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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE IX CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 355/2024 promossa da:
nata il [...] a Torino, in [...], C.F. , anche RT C.F._1
nell'interesse dei figli minorenni
, nata a [...] il [...], CF. ; Persona_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], CF. ; Parte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], CF. ; Parte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], CF. ; Parte_4 C.F._5
, nato a [...] il [...], ; Controparte_1 C.F._6
, nata a [...] il [...], CF. ; Controparte_2 C.F._7
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_5 C.F._8
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Laura Martinelli del Foro di Torino
Parte attrice
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura dello Stato
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento dello status di apolidia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “accertare e dichiarare, in capo alla ricorrente e ai figli RT
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 CP_2
e lo status di apolide ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New
[...] Parte_5
York sullo status degli apolidi del 1954, ratificata in Italia con l. n. 306 del 01 febbraio 1962; accertare e dichiarare, in capo ad il diritto di essere iscritta presso l'Ufficio di Persona_1 stato civile quale cittadina italiana ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b) della L91/92.”;
1 Per il : “dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con Controparte_3 riferimento alla figlia maggiorenne;
Nel merito: assumersi la decisione secondo Parte_5 giustizia, nell'interesse preliminare dei minori e quindi della madre;
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge o, in subordine quantomeno compensate stante la scelta ad esclusiva volontà di parte di accedere alla via giudiziale alternativa a quella amministrativa”;
Premessa
Con ricorso depositato il 3.1.2024 la Sig.ra ha avanzato domanda volta al RT riconoscimento dello status di apolide.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 3.10.2024. Controparte_3
All'udienza del 4.10.2024, la Difesa ha evidenziato che , nelle more del Parte_5 procedimento, ha ottenuto la cittadinanza italiane e ha insistito nell'accoglimento del ricorso per quanto riguarda le posizioni soggettive delle altre parti a giudizio. Il Giudice, quindi, ha trattenuto la causa a decisione.
Con Ordinanza del 30.10.2024, il Giudice, evidenziando che in atti vi era documentazione priva di traduzione asseverata indispensabile per determinare lo status di alcuni dei ricorrenti, ha rimesso la causa su ruolo.
La Difesa ha provveduto a produrre la documentazione richiesta, in cui si evince che , Pt_3
e sono cittadine croate. CP_2 Pt_4
All'udienza del 6.2.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso come da argomentazioni in atti e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
In fatto
La IG.ra è nata a [...] il [...], da madre alias RT Persona_2 Per_3
e da padre . Persona_4
La madre, come da documentazione prodotta dalla Difesa, è cittadina bosniaca (cfr. doc. 15), mentre il padre, nato nel territorio della ex Jugoslavia, è di cittadinanza sconosciuta.
La IG.ra ha sempre vissuto in Italia e non si è mai recata nell'area d'origine RT
dei genitori né ha mai posseduto alcun documento di uno dei Paesi dell'ex Jugoslavia. Ha vissuto sul territorio nazionale in modo irregolare fino alla nascita dei figli, dopodiché ha ottenuto dei permessi di soggiorno temporanei per cure mediche ex art. 19 comma 2 lett. d) d.lgs. 286/98.
ha adìto il bosniaco per verificare la sua presenza nei registri RT Parte_6
anagrafici bosniaci, ricevendo da quest'ultimo risposta negativa (cfr. doc. 15).
Inoltre, a seguito di domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale ha individuato la IG.ra , come persona “a rischio apolidia” demandando l'accertamento RT
dello status all'autorità competente (doc.3).
2 La IG.ra conviveva a Nichelino con il IG. nato a [...] il RT Persona_5
6.11.1983, cittadino croato, deceduto a Moncalieri il 5.4.2022 (doc.13-14).
L'uomo è padre dei figli della IG.ra , provvedendo a riconoscerli tutti, tranne RT
, nata successivamente alla sua morte. Persona_1
Il IG. aveva chiesto l'iscrizione presso il Consolato croato delle figlie Persona_5
, , e , ottenendo per loro i certificati di iscrizione Parte_5 Pt_3 CP_2 Pt_4
anagrafica e di cittadinanza croata (cfr. doc. 16, non tradotto e non asseverato).
A seguito di richiesta di rilascio del Passaporto croato fatta da in favore delle figlie, Persona_5
il ha denegato il rilascio, lamentando la mancanza del Passaporto di Parte_6 RT
.
[...]
Secondo la Difesa, tale rifiuto avrebbe comportato la sospensione della procedura di rilascio del passaporto la possibile revoca dell'iscrizione già ottenuta.
