Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01573/2025REG.PROV.COLL.
N. 02985/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2985 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Bersani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Fava, Mariangela Sbardella e Sergio Salvatore Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Massimo Bersani e Sergio Salvatore Manca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - -OMISSIS- propone appello contro l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, costituitasi in giudizio, e contro il MIUR, non costituito, per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sezione Terza Ter, n. -OMISSIS-, che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del decreto Rettorale n. -OMISSIS- di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per un periodo di un mese, con esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all’insegnamento, e che ha inoltre disposto la perdita dell’anzianità di servizio pari al periodo di sospensione.
2 – L’Università resistente ha in particolare contestato all’odierno appellante di aver organizzato il proprio corso attraverso una serie di lezioni di tipo seminariale svolte da relatori esterni e da rappresentanti di industrie farmaceutiche che lo avrebbero sostituito nella attività di docente e di non aver assicurato un insegnamento corrispondente ai crediti attribuiti al corso; non sono state viceversa ritenute accertate le contestazioni di aver condotto gli esami in data 3 giugno 2019 con modalità anomala ed in contrasto con le norme vigenti e di aver arbitrariamente rivolto a tutti gli studenti l’invito ad accettare il voto, perché anche il successivo appello non avrebbe potuto determinare un risultato diverso.
2.1 - la vicenda trae origine da una “nota” a firma di alcuni studenti della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università La Sapienza di Roma inviata via email il 3 giugno 2019 “al Preside di Facoltà e agli Organi Competenti” che lamentava comportamenti del ricorrente suscettibili di violare la Carta dei Diritti degli Studenti;
2.2 - il successivo 5 luglio 2019 il Preside della Facoltà trasmetteva all’interessato la nota chiedendo una “nota di controdeduzioni”, che gli veniva puntualmente inviata;
2.3 - il successivo 26 settembre 2019 il Preside della Facoltà trasmetteva al Rettore dell’Università La Sapienza di Roma, “per l’eventuale seguito di competenza”, la nota degli studenti e le controdeduzioni;
2.4 - il 3 ottobre 2019 il “Delegato del Rettore” comunicava l’avviso di avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 10, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, dell’art. 18 comma 2, lett. j e k, Statuto Sapienza (D.R. n. 3689/2012) e dell’art. 5 del Regolamento Ateneo (D.R. n. 662 del 2 marzo 2015, contestando: l’avvenuto svolgimento di una serie di lezioni di tipo seminariale svolte da relatori esterni e rappresentanti di industrie farmaceutiche in assenza del docente; la mancanza di un insegnamento corrispondente ai crediti attribuiti al corso; una conduzione anomala ed in contrasto con le norme vigenti degli esami del 3 giugno 2019, adottando comportamenti non conformi a deontologia nei confronti degli studenti esaminandi;
2.5 – si svolgeva conseguentemente il procedimento disciplinare davanti al Collegio di Disciplina, che acquisiva la memoria difensiva dell’interessato e lo ascoltava;
2.6 – all’esito di tale procedimento, il Delegato del Rettore avanzava la richiesta della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per il periodo di due mesi;
2.7 – Con decreto Rettorale n. -OMISSIS- veniva infine irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per un periodo di un mese, con esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all’insegnamento e con perdita dell’anzianità di servizio pari al periodo di sospensione.
3 – Il provvedimento che ha irrogato la sanzione è stato impugnato davanti al TAR, che ha respinto il ricorso. L’interessato ha quindi proposto il presente appello, L’università si è costituita con proprie sintetiche memorie alle quali l’appellante non ha replicato.
