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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/08/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 5 agosto 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.709 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
(c.f. ), nata in [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carlo De Martis
e dall'Avv. Paola Pippi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in
Grosseto, viale Ombrone n. 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini e dalla dr.ssa Costanza Caroti, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: CIA personale ATA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto,
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente – previa occorrenda CTU contabile – al Compenso
Individuale Accessorio (CIA) di cui all'art. 82 CCNL 29.11.2007 per i lavoratori del Comparto
scuola in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie,
intercorsi con il e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
al pagamento in favore della ricorrente delle corrispondenti voci Controparte_1
retributive. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario,
cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in
quanto inammissibili e infondate con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite;
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni disporsi la
compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura e del ridotto valore della controversia,
della novità e della complessità delle questioni trattate. Salvis juribus”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 agosto 2024 Pt_1 Parte_1
conveniva in giudizio il per sentire dichiarare e Controparte_1
riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio (CIA), avendo lavorato alle dipendenze del , Controparte_1
in forza di più contratti brevi a tempo determinato negli a.s. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, inquadrata nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Tuttavia, non le veniva corrisposto il compenso individuale accessorio (CIA) in relazione al suddetto periodo.
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della ratio Controparte_1
della normativa vigente, la CIA non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi e saltuarie, ma solo in favore del personale di ruolo, a tempo determinato e con incarichi annuali. Rivendicava, ad ogni modo, il compito di determinare il conteggio definitivo della CIA, alla luce dei certificati di servizio da verificare al netto di eventuali aspettative o altri istituti che abbiano effetto diretto sull'erogazione del compenso individuale accessorio.
3. All'odierna udienza, la causa, senza necessità di istruttoria, è stata discussa e quindi decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Il compenso individuale accessorio (CIA) – così come la più recente retribuzione professionale docenti (RPD) – è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle “condizioni di impiego” di cui alla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE,
che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr. Tribunale di
Torino, Sez. Lav., sent. n. 619/2020).
5. Tale emolumento è stato istituito dall'art 25 del CCNL Scuola del 31.8.1999.
6. L'art. 25 del CCNL summenzionato, al primo comma, disponeva che: “a) dal 1°
luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a
tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di
carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al
personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su
posto vacante e disponibile per l'intera durata dall'anno scolastico;
c) dalla data di
assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al
personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino
al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica
con impiego di durata annuale”.
7. Tali disposizioni prevedevano, dunque, che il compenso individuale accessorio spettasse al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto, nonché a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno;
risultava,
pertanto, escluso il personale docente, educativo ed ATA assunto per lo svolgimento di supplenze temporanee.
8. Limitatamente all'anno scolastico 1998/1999, tale articolo, al secondo comma,
prevedeva poi che “nei confronti del personale docente a tempo determinato con
supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza
annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e
agosto 1999” mentre, quanto alle modalità di corresponsione, al quarto comma,
stabiliva che “il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale
indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in
ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio” aggiungendo, al quinto comma, che “per i
periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto
compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio
prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
9. È successivamente intervenuto il CCNL del 15.3.2001, che all'art. 7, abrogando il compenso individuale accessorio per il personale docente e educativo, ha istituito un differente emolumento denominato retribuzione professionale docenti (RPD). Tale articolo dispone che: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione
professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di
avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il
miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo
compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si
aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999
che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso
individuale accessorio.
Al comma 3 stabilisce poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nei limiti di cui
all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
10. Il compenso individuale accessorio permane, dunque, attualmente per il solo personale ATA.
Successivamente, il CCNL Scuola 2006/2009 sottoscritto in data 29.11.2007 ha stabilito, all'art. 82 primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un
compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo
restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam” e, al terzo comma, che “ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a
decorrere dal 1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è
incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in
aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29
luglio 1999”.
Per quanto concerne i lavoratori assunti a termine, ha disposto, al quinto comma, che “il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è
corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per
ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato
su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di
assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al
personale AT. Con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche”.
Il settimo e l'ottavo comma, regolando le modalità di calcolo del suddetto compenso per le supplenze non annuali, prescrivono che “il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di
servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i
periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto
compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio
prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione del personale ATA che svolge supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione del CIA la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo
28.6.1999 (1999/70/CE).
11. L'assunto è fondato.
In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è
vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no.
Tale principio trova fondamento nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio
dell'Unione Europea (principio di non discriminazione), così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività
lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4
stabilisce infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a
tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ; (…) “I criteri del
periodo di anzianità̀ di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere
gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato,
eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità̀ siano giustificati da motivazioni oggettive”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera
circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento
interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro
interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in
questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché́ la
loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità̀ di
escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta
da tali strumenti comunitari” (si veda: Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-
307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 Per_1 Per_2
e C- 456/09 punto 43). Una disparità di trattamento che riguardi le Per_3
condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella
“garanzia della parità̀ di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli
dalle discriminazioni (…) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura
venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti
riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”.
Da tale complesso normativo emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale amministrativo. Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano, 20.4.2012 relativamente al parallelo RPD per il personale docente). Del resto, tale interpretazione della Corte di Giustizia costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.
In applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione n. 20015/2018,
relativamente al personale docente ha ritenuta ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per incarichi temporanei, ossia le c.d. supplenze brevi o saltuarie “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD,
proprio in ragione del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato. Secondo la S.C. infatti l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001,
che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
12. Parte resistente, si è limitata a dedurre che l'emolumento spetterebbe solo al personale con contratto a tempo indeterminato e ai supplenti annuali.
In realtà, il compenso in parola non assume la natura di corrispettivo per prestazioni aggiuntive svolte, pertanto, esso deve valere anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale, avendo quest'ultimo reso una prestazione professionale analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31.8) e dai supplenti fino al termine delle attività
didattiche (30.6).
Del resto – ha evidenziato la stessa S.C. nel citato arresto – una diversa interpretazione “finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più̀ che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD –
così come la CIA – è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Per queste ragioni, condivise dagli orientamenti della giurisprudenza di merito
(cfr., ex multis, Tribunale di Milano, sent. 1347/2021; Tribunale di Foggia, sent.
4086/2020; Tribunale di Reggio Emilia, sent. 311/2021; Tribunale di Lucca, sent.
95/2022), la domanda sul punto deve essere quindi accolta.
13. Non essendovi contestazione sul presupposto relativo all'entità dell'impegno svolto dalla ricorrente con i contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie svolto negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (come peraltro si
Cont evince anche dai contratti depositati dalla ricorrente), il deve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dall'applicazione del compenso nella misura normativamente predeterminata
(oltre interessi dal dovuto al saldo).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014
n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura seriale della causa e del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...] - accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del
[...]
nell'a.s. e, per l'effetto, Controparte_1
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3
pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive a tal titolo risultanti in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del negli CP_1
a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, in favore degli CP_1
Avvocati Carlo De Martis e Paola Pippi, dichiaratisi antistatari, che liquida in euro
600 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 5 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso