TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3129/2024 promossa da:
nato il [...] in [...], Australia;
Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...], Australia;
nato
[...] Parte_3
il 16 luglio 1974 in Hobart Australia;
nato il [...] Parte_4
in TOAustralia;
nato il [...] in [...] Parte_5
Australia; nata il [...] in [...]; Parte_6
nato il [...] in [...]; Parte_7 [...]
, nata il [...] in [...] tutti difesi e rappresentati Parte_8 dall'avv. Marco Bersani e dall'Avv. Nicolo Vallini Vaccari come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Conclusioni di parte ricorrente: “In Via Principale: Accogliere integralmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarare a favore delle parti ricorrenti tutte, in quanto discendenti di sangue, la
Cittadinanza Italiana Ius Sanguinis sin dal momento della loro nascita, così provvedendo: - Ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, dei certificati di nascita e quindi della cittadinanza italiana dei ricorrenti nato il 12 Parte_1
1 gennaio 2003 in Colac, Australia, nata il [...] in [...]
Colac, Australia, , nato il [...] in [...], Australia, Parte_3
nato il [...] in [...], Australia, Parte_4 Parte_5
, nato il [...] in [...], Australia, , nata
[...] Parte_6 il 13 settembre 1966 in Brisbane, Australia, , nato il 17 Parte_7 novembre 2004 in TO, Australia, , nata il [...] in [...]
TO, Australia, tutti come meglio identificati nei rispettivi Atti di Nascita allegati al ricorso introduttivo”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_1
italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti dell'avo italiano Persona_1
nato il [...] in [...], Torino, Italia, come atto di nascita certificato
[...] dall'arcidiocesi di Torino (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrato in Australia si coniugava il 13 ottobre 1885 (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla cui unione nasceva il 2 aprile Persona_2
1896 in Australia la figlia (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_3
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_2
non comparso.
Il pubblico ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
A seguito di scambio di note scritte, autorizzato dal giudice ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i ricorrenti insistevano per accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A supporto delle proprie domande, i ricorrenti deducevano che:
2 − l'avo Italiano nato il [...] in [...], Torino (doc. 1) Persona_1
Per_ emigrò in Australia, ove conobbe e sposò la moglie nel 1885 (doc. 2) e dalla cui unione ebbe la figlia nata il [...] in [...]. 3); Persona_3
− la figlia dell'avo portatrice della cittadinanza italiana iure sanguinis da Persona_3
ambo i genitori, si sposava con il 14 ottobre 1915 (cfr. doc. in Persona_4
atti n. 5) e dalla loro unione nasceva in Australia il 25 febbraio Persona_5
1919 (cfr. doc. in atti n. 6);
− l'antenato italiano acquisiva la cittadinanza australiana per Persona_1
naturalizzazione in data 11 maggio 1916 (doc. 4);
− al momento della naturalizzazione dell'avo la figlia Persona_1 Persona_3
aveva venti anni e, in ragione del suo matrimonio, era da considerarsi minore emancipata, dunque autonoma titolare della cittadinanza italiana;
− in data 31 maggio 1941 si sposava con (cfr. Persona_5 Persona_6
doc. in atti n. 7), e dalla loro unione nascevano: Terence il 11 gennaio Persona_5
1943 (cfr. doc. in atti n. 8) e il ricorrente il 10 maggio 1949 Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 9);
− in data 11 gennaio 1972 si coniugava con Parte_4 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 10) e dalla coppia nasceva l'ulteriore ricorrente Parte_3
il 16 luglio 1974 in Hobart, Australia (cfr. doc. in atti n. 11), il quale a sua
[...]
volta, diede alla luce altri ricorrenti nata il [...] in Parte_2
Colac, Australia (cfr. doc. in atti n. 12) e nato il [...] Parte_1
in Colac, Australia (cfr. doc. in atti n. 13);
− in data 20 marzo 1965 si sposava con Parte_9 Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 14), e dalla loro unione nascevano in Brisbane, Australia i ricorrenti il 13 settembre 1966 (cfr. doc. in atti n. 15) e Parte_6 Parte_5
il 18 settembre 1965 (cfr. doc. in atti n. 16);
[...]
− a sua volta, diede alla luce i ricorrenti: nata Parte_5 Parte_8
il 30 agosto 2002 in TO, Australia (cfr. doc. in atti n. 17) e nato Parte_10
il 17 novembre 2004 in TO, Australia (cfr. doc. in atti n. 18).
3.1. In primo luogo, va rilevato che nato il [...] in [...], Persona_1
Torino, Italia (cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Sul punto, è pacifico che il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che
3 si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. La giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Persona_1
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano
[...]
emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 13 ottobre 1885 e, quindi, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
3.2. Si rileva, altresì, che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Inoltre, spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.).