Stante le difficoltà affrontate, il IG. non ha proceduto alla richiesta di iscrizione Persona_5
anagrafica dei figli e . Pt_2 CP_1
Per questi motivi
, secondo la Difesa, la IG.ra ed i figli si trovano in una RT
condizione di apolidia di fatto e, pertanto, hanno adito questo Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico di tale status.
Con comparsa di costituzione del 3.10.2024, parte convenuta si è costituita in giudizio, lamentando in primo luogo il difetto di rappresentanza della IG.ra nei confronti della RT
figlia , essendo ella maggiorenne. Parte_5
In secondo luogo, per le parti , e , l'Avvocatura eccepisce che le stesse Pt_3 CP_2 Pt_4
sono cittadine croate, in quanto figlie di cittadino croato, iscritte nei registri anagrafici. Sul punto, parte convenuta evidenzia che il documento prodotto dalla Difesa – doc. 16 – è incomprensibile e inutilizzabile in quanto non autenticati, né tradotti, né apostillati ed infine non dichiarati conformi agli originali.
Le medesime argomentazioni – prosegue l'Avvocatura – sono applicabili alla figlia maggiorenne
. Parte_5
Dunque, per le parti , e , parte convenuta ritiene doversi dichiarare Pt_3 CP_2 Pt_4
l'improcedibilità della domanda.
In terzo luogo, per le parti e , l'Avvocatura ritiene che, poiché figli riconosciuti CP_1 Pt_2
da e (cfr. 4 e 8) possano acquisire la cittadinanza paterna e RT Persona_5
quindi croata, iure sanguinis, in quanto figli di padre croato. Sul punto, l'Avvocatura chiede di valutare l'opportunità di avvalersi del Giudice Tutelare ovvero di nominare un curatore speciale per
3 i predetti minori affinché si attivino presso le competenti Autorità straniere dei Paesi di origine dei genitori ed – in specie – del padre (RO), per la tutela dei diritti dei minori.
In quarto luogo, per la parte (asseritamente figlia di , deceduto senza Per_1 Persona_5
effettuare il riconoscimento), parte convenuta ritiene opportuno effettuare il riconoscimento paterno in via giudiziale (con l'ausilio di test del DNA per comunanza di patrimonio genetico con i fratelli
, , , , e ), per poi, dunque, acquisire Parte_5 Pt_3 Pt_4 Pt_2 CP_1 CP_2
la cittadinanza paterna croata iure sanguinis, in quanto figlia di padre croato. Anche per , Per_1
pertanto – secondo l'Avvocatura –, andrebbe valutato di chiedere l'ausilio del Giudice Tutelare ovvero la nomina di un curatore speciale affinché si attivi a tutela dei diritti della minore sotto il duplice profilo evidenziato.
Infine, nei confronti di , l'Avvocatura evidenzia che la parte – come suo RT
diritto – ha scelto di adire direttamente la via giudiziale, non risultando presentata alcuna istanza dalla per la certificazione dello status di apolide ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572.
Dunque, l'Amministrazione convenuta non risulta configurabile come contraddittore in senso tecnico in quanto la PA non ha in alcun modo dato causa al presente giudizio e, per tale motivo, chiede decidersi secondo giustizia, con vittoria o compensazione delle spese.
Con nota di deposito del 31.10.2024, la Difesa ha prodotto i certificati di nascita e di nazionalità croata tradotta e asseverata delle ricorrenti , e . Pt_3 CP_2 Pt_4
In Diritto
Va premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di apolidia è disciplinata dall'art. 19 bis d.lgs. 150/2011 (“Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia”) e dall'art. 3 comma 2 D.L. 13/2017, convertito con L. n. 46 del 2017 e si svolge mediante celebrazione del rito sommario di cognizione;
rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, e la competenza territoriale è fissata in base al luogo di dimora del richiedente lo status di apolidia.
Per riconoscere lo status di apolide in via giudiziale si deve aver riguardo all'unico riferimento normativo, l'art. 17 D.P.R. 572/93 (“Certificazione della condizione d'apolidia”), “ Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide”; i presupposti per il riconoscimento per lo status di apolide si ricavano, come noto, nella Convenzione di New York del 28.09.54 ratificata in
Italia con l. n.306 del 1962, la quale all'art.1 qualifica la condizione dell'apolide come colui che non
è considerato come cittadino da nessuno stato, secondo la legge nazionale;
la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 306
4 del 1962, secondo la Suprema Corte di Cassazione “impone di considerare "apolide" esclusivamente il soggetto che non sia mai stato cittadino di uno Stato, né possa in concreto acquistarne la cittadinanza in base al proprio ordinamento giuridico.” Ciò si traduce, sul piano dell'onere della prova, nella necessità che il richiedente provi sia la mancanza di cittadinanza in relazione agli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti IGnificativi, sia l'impossibilità di ottenerla secondo l'ordinamento di quegli Stati, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione della mancata iscrizione nei registri anagrafici. Va ulteriormente premesso, prima di affrontare il profilo specifico oggetto del presente giudizio, che i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello Stato italiano. Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti IGnificativi
(ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato (Cass. n. 15679 del 2013). È altrettanto pacifico che, ai fini dell'accertamento in discorso, non occorre che venga allegato un atto formale privativo dello status civitatis, ben potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento
(Cass. n. 14918 del 2007). Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 28873 del 2008, hanno definito, sulla base della norma convenzionale, l'apolide come "colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza", ponendo in luce la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli
Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis.
