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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 877/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 9 ottobre 2025
vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lupica, giusta procura rilasciato su separato documento informatico in calce alla citazione ex art. 645 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Messina alla via
Dogali n. 25 presso lo studio dell'avv. Maria Claudia Giordano;
Appellante ammesso al gratuito patrocinio
e in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 amministrazione dott. con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, c. f. CP_2
, rappresentata e difesa giusta procura generale conferita in data 07.07.2020, a rogito P.IVA_1
Notaio , repertorio n. 16379, raccolta n. 9899, dall'avv. Cesare Giovanni Grassini Persona_1
e dall'avv. Alessandro Aloia;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2053/2023, emessa dal Tribunale di Messina in data
07.11.2023.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per l'appellante: “1. “in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza impugnata n. 2053/2023 emessa il 07.11.2023, dep. in pari data, dal Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, G.O.P. Dott.ssa Francesca Starvaggi, nel giudizio R.G. n. 4843/2023, e, per l'effetto, 2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1 Controparte_1
[...]
3. conseguentemente, dichiarare nullo, annullare, revocare o, comunque, mandare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 1061/2020 del 29.07.2020 emesso dal Tribunale di Messina nel procedimento monitorio n. 1878/2020;
4. in subordine disporre il pagamento parametrato ai giorni di effettivo consumo dell'energia elettrica (somma già corrisposta e domanda comunque non dispiegata né quantificata
né provata dall'appellata);
5. con vittoria di spese, compensi da liquidarsi ai sensi dell'art 133 TUSG, come da istanza che verrà depositata nei termini di legge”;
per l'appellato: “in via principale nel merito:
- rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza 07/11/2023 n. 2053 del Tribunale di Messina;
- con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1061/2020, emesso il 29.07.2020, depositato in pari data e notificato il
17.09.2020, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 19.661,52, oltre accessori e spese, a titolo di saldo per Controparte_1 fornitura di energia elettrica, in forza della fattura n. 837610930104323.
Nel contestare il dedotto inadempimento, l'opponente premetteva:
- che in data 12.09.2013 aveva effettuato un allaccio diretto abusivo alla rete Bassa Tensione Enel mediante il collegamento di un cavo quadripolare ad un tombino Enel ubicato in Taormina (ME) alla
Via Madonna della Rocca, al fine di allestire una bancarella in occasione della festa della “Madonna della Rocca”, co-patrona di Taormina;
-che in data 15.09.2023, essendo stato accertato l'allaccio abusivo, era stato tratto in arresto e, all'esito del giudizio, condannato alla pena di mesi 4 di reclusione e di € 200,00 di multa per il reato di furto;
-che in relazione al prelievo abusivo ed al consumo effettuato aveva provveduto al pagamento della somma di € 140,04, quale indicatagli da , mandataria della detta società per il recupero del CP_3 credito;
- che, nonostante il prelievo abusivo si fosse protratto per soli 4 giorni, Controparte_1 aveva preteso il pagamento dell'importo di € 20.000 circa, facendo riferimento ad un inesistente
[...] rapporto di fornitura.
Ciò posto, deduceva, a sostegno dell'opposizione, la natura extracontrattuale della pretesa azionata da controparte, originata dal furto di energia elettrica, quale definitivamente accertato in sede penale.
A fronte dell'operato inquadramento giuridico, assumeva che la società opposta, benché gravata dal relativo onere, non aveva fornito prova della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda e, di conseguenza, deduceva anche la carenza dei presupposti probatori per l'emissione del decreto ingiuntivo, in difetto di elementi idonei a configurare un rapporto di fornitura riferibile all'opponente.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e compensi.
Deduceva, a sostegno dei propri assunti, l'esistenza di un valido contratto di fornitura, efficace tra le parti sino alla cessazione intervenuta il 7 ottobre 2016, in occasione dell'accertamento dell'allaccio abusivo nonché la correttezza dei criteri presuntivi adottati per la ricostruzione dei consumi, stante la loro mancata registrazione.
Secondo la prospettazione dell'opposta, era stato integralmente assolto l'onere probatorio in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale e al credito azionato, su essa gravante.
Con sentenza n. 2053/2023, emessa e depositata in data 7 novembre 2023, il Tribunale di Messina rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 1061/2020, con condanna delle opponenti al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Per la riforma di detta sentenza, proponeva tempestivo appello. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, resisteva al gravame Controparte_1 eccependone, nel merito, l'infondatezza; con vittoria di spese e compensi di causa. Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c.
e 35 d. lgs. n. 149/2022, il C.I., precedentemente nominato, con ordinanza del 19.04.2024, riservata al Collegio la decisione sull'istanza di inibitoria, rinviava la causa per trattazione , sempre secondo il rito cartolare all'udienza del 17.01.2025.
