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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONE ROBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 001793940 47 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 001793940 47 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 001793940 47 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 001793940 47 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1017/2025 depositato il 04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da parte motiva.
Resistente: Come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 012 2024 00179394047 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione - di Avellino in data 19.02.2025 e relativo a dichiarazione redditi per l'anno 2021 per un ammontare complessivo pari a €. 3.969,12 comprensivo di sanzioni ed interessi
Ha eccepito che l'atto – che attiene all'omesso o ritardato versamento dell'imposta sostitutiva locazione immobile ad uso abitativo cedolare secca, all'omesso o carente versamento per IRPEF - non è stato preceduto dalla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 36 bis D.P.R. 600/1973 e/o art. 54 bis d.p.r.
633/72.
Ha poi eccepito l'illegittimità della cartella di pagamento per errato controllo. Per vero gli importi che l'Agenzia ha accertato sono errati in quanto tutte le imposte dovute sono state versate.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto illegittimo in fatto ed in diritto, e comunque per difetto di motivazione. Spese vinte con attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Avellino anche per l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in forza del vigente Protocollo d'intesa sottoscritto tra le due Amministrazioni in data 2 agosto 2022, volto a regolare la difesa unitaria dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi tributari. Che ha eccepito l'infondatezza del ricorso ed ha concluso per il rigetto dello stesso;
spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
È infondata l'eccezione di illegittimità per violazione dell'art. 36bis D.P.R. 600/1973 atteso che risulta ritualmente notificata a mezzo posta a mani proprie del ricorrente, la comunicazione d'irregolarità richiamata da quest'ultimo; peraltro la giurisprudenza prevalente ha chiarito che la stessa non è dovuto quando, come nel caso di specie, si verte in ipotesi di controllo automatizzato derivante dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente (essendo dovuta nelle sole ipotesi in cui siano contestati errori nella dichiarazione).
La cartella in oggetto non presenta elementi di discrezionalità ed è pienamente legittima.
L'Ufficio ha altresì chiarito in relazione alla contestazione del quanto dovuto che la contribuente ha effettivamente proceduto ad alcuni versamenti parziali nel 2021 e 2022, ma degli stessi si è già tenuto conto nel determinare la pretesa impositiva azionata.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso va rigettato con condanna alle spese, liquidate come da dispositivo in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADE-Direzione Provinciale di Avellino, che liquida in euro 500,00 omnicomprensive.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONE ROBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 001793940 47 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 001793940 47 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 001793940 47 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 001793940 47 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1017/2025 depositato il 04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da parte motiva.
Resistente: Come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 012 2024 00179394047 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione - di Avellino in data 19.02.2025 e relativo a dichiarazione redditi per l'anno 2021 per un ammontare complessivo pari a €. 3.969,12 comprensivo di sanzioni ed interessi
Ha eccepito che l'atto – che attiene all'omesso o ritardato versamento dell'imposta sostitutiva locazione immobile ad uso abitativo cedolare secca, all'omesso o carente versamento per IRPEF - non è stato preceduto dalla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 36 bis D.P.R. 600/1973 e/o art. 54 bis d.p.r.
633/72.
Ha poi eccepito l'illegittimità della cartella di pagamento per errato controllo. Per vero gli importi che l'Agenzia ha accertato sono errati in quanto tutte le imposte dovute sono state versate.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto illegittimo in fatto ed in diritto, e comunque per difetto di motivazione. Spese vinte con attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Avellino anche per l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in forza del vigente Protocollo d'intesa sottoscritto tra le due Amministrazioni in data 2 agosto 2022, volto a regolare la difesa unitaria dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi tributari. Che ha eccepito l'infondatezza del ricorso ed ha concluso per il rigetto dello stesso;
spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
È infondata l'eccezione di illegittimità per violazione dell'art. 36bis D.P.R. 600/1973 atteso che risulta ritualmente notificata a mezzo posta a mani proprie del ricorrente, la comunicazione d'irregolarità richiamata da quest'ultimo; peraltro la giurisprudenza prevalente ha chiarito che la stessa non è dovuto quando, come nel caso di specie, si verte in ipotesi di controllo automatizzato derivante dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente (essendo dovuta nelle sole ipotesi in cui siano contestati errori nella dichiarazione).
La cartella in oggetto non presenta elementi di discrezionalità ed è pienamente legittima.
L'Ufficio ha altresì chiarito in relazione alla contestazione del quanto dovuto che la contribuente ha effettivamente proceduto ad alcuni versamenti parziali nel 2021 e 2022, ma degli stessi si è già tenuto conto nel determinare la pretesa impositiva azionata.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso va rigettato con condanna alle spese, liquidate come da dispositivo in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADE-Direzione Provinciale di Avellino, che liquida in euro 500,00 omnicomprensive.