Nel caso di specie, la parte è nata e cresciuta in Italia, da madre bosniaca e RT
padre di cittadinanza sconosciuta.
Per quanto concerne la possibilità di ottenere la cittadinanza bosniaca, si osserva quanto segue.
5 In una sentenza relativa ad un caso simile (v. Cassazione Civile n. 16489\2019), la Suprema Corte ha affermato che possono essere considerati apolidi di fatto coloro che sono nati nel territorio della ex
Jugoslavia, stante la perdita automatica della cittadinanza Jugoslava in conseguenza della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e della irrilevanza, sul piano internazionale, della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della
Federazione.
Si ricorda che il 25 giugno 1991 dichiararono l'indipendenza la Slovenia e la RO, seguite dopo pochi mesi (l'8 settembre 1991) dalla Macedonia. A seguire il 5 aprile 1992 fu la IA ed
NA a dichiarare la propria indipendenza a seguito di un referendum boicottato da gran parte della popolazione serba. A quel punto le due Repubbliche Socialiste rimaste, Serbia e Montenegro, diedero vita il 27 aprile alla Repubblica Federale di Jugoslavia, mettendo fine all'esperienza socialista.
La Slovenia e la RO si sono riconosciute reciprocamente il 26 giugno 1991 e successivamente fra il 1991 e la fine del 1992 sono giunti i riconoscimenti della gran parte degli altri paesi del mondo;
la «cittadinanza jugoslava» era concessa ai nati da genitori jugoslavi e costituiva l'accesso allo status di cittadino jugoslavo, principio estensivo e fondante della cittadinanza. Accanto a questa esisteva la cittadinanza di una «repubblica», iscritta in appositi Registri dei cittadini, conservati dalle singole repubbliche dalle quali era formata la ex-Jugoslavia (Slovenia, RO, Serbia, Montenegro, IA-
NA e Macedonia). Tale tipo di cittadinanza, non producendo di fatto specifici effetti, non era nemmeno nota alla stragrande maggioranza della popolazione, né esplicitata in uno specifico documento a sé. Una parte dei dati relativi a questo status era nota però solo alle autorità amministrative (e/o di polizia) e conteneva un implicito valore di censimento etnico. Lo strumento organizzativo principale restava pertanto la cosiddetta «residenza permanente», ancorata ad un luogo effettivo, che consentiva l'accesso dei diritti previsti, diventando lo strumento principale dei diritti di cittadinanza e che di fatto coordinava gli altri livelli e contribuiva all'integrazione sociale complessiva. È stato osservato che la comparsa di nuovi Stati ha creato non poche difficoltà, soprattutto per l'ampiezza dello spettro di situazioni diverse possibili: un «cittadino» della ex-
Jugoslavia è o potrebbe essere riconosciuto cittadino di un altro Stato, ma – a seconda del luogo in cui si trova e nonostante possa trovarsi all'interno di un ex territorio federale – è soggetto a trattamenti diversi che non sempre ne riconoscono uno status adeguato alla situazione (ved. UNHCR, Asylum
Levels and Trends in Industrialized Countries, 2005. Overview of Asylum Applications Lodged inEurope and non-European Industrialized Countries in 2005, 17 marzo 2006; Profile of Internal
Displacement: IA and Herzegovina. Compilation of the information available in the Global IDP.
Database of the Norwegian Refugee Council (as of 24 March, 2005); UNHCR-Executive Comittee of the High Commisioner's Programme, Protracted Refugee Situations (EC/54/SC/CRP.14).
6 Di conseguenza, alla perdita automatica della cittadinanza jugoslava non conseguiva affatto la automatica acquisizione della cittadinanza di uno dei nuovi Stati.