Rigettata con ordinanza della Corte del 26.04.2024 l'istanza di inibitoria , il C.I. con successiva ordinanza del 18.01.2025 rinviava la causa davanti a sé per la rimessione in decisione all'udienza del
9.10.2025, sempre secondo il rito della trattazione scritta, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica..
Alla scadenza dei detti termini, con ordinanza del 10.10.2025, assumeva la causa in decisione, riservandola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errato inquadramento giuridico della pretesa azionata da cui il primo decidente aveva riconosciuto Controparte_1 natura contrattuale.
Nel ribadirne la natura extracontrattuale, evidenzia che lo stesso decidente aveva individuato il fatto generatore della pretesa, piuttosto che in un contratto di somministrazione, nel furto di energia, ossia in un fatto illecito, anche se poi, contraddicendo tale argomentazione, aveva erroneamente applicato i criteri di riparto dell'onere probatorio vigenti in materia di responsabilità contrattuale.
Poiché, dunque- prosegue l'appellante – la pretesa traeva origine da un allaccio abusivo e non da manomissione di un contatore fornito in esecuzione di somministrazione, Controparte_1
anziché limitarsi alla mera produzione di una fattura commerciale, avrebbe dovuto
[...] provare:
a) la condotta continuata per cinque anni;
b) l'evento dannoso continuato per lo stesso periodo;
c) l'esistenza del danno;
d) la riconducibilità eziologica dello stesso.
2.-Con il secondo motivo di gravame, l' appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo decidente errato nel valutare gli esiti istruttori, omettendo una valutazione delle prove offerte da esso opponente.
Evidenzia che il decidente aveva ritenuto provata la titolarità, oltre che dell'utenza contraddistinta con codice POD IT001E961058283,ubicata in IU EL c.da Larderia, anche di quella contraddistinta con codice POD IT001E975614298 ubicata in Taormina, via Madonna della Rocca , di, però, non era mai stato intestatario.
Del resto, la stessa società , nella tabella contenente la ricostruzione dei consumi, aveva implicitamente riconosciuto la mancanza di POD, indicando, in corrispondenza della relativa voce,
“allaccio abusivo rete elettrica”.
Il Tribunale, inoltre, incorrendo in contraddizione, da un lato, aveva affermato che vi era stata una verifica del prelievo irregolare e una ricostruzione dei consumi;
dall'altro, invece, aveva avallato la ricostruzione presuntiva dei detti consumi, fatta da sulla base della Controparte_1 potenza tecnicamente prelevabile nel quinquennio.
Sostiene l'appellante che detta ricostruzione era consentita dalle norme che disciplinano la fornitura e che, dunque, non era applicabile al caso di specie, che richiedeva la puntuale verifica dell'energia sottratta .
Aggiunge che esso opposto, benchè non gravato da alcun onere probatorio, aveva fornito prova delle proprie eccezioni .
In proposito, evidenzia che :
- già in fase stragiudiziale, aveva chiesto a controparte copia delle fatture di trasporto emesse dal distributore di zona, che avrebbero potuto certificare la durata della sottrazione e la quantità di energia prelevata e che, in sede processuale, il giudice di prime cure aveva ordinato l'esibizione della detta documentazione, ma la società opposta neanche aveva provveduto alla notifica all'ente distributore dell'ordinanza de qua ;
- aveva prodotto la sentenza penale, divenuta irrevocabile, comprovante il furto di energia per la durata di tre giorni;
- aveva provato con testi la detta circostanza, avendo riferito che l'allaccio Parte_2 abusivo era stato effettuato il 12 settembre 2013 in occasione dei festeggiamenti della patrona ed era cessato il 15 settembre 2013 con l'intervento dei Carabinieri.
Aveva , pertanto, errato il primo decidente nel dare atto della mancata contestazione dei consumi, con ciò dimostrando di avere totalmente ignorato le difese spiegate da esso opponente.
§
3.-Tali argomentazioni sono state specificamente contestate dall'appellata, che, nel rilevare la correttezza del contestato inquadramento giuridico della fattispecie, sostiene che, nel caso in esame , il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal d.l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto 2007, n. 125, con il quale il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero.
Aggiunge che , risultando il titolare di altra utenza sita in IU, si era provveduto Parte_1 ad addebitare su di essa i consumi ricostruiti a seguito dell'accertato prelievo illegittimo di energia presso il POD di Taormina, che, secondo l'analisi effettuata, aveva avuto inizio nel 2008 ed era cessata il 15.09.2013 con il distacco della fornitura.
§
4.- Così ricostruite le posizioni delle parti, ritiene la Corte che le doglianze poste a fondamento del gravame debbano trattarsi congiuntamente in quanto ictu oculi connesse.
Il primo giudice ha qualificato il rapporto come contrattuale, poiché basato sul contratto di somministrazione, ed ha applicato il relativo regime probatorio, giungendo alla conclusione che la società opposta avesse dimostrato l'entità dei consumi, sulla base della ricostruzione relativa al periodo 16 settembre 2008 -15 settembre 2013 in applicazione del criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
L'appellata, nel rilevare la correttezza di tale impostazione, deduce che la propria pretesa poggiava su un rapporto costituito ex lege secondo la disciplina propria della fornitura di energia in regime di salvaguardia, in base alla L. 125/2007.
E' noto, infatti, che il “servizio di salvaguardia” è stato istituito per quegli utenti , che siano rimasti privi di fornitore a libero mercato e che risultino intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
In particolare, l'art. 1, comma 4°, D.L. 73/2007 (convertito dalla l. 125/2007) prevede che “Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori”.
Ciò posto, rileva la Corte che l'allaccio abusivo costituisca dato ormai incontestabile , alla luce non solo della valenza probatoria che la sentenza penale pronunciata a carico del ex artt. 444 Parte_1
s.s. c.p.p. (Cass. civ. n. 3680/2016) assume in sede civile, ma soprattutto delle ampie ammissioni dell'odierno appellante e delle prove orali acquisite nel giudizio di primo grado.
Deve, a questo proposito, precisarsi che, al cospetto di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, risultano evidentemente fuori fuoco le argomentazioni dell'appellata circa la valenza probatoria in sede civile del giudicato penale di assoluzione.
Tanto chiarito, deve, poi, osservarsi che non solo la mancanza di contratto di per sé non esclude la qualificazione in termini contrattuali della responsabilità (poiché ciò che rileva è la preesistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, quale che sia la sua fonte), ma che, peraltro, la tesi dell'appellata circa la natura contrattuale della responsabilità del trova riscontro in talune pronunce Parte_1 della giurisprudenza, specie di merito.
Invero, in relazione a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, è stata riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità, sul rilievo che il rapporto di fornitura sorga comunque in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell' in base al quale l'impresa distributrice CP_4 provvede ad inserire i punti di prelievo privi di venditore nel contratto di dispacciamento dell'acquirente unico o dell'esercente del regime di salvaguardia (v. Tribunale di Catanzaro sentenza
1507/23).
Tuttavia, ad avviso della Corte, non è necessario in questa approfondire la questione dell'inquadramento giuridico, che vede contrapposte le parti, ma che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non assume rilievo dirimente.
Ed invero, anche ammesso che la responsabilità del debba essere qualificata in termini di Parte_1 responsabilità extracontrattuale, è indubbio che abbia fornito- Controparte_1 sebbene nei limiti di cui infra - la prova, su essa incombente, del fatto illecito generativo di danno.
È, infatti, evidente che la mancata contabilizzazione dei consumi, abusivamente effettuati dal tramite il pacifico allaccio abusivo alla rete elettrica, abbia determinato un danno Parte_1 risarcibile, consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato conseguimento dell'utile.
Ciò che, però, manca è la prova tanto della protrazione della condotta illecita per il quinquennio antecedente la data di cessazione del prelievo abusivo, quanto del relativo danno conseguenza, stimato dal con riferimento al periodo settembre 2008-settembre Controparte_1
2013, sulla base del criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
È bene precisare che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il criterio utilizzato per la stima del danno risulta corretto.
Invero, anche in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la prova del danno conseguenza può essere fornita sulla base di elementi presuntivi, quali calcoli basati sull'entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati a qualità, dimensioni , tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utenti
In difetto di elementi quantitativi affidabili direttamente rilevati presso l'utenza, la Corte di
Cassazione, in fattispecie simili a quella in esame, ha, per quanto in questa sede di specifico rilievo, riconosciuto la validità del criterio della potenza tecnicamente prelevabile, che si fonda su un dato oggettivo, ovvero sul diametro e quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo
(Cass. Civ. n. 5219/2025)
Nella specie, non essendo possibile fornire, in assenza di registrazione, la prova dell'esatta quantità di energia sottratta dal tramite l'allaccio abusivo , incensurabile è l'utilizzazione del Parte_1 criterio presuntivo basato, appunto, sulla potenza tecnicamente prelevabile.
Nondimeno, la carenza di prova, come prima accennato, riguarda la precisa individuazione del segmento temporale di riferimento, che la società opposta ha stimato nel quinquennio antecedente alla cessazione del prelievo abusivo.
Tale ricostruzione non è, però, supportata da alcun elemento di riscontro, costituendo dato ormai pacifico che il prelievo abusivo è stato realizzato dal per fornire energia elettrica – non Parte_1 già alla sua abitazione di IU- bensì alla bancarella allestita a Taormina in occasione della festività patronale.
