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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/09/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2067/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, residente in [...]
n. 41, nata a [...] il [...], CF: C.F._1
e
, residente in [...]
n. 41, nato a [...] il [...], CF: C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Chiara Riello del Foro di Trento (C.F.
– PEC – FAX 0461-266910) C.F._3 Email_1
e Mirco Casari del Foro di Trento (C.F. – pec C.F._4
– fax 0461.266910), giusta procura dd.15.04.2025 Email_2
in calce al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 7 maggio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 18 settembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 7 maggio 2025.
All'udienza del 18 settembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “
1. La figlia, sarà affidata congiuntamente Persona_1
alla madre e al padre, con collocamento presso la madre, , che si Parte_1
trasferirà in Borgo d'Anaunia, fraz. Malosco (TN) via Lavazon n. 8.; 2. La figlia minore, , starà con la madre il lunedì, il martedì e il venerdì e con il Persona_1
padre il mercoledì e il giovedì, trascorrerà i fine settimana (sabato e domenica) alternativamente con la madre e con il padre;
3. Il padre, sarà Parte_2
obbligato a corrispondere € 180,00 al mese a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia , comprensivo di: spese farmaceutiche con farmaci Persona_1
da banco, materiale scolastico esclusi i libri, abbigliamento fino ad € 80,00, trasporto urbano, uscite didattiche in giornata, mensa scolastica. Tale assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare sul conto corrente della madre, ;
4. I coniugi contribuiranno, nella misura 50% alle spese Parte_1 straordinarie, secondo le previsioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.2017; 7. Gli assegni al nucleo familiare, nonché ogni altra provvidenza e/o sussidio erogato da Ente pubblico
o privato spetteranno alla signora quale genitore collocatario;
8. Le Parte_1
deduzioni fiscali per i figli a carico saranno effettuate nella misura del 50% ciascuno
e le detrazioni delle spese straordinarie verranno operate secondo la proporzione di contribuzione delle spese straordinarie 9. Con il presente atto i coniugi dichiarano di aver regolato reciprocamente ogni rapporto patrimoniale afferente il vincolo matrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo. Con compensazione delle spese legali”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 7 maggio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 5 novembre 2011 a Romeno (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Romeno al N.
3 - P. 1 - Anno 2011).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 18 settembre 2025 Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina