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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11256 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III – LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12717 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 6.11.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Maria a Cubito n. 616, presso Parte_1 lo studio dell'avv.to Dilla Gulmì, che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.4.2025 la ricorrente, premettendo di essere attualmente docente di ruolo assunta a tempo indeterminato in data 6.9.2024 presso l'Istituto Scolastico Paolo Borsellino di Roma, lamentava di avere svolto diverse supplenze fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/21, 2022/2023, 2023/2024 e di non avere ricevuto il beneficio della carta elettronica del docente e concludeva chiedendo, in via principale: 1) di accertare il diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021; 2) conseguentemente di condannare il al riconoscimento del beneficio mediante accredito dell'importo di euro CP_1
500,00 per ciascuna delle annualità. Il ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1 La causa, di natura documentale, era decisa il giorno 6.11.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente deve darsi atto della sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente in quanto attualmente di ruolo e della competenza territoriale del Tribunale adito in quanto al momento del deposito del ricorso era in servizio presso l'Istituto scolastico P. Borsellino di Roma.
2. Nel merito la domanda di accertamento di diritto al bonus carta docente è fondata. 2.1. Ebbene, l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
1 l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...] 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7” e l'art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. 2.2. Con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021 la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al CP_1
2 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 2.3. Tanto premesso, spetta dunque al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Ora a fronte dell'identità delle mansioni di docenza, deve ritenersi che il lavoratore a termine versi nella stessa identica condizione del lavoratore di ruolo a tempo indeterminato, quanto ai doveri/diritti di formazione e aggiornamento professionale, e ciò tanto più considerando che il sistema scolastico italiano si basa sul sistematico impiego di personale precario;
pertanto, non sarebbe neppure conforme ai canoni di buona amministrazione porre l'obbligo di formazione solo a carico di una parte del personale e non dell'altra, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. D'altro canto le fonti normative e contrattuali depongono nel senso della sussistenza di un diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo: si richiamano a tale fine l'art. 282 d.lgs. 297/94 che stabilisce che l'aggiornamento è diritto – dovere fondamentale del personale docente;
l'art. 28 CCNL Comparto Scuola 4.8.95 che prevede il diritto-dovere di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;
gli artt. 63 e 64 CCNL 27.11.2007 che contengono analoghe previsioni. Dette fonti non distinguono tra personale di ruolo e non di ruolo, ma si riferiscono al personale docente tout court. Pertanto in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella. Ciò, inoltre, contrasta con la previsione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra richiamata: solo “ragioni oggettive” potrebbero giustificare tale disparità di trattamento, le quali ricorrono – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – solo in presenza di elementi precisi e concreti strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 24373/2015) e non possono certamente consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (CGUE, sentenza 22.12.2010, proc. riuniti C-444/09, e C-456/09, . Persona_1 Persona_2 2.4. Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961, resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c. - ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
3 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
2.5. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nella sopra menzionata sentenza che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 e dunque tanto in ipotesi di supplenze per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto) di cui al primo comma, quanto nell'ipotesi di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto), perché “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
3. Lo stesso legislatore nazionale con l'ultima legge di bilancio ha equiparato il docente di ruolo al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In particolare l'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha modificato l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, prevedendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_2 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Attualmente l'importo della Carta docente risulta invariato ed è pari a € 500,00. Pertanto in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella.
4. Da tutto quanto sopra esposto ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 2/10/2020 al 30/06/2021 per due ore presso un istituto e dal 24.9.20 al 31.8.21 per 12 ore in altro istituto), nell'a.s. 2021/2022 (dal 8.9.2021 al 31.8.2022) e nell'a.s. 2022/2023 (dal 4.10.2023 al 30.6.2024) e quindi per un numero di giorni superiori a 180, soglia valorizzata dallo stesso legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera.
