ogni diversa somma CP_1 Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della
sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella
misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da
quelli costituenti la sorte capitale;
3 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di
mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1
ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al CP_1 CP_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1
di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per il convenuto, come da comparsa di costituzione e risposta: “In via preliminare,
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione e comunque il difetto di legittimazione attiva della
per le ragioni esposte al punto 1); Pt_1
nel merito,
- Rigettare la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte ai punti 2), 3) e 4);
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice chiedeva la Parte_1
condanna del al pagamento della somma di € 33.084,02 per sorte Controparte_1
capitale in relazione a talune fatture i cui crediti le erano stati ceduti da soggetti creditori del oltre interessi moratori maturati e maturandi nonché interessi Controparte_1
anatocistici ex art. 1283 c.c.; € 520,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 231/02 come
4 novellato dal d.lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
€ 4.064,06 quali interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento del comune convenuto dei crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta nonché gli interessi anatocistici su tali interessi moratori ai sensi dell'art. 1283
c.c., oltre € 2.320,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle note debito.
In via subordinata, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento Controparte_1
in suo favore di una somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A fondamento delle proprie domande, la società attrice deduceva di essere divenuta creditrice del giusti contratti di cessione del credito pro soluto, con i quali Controparte_1
Hera Comm. S.r.L., ed le avevano ceduto i crediti cui alle CP_2 Controparte_3
fatture da queste ultime emesse a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore dell'ente convenuto.
Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione e il difetto di legittimazione attiva della in quanto incerto e Parte_1
indeterminabile l'oggetto della domanda, in mancanza di prova della titolarità del diritto ad agire in capo all'attrice.
Secondariamente, rilevava l'inefficacia dei contratti di cessione dei crediti in virtù
dell'applicabilità della disciplina speciale prevista dall'art. 9, all. E della legge n.
2248/1865 secondo cui il creditore cedente, parte di un contratto ancora in corso di esecuzione, deve acquisire il previo consenso del debitore ceduto ove questo sia una pubblica amministrazione. Nel merito, lamentava l'inesistenza del credito fatto valere in giudizio e dava atto di avere comunque provveduto, dopo la notifica dell'atto introduttivo, al pagamento di una somma pari a € 33.084,02, senza riconoscimento del debito.
5 Indi, in memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attrice dichiarava di proseguire il giudizio per la residuale somma di € 1.349,33 portata dal mancato pagamento delle fatture emesse da e (quale cessionaria di Controparte_3 Controparte_4 CP_3
quale sorte capitale oltre i relativi interessi moratori e anatocistici;
il giudizio è
[...]
comunque proseguito sulle domande relative agli ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale e sulla domanda ai sensi dell'art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 231/02.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sulle questioni preliminari.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dal convenuto in quando dal medesimo atto è possibile evincere in modo chiaro sia il petitum
(pagamento di crediti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica) che la causa
petendi (mancato o tardivo pagamento da parte dell'ente locale dei corrispettivi delle somministrazioni a società che hanno ceduto il credito a favore dell'attrice). Il rilievo circa la presunta mancata produzione dei contratti di cessione (peraltro infondato in quanto l'attrice ha tempestivamente prodotto – con la prima memoria - detti contratti) attiene,
invero, alla prova titolarità del credito e non alla legittimazione attiva.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata anche l'eccezione dell'ente convenuto relativa all'inefficacia del contratto di cessione per violazione dell'art. 9 dell'allegato E alla legge n. 2248/1865, richiamato dall'art. 70 R.D. n. 2440/1923 anche in materia di somministrazione, che subordina la cessione all'adesione della PA in caso di rapporti contrattuali in corso.
L'inopponibilità della cessione, innanzitutto, nel caso di specie non riguarda i rapporti di cui alle fatture emesse da Hera Comm S.r.l., in quanto erogate in regime di salvaguardia per gli anni 2017 e 2018 (v. esito procedura concorsuale di Acquirente Unico S.p.A., in
6 atti), con la conseguenza che la fonte del rapporto non era di tipo contrattuale ma legale ex art. 1, comma 4, d.l. n. 73/2007.
In relazione agli altri rapporti di somministrazione (con e con CP_2 CP_3
, viene in rilievo invece anche la previsione di cui all'art. 117, co. 3 D. Lgs. n. 163
[...]
del 2006, poi confluita nell'art. 106, co. 13 Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50 del
2016, secondo cui si applicano le norme di cui alla legge n. 52/1991 sulla cessione dei crediti d'impresa (come nel caso di specie). Il comma 13 del citato art. 106, precisa poi che
“le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Nel caso di specie trova certamente applicazione l'ultima disposizione richiamata, dato l'espresso richiamo al citato articolo 106 dall'art. 114 d.lgs. 50/2016 (norme applicabili agli appalti nei settori speciali) in vigore ratione temporis. In mancanza di un rifiuto da parte del nei 45 giorni successivi alla notifica della cessione (notificazione la cui CP_1
prova è stata prodotta dall'attrice), si ritiene che la cessionaria possa legittimamente domandare l'adempimento delle obbligazioni di cui si tratta. Si dubita, peraltro, che le norme relative alla cessione dei crediti di cui al R.D. 2440/1923 siano applicabili analogicamente ad amministrazioni diverse da quelle statali (in tal senso v. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 30658 del 21/12/2017, Rv. 647121 – 01).
2. Il merito della lite.
2.1. Sulla sorte capitale residua e sui relativi interessi
Parte attrice, innanzitutto, ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento della sorte capitale di € 1.349,33 cui alle fatture n. 4600796733 del 3.9.2015 e n. 4701264118 del
16.9.2016, emesse da nei confronti di parte convenuta e cedute Controparte_3
all'attrice giusto contratto di cessione del credito n. rep. 224.467 – racc. 71.081 del
21.12.2015, notificato al comune di il 12.1.2016. CP_1
7 La limitazione della domanda è avvenuta dopo che il una volta ricevuto l'atto CP_1
di citazione, ha disposto il pagamento di gran parte della sorte capitale mediante i mandati allegati (doc. 3 di parte convenuta), mandati che fanno espresso riferimento a precisi impegni di spesa e capitoli del bilancio comunale. L'ente, ammettendo il pagamento, ha dichiarato di aver operato in tal modo per evitare di esporsi a un dissesto finanziario
“dovuto alla previsione della soccombenza virtuale”, riservandosi di chiedere la restituzione di quanto versato con un'azione autonoma da esperire.
La domanda attorea è infondata per i motivi di seguito illustrati.
Le fatture citate per complessivi euro 1.349,33 non si riferiscono alla somministrazione in regime di salvaguardia, in quanto, per stessa affermazione dell'attrice nell'atto di citazione, tale regime si riferisce solo alla fornitura Hera Comm S.r.l. per gli anni 2017-
2018. Non è stata prodotta peraltro alcuna documentazione attestante che anche le somministrazioni fornite dagli altri operatori (in particolare siano state Controparte_3
erogate in regime di salvaguardia.
Di conseguenza, per la somma di euro 1.349,33 di cui alle fatture Controparte_3
è necessaria la prova della fonte contrattuale, trattandosi di rapporto con la pubblica amministrazione. Orbene, tale prova non è stata raggiunta in quanto l'attrice non ha prodotto in giudizio i contratti di somministrazione, come peraltro eccepito dal CP_1
convenuto con la memoria n. 2.
Il rigetto della domanda principale relativa alla sorte capitale comporta anche il rigetto delle domande relative all'obbligazione accessoria degli interessi e al pagamento di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2002.
2.2. Sugli interessi di mora e anatocistici relativi alla sorte capitale pagata dal CP_1
In relazione alla domanda relativa agli interessi di mora sulla somma capitale che il ha pagato in corso di causa, è necessario operare una distinzione tra le somme CP_1
relative alla somministrazione in regime di salvaguardia fornita da Hera Comm S.r.l.
(fattura n. 1708562765 per euro 1.114,62) e le restanti somme che, per quanto esposto
8 sopra, non rientrano in tale regime. Per quest'ultime, infatti, manca la prova del rapporto contrattuale, che deve essere fornita mediante la produzione in giudizio del documento contrattuale trattandosi di rapporto con la pubblica amministrazione.
