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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 24 marzo 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 39274 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1\b, presso lo studio dell'avv. D. NASO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del l.r. p.t., Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: restituzione illegittime trattenute.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_2
esponendo: CP_2
1) di essere dipendente del con contratto a tempo indeterminato, nel CP_2
ruolo docente e di prestare servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, attualmente presso Scuola privata straniera in Losanna, fino al 31 agosto 2025;
2) di aver ottenuto, per via giudiziaria, l'affermazione del proprio diritto all'inquadramento nella fascia di anni 35 a decorrere dal 13.02.2021, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento, in suo favore, della somma di €4.461,63, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive e all'aumento mensile pari ad euro €133,17 oltre interessi fino al raggiungimento del successivo scaglione stipendiale;
3) di aver ricevuto le suddette differenze retributive a maggio e giugno 2024
(cfr. doc. 3);
4) di aver subito trattenute previdenziali pari a €535,86, calcolate su un imponibile pari a €4.269,78 (come si evince dal cedolino di maggio 2024) e pari ad 179,53, calcolate su un imponibile di € 1.501,21 (come risulta dal cedolino di giugno 2024), per un totale di €718,39; 5) che tali somme sono state trattenute illegittimamente in quanto l'operazione
è stata fatta su differenze retributive dovute, ma pagate in ritardo;
-che, tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva quindi la condanna del convenuto alla restituzione di tale somma, oltre accessori e spese CP_1
legali;
-che il imaneva contumace;
CP_2
-che, all'udienza all'uopo fissata, dopo un rinvio per rinotifica del ricorso, stante la tardività della prima notificazione, la causa veniva discussa e decisa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, di entrambi i quali si dava immediata lettura, assenti le parti dall'aula di udienza;
OSSERVA:
-che la domanda è fondata, come ripetutamente statuito dalla costante giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis: Cass., 15 luglio 2019, n.18897; Cass., 2 novembre 2015, n.22379);
-che il fondamento si rinviene nella legge n. 218/52 relativa al “Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti” e, specificamente, nell'art. 23 il quale prevede che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori…omissis”
-che, in particolare, è stato precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata che, in caso di accertamento giudiziale del credito del lavoratore, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato;
-che, in conclusione, la domanda deve essere accolta, con ogni conseguenza di legge in punto spese di lite del grado (esclusa la fase istruttoria, non presente);
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna il a restituire alla ricorrente la somma di euro 718,39=, oltre CP_2
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data odierna al pagamento nonché a rimborsare alla medesima -e per essa al suo difensore che si dichiara antistatario- le spese del grado, liquidate in complessivi euro515,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa ed alla restituzione del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 24 marzo 2025, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 39274 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1\b, presso lo studio dell'avv. D. NASO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del l.r. p.t., Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: restituzione illegittime trattenute.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_2
esponendo: CP_2
1) di essere dipendente del con contratto a tempo indeterminato, nel CP_2
ruolo docente e di prestare servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, attualmente presso Scuola privata straniera in Losanna, fino al 31 agosto 2025;
2) di aver ottenuto, per via giudiziaria, l'affermazione del proprio diritto all'inquadramento nella fascia di anni 35 a decorrere dal 13.02.2021, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento, in suo favore, della somma di €4.461,63, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive e all'aumento mensile pari ad euro €133,17 oltre interessi fino al raggiungimento del successivo scaglione stipendiale;
3) di aver ricevuto le suddette differenze retributive a maggio e giugno 2024
(cfr. doc. 3);
4) di aver subito trattenute previdenziali pari a €535,86, calcolate su un imponibile pari a €4.269,78 (come si evince dal cedolino di maggio 2024) e pari ad 179,53, calcolate su un imponibile di € 1.501,21 (come risulta dal cedolino di giugno 2024), per un totale di €718,39; 5) che tali somme sono state trattenute illegittimamente in quanto l'operazione
è stata fatta su differenze retributive dovute, ma pagate in ritardo;
-che, tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva quindi la condanna del convenuto alla restituzione di tale somma, oltre accessori e spese CP_1
legali;
-che il imaneva contumace;
CP_2
-che, all'udienza all'uopo fissata, dopo un rinvio per rinotifica del ricorso, stante la tardività della prima notificazione, la causa veniva discussa e decisa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, di entrambi i quali si dava immediata lettura, assenti le parti dall'aula di udienza;
OSSERVA:
-che la domanda è fondata, come ripetutamente statuito dalla costante giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis: Cass., 15 luglio 2019, n.18897; Cass., 2 novembre 2015, n.22379);
-che il fondamento si rinviene nella legge n. 218/52 relativa al “Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti” e, specificamente, nell'art. 23 il quale prevede che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori…omissis”
-che, in particolare, è stato precisato dalla giurisprudenza sopra richiamata che, in caso di accertamento giudiziale del credito del lavoratore, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato;
-che, in conclusione, la domanda deve essere accolta, con ogni conseguenza di legge in punto spese di lite del grado (esclusa la fase istruttoria, non presente);
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna il a restituire alla ricorrente la somma di euro 718,39=, oltre CP_2
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data odierna al pagamento nonché a rimborsare alla medesima -e per essa al suo difensore che si dichiara antistatario- le spese del grado, liquidate in complessivi euro515,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa ed alla restituzione del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA