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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 182 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, riunita alla causa iscritta al N. 244 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 9.7.2025
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto a viale Virgilio n. 138, presso lo studio dell'avv. Silvana Quaranta, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE (R.G.. 182/2021)
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Casarano alla via Roma n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Elena Palese, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti
- APPELLATA -
E
, Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. che lo Controparte_3
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente al funzionario delegato dott. Patrizia Di Giorgio, in virtù dell'art. 6, c.9, D.Lgs n. 150/2011 e dell'art. 9, c. 2, D.Lgs.
n. 149/2015,
- APPELLATO –
E
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli,
Francesco Certomà e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a via Golfo di Taranto n. 7/D presso l'Avvocatura dell'Istituto,
- APPELLATO -
NONCHE' TRA
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Casarano alla via Roma n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Elena Palese, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti
- APPELLANTE (R.G. 244/2021)
E
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto a viale Virgilio n. 138, presso lo studio dell'avv. Silvana Quaranta, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLATA –
E in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli,
Francesco Certomà e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'Avvocatura dell'Istituto,
2 - APPELLATO -
E
, Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
- APPELLATO -
OGGETTO: Opposizione a iscrizione ipotecaria
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 74/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, e – volto Controparte_5 CP_4 Controparte_2
all'annullamento dell'ipoteca legale n. 1899/163 iscritta in data 27.1.2020, ex art. 77 d.p.r n. 602/1973, sugli immobili di sua proprietà da , quale Controparte_1
concessionaria del servizio di riscossione, per mancata intimazione di pagamento, per violazione procedimentale di cui agli artt. 50 e 77 del d.p.r. n. 602/19737 e per insussistenza dei crediti presupposti vantati dall' per €. Controparte_2
147.948,27, portati dalla cartella di pagamento n. 106.2017.00078185.52, assertivamente
CP_ notificata in data 30.11.2017, e per crediti vantati da per €. 4.532,40 afferenti l'avviso di addebito n. 406.2017.0001292165.000, assertivamente notificato il 10.11.2017, nonché volto alla declaratoria di intervenuta estinzione dell'illecito di cui all'ordinanza ingiunzione n. 389/2016 dell'Ispettorato del Lavoro DDT di Taranto, con conseguente annullamento della stessa ordinanza e di tutti gli atti presupposti;
alla revoca dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento n. 106.2017.00078185.52 e dell'avviso di addebito n. 406.2017.0001292165.00, con ordine della cancellazione dei rispettivi ruoli;
alla condanna di al risarcimento dei conseguenti Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di €. 10.000,00 o di quella ritenuta di giustizia - dichiarava inefficace l'iscrizione di ipoteca eseguita da CP_1 CP_6
3 sugli immobili di proprietà dell'istante con nota n. 1899/163 del 27.1.2020 CP_7
presso il servizio di pubblicità immobiliare di Taranto, limitatamente all'importo di €.
152.480,67 e compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello, iscritto a n. R.G. 182/2021, Parte_1
evidenziando l'errore del primo giudice per non aver nulla statuito in ordine al richiesto annullamento della cartella opposta n. 106.2017.00078185.52, dell'avviso di addebito n. 406.2017.0001292165.000 e dell'ordinanza ingiunzione della DPL n. 398/2016. CP_4
Resisteva la quale dichiarava di aver proposto Controparte_1
appello, iscritto a R.G. n. 244/2021, avverso la medesima sentenza lamentandone la erroneità e ribadendo la regolarità non soltanto del procedimento notificatorio della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca - insistendo sul punto per la riforma dell'impugnata sentenza - ma anche della cartella n. 106.2017.00078185.52; concludeva per il rigetto delle eccezioni e domande formulate nei suoi confronti da Parte_1
Si costituiva anche l' chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
proposto da con conferma della fondatezza dell'ordinanza ingiunzione Parte_1
n. 398/2016.
CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di soccombenza della e, in subordine, il rigetto in quanto infondato. Pt_1
Con altro ricorso, iscritto a R.G. 244/2021, proponeva Parte_2
appello avverso la medesima sentenza con riferimento alla ritenuta nullità della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, evidenziando, invece, la validità della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc.
Resisteva la quale, preliminarmente, chiedeva disporsi la riunione del Parte_1
giudizio recante il n. R.G. 182/2021 dalla stessa proposto avverso la medesima sentenza n. 74/2021 e, nel merito, insisteva per il rigetto delle eccezioni formulate da
[...]
con conferma della sentenza impugnata. Parte_2
4 CP_ Si costituiva l' ribadendo la legittimità e correttezza del processo di notificazione dell'avviso di addebito e della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca a insistendo per l'accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 [...]
, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Parte_2
Non si costituiva in questo giudizio R.G. 244/2021 l' . Controparte_2
All'udienza odierna del 9.7.2025, i due giudizi venivano riuniti, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza e, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha ritenuto fondato, con carattere assorbente, il motivo di opposizione dedotto dalla relativo all'inefficacia della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 Pt_1
c.p.c., della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria ex art. 77 comma 2bis del d.p.r. 29.9.1973, non risultando prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che è parte integrante della relazione di notifica e che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, a dimostrazione non già della consegna ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario.
Ha, inoltre, ritenuto infondata la domanda di risarcimento danni e compensato le spese di causa in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, integrante ipotesi di soccombenza reciproca.
Le censure mosse da con il suo atto di appello recante Parte_2
R.G. n. 244/2021, in premessa riassunte, da esaminarsi preliminarmente, sono infondate.
Osserva la Corte che, come correttamente rilevato dal primo giudice con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, soltanto con la produzione, non ottemperata da
[...]
, dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa Parte_2
contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare, ovvero dell'avvenuta immissione dell'avviso nella cassetta postale, nella
5 specie omessa, è consentita la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Conforme sul punto è una recente pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione n. 26957/2024 che ha sancito il nuovo orientamento suggellato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021 che ha statuito che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Va, dunque, confermata, sul punto, la sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'appello proposto da . Parte_2
Infondate sono pure le censure mosse alla medesima sentenza da nei Parte_1
CP_ confronti di , e Parte_2 Controparte_2
di cui all'atto di appello recante il n. 182/2021, per l'omessa pronuncia del giudice di prime cure, implicante una asserita violazione ex art. 112 cpc, in ordine alle richieste di annullamento della cartella esattoriale n. 10620170007818552000 e dell'avviso di addebito n. 40620170001292165000 per nullità delle relative notifiche, nonché di CP_4
illegittimità dell'ordinanza ingiunzione della DTL di Taranto n. 398/2016 e dei suoi atti presupposti.
Premessa la tempestività dell'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
introduttivo, depositato il 2.4.2020, nel termine di giorni 20 dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata alla ricorrente il 21.2.2020, scadente il
15.5.2020, tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus), e
6 rilevato che il giudizio di opposizione introduce un giudizio sul rapporto e non sull'atto, sicché l'interessato può far valere – anche in funzione recuperatoria – tutte le ragioni di merito che non ha potuto far valere prima, per mancata o viziata notifica dell'atto presupposto, con riferimento alla cartella di pagamento n. 10620170007818552000 - che l'appellante assume mai ricevuta, ma asseritamente notificata il 30.11.2017 - afferente a sanzioni amministrative applicate dall' , di cui al primo Controparte_8
CP_ motivo di appello, e a contributi -, osserva la Corte che Parte_2
ha prodotto in giudizio soltanto il retro di un avviso di ricevimento di un
[...]
plico, datato 17.11.2017, in cui si dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Manca, tuttavia, non solo il fronte di tale avviso di ricevimento, necessario per verificare il destinatario, ma anche l'indispensabile avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente nemmeno la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. Tale comunicazione informativa persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, con riguardo alla cartella n. 1062017000781855200, non risulta compiutamente assolto l'onere probatorio, incombente a , dell'esatto Parte_2
adempimento di tutte le precise formalità che consentono il perfezionamento della notificazione della menzionata cartella a con conseguente sua Parte_1
inefficacia.