Di conseguenza, il calcolo degli interessi di mora e anatocistici va effettuato solamente in relazione alla fattura n. 1708562765 del 2017 per euro 1.114,62, posto che il credito in questo caso risulta dimostrato sia dalla circostanza documentata che si trattava di servizio in regime di salvaguardia, sia dal fatto che il non ha allegato né Controparte_1
dimostrato di aver usufruito della somministrazione di energia da altri operatori.
Nel caso di specie, in relazione alla determinazione del saggio degli interessi, si rileva che, con riferimento alle forniture di energia effettuate in regime di salvaguardia, non trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, non rientrando il rapporto nell'ambito della transazione commerciale come definita dal relativo articolo 2 (cfr. in tal senso Tribunale di Trani n. 1283/2024 del 2.9.2024). La transazione commerciale, infatti,
richiede che il rapporto trovi fondamento in un contratto, mentre, come detto, nel regime di salvaguardia l'obbligazione sorge ex lege (sulla non riconducibilità della definizione di transazione commerciale alle fonti non negoziali delle obbligazioni cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5042 del 28/02/2017, Rv. 643178 - 01).
In ultima analisi, quindi, l'attrice ha diritto innanzitutto alla corresponsione degli interessi di mora sulla somma capitale di euro 1.114,62 al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c., con decorrenza dalla scadenza della fattura indicata (30.11.2017) fino alla data dell'avvenuto pagamento da parte del CP_1
L'attrice ha altresì diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
(oggetto di espressa domanda) su detti interessi di mora, con decorrenza dalla notificazione dell'atto di citazione (20.12.2020) fino al soddisfo, al saggio legale di cui all'art. 1284, I
comma, c.c.
Non trattandosi di obbligazione di fonte contrattuale, non troverà applicazione il saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c.; infatti, qualora l'obbligazione derivi da fatto illecito o
9 dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, Rv.
651183 – 01).
La mancata qualificazione del regime di salvaguardia nell'ambito della transazione commerciale comporta anche il rigetto della domanda relativa all'importo forfettario di 40
euro di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002.
2.3. Sugli interessi relativi alle note di debito
In relazione alla domanda sugli interessi di cui alle “note di debito” per euro 4.064,06,
si rileva che l'attrice ha prodotto solamente dette note (fatture) e prospetti riepilogativi redatti unilateralmente. Tuttavia, non è possibile evincere a quali rapporti sottostanti si riferiscano le fatture asseritamente pagate in ritardo e manca altresì la prova di detto tardivo pagamento, con la conseguenza che risulta indimostrato il ritardo stesso e quindi il diritto agli interessi di mora. Il rigetto della domanda relativa agli interessi di mora comporta anche il rigetto delle conseguenti domande sugli interessi anatocistici e sulla somma forfettaria di cui all'art. 6, d.lgs. n. 231/2002.
3. Sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
La domanda va dichiarata inammissibile in quanto l'azione cui all'art. 2041 c.c.
rappresenta uno strumento residuale e sussidiario attivabile allorché non sussista – in astratto – altra azione idonea a soddisfare la pretesa dedotta. Nel caso di specie, Parte_1
– quale cessionaria – è titolare di azione volta a far valere l'inadempimento contrattuale del debitore ceduto.
4. Spese di lite.
L'accoglimento in minima parte delle domande attoree depone per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in narrativa, a parziale accoglimento delle domande attoree, così provvede:
1) condanna il convenuto a pagare all'attrice gli Controparte_1 Parte_1
interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. sulla sorte capitale pari a euro
1.114,62 di cui alla fattura n. 1708562765, con decorrenza dalla scadenza della fattura
(30.11.2017) fino all'avvenuto pagamento della medesima;
2) condanna il convenuto a pagare all'attrice gli Controparte_1 Parte_1
interessi anatocistici sugli interessi di mora di cui al capo precedente, al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. e con decorrenza dalla notificazione della citazione (20.12.2020)
fino al soddisfo;
3) rigetta le altre domande dell'attrice Parte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 2.9.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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