Alla stregua delle emergenze acquisite, pertanto, è ragionevole individuare il dies a quo in cui si è verificata la condotta illecita nel 12 settembre 2013 e quello ad quem nel successivo 15 settembre , come, appunto accertato in seno al giudizio penale e neanche contestato dall'appellata, che ha individuato il fondamento della propria pretesa nel prelievo abusivo di energia effettuato in Taormina.
Né la circostanza che il risulti titolare di altra utenza ubicata in IU assume rilevo, Parte_1 non essendo stata sollevata, al riguardo, nessuna contestazione da Controparte_1
Ritiene, pertanto, la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, l'allora opposta non abbia offerto alcun elemento idoneo a dimostrare che la condotta illecita aveva avuto inizio il 15 settembre 2008 e si era protratta, senza soluzione di continuità, sino al 15 settembre 2013, data dell'accertamento dell'allaccio abusivo e, conseguentemente, a determinare il quantum dell'energia sottratta nell'importo preteso da Controparte_1
Invero, nessuna prova è stata fornita circa l'effettiva esistenza di un collegamento diretto stabile e continuativo nel tempo, in forza del quale il abbia continuativamente sottratto energia Parte_1 elettrica.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, per il periodo 16 settembre 2008 – 15 settembre 2013 non risulta effettuata alcuna verifica tecnica, né acquisita prova alcuna dell'esistenza di un collegamento irregolare attivo ,utilizzato continuativamente in tale arco temporale dall'odierno appellante.
Né tale prova può essere individuata nel generico riferimento a non meglio specificate verifiche effettuate dagli operatori , che neanche sono state messe a disposizione della Corte.
L'unica verifica documentata – si ribadisce - riguarda il prelievo illecito accertato alle ore 21:30 del
15 settembre 2013, allorquando i Carabinieri procedettero all'arresto in flagranza del . Parte_1
Parimenti, la durata temporale del fatto è stata accertata nella sede penale e, successivamente, confermata in questa sede all'esito di prova testimoniale ed in relazione a tale prelievo il Parte_1 ha allegato, senza incorrere in smentita alcuna, di aver provveduto al pagamento del dovuto in favore di , mandataria del CP_5 Controparte_6
Ne consegue che, pur dovendosi ritenere ammissibile l'applicazione del criterio presuntivo di ricostruzione del consumo , esso non può, comunque, essere applicato con riferimento al periodo di cinque anni, in assenza di una previa dimostrazione, rigorosa e puntuale, della continuativa captazione abusiva di energia nell'arco del quinquennio.
Tale dimostrazione non può che gravare sulla società che pretende di estendere il computo del danno ad un arco temporale diverso e ben più ampio rispetto ai tre giorni accertati in sede penale, riconosciuti dall'imputato e corroborati dalle risultanze testimoniali acquisite nel presente giudizio.
L'appello va , pertanto, accolto .
Risultando pacifico che il abbia versato, in relazione all' energia sottratta in conseguenza Parte_1 dell'allaccio abusivo l'importo di € 140,04, quale indicatagli da , mandataria di CP_3 [...] per il recupero del credito e, non essendo possibile accertare se – come Controparte_1 meramente enunciato dall'appellata - tale importo, versato in relazione all'energia sottratta nel periodo 12-15.09.2023 sia solo parziale, in accoglimento dell'opposizione , il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato.
La riforma della sentenza impugnata comporta la rivisitazione delle spese del giudizio di primo grado che, in applicazione del criterio di soccombenza, non possono che essere poste, come quelle del presente grado, a carico della Controparte_1
Esse si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda monitoria (€ 5.201 a € 26.000) e tenuto conto degli importi tariffari medi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate, ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
La condanna va pronunciata in favore dell'Erario, attesa l'ammissione del al patrocinio Parte_1 gratuito.
Si provvede, invece, con separato decreto, sulla domanda di liquidazione delle spese in favore dell'avvocato Lupica
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 877/2023 R.G. sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza n. 2053/2023 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Messina in data 7 novembre 2023 e pubblicata in pari data, in riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1061/2020, emesso dal Tribunale di Messina il 29.07.2020, depositato in pari data e notificato il 17.09.2020;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7 pagamento in favore di , delle spese di lite che liquida, in relazione al giudizio di Parte_1 primo grado, in complessivi € 5.077 (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per quella introduttiva;
€ 1.680,00 per quella di trattazione ed € 1.701,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute) ed in relazione al presente grado, in complessivi € 4.888,00 (di cui €1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per quella introduttiva;
€
922,00 per quella di trattazione ed € 1.911,00 per quella decisoria) oltre rimborso degli importi versati a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute), disponendo che il versamento sia effettuato in favore dello Stato;
3; provvede con separato decreto sulla liquidazione dei compensi in favore dell'avv.Salvatore Lupica.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 877/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 9 ottobre 2025
vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lupica, giusta procura rilasciato su separato documento informatico in calce alla citazione ex art. 645 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Messina alla via
Dogali n. 25 presso lo studio dell'avv. Maria Claudia Giordano;
Appellante ammesso al gratuito patrocinio
e in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 amministrazione dott. con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, c. f. CP_2
, rappresentata e difesa giusta procura generale conferita in data 07.07.2020, a rogito P.IVA_1
Notaio , repertorio n. 16379, raccolta n. 9899, dall'avv. Cesare Giovanni Grassini Persona_1
e dall'avv. Alessandro Aloia;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2053/2023, emessa dal Tribunale di Messina in data
07.11.2023.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per l'appellante: “1. “in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza impugnata n. 2053/2023 emessa il 07.11.2023, dep. in pari data, dal Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, G.O.P. Dott.ssa Francesca Starvaggi, nel giudizio R.G. n. 4843/2023, e, per l'effetto, 2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1 Controparte_1
[...]