Come nel caso vagliato dalla Corte di Cassazione sopracitata, anche nel caso di specie la nazione sorta dalla dissoluzione, cioè la Federazione di IA NA, ha emanato una legge nazionale sulla cittadinanza solo nel 1997 (poi modificata nel 2016 e reperibile al link https://tavoloapolidia.org) che indica come criteri per l'acquisto della cittadinanza la discendenza, la nascita, la naturalizzazione o adozione o i trattati e accordi internazionali, nonché la possibilità per i cittadini ex Repubblica
Socialista Federale di Jugoslavia di ottenere la cittadinanza della IA-NA se hanno stabilito la propria residenza in una delle Entità che compongono lo Stato e l'hanno mantenuta per un certo numero di anni e a determinati requisiti (cfr. artt. 5, 9 e 12).
Nel caso in oggetto, la IG.ra è figlia di una cittadina bosniaca (cfr. doc. 15). RT
Occorre quindi esaminare in che modo si trasmetta la cittadinanza bosniaca secondo le leggi dello
Stato in oggetto.
La Legge sulla cittadinanza della IA ed NA, l. 4/1997 aggiornata dalla G.U. BiH,
n.22/2016, prevede all'articolo 5 comma 1 lett. d) che, “il minore nato successivamente all'entrata in vigore della Costituzione acquisisce la cittadinanza per discendenza: d) se il minore è nato all'estero, e all'atto della nascita del minore un genitore era cittadino della Federazione, mentre
l'altro non era cittadino della IA ed NA, a condizione che, entro il compimento del 23° anno di età presenti la richiesta di iscrizione della cittadinanza della nel registro delle CP_4
nascite al competente organo per i registri dello Stato Civile, ovvero alla missione diplomatico- consolare della IA ed NA all'estero”1.
Dunque, avendo il bosniaco negato la presenza di nei registri Parte_6 RT anagrafici e non essendo più nelle condizioni per ottenere la cittadinanza ai sensi dell'articolo sopra citato, ella non può ottenere la cittadinanza bosniaca.
Avendo escluso la possibilità di di essere riconosciuta cittadina bosniaca è RT
necessario verificare la possibilità della stessa di ottenere la cittadinanza italiana, unico altro Stato con cui ha rapporti IGnificativi.
Al riguardo, l'art. 4, co. 2 della L. 91/1992, afferma che “Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Nel caso di specie, non ha presentato la relativa domanda nei termini stabiliti RT
dalla legge e, inoltre, ha ottenuto un primo titolo di soggiorno solo a seguito della nascita dei figli. Alla luce di quanto sopra esposto e dalla documentazione in atti, non ha RT
requisiti per ottenere né la cittadinanza bosniaca né quella italiana e dunque merita accoglimento la domanda di riconoscimento dello status di apolidia.
Per quanto riguarda le parti , e , queste – dalla documentazione in atti – Pt_3 CP_2 Pt_4
risultano cittadine croate (cfr. docc. 18-23). La domanda va, dunque, rigettata.
Per quanto riguarda e , la Difesa non ha documentato l'impossibilità di ottenere CP_1 Pt_2
la cittadinanza croata, non avendo mai adito il Consolato croato. La domanda va, dunque, rigettata.
Per quanto riguarda la parte , in assenza di riconoscimento paterno – anche giudiziale – Per_1
in quanto minorenne, segue lo status della madre.
Infine, per quanto riguarda la parte – che, comunque, nelle more del procedimento ha Parte_5
ottenuto la cittadinanza italiana – la domanda va dichiarata improcedibile per mancanza di legittimazione attiva, in quanto, essendo maggiorenne, deve stare in giudizio personalmente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della complessità della materia trattata e della natura della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di apolide a nata il [...] a Torino, in [...], RT
C.F. e, per l'effetto, nei confronti della figlia , C.F._1 Persona_1
nata a [...] il [...], CF. ; C.F._2
RIGETTA la domanda nei confronti di , nata a [...] il [...], CF. Parte_2
; , nata a [...] il [...], CF. C.F._3 Parte_3
; , nata a [...] il [...], CF. C.F._4 Parte_4
; , nato a [...] il [...], C.F._5 Controparte_1
; , nata a [...] il [...], CF. C.F._6 Controparte_2
; C.F._7
DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda nei confronti di , nata Parte_5
a Torino il 13.7.2005, C.F. ; C.F._8
ORDINA alle competenti autorità di procedere alla iscrizione nelle liste anagrafiche, al rilascio della carta di identità e di qualsiasi altro documento consentito per legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Torino il 6.2.2025
Il Giudice Dott. Andrea Natale
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La versione precedente, applicabile al caso di specie in quanto parte attrice è nata prima della entrata in vigore della
Costituzione bosniaca, prevedeva le medesime disposizioni, cfr. IA and Herzegovina Nationality Law | Refworld 7
