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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9550 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78451/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78451/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2 (C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F.: , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: ), Parte_5 C.F._5 CP_1
in persona del legale rappresentante (C.F.:
[...] CP_2
), con il patrocinio dell'avv. LUCCHETTI SERGIO, C.F._6 elettivamente domiciliati in via Premuda 2 00100 Roma ITALIA, presso il difensore avv. LUCCHETTI SERGIO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARTINIS CP_3 P.IVA_1 MASSIMO, elettivamente domiciliato in C/O MASSIMILIANO -VIA PRENESTINA NUOVA, 107 00036 PALESTRINA, presso il difensore avv. DE MARTINIS MASSIMO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato il 14.12.2019 i sigg.ri Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2
pagina 1 di 4 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma la a socio CP_3 unico, in persona del legale rapp.te p.t., al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “voglia L'Ill.mo Giudice adito: 1) In via principale: accertare e dichiarare la condotta colposa ed inadempiente della in persona del CP_3 legale rappresentante p.t., nelle modalità di realizzazione dei posti auto degli immobili di proprietà degli attori, con conseguente diritto per gli stessi di ottenere la risoluzione parziale dei rispettivi contratti di compravendita di detti immobili, oltre al risarcimento del danno subito;
per l'effetto dichiarare risolti parzialmente i contratti di compravendita sottoscritti dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e in Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2 qualità di legale rappresentante della , in relazione ai soli Controparte_1 posto auto acquistati con gli stessi, condannando la parte convenuta a rimborsare ai sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in qualità di legale rappresentante della Parte_5 CP_2 [...]
la somma di € 22.510,00 per ciascuna parte attrice, o altra somma Controparte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, quantificata tenendo conto del valore di mercato di detti posti auto all'epoca dell'acquisto; 2) condannare, inoltre, la CP_3 al risarcimento dei danni subiti dai sigg.ri
[...] Parte_1 Parte_2
e in Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2 qualità di legale rappresentante della , determinato valutando Controparte_1 sia il valore locativo dei posti auto non utilizzabili che il minore valore degli immobili ai quali gli stessi sono legati con vincolo pertinenziale, quantificati in € 20.400,00 per ciascuna parte attrice, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) In via subordinata: accertata e dichiarata la risoluzione parziale dei contratti di compravendita sottoscritti dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e in Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2 qualità di legale rappresentante della , con la Controparte_4 CP_3 determinare l'importo che questa ultima deve rimborsare ai sigg.ri Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di legale rappresentante della , CP_2 Controparte_4 quantificando, altresì, i danni dagli stessi subiti, stimando il valore locativo di ciascuno degli stessi ed il deprezzamento di valore degli immobili ai quali i posti auto sono legati da vincolo pertinenziale;
4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
La causa veniva iscritta a ruolo al numero 78451/2019 ed assegnata alla Dott.ssa Izzo della X sezione del Tribunale che fissava la prima udienza al 01.04.2020; in occasione di detta udienza si costituiva in giudizio la a socio unico, in CP_3 persona del legale rapp.te p.t., eccependo l'avvenuta prescrizione dell'azione proposta e, comunque, il rigetto della stessa.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co 6, c.p.c. ed espletata apposita Ctu,
pagina 2 di 4 successivamente integrata secondo le indicazioni del Giudice.
All'udienza del 03.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
La domanda deve essere rigettata in quanto nessuna delle parti attrici ha dimostrato di aver denunciato i vizi posti a base della domanda di risoluzione.
Tali vizi, peraltro, devono considerarsi palesi e non occulti, essendo per lo più relativi ad aspetti strutturali, pienamente visibili al momento della consegna e percepibili e riscontrabili già dal primo utilizzo delle pertinenze.
Quanto agli attori e gli stessi Parte_1 Parte_2 Parte_3 con lettera r.r. del 3.10.2007 (dunque oltre l'ottavo giorno dalla verosimile scoperta dei vizi, non occulti), ricevuta dalla in data 4.10.2007 lamentavano di avere CP_3 rilevato in data 29.9.07 una serie di problematiche tra cui “l'ingresso alla autorimessa è stretto e ha un angolo di svolta che impedisce la manovra di accesso al garage anche ad auto di piccola-media dimensione e di conseguenza impedisce il godimento del bene”, riservandosi in mancanza di adeguati interventi finalizzati all'eliminazione dei vizi riscontrati di adire l'autorità giudiziaria, citando al riguardo le “obbligazioni del venditore previste dalla legge” di cui agli artt. 1490 e 1476 c.c.
In seguito a tale dichiarazione (che, ancorché tardivamente, costituisce una denuncia dei vizi e qualifica l'azione esplicitamente in tali termini), i predetti attori - in violazione del termine di prescrizione annuale dell'azione – tornavano a chiedere soddisfazione con la lettera r.r. del 29.12.2010, ricevuta dalla in data 5.1.11, CP_3
l'avv. in nome e per conto dei sigg.ri , Controparte_5 Parte_1 Pt_5
e della società Pt_2 Pt_3 CP_6 CP_7 Parte_4 CP_8 CP_1 aveva chiesto la risoluzione parziale dei contratti di compravendita stipulati con la società e poi, dopo ulteriori anni, con successiva missiva a firma dell'avv. CP_3 del 30.9.2017, ricevuta dalla in data 4.10.17. Dopo Controparte_9 CP_3 ulteriori due anni gli attori effettivamente procedevano ad agire in giudizio, in palese e reiterata violazione di tale termine di prescrizione.
Anche per quanto riguarda i restanti attori , e della Pt_5 Parte_4 CP_8 società deve ritenersi verificata sia la decadenza per omessa denuncia negli otto CP_1 giorni dalla consegna (trattandosi di vizi palesi) sia lo scadere del termine annuale di prescrizione (anche a voler ritenere i vizi occulti e la scoperta provata solo con la lettera r.r. del 29.12.2010, ricevuta dalla in data 5.1.11 alla quale era allegato il CP_3 verbale di intervento del Comando Provinciale dei VVFF del 13.7.10.), avendo poi tali attori agito in giudizio solo dopo 9 anni.
Rispetto a tali eccezioni, tempestivamente sollevate, gli attori, che neppure hanno pagina 3 di 4 depositato la I memoria ex art. 183, c.p.c., non hanno replicato alcunché, non offrendola prova di alcun atto interruttivo.
D'altra parte, tale decorso preclude anche l'accoglimento delle sole domande risarcitorie, alla cui quantificazione erano finalizzati gli accertamenti peritali. Ed invero, come recentemente statuito dalla Corte di legittimità (Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022), il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.
La domanda deve essere quindi rigettata, ma la complessità della questione e la buona fede dei compratori giustificano la compensazione delle spese di lite e delle spese di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido verso il CTU e, nei rapporti reciproci, nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78451/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2 (C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F.: , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: ), Parte_5 C.F._5 CP_1
in persona del legale rappresentante (C.F.:
[...] CP_2
), con il patrocinio dell'avv. LUCCHETTI SERGIO, C.F._6 elettivamente domiciliati in via Premuda 2 00100 Roma ITALIA, presso il difensore avv. LUCCHETTI SERGIO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARTINIS CP_3 P.IVA_1 MASSIMO, elettivamente domiciliato in C/O MASSIMILIANO -VIA PRENESTINA NUOVA, 107 00036 PALESTRINA, presso il difensore avv. DE MARTINIS MASSIMO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato il 14.12.2019 i sigg.ri Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2
pagina 1 di 4 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma la a socio CP_3 unico, in persona del legale rapp.te p.t., al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “voglia L'Ill.mo Giudice adito: 1) In via principale: accertare e dichiarare la condotta colposa ed inadempiente della in persona del CP_3 legale rappresentante p.t., nelle modalità di realizzazione dei posti auto degli immobili di proprietà degli attori, con conseguente diritto per gli stessi di ottenere la risoluzione parziale dei rispettivi contratti di compravendita di detti immobili, oltre al risarcimento del danno subito;
per l'effetto dichiarare risolti parzialmente i contratti di compravendita sottoscritti dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e in Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2 qualità di legale rappresentante della , in relazione ai soli Controparte_1 posto auto acquistati con gli stessi, condannando la parte convenuta a rimborsare ai sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in qualità di legale rappresentante della Parte_5 CP_2 [...]