E tuttavia, deve statuirsi che «i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l'atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato
7 (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107)”
(Cass. n. 4656/2024).
Ebbene, passando all'esame dell'ordinanza ingiunzione n. 398/2016, afferente alla predetta cartella n. 1062017000781855200, con notifica inefficace, osserva la Corte che, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, vi è agli atti dell' la prova del CP_2
perfezionamento della notifica a mezzo posta, sia dell'ordinanza ingiunzione, in data
7.5.2016, sia del relativo verbale di accertamento in data 27.3.2014, nella dichiarata residenza in Taranto a Corso Umberto n. 87, per entrambi per “atto non ritirato entro il decimo giorno”, nonchè, quale parte integrante della notifica, dei rispettivi avvisi C.A.D.
Risultando, pertanto, pienamente assolto l'onere della relativa regolare notifica del verbale di accertamento, l'ordinanza ingiunzione n. 398/2016 emessa dalla DTL di
Taranto, pure regolarmente notificata, dotata di efficacia esecutiva e non opposta nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 22 Legge 689/1981, come modificato dal D.Lgs n.
150/2011, correttamente consente l'iscrizione al ruolo esattoriale per l'avviso della riscossione coattiva delle somme pretese per la sanzione amministrativa.
Conseguentemente, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione qui proposta dalla deve dichiararsi inammissibile non soltanto per la correttezza del procedimento Pt_1
notificatorio, assicurata mediante il rispetto della sequenza di determinati atti allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa della parte, ma anche con riferimento alla eccepita estinzione della pretesa creditoria, trattandosi di contestazione che riguarda fatti precedenti alla formazione del titolo esecutivo e non sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento e degli atti susseguenti. Inoltre, va qui ribadito che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica dell'ordinanza ingiunzione, se impegna la parte contro la quale è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa» (v. Cass. n. 9439 del
21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015, la quale
8 espressamente afferma che il giudice «non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia» (cfr. Cass., V, n. 24323/2018 e n. 15737/2023)”
(Cass. n 4656/2024). Elementi che la ricorrente non ha affatto indagato.
Deve, infine, dichiararsi inefficace, passando al terzo motivo di appello, la notifica anche dell'avviso di addebito n. 40620170001292165000, per le stesse ragioni innanzi CP_4
CP_ enucleate, avendo l prodotto soltanto la copia della busta recante il timbro “per compiuta giacenza”, senza alcun riferimento al menzionato avviso di addebito e al motivo della mancata consegna e neppure senza il relativo avviso di ricevimento della necessaria raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuta immissione dell'avviso nella cassetta postale.
Peraltro, valendo anche in questo caso le precedenti osservazioni relative ai vizi della notificazione dell'atto che investono soltanto la sua notificazione e non anche l'atto notificato, osserva la Corte che in merito ai concernenti crediti, la ricorrente si è limitata ad eccepire solo la loro estinzione per prescrizione, pur trattandosi di crediti contributivi
IVS del 2016, non ancora scaduti al momento del deposito del ricorso introduttivo.
In conclusione, e in sintesi, non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c., eccepita dall'appellante, avendo il giudice di prime cure, del tutto correttamente e con assorbimento di ogni altra eccezione, ritenuto fondato il motivo di nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva ex art. 77 co.
2-bis dpr
29.9.1973 n. 602, sicché nessun ulteriore obbligo di scrutinio nel merito gli competeva.
L'appello va dunque respinto con spese compensate tra tutte le parti in ragione del rigetto dell'appello proposto da e del rigetto dell'appello Parte_2
promosso da integrante, anche in questo grado di giudizio, ipotesi di Parte_1
soccombenza reciproca, nonché per la peculiarità della vicenda.
Sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante e non anche a carico dell'appellante Parte_1 Parte_3
[..
[...] [...]
, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo
[...]
introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
3) compensa tra tutte le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
4) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 per l'appellante Parte_1
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 182 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, riunita alla causa iscritta al N. 244 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 9.7.2025
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto a viale Virgilio n. 138, presso lo studio dell'avv. Silvana Quaranta, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE (R.G.. 182/2021)
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Casarano alla via Roma n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Elena Palese, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti
- APPELLATA -
E
, Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. che lo Controparte_3
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente al funzionario delegato dott. Patrizia Di Giorgio, in virtù dell'art. 6, c.9, D.Lgs n. 150/2011 e dell'art. 9, c. 2, D.Lgs.
n. 149/2015,
- APPELLATO –
E
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli,
Francesco Certomà e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a via Golfo di Taranto n. 7/D presso l'Avvocatura dell'Istituto,
- APPELLATO -
NONCHE' TRA
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Casarano alla via Roma n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Elena Palese, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti
- APPELLANTE (R.G. 244/2021)
E
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto a viale Virgilio n. 138, presso lo studio dell'avv. Silvana Quaranta, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLATA –
E in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli,
Francesco Certomà e Rita Battiato, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'Avvocatura dell'Istituto,
2 - APPELLATO -
E
, Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
- APPELLATO -
OGGETTO: Opposizione a iscrizione ipotecaria
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 74/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, e – volto Controparte_5 CP_4 Controparte_2
all'annullamento dell'ipoteca legale n. 1899/163 iscritta in data 27.1.2020, ex art. 77 d.p.r n. 602/1973, sugli immobili di sua proprietà da , quale Controparte_1
concessionaria del servizio di riscossione, per mancata intimazione di pagamento, per violazione procedimentale di cui agli artt. 50 e 77 del d.p.r. n. 602/19737 e per insussistenza dei crediti presupposti vantati dall' per €. Controparte_2
147.948,27, portati dalla cartella di pagamento n. 106.2017.00078185.52, assertivamente
CP_ notificata in data 30.11.2017, e per crediti vantati da per €. 4.532,40 afferenti l'avviso di addebito n. 406.2017.0001292165.000, assertivamente notificato il 10.11.2017, nonché volto alla declaratoria di intervenuta estinzione dell'illecito di cui all'ordinanza ingiunzione n. 389/2016 dell'Ispettorato del Lavoro DDT di Taranto, con conseguente annullamento della stessa ordinanza e di tutti gli atti presupposti;
alla revoca dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento n. 106.2017.00078185.52 e dell'avviso di addebito n. 406.2017.0001292165.00, con ordine della cancellazione dei rispettivi ruoli;
alla condanna di al risarcimento dei conseguenti Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di €. 10.000,00 o di quella ritenuta di giustizia - dichiarava inefficace l'iscrizione di ipoteca eseguita da CP_1 CP_6
3 sugli immobili di proprietà dell'istante con nota n. 1899/163 del 27.1.2020 CP_7
presso il servizio di pubblicità immobiliare di Taranto, limitatamente all'importo di €.
152.480,67 e compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello, iscritto a n. R.G. 182/2021, Parte_1
evidenziando l'errore del primo giudice per non aver nulla statuito in ordine al richiesto annullamento della cartella opposta n. 106.2017.00078185.52, dell'avviso di addebito n. 406.2017.0001292165.000 e dell'ordinanza ingiunzione della DPL n. 398/2016. CP_4
Resisteva la quale dichiarava di aver proposto Controparte_1
appello, iscritto a R.G. n. 244/2021, avverso la medesima sentenza lamentandone la erroneità e ribadendo la regolarità non soltanto del procedimento notificatorio della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca - insistendo sul punto per la riforma dell'impugnata sentenza - ma anche della cartella n. 106.2017.00078185.52; concludeva per il rigetto delle eccezioni e domande formulate nei suoi confronti da Parte_1
Si costituiva anche l' chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
proposto da con conferma della fondatezza dell'ordinanza ingiunzione Parte_1
n. 398/2016.
CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di soccombenza della e, in subordine, il rigetto in quanto infondato. Pt_1
Con altro ricorso, iscritto a R.G. 244/2021, proponeva Parte_2
appello avverso la medesima sentenza con riferimento alla ritenuta nullità della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, evidenziando, invece, la validità della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc.
Resisteva la quale, preliminarmente, chiedeva disporsi la riunione del Parte_1
giudizio recante il n. R.G. 182/2021 dalla stessa proposto avverso la medesima sentenza n. 74/2021 e, nel merito, insisteva per il rigetto delle eccezioni formulate da
[...]
con conferma della sentenza impugnata. Parte_2
4 CP_ Si costituiva l' ribadendo la legittimità e correttezza del processo di notificazione dell'avviso di addebito e della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca a insistendo per l'accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 [...]
, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Parte_2
Non si costituiva in questo giudizio R.G. 244/2021 l' . Controparte_2
All'udienza odierna del 9.7.2025, i due giudizi venivano riuniti, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza e, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha ritenuto fondato, con carattere assorbente, il motivo di opposizione dedotto dalla relativo all'inefficacia della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 Pt_1
c.p.c., della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria ex art. 77 comma 2bis del d.p.r. 29.9.1973, non risultando prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che è parte integrante della relazione di notifica e che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, a dimostrazione non già della consegna ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario.
Ha, inoltre, ritenuto infondata la domanda di risarcimento danni e compensato le spese di causa in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, integrante ipotesi di soccombenza reciproca.
Le censure mosse da con il suo atto di appello recante Parte_2
R.G. n. 244/2021, in premessa riassunte, da esaminarsi preliminarmente, sono infondate.
Osserva la Corte che, come correttamente rilevato dal primo giudice con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, soltanto con la produzione, non ottemperata da
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, dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa Parte_2
contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare, ovvero dell'avvenuta immissione dell'avviso nella cassetta postale, nella
5 specie omessa, è consentita la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Conforme sul punto è una recente pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione n. 26957/2024 che ha sancito il nuovo orientamento suggellato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021 che ha statuito che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Va, dunque, confermata, sul punto, la sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'appello proposto da . Parte_2
Infondate sono pure le censure mosse alla medesima sentenza da nei Parte_1
CP_ confronti di , e Parte_2 Controparte_2
di cui all'atto di appello recante il n. 182/2021, per l'omessa pronuncia del giudice di prime cure, implicante una asserita violazione ex art. 112 cpc, in ordine alle richieste di annullamento della cartella esattoriale n. 10620170007818552000 e dell'avviso di addebito n. 40620170001292165000 per nullità delle relative notifiche, nonché di CP_4
illegittimità dell'ordinanza ingiunzione della DTL di Taranto n. 398/2016 e dei suoi atti presupposti.
Premessa la tempestività dell'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
introduttivo, depositato il 2.4.2020, nel termine di giorni 20 dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata alla ricorrente il 21.2.2020, scadente il
15.5.2020, tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus), e
6 rilevato che il giudizio di opposizione introduce un giudizio sul rapporto e non sull'atto, sicché l'interessato può far valere – anche in funzione recuperatoria – tutte le ragioni di merito che non ha potuto far valere prima, per mancata o viziata notifica dell'atto presupposto, con riferimento alla cartella di pagamento n. 10620170007818552000 - che l'appellante assume mai ricevuta, ma asseritamente notificata il 30.11.2017 - afferente a sanzioni amministrative applicate dall' , di cui al primo Controparte_8
CP_ motivo di appello, e a contributi -, osserva la Corte che Parte_2
ha prodotto in giudizio soltanto il retro di un avviso di ricevimento di un
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plico, datato 17.11.2017, in cui si dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Manca, tuttavia, non solo il fronte di tale avviso di ricevimento, necessario per verificare il destinatario, ma anche l'indispensabile avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente nemmeno la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. Tale comunicazione informativa persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, con riguardo alla cartella n. 1062017000781855200, non risulta compiutamente assolto l'onere probatorio, incombente a , dell'esatto Parte_2
adempimento di tutte le precise formalità che consentono il perfezionamento della notificazione della menzionata cartella a con conseguente sua Parte_1
inefficacia.
E tuttavia, deve statuirsi che «i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l'atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato
7 (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107)”
(Cass. n. 4656/2024).
Ebbene, passando all'esame dell'ordinanza ingiunzione n. 398/2016, afferente alla predetta cartella n. 1062017000781855200, con notifica inefficace, osserva la Corte che, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, vi è agli atti dell' la prova del CP_2
perfezionamento della notifica a mezzo posta, sia dell'ordinanza ingiunzione, in data
7.5.2016, sia del relativo verbale di accertamento in data 27.3.2014, nella dichiarata residenza in Taranto a Corso Umberto n. 87, per entrambi per “atto non ritirato entro il decimo giorno”, nonchè, quale parte integrante della notifica, dei rispettivi avvisi C.A.D.
Risultando, pertanto, pienamente assolto l'onere della relativa regolare notifica del verbale di accertamento, l'ordinanza ingiunzione n. 398/2016 emessa dalla DTL di
Taranto, pure regolarmente notificata, dotata di efficacia esecutiva e non opposta nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 22 Legge 689/1981, come modificato dal D.Lgs n.
150/2011, correttamente consente l'iscrizione al ruolo esattoriale per l'avviso della riscossione coattiva delle somme pretese per la sanzione amministrativa.
Conseguentemente, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione qui proposta dalla deve dichiararsi inammissibile non soltanto per la correttezza del procedimento Pt_1
notificatorio, assicurata mediante il rispetto della sequenza di determinati atti allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa della parte, ma anche con riferimento alla eccepita estinzione della pretesa creditoria, trattandosi di contestazione che riguarda fatti precedenti alla formazione del titolo esecutivo e non sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento e degli atti susseguenti. Inoltre, va qui ribadito che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica dell'ordinanza ingiunzione, se impegna la parte contro la quale è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa» (v. Cass. n. 9439 del
21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015, la quale
8 espressamente afferma che il giudice «non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia» (cfr. Cass., V, n. 24323/2018 e n. 15737/2023)”
(Cass. n 4656/2024). Elementi che la ricorrente non ha affatto indagato.
Deve, infine, dichiararsi inefficace, passando al terzo motivo di appello, la notifica anche dell'avviso di addebito n. 40620170001292165000, per le stesse ragioni innanzi CP_4
CP_ enucleate, avendo l prodotto soltanto la copia della busta recante il timbro “per compiuta giacenza”, senza alcun riferimento al menzionato avviso di addebito e al motivo della mancata consegna e neppure senza il relativo avviso di ricevimento della necessaria raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuta immissione dell'avviso nella cassetta postale.
Peraltro, valendo anche in questo caso le precedenti osservazioni relative ai vizi della notificazione dell'atto che investono soltanto la sua notificazione e non anche l'atto notificato, osserva la Corte che in merito ai concernenti crediti, la ricorrente si è limitata ad eccepire solo la loro estinzione per prescrizione, pur trattandosi di crediti contributivi
IVS del 2016, non ancora scaduti al momento del deposito del ricorso introduttivo.
In conclusione, e in sintesi, non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c., eccepita dall'appellante, avendo il giudice di prime cure, del tutto correttamente e con assorbimento di ogni altra eccezione, ritenuto fondato il motivo di nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva ex art. 77 co.
2-bis dpr
29.9.1973 n. 602, sicché nessun ulteriore obbligo di scrutinio nel merito gli competeva.
L'appello va dunque respinto con spese compensate tra tutte le parti in ragione del rigetto dell'appello proposto da e del rigetto dell'appello Parte_2
promosso da integrante, anche in questo grado di giudizio, ipotesi di Parte_1
soccombenza reciproca, nonché per la peculiarità della vicenda.
Sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante e non anche a carico dell'appellante Parte_1 Parte_3
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, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo
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introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
3) compensa tra tutte le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
4) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 per l'appellante Parte_1
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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