3. conseguentemente, dichiarare nullo, annullare, revocare o, comunque, mandare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 1061/2020 del 29.07.2020 emesso dal Tribunale di Messina nel procedimento monitorio n. 1878/2020;
4. in subordine disporre il pagamento parametrato ai giorni di effettivo consumo dell'energia elettrica (somma già corrisposta e domanda comunque non dispiegata né quantificata
né provata dall'appellata);
5. con vittoria di spese, compensi da liquidarsi ai sensi dell'art 133 TUSG, come da istanza che verrà depositata nei termini di legge”;
per l'appellato: “in via principale nel merito:
- rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza 07/11/2023 n. 2053 del Tribunale di Messina;
- con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1061/2020, emesso il 29.07.2020, depositato in pari data e notificato il
17.09.2020, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 19.661,52, oltre accessori e spese, a titolo di saldo per Controparte_1 fornitura di energia elettrica, in forza della fattura n. 837610930104323.
Nel contestare il dedotto inadempimento, l'opponente premetteva:
- che in data 12.09.2013 aveva effettuato un allaccio diretto abusivo alla rete Bassa Tensione Enel mediante il collegamento di un cavo quadripolare ad un tombino Enel ubicato in Taormina (ME) alla
Via Madonna della Rocca, al fine di allestire una bancarella in occasione della festa della “Madonna della Rocca”, co-patrona di Taormina;
-che in data 15.09.2023, essendo stato accertato l'allaccio abusivo, era stato tratto in arresto e, all'esito del giudizio, condannato alla pena di mesi 4 di reclusione e di € 200,00 di multa per il reato di furto;
-che in relazione al prelievo abusivo ed al consumo effettuato aveva provveduto al pagamento della somma di € 140,04, quale indicatagli da , mandataria della detta società per il recupero del CP_3 credito;
- che, nonostante il prelievo abusivo si fosse protratto per soli 4 giorni, Controparte_1 aveva preteso il pagamento dell'importo di € 20.000 circa, facendo riferimento ad un inesistente
[...] rapporto di fornitura.
Ciò posto, deduceva, a sostegno dell'opposizione, la natura extracontrattuale della pretesa azionata da controparte, originata dal furto di energia elettrica, quale definitivamente accertato in sede penale.
A fronte dell'operato inquadramento giuridico, assumeva che la società opposta, benché gravata dal relativo onere, non aveva fornito prova della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda e, di conseguenza, deduceva anche la carenza dei presupposti probatori per l'emissione del decreto ingiuntivo, in difetto di elementi idonei a configurare un rapporto di fornitura riferibile all'opponente.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e compensi.
Deduceva, a sostegno dei propri assunti, l'esistenza di un valido contratto di fornitura, efficace tra le parti sino alla cessazione intervenuta il 7 ottobre 2016, in occasione dell'accertamento dell'allaccio abusivo nonché la correttezza dei criteri presuntivi adottati per la ricostruzione dei consumi, stante la loro mancata registrazione.
Secondo la prospettazione dell'opposta, era stato integralmente assolto l'onere probatorio in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale e al credito azionato, su essa gravante.
Con sentenza n. 2053/2023, emessa e depositata in data 7 novembre 2023, il Tribunale di Messina rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 1061/2020, con condanna delle opponenti al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Per la riforma di detta sentenza, proponeva tempestivo appello. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, resisteva al gravame Controparte_1 eccependone, nel merito, l'infondatezza; con vittoria di spese e compensi di causa. Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c.
e 35 d. lgs. n. 149/2022, il C.I., precedentemente nominato, con ordinanza del 19.04.2024, riservata al Collegio la decisione sull'istanza di inibitoria, rinviava la causa per trattazione , sempre secondo il rito cartolare all'udienza del 17.01.2025.