4 - L’appello è motivato dai motivi di seguito sintetizzati a fini meramente espositivi:
4.1 - violazione dei termini di avvio del procedimento disciplinare. Infatti, premessa la perentorietà dei termini posti dalla disciplina di riferimento, il procedimento disciplinare sarebbe stato attivato e si sarebbe svolto e concluso oltre i predetti termini, da computarsi evidentemente a decorrer dal dies a quo della conoscenza del presunto illecito, atteso che secondo l’appellante la contestazione dei fatti era stata già comunicata dagli studenti al Preside di Farmacia il 3 giugno 2019 mentre l’avvio del procedimento disciplinare era avvenuto solo ad ottobre 2019;
4.2 – l’appellante lamenta poi la non rispondenza dei fatti contestati ai comportamenti codificati come contrari a doveri del docente e la loro conseguente non idoneità a giustificare la sanzione irrogata. Inoltre, a prescindere dallo specifico contenuto sostanziale contrastato con il gravame e ora con l’appello, sul piano procedurale viene contestata la insufficienza ed inadeguatezza della proposta del Delegato del Rettore, non conforme al paradigma né della “chiarezza” dell’atto amministrativo, né della cristallizzazione della contestazione disciplinare nell’ambito lavoristico.
4.3 - da detta insufficienza ed inidoneità della “proposta” viene fatta discendere la lesione del diritto di difesa dell’appellante, nonché la limitazione del diritto di difesa ancora più grave avuto riguardo anche al breve lasso di tempo decorso fra la comunicazione dell’incolpazione e l’audizione personale;
4.4 – infine, la illegittimità della sanzione comminata sarebbe ulteriormente evidenziata dalla indebita mancata valutazione del favorevole riscontro della generalità degli studenti alla richiesta di valutazione del corso;
5 – L’appello non è fondato. In particolare:
5.1 – in primo luogo non sussiste la dedotta violazione dei termini di avvio del procedimento disciplinare essendo stato indicato dall’appellante un termine a quo non corretto. Infatti, occorre rilevare che l’iniziale email di denuncia dei fatti ascritti all’appellante si limitava ad evidenziare la visione soggettiva da parte di un gruppo di studenti, necessariamente parziale, di attività che, ai fini del decorso dei termini di attivazione del procedimento disciplinare, necessitavano di una preventiva ricostruzione degli uffici -soprattutto quanto al legittimo ed opportuno coinvolgimento di esperti ed esponenti della società civile e del mondo economico- circa la sussistenza di comportamenti del docente rilevanti sul piano disciplinare;
5.2 – il predetto accertamento da parte dei competenti organi universitari ha, peraltro, poi consentito di evidenziare plurimi comportamenti –riguardanti in particolare la mancata presenza alle lezioni in tal modo affidate a soggetti terzi estranei al mondo accademico e alle relative garanzie di serietà e rigore scientifici- - sicuramente non conformi ai doveri didattici dell’appellante e quindi del tutto idonei –indipendentemente dalle ulteriori ed oggettivamente più gravi contestazioni concernenti comportamenti non corretti nei confronti degli studenti in sede di esami- a motivare la pur blanda sanzione applicata nei suoi confronti. Di conseguenza, la sanzione irrogata appare proporzionata e non vessatoria, anche alla luce della gravità delle condotte ascritte al docente (il quale, in sostanza, aveva demandato pressoché per intero tutte le 16 lezioni del corso in ‘Ricerca e Sviluppo del Farmaco’ a rappresentanti delle Industrie Farmaceutiche, spesso senza neppure essere presente in aula);
5.3 – neppure risulta fondata la censura (di carattere essenzialmente procedimentale) fondata sulla limitazione del diritto di difesa, fondata anche sul breve lasso di tempo decorso fra la comunicazione dell’incolpazione e l’audizione personale: solo quattro giorni, peraltro anche a causa del ritardo di sei giorni con cui il docente ha ritirato la raccomandata recante la convocazione. Infatti, risulta agli atti come il docente abbia potuto presenziare all’audizione e presentare memorie, lungo una linea difensiva già “matura” in quanto mai cambiata negli anni successivi, in tal modo dimostrando che aveva avuto un tempo adeguato per meditarla.
5.4 – Infondata è infine la censura concernente la mancata considerazione del favorevole riscontro della generalità degli studenti alla richiesta di valutazione del corso, dovendo necessariamente assumere rilievo il controllo meritocratico dei competenti organi sulla necessaria qualità dell’insegnamento, e non un consenso maggioritario di popolarità del corso fra gli studenti, potendo casomai un dissenso degli studenti essere la spia di una carenza di qualità, ma non il contrario a causa dell’evidente asimmetria informativa fra docente e studenti.
6 – In conclusione, l’appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’Università resistente le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.