4 5. Va, dunque, accolta la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati e quella di condanna ad erogare la detta somma per le annualità indicate, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e accerta il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2020/21, 2021/2022, 2022/2023;
- condanna il ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio CP_1 della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 800,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12717 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 6.11.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Maria a Cubito n. 616, presso Parte_1 lo studio dell'avv.to Dilla Gulmì, che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.4.2025 la ricorrente, premettendo di essere attualmente docente di ruolo assunta a tempo indeterminato in data 6.9.2024 presso l'Istituto Scolastico Paolo Borsellino di Roma, lamentava di avere svolto diverse supplenze fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/21, 2022/2023, 2023/2024 e di non avere ricevuto il beneficio della carta elettronica del docente e concludeva chiedendo, in via principale: 1) di accertare il diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021; 2) conseguentemente di condannare il al riconoscimento del beneficio mediante accredito dell'importo di euro CP_1
500,00 per ciascuna delle annualità. Il ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1 La causa, di natura documentale, era decisa il giorno 6.11.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente deve darsi atto della sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente in quanto attualmente di ruolo e della competenza territoriale del Tribunale adito in quanto al momento del deposito del ricorso era in servizio presso l'Istituto scolastico P. Borsellino di Roma.
2. Nel merito la domanda di accertamento di diritto al bonus carta docente è fondata. 2.1. Ebbene, l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
1 l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...] 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7” e l'art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. 2.2. Con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021 la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al CP_1
2 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 2.3. Tanto premesso, spetta dunque al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Ora a fronte dell'identità delle mansioni di docenza, deve ritenersi che il lavoratore a termine versi nella stessa identica condizione del lavoratore di ruolo a tempo indeterminato, quanto ai doveri/diritti di formazione e aggiornamento professionale, e ciò tanto più considerando che il sistema scolastico italiano si basa sul sistematico impiego di personale precario;
pertanto, non sarebbe neppure conforme ai canoni di buona amministrazione porre l'obbligo di formazione solo a carico di una parte del personale e non dell'altra, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. D'altro canto le fonti normative e contrattuali depongono nel senso della sussistenza di un diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo: si richiamano a tale fine l'art. 282 d.lgs. 297/94 che stabilisce che l'aggiornamento è diritto – dovere fondamentale del personale docente;
l'art. 28 CCNL Comparto Scuola 4.8.95 che prevede il diritto-dovere di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;
gli artt. 63 e 64 CCNL 27.11.2007 che contengono analoghe previsioni. Dette fonti non distinguono tra personale di ruolo e non di ruolo, ma si riferiscono al personale docente tout court. Pertanto in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella. Ciò, inoltre, contrasta con la previsione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra richiamata: solo “ragioni oggettive” potrebbero giustificare tale disparità di trattamento, le quali ricorrono – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – solo in presenza di elementi precisi e concreti strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 24373/2015) e non possono certamente consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (CGUE, sentenza 22.12.2010, proc. riuniti C-444/09, e C-456/09, . Persona_1 Persona_2 2.4. Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961, resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c. - ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
3 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
2.5. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nella sopra menzionata sentenza che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 e dunque tanto in ipotesi di supplenze per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto) di cui al primo comma, quanto nell'ipotesi di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto), perché “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
3. Lo stesso legislatore nazionale con l'ultima legge di bilancio ha equiparato il docente di ruolo al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In particolare l'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha modificato l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, prevedendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_2 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Attualmente l'importo della Carta docente risulta invariato ed è pari a € 500,00. Pertanto in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella.
4. Da tutto quanto sopra esposto ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 2/10/2020 al 30/06/2021 per due ore presso un istituto e dal 24.9.20 al 31.8.21 per 12 ore in altro istituto), nell'a.s. 2021/2022 (dal 8.9.2021 al 31.8.2022) e nell'a.s. 2022/2023 (dal 4.10.2023 al 30.6.2024) e quindi per un numero di giorni superiori a 180, soglia valorizzata dallo stesso legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera.
4 5. Va, dunque, accolta la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati e quella di condanna ad erogare la detta somma per le annualità indicate, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e accerta il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2020/21, 2021/2022, 2022/2023;
- condanna il ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio CP_1 della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 800,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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