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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2411 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...], il25/08/1964, elettivamente domiciliata in Indirizzo E_
Telematico, presso lo studio dell'Avv. URRACI SALVIANO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA ALAGON N° 11 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ONNIS SILVIA
che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in SI il 10 settembre 1988 (atto registrato nei registri dello stato civile del comune di SI al n. 2, parte I serie ufficio 1,
anno 1988) tra il signor e la signora;
E_ Controparte_1
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di SI di trascrivere la emananda
Sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
- dare atto che, considerate le rispettive capacità economico-reddituali, i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- dare altresì atto che le parti dichiarano di aver già definito tutti i rapporti economici e patrimoniali dipendenti dal matrimonio e dalla comunione legale e comunque insorti nel corso della vita comune, cosicché rinunceranno reciprocamente a qualunque pretesa economica derivante dal matrimonio e dalla comunione coniugale. Con compensazione delle spese del giudizio”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra e ”. E_ Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , E_ Controparte_1
con ricorso depositato da DD in data 18/04/2024 e regolare costituzione della convenuta, con note di trattazione scritta depositate in data 15.10.2024, in sostituzione dell'udienza, i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 25.06.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 18.04.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e E_
. Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a il 10/09/1988 tra PT
, nato a [...], il [...] e , nata a
[...] Controparte_1
CAGLIARI (CA), il 08/01/1969, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.2 , parte I, anno 1998- Comune di SI ).
Sull'accordo delle parti:
2. dà atto che le parti dichiarano di aver già definito tutti i rapporti economici e patrimoniali dipendenti dal matrimonio e dalla comunione legale e comunque insorti nel corso della vita comune, cosicché rinunceranno reciprocamente a qualunque pretesa economica derivante dal matrimonio e dalla comunione coniugale.
3. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
6/6/2025. Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
.