CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 759/2022
n. 759/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) NI AN SI - Presidente
2) Consiglia Invitto - Consigliere
3) IO GL - Giudice Ausiliario Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 759/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ) in persona del suo tutore Avv. Gianluca Attolini, Parte_1 C.F._1
autorizzato ad essere rappresentato da sé stesso
APPELLANTE - OPPONENTE
contro
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Pulimeno
APPELLATO - OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso a mezzo note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 Aprile 2025 da intendersi qui per riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi ritualmente notificato, , Parte_1
a mezzo del proprio tutore Avv. Gianluca Attolini, opponeva la ingiunzione di pagamento chiesta ed ottenuta dal per Euro 28.341,61, oltre interessi, spese ed accessori, per Controparte_2
1 r.g. 759/2022
prestazioni di degenza presso le residenze sanitarie di Ostuni e Torricella dal 15.05.2013 al 01.10.2016.
Deduceva come l'ingiunzione non tenesse conto di diversi acconti corrisposti in corso di degenza, giusta assegni bancari che citava e produceva per un importo complessivo di €. 21.240,00; sicché, eccependo le errate contabilizzazioni, chiedeva la revoca del decreto opposto, con rigetto della domanda e salvezza per la riduzione del credito nei limiti del dovuto. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il che, riepilogando le fatture emesse e gli acconti Controparte_2
ricevuti, affermava la correttezza della contabilizzazione eseguita, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione e la vittoria per le spese di giudizio.
La causa veniva poi istruita oralmente e, precisate le conclusioni, passava in decisione.
Con sentenza n. 293/2022 del 25.02.2022 il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione e, per l'effetto,
confermava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento di tutte le spese di lite.
Ha proposto appello avverso detta sentenza l'opponente , che ha dedotto aver il Tribunale Parte_1
errato nella ricostruzione del rapporto creditorio alla luce della documentazione agli atti, comprovante la errata imputazione dei pagamenti. Ha concluso nuovamente per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nel primo grado di giudizio, con condanna della opposta al pagamento delle spese del doppio grado.
La parte appellata si è costituita nella presente fase di giudizio nuovamente deducendo la correttezza della contabilizzazione dei pagamenti, anche alla luce delle risultanze istruttorie orali. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 15.04.2025, precisate le conclusioni a mezzo note scritte, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vengono sottoposti a giudizio della Corte due motivi di appello, così riassunti.
2.1. Con il primo si afferma non aver il Tribunale adeguatamente considerato come alla data del
17.09.2013, come da comunicazione per posta elettronica agli atti – mai disconosciuta ed anzi confermata – e da dichiarazione confermativa del teste (addetta amministrativa del Testimone_1
), il credito del ammontasse ad €. 3.740,00, saldato a mezzo assegno di pari CP_2 CP_2
importo datato 28.09.2013. Sicché solo a far data dal mese di Ottobre 2013 potevano essere contabilizzati eventuali rette di ricovero rimaste insolute. Ed invece quanto ingiunto in decreto è stato
2 r.g. 759/2022
comprensivo di prestazioni relative al mese di Maggio 2013 (fattura n. 414 del 31.05.2013).
Inoltre, sul presupposto che ogni debito fosse saldato fino al Settembre 2013, detraendo dalla sommatoria di quanto portato dalle fatture per prestazioni rese da quel mese fino al medesimo mese di Settembre 2016, pari ad €. 37.832,80, quanto invece versato in acconto dal debitore, per un importo di €. 17.500,00, risulterebbe al limite un credito residuo del pari ad €. 20.332,80, non già CP_2
quello maggiore di €. 28.341,61 di cui al decreto opposto.
2.2. Ad ulteriore conseguenza, la sentenza sarebbe ulteriormente errata per aver condannato l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, con ciò trascurando come l'opposizione si sia resa necessaria per paralizzare una illegittima richiesta del creditore, superiore di circa €. 8.000,00 rispetto al dovuto. Peraltro trascurando come in corso di causa il creditore avesse rifiutato ogni proposta transattiva.
3. La Corte rileva come il ragionamento proposto dall'appellante a supporto delle proprie ragioni non sia persuasivo.
3.1. La creditrice opposta ha offerto ampia documentazione dalla quale si evince come i versamenti eseguiti dall'opponente saldavano in parte fatture non oggetto della procedura monitoria. Invece,
l'istruttoria non supporta adeguatamente le avverse deduzioni.
a) In particolare, l'assegno bancario in data 28.09.2013 di €. 3.740,00 saldava fatture comunque precedenti alla procedura monitoria;
tra queste, la n. 414 del 31.05.2013, emessa con riferimento alla degenza di presso la struttura di Torricella, non già quella di Ostuni. Parte_1
b) La testimonianza di non consente di dedurre – come, al contrario, indugia Testimone_1
l'appellante – che quel pagamento del 28.09.2013 saldasse tutto il debito pregresso, poiché la comunicazione via posta elettronica del 19.09.2013 si riferiva alla degenza di presso la Parte_1
struttura di Ostuni, come peraltro lo stesso opponente precisa nella lettera, datata 28.09.2013, di trasmissione dell'assegno bancario di €. 3.740,00.
c) Dalla copiosa documentazione prodotto dall'opposta, relativa alla degenza di dal Parte_1
15.05.2013 al 01.10.2016, emerge un fatturato (e, dunque, un debito del Vita) complessivamente pari ad €. 50.685,62 che, a fronte di pagamenti complessivi per €. 22.444,01, manifesta una differenza a credito dell'opposta di €. 28.341,61 che corrisponde a quanto ingiunto con il decreto opposto.
