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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 13888/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Roberto Positano
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84, il CTU nominato, Dott. affermava per il ricorrente una riduzione Persona_1 permanente della capacità lavorativa, pari al 75% a far data dalla visita peritale, maggio 2023.
Previo dissenso, il ricorrente instaurava tempestivamente il giudizio di merito per conseguire la retrodatazione del riconoscimento dell'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84 alla data della domanda amministrativa.
Per quel che concerne l'accertamento del requisito sanitario, nel presente giudizio
è stata disposta nuova CTU in ordine alla decorrenza del diritto.
1 Il CTU, dott. , esaminata la documentazione clinica e sottoposto a Persona_2 visita peritale il ricorrente, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI MEDICO - LEGALI:
Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria agli atti e di quella esibita, nonchè della valutazione dei dati clinici emersi in sede di esame clinico-obiettivo, si può così rispondere ai quesiti posti dalla S.V. che:
1) Il Sig. è affetto dalle seguenti patologie: A) OSAS in Parte_1 trattamento con CPAP notturna. B) Si Cervico-lombalgia, spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple, gonalgia bilaterale in gonartrosi, esiti chirurgici di tendinite stenosante 3° e 4° dito mano destra. C) Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizanti orali.
2) Le suddette malattie non hanno determinato e non determinano una totale e permanente inabilità, bensì una riduzione permanente della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo;
trattasi, infatti, di complesso biopatologico che determina una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini nella misura del
67%, a decorrere dalla della domanda amministrativa (28/06/2019).
4) Il prosieguo della attività lavorativa svolta dal ricorrente non implica sicuramente un logoramento delle condizioni psico-fisiche del paziente in un periodo di tempo più breve ed in misura superiore al normale peggioramento dipendente dalla naturale evoluzione dell'infermità, essendo la stessa indipendente dalla attività lavorativa espletata”.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(28/06/2019).
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l' deve essere condannato alla CP_1 integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84 a far data dal 28.06.2019
(presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
spese che liquida nella misura di € 5.350,00 oltre RSG, IVA e Parte_1
CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 13888/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Roberto Positano
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84, il CTU nominato, Dott. affermava per il ricorrente una riduzione Persona_1 permanente della capacità lavorativa, pari al 75% a far data dalla visita peritale, maggio 2023.
Previo dissenso, il ricorrente instaurava tempestivamente il giudizio di merito per conseguire la retrodatazione del riconoscimento dell'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84 alla data della domanda amministrativa.
Per quel che concerne l'accertamento del requisito sanitario, nel presente giudizio
è stata disposta nuova CTU in ordine alla decorrenza del diritto.
1 Il CTU, dott. , esaminata la documentazione clinica e sottoposto a Persona_2 visita peritale il ricorrente, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI MEDICO - LEGALI:
Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria agli atti e di quella esibita, nonchè della valutazione dei dati clinici emersi in sede di esame clinico-obiettivo, si può così rispondere ai quesiti posti dalla S.V. che:
1) Il Sig. è affetto dalle seguenti patologie: A) OSAS in Parte_1 trattamento con CPAP notturna. B) Si Cervico-lombalgia, spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple, gonalgia bilaterale in gonartrosi, esiti chirurgici di tendinite stenosante 3° e 4° dito mano destra. C) Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizanti orali.
2) Le suddette malattie non hanno determinato e non determinano una totale e permanente inabilità, bensì una riduzione permanente della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo;
trattasi, infatti, di complesso biopatologico che determina una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini nella misura del
67%, a decorrere dalla della domanda amministrativa (28/06/2019).
4) Il prosieguo della attività lavorativa svolta dal ricorrente non implica sicuramente un logoramento delle condizioni psico-fisiche del paziente in un periodo di tempo più breve ed in misura superiore al normale peggioramento dipendente dalla naturale evoluzione dell'infermità, essendo la stessa indipendente dalla attività lavorativa espletata”.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(28/06/2019).
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l' deve essere condannato alla CP_1 integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario ex art. 1 L. 222/84 a far data dal 28.06.2019
(presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
spese che liquida nella misura di € 5.350,00 oltre RSG, IVA e Parte_1
CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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