la somma di € 22.510,00 per ciascuna parte attrice, o altra somma Controparte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, quantificata tenendo conto del valore di mercato di detti posti auto all'epoca dell'acquisto; 2) condannare, inoltre, la CP_3 al risarcimento dei danni subiti dai sigg.ri
[...] Parte_1 Parte_2
e in Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2 qualità di legale rappresentante della , determinato valutando Controparte_1 sia il valore locativo dei posti auto non utilizzabili che il minore valore degli immobili ai quali gli stessi sono legati con vincolo pertinenziale, quantificati in € 20.400,00 per ciascuna parte attrice, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) In via subordinata: accertata e dichiarata la risoluzione parziale dei contratti di compravendita sottoscritti dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e in Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2 qualità di legale rappresentante della , con la Controparte_4 CP_3 determinare l'importo che questa ultima deve rimborsare ai sigg.ri Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di legale rappresentante della , CP_2 Controparte_4 quantificando, altresì, i danni dagli stessi subiti, stimando il valore locativo di ciascuno degli stessi ed il deprezzamento di valore degli immobili ai quali i posti auto sono legati da vincolo pertinenziale;
4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
La causa veniva iscritta a ruolo al numero 78451/2019 ed assegnata alla Dott.ssa Izzo della X sezione del Tribunale che fissava la prima udienza al 01.04.2020; in occasione di detta udienza si costituiva in giudizio la a socio unico, in CP_3 persona del legale rapp.te p.t., eccependo l'avvenuta prescrizione dell'azione proposta e, comunque, il rigetto della stessa.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co 6, c.p.c. ed espletata apposita Ctu,
pagina 2 di 4 successivamente integrata secondo le indicazioni del Giudice.
All'udienza del 03.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
La domanda deve essere rigettata in quanto nessuna delle parti attrici ha dimostrato di aver denunciato i vizi posti a base della domanda di risoluzione.
Tali vizi, peraltro, devono considerarsi palesi e non occulti, essendo per lo più relativi ad aspetti strutturali, pienamente visibili al momento della consegna e percepibili e riscontrabili già dal primo utilizzo delle pertinenze.
Quanto agli attori e gli stessi Parte_1 Parte_2 Parte_3 con lettera r.r. del 3.10.2007 (dunque oltre l'ottavo giorno dalla verosimile scoperta dei vizi, non occulti), ricevuta dalla in data 4.10.2007 lamentavano di avere CP_3 rilevato in data 29.9.07 una serie di problematiche tra cui “l'ingresso alla autorimessa è stretto e ha un angolo di svolta che impedisce la manovra di accesso al garage anche ad auto di piccola-media dimensione e di conseguenza impedisce il godimento del bene”, riservandosi in mancanza di adeguati interventi finalizzati all'eliminazione dei vizi riscontrati di adire l'autorità giudiziaria, citando al riguardo le “obbligazioni del venditore previste dalla legge” di cui agli artt. 1490 e 1476 c.c.
In seguito a tale dichiarazione (che, ancorché tardivamente, costituisce una denuncia dei vizi e qualifica l'azione esplicitamente in tali termini), i predetti attori - in violazione del termine di prescrizione annuale dell'azione – tornavano a chiedere soddisfazione con la lettera r.r. del 29.12.2010, ricevuta dalla in data 5.1.11, CP_3
l'avv. in nome e per conto dei sigg.ri , Controparte_5 Parte_1 Pt_5
e della società Pt_2 Pt_3 CP_6 CP_7 Parte_4 CP_8 CP_1 aveva chiesto la risoluzione parziale dei contratti di compravendita stipulati con la società e poi, dopo ulteriori anni, con successiva missiva a firma dell'avv. CP_3 del 30.9.2017, ricevuta dalla in data 4.10.17. Dopo Controparte_9 CP_3 ulteriori due anni gli attori effettivamente procedevano ad agire in giudizio, in palese e reiterata violazione di tale termine di prescrizione.
Anche per quanto riguarda i restanti attori , e della Pt_5 Parte_4 CP_8 società deve ritenersi verificata sia la decadenza per omessa denuncia negli otto CP_1 giorni dalla consegna (trattandosi di vizi palesi) sia lo scadere del termine annuale di prescrizione (anche a voler ritenere i vizi occulti e la scoperta provata solo con la lettera r.r. del 29.12.2010, ricevuta dalla in data 5.1.11 alla quale era allegato il CP_3 verbale di intervento del Comando Provinciale dei VVFF del 13.7.10.), avendo poi tali attori agito in giudizio solo dopo 9 anni.
Rispetto a tali eccezioni, tempestivamente sollevate, gli attori, che neppure hanno pagina 3 di 4 depositato la I memoria ex art. 183, c.p.c., non hanno replicato alcunché, non offrendola prova di alcun atto interruttivo.
D'altra parte, tale decorso preclude anche l'accoglimento delle sole domande risarcitorie, alla cui quantificazione erano finalizzati gli accertamenti peritali. Ed invero, come recentemente statuito dalla Corte di legittimità (Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022), il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.
La domanda deve essere quindi rigettata, ma la complessità della questione e la buona fede dei compratori giustificano la compensazione delle spese di lite e delle spese di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido verso il CTU e, nei rapporti reciproci, nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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