3.2. Alla luce delle considerazioni che entrambe le parti in lite offrono nei loro scritti, non è superfluo rammentare come nel giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica
3 r.g. 759/2022
dell'opposizione, sia regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova;
infatti, oggetto dell'accertamento giudiziale è la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, sicché il creditore ricorrente, convenuto in senso formale, assume la qualità di attore in senso sostanziale e sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
3.3. In applicazione di tale principio di carattere generale, a fronte della documentazione e della ricostruzione del rapporto offerta dalla creditrice opposta, quella del debitore opponente non è
altrettanto efficace e convincente.
3.4. Può pertanto concludersi affermando come, nell'ambito della valutazione delle prove riservata al giudice di merito (Cass., VI, 12709/2016, n. 17926, Sez. Lav., 21/10/2003, n. 15737), l'opposto abbia adeguatamente provato il credito azionato in sede monitoria.
4. Anche il secondo motivo di appello non coglie nel segno. Il ragionamento offerto dall'appellante avrebbe validità laddove fosse risultato dimostrato l'ammontare del debito residuo in €. 8.000,00; ma così non è. Pertanto, la sentenza è corretta, avendo statuito in ordine alle spese secondo il principio generale di soccombenza.
Su tale aspetto null'altro deve aggiungersi.
5. Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
6.1. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24
dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30
maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico di entrambe le parti (Cass., SS.UU., n 3774 del
18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del suo tutore Avv. Gianluca Attolini, nei confronti di Parte_1
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante “pro tempore”, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.
293/2022 del 25.02.2022
4 r.g. 759/2022
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1
dell'appellato che determina in €. Controparte_1
3.500,00 oltre spese generali, iva e cap nelle misure di legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratori anticipatario;
- da atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale e incidentale, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(IO GL) (NI AN SI)
5
n. 759/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) NI AN SI - Presidente
2) Consiglia Invitto - Consigliere
3) IO GL - Giudice Ausiliario Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 759/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ) in persona del suo tutore Avv. Gianluca Attolini, Parte_1 C.F._1
autorizzato ad essere rappresentato da sé stesso
APPELLANTE - OPPONENTE
contro
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Pulimeno
APPELLATO - OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso a mezzo note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 Aprile 2025 da intendersi qui per riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi ritualmente notificato, , Parte_1
a mezzo del proprio tutore Avv. Gianluca Attolini, opponeva la ingiunzione di pagamento chiesta ed ottenuta dal per Euro 28.341,61, oltre interessi, spese ed accessori, per Controparte_2
1 r.g. 759/2022
prestazioni di degenza presso le residenze sanitarie di Ostuni e Torricella dal 15.05.2013 al 01.10.2016.
Deduceva come l'ingiunzione non tenesse conto di diversi acconti corrisposti in corso di degenza, giusta assegni bancari che citava e produceva per un importo complessivo di €. 21.240,00; sicché, eccependo le errate contabilizzazioni, chiedeva la revoca del decreto opposto, con rigetto della domanda e salvezza per la riduzione del credito nei limiti del dovuto. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il che, riepilogando le fatture emesse e gli acconti Controparte_2
ricevuti, affermava la correttezza della contabilizzazione eseguita, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione e la vittoria per le spese di giudizio.
La causa veniva poi istruita oralmente e, precisate le conclusioni, passava in decisione.
Con sentenza n. 293/2022 del 25.02.2022 il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione e, per l'effetto,
confermava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento di tutte le spese di lite.
Ha proposto appello avverso detta sentenza l'opponente , che ha dedotto aver il Tribunale Parte_1
errato nella ricostruzione del rapporto creditorio alla luce della documentazione agli atti, comprovante la errata imputazione dei pagamenti. Ha concluso nuovamente per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nel primo grado di giudizio, con condanna della opposta al pagamento delle spese del doppio grado.
La parte appellata si è costituita nella presente fase di giudizio nuovamente deducendo la correttezza della contabilizzazione dei pagamenti, anche alla luce delle risultanze istruttorie orali. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 15.04.2025, precisate le conclusioni a mezzo note scritte, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vengono sottoposti a giudizio della Corte due motivi di appello, così riassunti.
2.1. Con il primo si afferma non aver il Tribunale adeguatamente considerato come alla data del
17.09.2013, come da comunicazione per posta elettronica agli atti – mai disconosciuta ed anzi confermata – e da dichiarazione confermativa del teste (addetta amministrativa del Testimone_1
), il credito del ammontasse ad €. 3.740,00, saldato a mezzo assegno di pari CP_2 CP_2
importo datato 28.09.2013. Sicché solo a far data dal mese di Ottobre 2013 potevano essere contabilizzati eventuali rette di ricovero rimaste insolute. Ed invece quanto ingiunto in decreto è stato
2 r.g. 759/2022
comprensivo di prestazioni relative al mese di Maggio 2013 (fattura n. 414 del 31.05.2013).
Inoltre, sul presupposto che ogni debito fosse saldato fino al Settembre 2013, detraendo dalla sommatoria di quanto portato dalle fatture per prestazioni rese da quel mese fino al medesimo mese di Settembre 2016, pari ad €. 37.832,80, quanto invece versato in acconto dal debitore, per un importo di €. 17.500,00, risulterebbe al limite un credito residuo del pari ad €. 20.332,80, non già CP_2
quello maggiore di €. 28.341,61 di cui al decreto opposto.
2.2. Ad ulteriore conseguenza, la sentenza sarebbe ulteriormente errata per aver condannato l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, con ciò trascurando come l'opposizione si sia resa necessaria per paralizzare una illegittima richiesta del creditore, superiore di circa €. 8.000,00 rispetto al dovuto. Peraltro trascurando come in corso di causa il creditore avesse rifiutato ogni proposta transattiva.
3. La Corte rileva come il ragionamento proposto dall'appellante a supporto delle proprie ragioni non sia persuasivo.
3.1. La creditrice opposta ha offerto ampia documentazione dalla quale si evince come i versamenti eseguiti dall'opponente saldavano in parte fatture non oggetto della procedura monitoria. Invece,
l'istruttoria non supporta adeguatamente le avverse deduzioni.
a) In particolare, l'assegno bancario in data 28.09.2013 di €. 3.740,00 saldava fatture comunque precedenti alla procedura monitoria;
tra queste, la n. 414 del 31.05.2013, emessa con riferimento alla degenza di presso la struttura di Torricella, non già quella di Ostuni. Parte_1
b) La testimonianza di non consente di dedurre – come, al contrario, indugia Testimone_1
l'appellante – che quel pagamento del 28.09.2013 saldasse tutto il debito pregresso, poiché la comunicazione via posta elettronica del 19.09.2013 si riferiva alla degenza di presso la Parte_1
struttura di Ostuni, come peraltro lo stesso opponente precisa nella lettera, datata 28.09.2013, di trasmissione dell'assegno bancario di €. 3.740,00.
c) Dalla copiosa documentazione prodotto dall'opposta, relativa alla degenza di dal Parte_1
15.05.2013 al 01.10.2016, emerge un fatturato (e, dunque, un debito del Vita) complessivamente pari ad €. 50.685,62 che, a fronte di pagamenti complessivi per €. 22.444,01, manifesta una differenza a credito dell'opposta di €. 28.341,61 che corrisponde a quanto ingiunto con il decreto opposto.
3.2. Alla luce delle considerazioni che entrambe le parti in lite offrono nei loro scritti, non è superfluo rammentare come nel giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica
3 r.g. 759/2022
dell'opposizione, sia regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova;
infatti, oggetto dell'accertamento giudiziale è la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, sicché il creditore ricorrente, convenuto in senso formale, assume la qualità di attore in senso sostanziale e sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
3.3. In applicazione di tale principio di carattere generale, a fronte della documentazione e della ricostruzione del rapporto offerta dalla creditrice opposta, quella del debitore opponente non è
altrettanto efficace e convincente.
3.4. Può pertanto concludersi affermando come, nell'ambito della valutazione delle prove riservata al giudice di merito (Cass., VI, 12709/2016, n. 17926, Sez. Lav., 21/10/2003, n. 15737), l'opposto abbia adeguatamente provato il credito azionato in sede monitoria.
4. Anche il secondo motivo di appello non coglie nel segno. Il ragionamento offerto dall'appellante avrebbe validità laddove fosse risultato dimostrato l'ammontare del debito residuo in €. 8.000,00; ma così non è. Pertanto, la sentenza è corretta, avendo statuito in ordine alle spese secondo il principio generale di soccombenza.
Su tale aspetto null'altro deve aggiungersi.
5. Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
6.1. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24
dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30
maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico di entrambe le parti (Cass., SS.UU., n 3774 del
18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del suo tutore Avv. Gianluca Attolini, nei confronti di Parte_1
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante “pro tempore”, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.
293/2022 del 25.02.2022
4 r.g. 759/2022
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1
dell'appellato che determina in €. Controparte_1
3.500,00 oltre spese generali, iva e cap nelle misure di legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratori anticipatario;
- da atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale e incidentale, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(IO GL) (NI AN SI)
5