Rigettata con ordinanza della Corte del 26.04.2024 l'istanza di inibitoria , il C.I. con successiva ordinanza del 18.01.2025 rinviava la causa davanti a sé per la rimessione in decisione all'udienza del
9.10.2025, sempre secondo il rito della trattazione scritta, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica..
Alla scadenza dei detti termini, con ordinanza del 10.10.2025, assumeva la causa in decisione, riservandola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errato inquadramento giuridico della pretesa azionata da cui il primo decidente aveva riconosciuto Controparte_1 natura contrattuale.
Nel ribadirne la natura extracontrattuale, evidenzia che lo stesso decidente aveva individuato il fatto generatore della pretesa, piuttosto che in un contratto di somministrazione, nel furto di energia, ossia in un fatto illecito, anche se poi, contraddicendo tale argomentazione, aveva erroneamente applicato i criteri di riparto dell'onere probatorio vigenti in materia di responsabilità contrattuale.
Poiché, dunque- prosegue l'appellante – la pretesa traeva origine da un allaccio abusivo e non da manomissione di un contatore fornito in esecuzione di somministrazione, Controparte_1
anziché limitarsi alla mera produzione di una fattura commerciale, avrebbe dovuto
[...] provare:
a) la condotta continuata per cinque anni;
b) l'evento dannoso continuato per lo stesso periodo;
c) l'esistenza del danno;
d) la riconducibilità eziologica dello stesso.
2.-Con il secondo motivo di gravame, l' appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo decidente errato nel valutare gli esiti istruttori, omettendo una valutazione delle prove offerte da esso opponente.
Evidenzia che il decidente aveva ritenuto provata la titolarità, oltre che dell'utenza contraddistinta con codice POD IT001E961058283,ubicata in IU EL c.da Larderia, anche di quella contraddistinta con codice POD IT001E975614298 ubicata in Taormina, via Madonna della Rocca , di, però, non era mai stato intestatario.
Del resto, la stessa società , nella tabella contenente la ricostruzione dei consumi, aveva implicitamente riconosciuto la mancanza di POD, indicando, in corrispondenza della relativa voce,
“allaccio abusivo rete elettrica”.
Il Tribunale, inoltre, incorrendo in contraddizione, da un lato, aveva affermato che vi era stata una verifica del prelievo irregolare e una ricostruzione dei consumi;
dall'altro, invece, aveva avallato la ricostruzione presuntiva dei detti consumi, fatta da sulla base della Controparte_1 potenza tecnicamente prelevabile nel quinquennio.
Sostiene l'appellante che detta ricostruzione era consentita dalle norme che disciplinano la fornitura e che, dunque, non era applicabile al caso di specie, che richiedeva la puntuale verifica dell'energia sottratta .
Aggiunge che esso opposto, benchè non gravato da alcun onere probatorio, aveva fornito prova delle proprie eccezioni .
In proposito, evidenzia che :
- già in fase stragiudiziale, aveva chiesto a controparte copia delle fatture di trasporto emesse dal distributore di zona, che avrebbero potuto certificare la durata della sottrazione e la quantità di energia prelevata e che, in sede processuale, il giudice di prime cure aveva ordinato l'esibizione della detta documentazione, ma la società opposta neanche aveva provveduto alla notifica all'ente distributore dell'ordinanza de qua ;
- aveva prodotto la sentenza penale, divenuta irrevocabile, comprovante il furto di energia per la durata di tre giorni;
- aveva provato con testi la detta circostanza, avendo riferito che l'allaccio Parte_2 abusivo era stato effettuato il 12 settembre 2013 in occasione dei festeggiamenti della patrona ed era cessato il 15 settembre 2013 con l'intervento dei Carabinieri.
Aveva , pertanto, errato il primo decidente nel dare atto della mancata contestazione dei consumi, con ciò dimostrando di avere totalmente ignorato le difese spiegate da esso opponente.
§
3.-Tali argomentazioni sono state specificamente contestate dall'appellata, che, nel rilevare la correttezza del contestato inquadramento giuridico della fattispecie, sostiene che, nel caso in esame , il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal d.l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto 2007, n. 125, con il quale il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero.
Aggiunge che , risultando il titolare di altra utenza sita in IU, si era provveduto Parte_1 ad addebitare su di essa i consumi ricostruiti a seguito dell'accertato prelievo illegittimo di energia presso il POD di Taormina, che, secondo l'analisi effettuata, aveva avuto inizio nel 2008 ed era cessata il 15.09.2013 con il distacco della fornitura.
§
4.- Così ricostruite le posizioni delle parti, ritiene la Corte che le doglianze poste a fondamento del gravame debbano trattarsi congiuntamente in quanto ictu oculi connesse.
Il primo giudice ha qualificato il rapporto come contrattuale, poiché basato sul contratto di somministrazione, ed ha applicato il relativo regime probatorio, giungendo alla conclusione che la società opposta avesse dimostrato l'entità dei consumi, sulla base della ricostruzione relativa al periodo 16 settembre 2008 -15 settembre 2013 in applicazione del criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
L'appellata, nel rilevare la correttezza di tale impostazione, deduce che la propria pretesa poggiava su un rapporto costituito ex lege secondo la disciplina propria della fornitura di energia in regime di salvaguardia, in base alla L. 125/2007.
E' noto, infatti, che il “servizio di salvaguardia” è stato istituito per quegli utenti , che siano rimasti privi di fornitore a libero mercato e che risultino intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
In particolare, l'art. 1, comma 4°, D.L. 73/2007 (convertito dalla l. 125/2007) prevede che “Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori”.
Ciò posto, rileva la Corte che l'allaccio abusivo costituisca dato ormai incontestabile , alla luce non solo della valenza probatoria che la sentenza penale pronunciata a carico del ex artt. 444 Parte_1
s.s. c.p.p. (Cass. civ. n. 3680/2016) assume in sede civile, ma soprattutto delle ampie ammissioni dell'odierno appellante e delle prove orali acquisite nel giudizio di primo grado.
Deve, a questo proposito, precisarsi che, al cospetto di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, risultano evidentemente fuori fuoco le argomentazioni dell'appellata circa la valenza probatoria in sede civile del giudicato penale di assoluzione.
Tanto chiarito, deve, poi, osservarsi che non solo la mancanza di contratto di per sé non esclude la qualificazione in termini contrattuali della responsabilità (poiché ciò che rileva è la preesistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, quale che sia la sua fonte), ma che, peraltro, la tesi dell'appellata circa la natura contrattuale della responsabilità del trova riscontro in talune pronunce Parte_1 della giurisprudenza, specie di merito.
Invero, in relazione a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, è stata riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità, sul rilievo che il rapporto di fornitura sorga comunque in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell' in base al quale l'impresa distributrice CP_4 provvede ad inserire i punti di prelievo privi di venditore nel contratto di dispacciamento dell'acquirente unico o dell'esercente del regime di salvaguardia (v. Tribunale di Catanzaro sentenza
1507/23).
Tuttavia, ad avviso della Corte, non è necessario in questa approfondire la questione dell'inquadramento giuridico, che vede contrapposte le parti, ma che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non assume rilievo dirimente.
Ed invero, anche ammesso che la responsabilità del debba essere qualificata in termini di Parte_1 responsabilità extracontrattuale, è indubbio che abbia fornito- Controparte_1 sebbene nei limiti di cui infra - la prova, su essa incombente, del fatto illecito generativo di danno.
È, infatti, evidente che la mancata contabilizzazione dei consumi, abusivamente effettuati dal tramite il pacifico allaccio abusivo alla rete elettrica, abbia determinato un danno Parte_1 risarcibile, consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato conseguimento dell'utile.
Ciò che, però, manca è la prova tanto della protrazione della condotta illecita per il quinquennio antecedente la data di cessazione del prelievo abusivo, quanto del relativo danno conseguenza, stimato dal con riferimento al periodo settembre 2008-settembre Controparte_1
2013, sulla base del criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
È bene precisare che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il criterio utilizzato per la stima del danno risulta corretto.
Invero, anche in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la prova del danno conseguenza può essere fornita sulla base di elementi presuntivi, quali calcoli basati sull'entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati a qualità, dimensioni , tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utenti
In difetto di elementi quantitativi affidabili direttamente rilevati presso l'utenza, la Corte di
Cassazione, in fattispecie simili a quella in esame, ha, per quanto in questa sede di specifico rilievo, riconosciuto la validità del criterio della potenza tecnicamente prelevabile, che si fonda su un dato oggettivo, ovvero sul diametro e quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo
(Cass. Civ. n. 5219/2025)
Nella specie, non essendo possibile fornire, in assenza di registrazione, la prova dell'esatta quantità di energia sottratta dal tramite l'allaccio abusivo , incensurabile è l'utilizzazione del Parte_1 criterio presuntivo basato, appunto, sulla potenza tecnicamente prelevabile.
Nondimeno, la carenza di prova, come prima accennato, riguarda la precisa individuazione del segmento temporale di riferimento, che la società opposta ha stimato nel quinquennio antecedente alla cessazione del prelievo abusivo.
Tale ricostruzione non è, però, supportata da alcun elemento di riscontro, costituendo dato ormai pacifico che il prelievo abusivo è stato realizzato dal per fornire energia elettrica – non Parte_1 già alla sua abitazione di IU- bensì alla bancarella allestita a Taormina in occasione della festività patronale.