SEZIONE IX CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 355/2024 promossa da:
nata il [...] a Torino, in [...], C.F. , anche RT C.F._1
nell'interesse dei figli minorenni
, nata a [...] il [...], CF. ; Persona_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], CF. ; Parte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], CF. ; Parte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], CF. ; Parte_4 C.F._5
, nato a [...] il [...], ; Controparte_1 C.F._6
, nata a [...] il [...], CF. ; Controparte_2 C.F._7
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_5 C.F._8
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Laura Martinelli del Foro di Torino
Parte attrice
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura dello Stato
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento dello status di apolidia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “accertare e dichiarare, in capo alla ricorrente e ai figli RT
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 CP_2
e lo status di apolide ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New
[...] Parte_5
York sullo status degli apolidi del 1954, ratificata in Italia con l. n. 306 del 01 febbraio 1962; accertare e dichiarare, in capo ad il diritto di essere iscritta presso l'Ufficio di Persona_1 stato civile quale cittadina italiana ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b) della L91/92.”;
1 Per il : “dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con Controparte_3 riferimento alla figlia maggiorenne;
Nel merito: assumersi la decisione secondo Parte_5 giustizia, nell'interesse preliminare dei minori e quindi della madre;
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge o, in subordine quantomeno compensate stante la scelta ad esclusiva volontà di parte di accedere alla via giudiziale alternativa a quella amministrativa”;
Premessa
Con ricorso depositato il 3.1.2024 la Sig.ra ha avanzato domanda volta al RT riconoscimento dello status di apolide.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 3.10.2024. Controparte_3
All'udienza del 4.10.2024, la Difesa ha evidenziato che , nelle more del Parte_5 procedimento, ha ottenuto la cittadinanza italiane e ha insistito nell'accoglimento del ricorso per quanto riguarda le posizioni soggettive delle altre parti a giudizio. Il Giudice, quindi, ha trattenuto la causa a decisione.
Con Ordinanza del 30.10.2024, il Giudice, evidenziando che in atti vi era documentazione priva di traduzione asseverata indispensabile per determinare lo status di alcuni dei ricorrenti, ha rimesso la causa su ruolo.
La Difesa ha provveduto a produrre la documentazione richiesta, in cui si evince che , Pt_3
e sono cittadine croate. CP_2 Pt_4
All'udienza del 6.2.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso come da argomentazioni in atti e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
In fatto
La IG.ra è nata a [...] il [...], da madre alias RT Persona_2 Per_3
e da padre . Persona_4
La madre, come da documentazione prodotta dalla Difesa, è cittadina bosniaca (cfr. doc. 15), mentre il padre, nato nel territorio della ex Jugoslavia, è di cittadinanza sconosciuta.
La IG.ra ha sempre vissuto in Italia e non si è mai recata nell'area d'origine RT
dei genitori né ha mai posseduto alcun documento di uno dei Paesi dell'ex Jugoslavia. Ha vissuto sul territorio nazionale in modo irregolare fino alla nascita dei figli, dopodiché ha ottenuto dei permessi di soggiorno temporanei per cure mediche ex art. 19 comma 2 lett. d) d.lgs. 286/98.
ha adìto il bosniaco per verificare la sua presenza nei registri RT Parte_6
anagrafici bosniaci, ricevendo da quest'ultimo risposta negativa (cfr. doc. 15).
Inoltre, a seguito di domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale ha individuato la IG.ra , come persona “a rischio apolidia” demandando l'accertamento RT
dello status all'autorità competente (doc.3).
2 La IG.ra conviveva a Nichelino con il IG. nato a [...] il RT Persona_5
6.11.1983, cittadino croato, deceduto a Moncalieri il 5.4.2022 (doc.13-14).
L'uomo è padre dei figli della IG.ra , provvedendo a riconoscerli tutti, tranne RT
, nata successivamente alla sua morte. Persona_1
Il IG. aveva chiesto l'iscrizione presso il Consolato croato delle figlie Persona_5
, , e , ottenendo per loro i certificati di iscrizione Parte_5 Pt_3 CP_2 Pt_4
anagrafica e di cittadinanza croata (cfr. doc. 16, non tradotto e non asseverato).
A seguito di richiesta di rilascio del Passaporto croato fatta da in favore delle figlie, Persona_5
il ha denegato il rilascio, lamentando la mancanza del Passaporto di Parte_6 RT
.
[...]
Secondo la Difesa, tale rifiuto avrebbe comportato la sospensione della procedura di rilascio del passaporto la possibile revoca dell'iscrizione già ottenuta.