3.3. Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Nella specie, risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'antenato italiano, prima della maggiore età della figlia [nata in [...] il [...]] Persona_3 faceva richiesta di naturalizzazione australiana l'11.05.1916 rinunciando ufficialmente nella medesima data alla cittadinanza italiana, come può evincersi dalla documentazione prodotta
(cfr. doc. in atti n. 4). Quindi, il padre avo italiano perdeva la cittadinanza italiana rinunciandovi con atto volontario quando la propria figlia, cittadina italiana per filiazione,
4 aveva vent'anni, essendo nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 3). Occorre Persona_3 tuttavia rilevare che la medesima – al momento della naturalizzazione del Persona_3
padre – si era già sposata in data 14.10.1915 (doc. 5) e dunque aveva lo status di minore emancipata.
Così ricostruita la linea di discendenza, occorre accertare se abbia perso la Persona_3
cittadinanza italiana iure sanguinis per effetto della naturalizzazione del padre avvenuta nel
1916.
Orbene, è pacifico che l'avo a causa e per effetto della naturalizzazione Persona_1
australiana, abbia perso la cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data 1.7.1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”.
Tuttavia, va rilevato che ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 soltanto i
"figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri”.
Nel caso oggetto di giudizio, invece, la figlia minore avendo contratto Persona_3
matrimonio in data 14.10.1915 con (cfr. doc. in atti n. 5) all'età di 19 Persona_4
anni, era come detto da considerarsi, ai sensi dell'art. 310 del codice civile del 1865 emancipata di diritto per effetto del matrimonio (“Il minore è di diritto emancipato col matrimonio”).
Deve dunque concludersi che abbia conservato la cittadinanza italiana Persona_3
acquisita iure sanguinis, essendo la rinuncia di suo padre intervenuta in un momento successivo alla sua emancipazione.
3.4. nasceva, si sposava e generava un figlio prima dell'entrata in vigore della Persona_3 nostra Carta Costituzionale del 1948 e, pertanto, secondo la normativa dell'epoca si verificava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana.
Tuttavia, sul punto, si richiamano: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del
1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del
1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt.
3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
5 Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
A tal riguardo, si ribadisce che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a Persona_1 causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
6 Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure Persona_3
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché Parte_11
figlia del cittadino italiano seppur naturalizzato successivamente alla Persona_1
sua emancipazione, trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di
[...]
cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
7 Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
4. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nato il [...] in [...]; nata
[...] Parte_2
il 05 febbraio 1999 in Australia;
nato il 16 luglio Parte_3
1974 in Australia;
nato il [...] in [...]; Parte_4
nato il [...] in [...]; Parte_5 [...]
nata il [...] in [...]; Parte_6 Parte_7
nato il [...] in [...]; nata il 30
[...] Parte_8
agosto 2002 in Australia, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3129/2024 promossa da:
nato il [...] in [...], Australia;
Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...], Australia;
nato
[...] Parte_3
il 16 luglio 1974 in Hobart Australia;
nato il [...] Parte_4
in TOAustralia;
nato il [...] in [...] Parte_5
Australia; nata il [...] in [...]; Parte_6
nato il [...] in [...]; Parte_7 [...]
, nata il [...] in [...] tutti difesi e rappresentati Parte_8 dall'avv. Marco Bersani e dall'Avv. Nicolo Vallini Vaccari come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Conclusioni di parte ricorrente: “In Via Principale: Accogliere integralmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarare a favore delle parti ricorrenti tutte, in quanto discendenti di sangue, la
Cittadinanza Italiana Ius Sanguinis sin dal momento della loro nascita, così provvedendo: - Ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, dei certificati di nascita e quindi della cittadinanza italiana dei ricorrenti nato il 12 Parte_1
1 gennaio 2003 in Colac, Australia, nata il [...] in [...]
Colac, Australia, , nato il [...] in [...], Australia, Parte_3
nato il [...] in [...], Australia, Parte_4 Parte_5
, nato il [...] in [...], Australia, , nata
[...] Parte_6 il 13 settembre 1966 in Brisbane, Australia, , nato il 17 Parte_7 novembre 2004 in TO, Australia, , nata il [...] in [...]
TO, Australia, tutti come meglio identificati nei rispettivi Atti di Nascita allegati al ricorso introduttivo”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_1
italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti dell'avo italiano Persona_1
nato il [...] in [...], Torino, Italia, come atto di nascita certificato
[...] dall'arcidiocesi di Torino (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrato in Australia si coniugava il 13 ottobre 1885 (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla cui unione nasceva il 2 aprile Persona_2
1896 in Australia la figlia (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_3
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_2
non comparso.
