Ordinanza cautelare 13 ottobre 2023
Sentenza 3 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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- 1. limiti del sindacato giudizialeBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 30 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/07/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01282/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Benedetto Inzerillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Presidente Regione Toscana in qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Camera di Commercio di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Failli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento,
del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS- contenente, altresì, il diniego dell''iscrizione nella White List, notificato alla ricorrente il medesimo -OMISSIS-;
del provvedimento di divieto prosecuzione attività ex D.Lgs. 159/2011, reso dalla Camera di Commercio di Firenze (prot. -OMISSIS-); di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Presidente Regione Toscana in qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico e della Camera di Commercio di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società -OMISSIS- s.r.l., ha impugnato l’interdittiva antimafia (prot. n. -OMISSIS-, comprensiva del diniego dell’iscrizione nella White List e, ancora, il divieto di prosecuzione attività ex D.lgs. 159/2011, emanato dalla Camera di Commercio di Firenze.
Detti provvedimenti fanno seguito alla richiesta della società ricorrente del -OMISSIS- di iscrizione alla “white list”, in quanto società attiva nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali e nella relativa manutenzione.
Con atto (prot. -OMISSIS- la Prefettura aveva comunicato, ai sensi dell’art. 92 comma 2 bis D. Lgs. 159/2011, l’esistenza di “ elementi di controindicazione ai fini antimafia ”, specificando che il socio e amministratore unico -OMISSIS- e il socio -OMISSIS- “ risultano intervenienti nel procedimento di prevenzione n. -OMISSIS-, nell’ambito del quale, il -OMISSIS-, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di -OMISSIS- ha disposto dapprima il sequestro (decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) e, in seguito, la confisca (decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) di numerosi beni in ragione della loro riconducibilità alla famiglia mafiosa di -OMISSIS-, legata al mandamento di -OMISSIS- ”.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 84 e 92 del d.lgs. n. 159/11, oltre l’eccesso di potere per difetto di motivazione, per sviamento e per difetto di istruttoria; il provvedimento impugnato non soltanto sarebbe privo di elementi indiziari, ma non si sarebbe tenuto conto di alcuni elementi di segno opposto che sarebbero stati rappresentati alla Prefettura di Firenze;
2. l’eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto il -OMISSIS- la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto l’iscrizione nella “white list” dell’impresa “-OMISSIS- S.r.l. in liquidazione”, anch’essa destinataria del provvedimento di sequestro disposto nel procedimento di prevenzione n. -OMISSIS-;
3. l’illegittimità in via derivata del provvedimento della Camera di Commercio, di divieto di prosecuzione dell’attività.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Camera di Commercio di Firenze, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 12 ottobre 2023 e con ordinanza n. 437/2023 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 26 giugno 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 È da respingere la prima censura con la quale si sostiene che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni proposte e, ciò, anche in considerazione del fatto che avrebbe valorizzato unicamente la circostanza che il sig. -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS-, socio e amministratore unico della -OMISSIS- s.r.l., sono figli di -OMISSIS-, proposto per l’applicazione della misura di prevenzione nel proc. n. -OMISSIS-
1.2 Non vi sarebbero elementi ulteriori a carico della società e dei suoi soci che rivestirebbero unicamente la qualità di intervenienti nel procedimento sopra citato e per l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, circostanza quest’ultima che non sarebbe idonea a comprovare la sussistenza di cointeressenze economiche tra l’interveniente medesimo e i soggetti direttamente colpiti dalla misura di prevenzione.
1.3 Tali argomentazioni non sono condivisibili e vanno respinte.
1.4 Circa l’asserita mancanza di controdeduzioni in merito agli elementi rappresentati dalla documentazione depositata dall’impresa ricorrente il 10 luglio 2023, si evidenzia che, un costante orientamento giurisprudenziale, ha avuto modo di chiarire che “ l’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, di per sé non impone all’Amministrazione di introdurre nel provvedimento conclusivo del procedimento la puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso (Con. Stato, Sez. V, 25 luglio 2018, n. 4523; Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio, 2019, n. 1225; Consiglio di Stato, Sez. II, 15.10.2019, n. 1306)”.
1.5 Altrettanto da respingere è l’argomentazione diretta a sostenere che la qualità di intervenienti dei soci della società ricorrente non sarebbe idonea a integrare i presupposti alla base di un’interdittiva antimafia.
1.6 A tal fine è necessario premettere che nell’ambito del procedimento per l’adozione delle misure di prevenzione, il -OMISSIS- e il Tribunale di -OMISSIS- ha disposto la confisca dei beni, mobiliari e immobiliari (già oggetto di sequestro) riconducibili a -OMISSIS-, alla coniuge e ai figli tra i quali, appunto -OMISSIS- e -OMISSIS-.
1.7 È, infatti, noto che le situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione di informazioni antimafia interdittive possono essere desunte, per espressa previsione dell’art 84, c. 4, lett. b) d.lgs. n. 159/2011, anche “ dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione ”, anche in laddove non vi sia il requisito dell’irrevocabilità della misura così disposta.
1.8 È, altresì, necessario rilevare che, secondo costante giurisprudenza in tema di interdittiva antimafia (e con essa di diniego all'iscrizione nella cd White list), occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata. Detti elementi vanno peraltro considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.
Si è affermato, infatti, che “ l'informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in merito al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Il pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di infiltrazione mafiosa " (cfr., ex multis, recenti, Cons. Stato. sez. III, 7 agosto 2023, n. 7601 e n. 7625).
1.9 Si consideri, inoltre, che l’utilizzo da parte del Legislatore della locuzione “ eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa ” (presupposto per l’emanazione dell’interdittiva) conferma il ricorso ad una clausola generale o “aperta” che ha una finalità di “anticipazione” della tutela, a fronte della pervasività del fenomeno mafioso e del carattere continuamente mutevole delle sue tecniche e modalità di infiltrazione nell’economia.
Nel nostro ordinamento è stata così introdotta una fattispecie di pericolo, tipica del diritto della prevenzione, finalizzata a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o già inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (in questo senso si veda Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2023, n. 9343).
2. Applicando detti principi deve ritenersi che anche la partecipazione dei soci -OMISSIS- e -OMISSIS- al procedimento di prevenzione n. -OMISSIS- in qualità di terzi intervenienti non può ritenersi, di per sé, irrilevante e, ciò considerando che detta circostanza è stata ritenuta dalla Prefettura quale elemento indicativo di un pericolo di infiltrazione anche in considerazione dell’orientamento espresso in plurime pronunce (T.A.R. Sicilia, 7.03.2023, n. 750; T.A.R. Sicilia, 21.03.2023, n. 1095; T.A.R. Sicilia, T.A.R. Sicilia, 4.07.2023, n. 2454).
2.1 Si consideri, inoltre, che l’Amministrazione ha preso in esame ulteriori circostanze e, quindi, che i soci -OMISSIS- e -OMISSIS- ed il padre -OMISSIS- erano stati sottoposti al procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS- per il reato di intestazione fittizia di beni ex art. 12-quinquies L. n. 256/1992 (oggi disciplinato dall’art. 512-bis c.p.) e, ciò, in conseguenza dell’intestazione, da parte di -OMISSIS-, di beni di sua proprietà ai figli e ad altri familiari.
2.2 L’interdittiva di cui si tratta è stata emanata anche sulla base dei rilievi contenuti nel decreto del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS- che, tra l’altro, ha sottoposto alla misura della confisca i beni riconducibili a -OMISSIS- e -OMISSIS-, facenti parte del complesso aziendale dell’impresa “-OMISSIS- S.r.l.”, della quale i succitati fratelli sono stati titolari, fin dal 21 dicembre 2006.
2.3 L’Amministrazione ha evidenziato come non sia dirimente nemmeno l’archiviazione del procedimento penale, in quanto dalla lettura del richiamato decreto del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS- emerge che: “ i -OMISSIS- ricambiavano la protezione loro fornita da -OMISSIS- con il pagamento di tangenti sulle forniture e sui lavori che si aggiudicavano, Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica secondo la prassi propria di “Cosa nostra ”.
2.4 È allora evidente che l’interdittiva è stata motivata avendo a riferimento il complesso delle verifiche svolte che, in quanto tali, sono state ritenute suscettibili di determinare un irrimediabile inquinamento dei beni aziendali e dei capitali, senza possibilità di distinguere tra capitale originariamente lecito e capitale di provenienza illecita.
2.5 Altrettanto da respingere è la seconda censura con la quale si sostiene il venire in essere di un eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto il -OMISSIS- la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto (contrariamente a quanto previsto con il provvedimento ora impugnato) l’iscrizione nella White List dell’impresa “-OMISSIS- S.r.l. in liquidazione”, anch’essa destinataria del provvedimento di sequestro disposto nel procedimento di prevenzione n. -OMISSIS-.
2.6 Sul punto è dirimente constatare che l’Amministrazione, nell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica nell’ambito della quale non sussistono gli estremi per un sindacato di questo Tribunale, ha evidenziato che, sebbene i titolari di “-OMISSIS- S.r.l. in liquidazione” siano anch’essi intervenienti nel procedimento n. -OMISSIS-, in relazione a detta società si è ritenuto che non sussistano i presupposti per l’applicazione di misure interdittive prefettizie rispetto alla -OMISSIS-.
2.7 Nemmeno la società ricorrente ha dimostrato l’esistenza della sovrapponibilità assoluta delle fattispecie contestate alle due imprese, circostanza quest’ultima che consente di escludere l’esistenza di una qualunque ipotesi di disparità di trattamento.
2.8 Sulla base del complesso degli elementi sopra citati è possibile respingere anche il terzo motivo, in quanto l’atto di divieto di prosecuzione dell’attività di installazione di impianti, la Camera di commercio costituisce un atto vincolato ai sensi degli artt. 67, 84 e 89bis del D.lgs. 159/2011, come peraltro confermato dalla stessa ricorrente nel momento che ne ha chiesto l’annullamento solo come conseguenza dell’eventuale accoglimento delle precedenti censure riferite all’interdittiva.
2.9 In questo senso depone, peraltro, quanto previsto dall’art. 67, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, laddove il Legislatore ha avuto modo di chiarire espressamente che l’emissione del provvedimento antimafia comporta la decadenza di diritto “….. dalle abilitazioni” di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente e nei confronti del Ministero dell’Interno e della Camera di Commercio di Firenze al pagamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento//00) ciascuno, per complessivi euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti sopra citati e comunque coinvolti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.