Stante le difficoltà affrontate, il IG. non ha proceduto alla richiesta di iscrizione Persona_5
anagrafica dei figli e . Pt_2 CP_1
Per questi motivi
, secondo la Difesa, la IG.ra ed i figli si trovano in una RT
condizione di apolidia di fatto e, pertanto, hanno adito questo Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico di tale status.
Con comparsa di costituzione del 3.10.2024, parte convenuta si è costituita in giudizio, lamentando in primo luogo il difetto di rappresentanza della IG.ra nei confronti della RT
figlia , essendo ella maggiorenne. Parte_5
In secondo luogo, per le parti , e , l'Avvocatura eccepisce che le stesse Pt_3 CP_2 Pt_4
sono cittadine croate, in quanto figlie di cittadino croato, iscritte nei registri anagrafici. Sul punto, parte convenuta evidenzia che il documento prodotto dalla Difesa – doc. 16 – è incomprensibile e inutilizzabile in quanto non autenticati, né tradotti, né apostillati ed infine non dichiarati conformi agli originali.
Le medesime argomentazioni – prosegue l'Avvocatura – sono applicabili alla figlia maggiorenne
. Parte_5
Dunque, per le parti , e , parte convenuta ritiene doversi dichiarare Pt_3 CP_2 Pt_4
l'improcedibilità della domanda.
In terzo luogo, per le parti e , l'Avvocatura ritiene che, poiché figli riconosciuti CP_1 Pt_2
da e (cfr. 4 e 8) possano acquisire la cittadinanza paterna e RT Persona_5
quindi croata, iure sanguinis, in quanto figli di padre croato. Sul punto, l'Avvocatura chiede di valutare l'opportunità di avvalersi del Giudice Tutelare ovvero di nominare un curatore speciale per
3 i predetti minori affinché si attivino presso le competenti Autorità straniere dei Paesi di origine dei genitori ed – in specie – del padre (RO), per la tutela dei diritti dei minori.
In quarto luogo, per la parte (asseritamente figlia di , deceduto senza Per_1 Persona_5
effettuare il riconoscimento), parte convenuta ritiene opportuno effettuare il riconoscimento paterno in via giudiziale (con l'ausilio di test del DNA per comunanza di patrimonio genetico con i fratelli
, , , , e ), per poi, dunque, acquisire Parte_5 Pt_3 Pt_4 Pt_2 CP_1 CP_2
la cittadinanza paterna croata iure sanguinis, in quanto figlia di padre croato. Anche per , Per_1
pertanto – secondo l'Avvocatura –, andrebbe valutato di chiedere l'ausilio del Giudice Tutelare ovvero la nomina di un curatore speciale affinché si attivi a tutela dei diritti della minore sotto il duplice profilo evidenziato.
Infine, nei confronti di , l'Avvocatura evidenzia che la parte – come suo RT
diritto – ha scelto di adire direttamente la via giudiziale, non risultando presentata alcuna istanza dalla per la certificazione dello status di apolide ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572.
Dunque, l'Amministrazione convenuta non risulta configurabile come contraddittore in senso tecnico in quanto la PA non ha in alcun modo dato causa al presente giudizio e, per tale motivo, chiede decidersi secondo giustizia, con vittoria o compensazione delle spese.
Con nota di deposito del 31.10.2024, la Difesa ha prodotto i certificati di nascita e di nazionalità croata tradotta e asseverata delle ricorrenti , e . Pt_3 CP_2 Pt_4
In Diritto
Va premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di apolidia è disciplinata dall'art. 19 bis d.lgs. 150/2011 (“Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia”) e dall'art. 3 comma 2 D.L. 13/2017, convertito con L. n. 46 del 2017 e si svolge mediante celebrazione del rito sommario di cognizione;
rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, e la competenza territoriale è fissata in base al luogo di dimora del richiedente lo status di apolidia.
Per riconoscere lo status di apolide in via giudiziale si deve aver riguardo all'unico riferimento normativo, l'art. 17 D.P.R. 572/93 (“Certificazione della condizione d'apolidia”), “ Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide”; i presupposti per il riconoscimento per lo status di apolide si ricavano, come noto, nella Convenzione di New York del 28.09.54 ratificata in
Italia con l. n.306 del 1962, la quale all'art.1 qualifica la condizione dell'apolide come colui che non
è considerato come cittadino da nessuno stato, secondo la legge nazionale;
la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 306
4 del 1962, secondo la Suprema Corte di Cassazione “impone di considerare "apolide" esclusivamente il soggetto che non sia mai stato cittadino di uno Stato, né possa in concreto acquistarne la cittadinanza in base al proprio ordinamento giuridico.” Ciò si traduce, sul piano dell'onere della prova, nella necessità che il richiedente provi sia la mancanza di cittadinanza in relazione agli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti IGnificativi, sia l'impossibilità di ottenerla secondo l'ordinamento di quegli Stati, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione della mancata iscrizione nei registri anagrafici. Va ulteriormente premesso, prima di affrontare il profilo specifico oggetto del presente giudizio, che i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello Stato italiano. Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti IGnificativi
(ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato (Cass. n. 15679 del 2013). È altrettanto pacifico che, ai fini dell'accertamento in discorso, non occorre che venga allegato un atto formale privativo dello status civitatis, ben potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento
(Cass. n. 14918 del 2007). Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 28873 del 2008, hanno definito, sulla base della norma convenzionale, l'apolide come "colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza", ponendo in luce la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli
Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis.
