Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4180
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 286/98 e art. 32, comma III, T.U.I.

    Il Tribunale ha ritenuto che ricorrano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, dato che il ricorrente ha dimostrato un sufficiente grado di integrazione socio-lavorativa in Italia, lavorando come operaio part-time a tempo indeterminato con un reddito mensile di circa 700-800 euro. Il lungo periodo di permanenza in Italia (dal 2011) ha permesso al ricorrente di costruirsi una prospettiva di vita migliore e un'integrazione solida. Il rimpatrio comporterebbe una violazione della sua vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI, in quanto verrebbe reimmesso in un contesto privo di risorse lavorative e vedrebbe vanificati i suoi sforzi per un'esistenza dignitosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4180
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 4180
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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