Il pubblico ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
A seguito di scambio di note scritte, autorizzato dal giudice ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i ricorrenti insistevano per accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A supporto delle proprie domande, i ricorrenti deducevano che:
2 − l'avo Italiano nato il [...] in [...], Torino (doc. 1) Persona_1
Per_ emigrò in Australia, ove conobbe e sposò la moglie nel 1885 (doc. 2) e dalla cui unione ebbe la figlia nata il [...] in [...]. 3); Persona_3
− la figlia dell'avo portatrice della cittadinanza italiana iure sanguinis da Persona_3
ambo i genitori, si sposava con il 14 ottobre 1915 (cfr. doc. in Persona_4
atti n. 5) e dalla loro unione nasceva in Australia il 25 febbraio Persona_5
1919 (cfr. doc. in atti n. 6);
− l'antenato italiano acquisiva la cittadinanza australiana per Persona_1
naturalizzazione in data 11 maggio 1916 (doc. 4);
− al momento della naturalizzazione dell'avo la figlia Persona_1 Persona_3
aveva venti anni e, in ragione del suo matrimonio, era da considerarsi minore emancipata, dunque autonoma titolare della cittadinanza italiana;
− in data 31 maggio 1941 si sposava con (cfr. Persona_5 Persona_6
doc. in atti n. 7), e dalla loro unione nascevano: Terence il 11 gennaio Persona_5
1943 (cfr. doc. in atti n. 8) e il ricorrente il 10 maggio 1949 Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 9);
− in data 11 gennaio 1972 si coniugava con Parte_4 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 10) e dalla coppia nasceva l'ulteriore ricorrente Parte_3
il 16 luglio 1974 in Hobart, Australia (cfr. doc. in atti n. 11), il quale a sua
[...]
volta, diede alla luce altri ricorrenti nata il [...] in Parte_2
Colac, Australia (cfr. doc. in atti n. 12) e nato il [...] Parte_1
in Colac, Australia (cfr. doc. in atti n. 13);
− in data 20 marzo 1965 si sposava con Parte_9 Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 14), e dalla loro unione nascevano in Brisbane, Australia i ricorrenti il 13 settembre 1966 (cfr. doc. in atti n. 15) e Parte_6 Parte_5
il 18 settembre 1965 (cfr. doc. in atti n. 16);
[...]
− a sua volta, diede alla luce i ricorrenti: nata Parte_5 Parte_8
il 30 agosto 2002 in TO, Australia (cfr. doc. in atti n. 17) e nato Parte_10
il 17 novembre 2004 in TO, Australia (cfr. doc. in atti n. 18).
3.1. In primo luogo, va rilevato che nato il [...] in [...], Persona_1
Torino, Italia (cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Sul punto, è pacifico che il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che
3 si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. La giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Persona_1
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano
[...]
emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 13 ottobre 1885 e, quindi, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
3.2. Si rileva, altresì, che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Inoltre, spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.).
3.3. Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Nella specie, risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'antenato italiano, prima della maggiore età della figlia [nata in [...] il [...]] Persona_3 faceva richiesta di naturalizzazione australiana l'11.05.1916 rinunciando ufficialmente nella medesima data alla cittadinanza italiana, come può evincersi dalla documentazione prodotta
(cfr. doc. in atti n. 4). Quindi, il padre avo italiano perdeva la cittadinanza italiana rinunciandovi con atto volontario quando la propria figlia, cittadina italiana per filiazione,
4 aveva vent'anni, essendo nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 3). Occorre Persona_3 tuttavia rilevare che la medesima – al momento della naturalizzazione del Persona_3
padre – si era già sposata in data 14.10.1915 (doc. 5) e dunque aveva lo status di minore emancipata.
Così ricostruita la linea di discendenza, occorre accertare se abbia perso la Persona_3
cittadinanza italiana iure sanguinis per effetto della naturalizzazione del padre avvenuta nel
1916.
Orbene, è pacifico che l'avo a causa e per effetto della naturalizzazione Persona_1
australiana, abbia perso la cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data 1.7.1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”.
Tuttavia, va rilevato che ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 soltanto i
"figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri”.
Nel caso oggetto di giudizio, invece, la figlia minore avendo contratto Persona_3
matrimonio in data 14.10.1915 con (cfr. doc. in atti n. 5) all'età di 19 Persona_4
anni, era come detto da considerarsi, ai sensi dell'art. 310 del codice civile del 1865 emancipata di diritto per effetto del matrimonio (“Il minore è di diritto emancipato col matrimonio”).
Deve dunque concludersi che abbia conservato la cittadinanza italiana Persona_3
acquisita iure sanguinis, essendo la rinuncia di suo padre intervenuta in un momento successivo alla sua emancipazione.
3.4. nasceva, si sposava e generava un figlio prima dell'entrata in vigore della Persona_3 nostra Carta Costituzionale del 1948 e, pertanto, secondo la normativa dell'epoca si verificava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana.
Tuttavia, sul punto, si richiamano: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del
1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del
1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt.
3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
5 Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
A tal riguardo, si ribadisce che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a Persona_1 causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
6 Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure Persona_3
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché Parte_11
figlia del cittadino italiano seppur naturalizzato successivamente alla Persona_1
sua emancipazione, trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di
[...]
cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
7 Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
4. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nato il [...] in [...]; nata
[...] Parte_2
il 05 febbraio 1999 in Australia;
nato il 16 luglio Parte_3
1974 in Australia;
nato il [...] in [...]; Parte_4
nato il [...] in [...]; Parte_5 [...]
nata il [...] in [...]; Parte_6 Parte_7
nato il [...] in [...]; nata il 30
[...] Parte_8
agosto 2002 in Australia, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
8