Alla stregua delle emergenze acquisite, pertanto, è ragionevole individuare il dies a quo in cui si è verificata la condotta illecita nel 12 settembre 2013 e quello ad quem nel successivo 15 settembre , come, appunto accertato in seno al giudizio penale e neanche contestato dall'appellata, che ha individuato il fondamento della propria pretesa nel prelievo abusivo di energia effettuato in Taormina.
Né la circostanza che il risulti titolare di altra utenza ubicata in IU assume rilevo, Parte_1 non essendo stata sollevata, al riguardo, nessuna contestazione da Controparte_1
Ritiene, pertanto, la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, l'allora opposta non abbia offerto alcun elemento idoneo a dimostrare che la condotta illecita aveva avuto inizio il 15 settembre 2008 e si era protratta, senza soluzione di continuità, sino al 15 settembre 2013, data dell'accertamento dell'allaccio abusivo e, conseguentemente, a determinare il quantum dell'energia sottratta nell'importo preteso da Controparte_1
Invero, nessuna prova è stata fornita circa l'effettiva esistenza di un collegamento diretto stabile e continuativo nel tempo, in forza del quale il abbia continuativamente sottratto energia Parte_1 elettrica.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, per il periodo 16 settembre 2008 – 15 settembre 2013 non risulta effettuata alcuna verifica tecnica, né acquisita prova alcuna dell'esistenza di un collegamento irregolare attivo ,utilizzato continuativamente in tale arco temporale dall'odierno appellante.
Né tale prova può essere individuata nel generico riferimento a non meglio specificate verifiche effettuate dagli operatori , che neanche sono state messe a disposizione della Corte.
L'unica verifica documentata – si ribadisce - riguarda il prelievo illecito accertato alle ore 21:30 del
15 settembre 2013, allorquando i Carabinieri procedettero all'arresto in flagranza del . Parte_1
Parimenti, la durata temporale del fatto è stata accertata nella sede penale e, successivamente, confermata in questa sede all'esito di prova testimoniale ed in relazione a tale prelievo il Parte_1 ha allegato, senza incorrere in smentita alcuna, di aver provveduto al pagamento del dovuto in favore di , mandataria del CP_5 Controparte_6
Ne consegue che, pur dovendosi ritenere ammissibile l'applicazione del criterio presuntivo di ricostruzione del consumo , esso non può, comunque, essere applicato con riferimento al periodo di cinque anni, in assenza di una previa dimostrazione, rigorosa e puntuale, della continuativa captazione abusiva di energia nell'arco del quinquennio.
Tale dimostrazione non può che gravare sulla società che pretende di estendere il computo del danno ad un arco temporale diverso e ben più ampio rispetto ai tre giorni accertati in sede penale, riconosciuti dall'imputato e corroborati dalle risultanze testimoniali acquisite nel presente giudizio.
L'appello va , pertanto, accolto .
Risultando pacifico che il abbia versato, in relazione all' energia sottratta in conseguenza Parte_1 dell'allaccio abusivo l'importo di € 140,04, quale indicatagli da , mandataria di CP_3 [...] per il recupero del credito e, non essendo possibile accertare se – come Controparte_1 meramente enunciato dall'appellata - tale importo, versato in relazione all'energia sottratta nel periodo 12-15.09.2023 sia solo parziale, in accoglimento dell'opposizione , il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato.
La riforma della sentenza impugnata comporta la rivisitazione delle spese del giudizio di primo grado che, in applicazione del criterio di soccombenza, non possono che essere poste, come quelle del presente grado, a carico della Controparte_1
Esse si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda monitoria (€ 5.201 a € 26.000) e tenuto conto degli importi tariffari medi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate, ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
La condanna va pronunciata in favore dell'Erario, attesa l'ammissione del al patrocinio Parte_1 gratuito.
Si provvede, invece, con separato decreto, sulla domanda di liquidazione delle spese in favore dell'avvocato Lupica
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 877/2023 R.G. sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza n. 2053/2023 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Messina in data 7 novembre 2023 e pubblicata in pari data, in riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1061/2020, emesso dal Tribunale di Messina il 29.07.2020, depositato in pari data e notificato il 17.09.2020;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7 pagamento in favore di , delle spese di lite che liquida, in relazione al giudizio di Parte_1 primo grado, in complessivi € 5.077 (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per quella introduttiva;
€ 1.680,00 per quella di trattazione ed € 1.701,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute) ed in relazione al presente grado, in complessivi € 4.888,00 (di cui €1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per quella introduttiva;
€
922,00 per quella di trattazione ed € 1.911,00 per quella decisoria) oltre rimborso degli importi versati a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute), disponendo che il versamento sia effettuato in favore dello Stato;
3; provvede con separato decreto sulla liquidazione dei compensi in favore dell'avv.Salvatore Lupica.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Massimo Gullino