Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e', data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e', data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 della Convenzione stessa.