Nel caso di specie, la parte è nata e cresciuta in Italia, da madre bosniaca e RT
padre di cittadinanza sconosciuta.
Per quanto concerne la possibilità di ottenere la cittadinanza bosniaca, si osserva quanto segue.
5 In una sentenza relativa ad un caso simile (v. Cassazione Civile n. 16489\2019), la Suprema Corte ha affermato che possono essere considerati apolidi di fatto coloro che sono nati nel territorio della ex
Jugoslavia, stante la perdita automatica della cittadinanza Jugoslava in conseguenza della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e della irrilevanza, sul piano internazionale, della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della
Federazione.
Si ricorda che il 25 giugno 1991 dichiararono l'indipendenza la Slovenia e la RO, seguite dopo pochi mesi (l'8 settembre 1991) dalla Macedonia. A seguire il 5 aprile 1992 fu la IA ed
NA a dichiarare la propria indipendenza a seguito di un referendum boicottato da gran parte della popolazione serba. A quel punto le due Repubbliche Socialiste rimaste, Serbia e Montenegro, diedero vita il 27 aprile alla Repubblica Federale di Jugoslavia, mettendo fine all'esperienza socialista.
La Slovenia e la RO si sono riconosciute reciprocamente il 26 giugno 1991 e successivamente fra il 1991 e la fine del 1992 sono giunti i riconoscimenti della gran parte degli altri paesi del mondo;
la «cittadinanza jugoslava» era concessa ai nati da genitori jugoslavi e costituiva l'accesso allo status di cittadino jugoslavo, principio estensivo e fondante della cittadinanza. Accanto a questa esisteva la cittadinanza di una «repubblica», iscritta in appositi Registri dei cittadini, conservati dalle singole repubbliche dalle quali era formata la ex-Jugoslavia (Slovenia, RO, Serbia, Montenegro, IA-
NA e Macedonia). Tale tipo di cittadinanza, non producendo di fatto specifici effetti, non era nemmeno nota alla stragrande maggioranza della popolazione, né esplicitata in uno specifico documento a sé. Una parte dei dati relativi a questo status era nota però solo alle autorità amministrative (e/o di polizia) e conteneva un implicito valore di censimento etnico. Lo strumento organizzativo principale restava pertanto la cosiddetta «residenza permanente», ancorata ad un luogo effettivo, che consentiva l'accesso dei diritti previsti, diventando lo strumento principale dei diritti di cittadinanza e che di fatto coordinava gli altri livelli e contribuiva all'integrazione sociale complessiva. È stato osservato che la comparsa di nuovi Stati ha creato non poche difficoltà, soprattutto per l'ampiezza dello spettro di situazioni diverse possibili: un «cittadino» della ex-
Jugoslavia è o potrebbe essere riconosciuto cittadino di un altro Stato, ma – a seconda del luogo in cui si trova e nonostante possa trovarsi all'interno di un ex territorio federale – è soggetto a trattamenti diversi che non sempre ne riconoscono uno status adeguato alla situazione (ved. UNHCR, Asylum
Levels and Trends in Industrialized Countries, 2005. Overview of Asylum Applications Lodged inEurope and non-European Industrialized Countries in 2005, 17 marzo 2006; Profile of Internal
Displacement: IA and Herzegovina. Compilation of the information available in the Global IDP.
Database of the Norwegian Refugee Council (as of 24 March, 2005); UNHCR-Executive Comittee of the High Commisioner's Programme, Protracted Refugee Situations (EC/54/SC/CRP.14).
6 Di conseguenza, alla perdita automatica della cittadinanza jugoslava non conseguiva affatto la automatica acquisizione della cittadinanza di uno dei nuovi Stati.
Come nel caso vagliato dalla Corte di Cassazione sopracitata, anche nel caso di specie la nazione sorta dalla dissoluzione, cioè la Federazione di IA NA, ha emanato una legge nazionale sulla cittadinanza solo nel 1997 (poi modificata nel 2016 e reperibile al link https://tavoloapolidia.org) che indica come criteri per l'acquisto della cittadinanza la discendenza, la nascita, la naturalizzazione o adozione o i trattati e accordi internazionali, nonché la possibilità per i cittadini ex Repubblica
Socialista Federale di Jugoslavia di ottenere la cittadinanza della IA-NA se hanno stabilito la propria residenza in una delle Entità che compongono lo Stato e l'hanno mantenuta per un certo numero di anni e a determinati requisiti (cfr. artt. 5, 9 e 12).
Nel caso in oggetto, la IG.ra è figlia di una cittadina bosniaca (cfr. doc. 15). RT
Occorre quindi esaminare in che modo si trasmetta la cittadinanza bosniaca secondo le leggi dello
Stato in oggetto.
La Legge sulla cittadinanza della IA ed NA, l. 4/1997 aggiornata dalla G.U. BiH,
n.22/2016, prevede all'articolo 5 comma 1 lett. d) che, “il minore nato successivamente all'entrata in vigore della Costituzione acquisisce la cittadinanza per discendenza: d) se il minore è nato all'estero, e all'atto della nascita del minore un genitore era cittadino della Federazione, mentre
l'altro non era cittadino della IA ed NA, a condizione che, entro il compimento del 23° anno di età presenti la richiesta di iscrizione della cittadinanza della nel registro delle CP_4
nascite al competente organo per i registri dello Stato Civile, ovvero alla missione diplomatico- consolare della IA ed NA all'estero”1.
Dunque, avendo il bosniaco negato la presenza di nei registri Parte_6 RT anagrafici e non essendo più nelle condizioni per ottenere la cittadinanza ai sensi dell'articolo sopra citato, ella non può ottenere la cittadinanza bosniaca.
Avendo escluso la possibilità di di essere riconosciuta cittadina bosniaca è RT
necessario verificare la possibilità della stessa di ottenere la cittadinanza italiana, unico altro Stato con cui ha rapporti IGnificativi.
Al riguardo, l'art. 4, co. 2 della L. 91/1992, afferma che “Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Nel caso di specie, non ha presentato la relativa domanda nei termini stabiliti RT
dalla legge e, inoltre, ha ottenuto un primo titolo di soggiorno solo a seguito della nascita dei figli. Alla luce di quanto sopra esposto e dalla documentazione in atti, non ha RT
requisiti per ottenere né la cittadinanza bosniaca né quella italiana e dunque merita accoglimento la domanda di riconoscimento dello status di apolidia.
Per quanto riguarda le parti , e , queste – dalla documentazione in atti – Pt_3 CP_2 Pt_4
risultano cittadine croate (cfr. docc. 18-23). La domanda va, dunque, rigettata.
Per quanto riguarda e , la Difesa non ha documentato l'impossibilità di ottenere CP_1 Pt_2
la cittadinanza croata, non avendo mai adito il Consolato croato. La domanda va, dunque, rigettata.
Per quanto riguarda la parte , in assenza di riconoscimento paterno – anche giudiziale – Per_1
in quanto minorenne, segue lo status della madre.
Infine, per quanto riguarda la parte – che, comunque, nelle more del procedimento ha Parte_5
ottenuto la cittadinanza italiana – la domanda va dichiarata improcedibile per mancanza di legittimazione attiva, in quanto, essendo maggiorenne, deve stare in giudizio personalmente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della complessità della materia trattata e della natura della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di apolide a nata il [...] a Torino, in [...], RT
C.F. e, per l'effetto, nei confronti della figlia , C.F._1 Persona_1
nata a [...] il [...], CF. ; C.F._2
RIGETTA la domanda nei confronti di , nata a [...] il [...], CF. Parte_2
; , nata a [...] il [...], CF. C.F._3 Parte_3
; , nata a [...] il [...], CF. C.F._4 Parte_4
; , nato a [...] il [...], C.F._5 Controparte_1
; , nata a [...] il [...], CF. C.F._6 Controparte_2
; C.F._7
DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda nei confronti di , nata Parte_5
a Torino il 13.7.2005, C.F. ; C.F._8
ORDINA alle competenti autorità di procedere alla iscrizione nelle liste anagrafiche, al rilascio della carta di identità e di qualsiasi altro documento consentito per legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Torino il 6.2.2025
Il Giudice Dott. Andrea Natale
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La versione precedente, applicabile al caso di specie in quanto parte attrice è nata prima della entrata in vigore della
Costituzione bosniaca, prevedeva le medesime disposizioni, cfr. IA and Herzegovina Nationality Law | Refworld 7