TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/11/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3127/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3127/2024 promossa da:
( ) con l'Avv. Roberta Mazzei Controparte_1 C.F._1
e
) con l'avv. Massarelli Controparte_2 C.F._2
SS
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 21.12.2024, la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta dal resistente, premettendo di avere contratto matrimonio con il in data 06.04.2023 in CP_2
PO e che dalla loro unione sono nati quattro figli, Persona_1
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...]; nata a [...] il CP_3
24.07.2013, nato a [...] il [...] e nato a CP_4 CP_5
Portoferraio il 24.09.2021, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Con provvedimento in data 2.1.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.4.2025. In data 21.3.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale nulla opponeva in ordine alla pronuncia di separazione, ma in ordine ai provvedimenti accessori chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Le parti, nelle more del processo, addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione e all'udienza del 6.11.2025 rassegnavano conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda di operazione è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, meritano di essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di PO (LI) di Controparte_2 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PO (LI) il 6.3.2023 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 1 P. 1 anno 2023. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 2 di 5 2) i figli sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
3) I ragazzi staranno con il padre nel modo che segue:
- il lunedì dalle 17 con pernotto fino a martedì alle ore 13,30;
- il martedì staranno con la madre fino al mercoledì alle ore 17 e staranno con il padre a cena e poi alle 20:30 torneranno dalla madre;
- il giovedì staranno con la madre fino alle ore 17 e pernotteranno con il padre fino alle ore 13,30 di venerdì;
- dal venerdì alle ore 13,30 staranno con la madre fino al sabato ore 17;
- dal sabato alle 17 fino a domenica alle ore 20:30 staranno con il padre.
I figli potranno pernottare con il padre per una notte in più al mese in coincidenza con un giorno prefestivo scolare.
Nelle vacanze natalizie continuerà lo stesso regime e la giornata di Natale e la vigilia verranno alternate tra i genitori di anno in anno. Il Capodanno e la IF egualmente verranno suddivise tra i genitori sempre adottando il criterio dell'alternanza (per cui se staranno con la madre per Capodanno e con il padre l'IF, l'anno successivo verrà fatto il contrario). Le vacanze pasquali in particolare la giornata di Pasqua e Pasquetta i figli li trascorreranno con l'uno o l'altro genitore e l'anno successivo i giorni verranno invertiti.
I genitori potranno passare singolarmente con i figli periodi di vacanze per gite anche fuori Elba e all'estero per 20/25 giorni consecutivi, previo preavviso all'altro genitore di almeno 15 giorni. In tal senso i genitori manifestano fin da ora il consenso per viaggi in Olanda e in Germania dai parenti o per altri viaggi.
Nel caso in cui i genitori si assentino dall'Elba per viaggi di piacere o lavoro i figli staranno con l'altro genitore, sempre previo accordo e comunicazione di almeno 15 giorni prima.
I genitori danno atto che la figlia è attualmente seguita dalla psicologa CP_3 dell'Asl di Portoferraio, Dott.ssa e dal Neuropsichiatra infantile Dott. Persona_2
, in relazione alla regolarizzazione della frequenza scolastica e Persona_3 per la quale i genitori hanno aderito anche ad un piano didattico personalizzato pagina 3 di 5 suggerito di concerto dai predetti professionisti e dalla scuola.
4) L'automobile, Fiat Panda con Targa FS210FV, formalmente intestata al resistente, verrà utilizzata da entrambi i coniugi al fine di soddisfare le esigenze dei ragazzi ed i costi per la benzina, assicurazione, riparazioni, revisione e bolli verranno sostenute al 50% tra i coniugi.
5) Il padre verserà alla moglie a titolo di concorso al mantenimento dei figli €. 800,00 mensili ed €. 100,00 mensili quale concorso al mantenimento della moglie, mentre le spese straordinarie di cui al protocollo CNF verranno sostenute dal padre nella misura del 60 % e del 40% dalla madre;
le parti precisano -ad integrazione di quanto ivi previsto- che rientrano in tale voce le spese per campi solari, spese sportive, ludiche e assicurazione e acquisto del motorino dei ragazzi, ivi comprese le spese della scuola guida, libri scolastici e gite fuori Elba con la scuola, Le spese mediche e specialistiche e per farmaci, esclusi quelli da banco coperti dal SSN, verranno suddivise in tale percentuale.
La ricorrente percepirà per intero l'assegno unico per i figli e ogni altro emolumento. I contributi economici dovranno essere versati entro il giorno 15 di ogni mese.
6) Si dà atto che la casa familiare posta in Loc Morcone n. 15 identificata al NCEU Fg.21 part.1845 sub 601 è stata di fatto divisa in due unità immobiliari con ingresso e servizi autonomi e che la porzione posta al piano terra -composta da due camere, bagno e soggiorno cucina- è collegata ad altro locale contraddistinto al NCEU fg 21 part 1845 sub 602, composto da una stanza con bagno e loggiato, acquistato dalla del Sig. con Controparte_6 CP_2 rogito Notaio del 10.09.2025 Rep 98.825/22- e tale appartamento, Persona_4 così composto, rimane in uso alla Sig.ra il tutto meglio descritto nella CP_1 planimetria del piano terra prodotta dal convenuto (doc n. 22). Il garage per l'automobile sarà utilizzato da entrambi.
La casa familiare nella porzione posta al piano sopraelevato viene assegnata ed adibita ad abitazione del Sig. mentre vengono assegnati alla moglie la CP_2 parte inferiore e il monolocale sopra indicato, immobile questo che verrà interamente abitato dalla madre. Il Sig. anche nella sua qualità di CP_2 amministratore unico della consente e riconosce il predetto Controparte_7 utilizzo a titolo gratuito degli immobili a fini abitativi della moglie e dei ragazzi.
pagina 4 di 5 Le spese per utenze verranno divise e pagate al 50% dai coniugi, ognuno in rapporto alla unità abitativa occupata a partire dal mese di agosto 2025.
Il resistente, dando atto che la casa familiare è stato un acquisto effettuato dalla famiglia, anche se formalmente intestata alla società si Controparte_7 impegna nel caso di vendita a suddividere il ricavato con la moglie al 50%, una volta detratta ogni passività e cioè i debiti personali del resistente e della società (quale per esempio il mutuo).
7) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3127/2024 promossa da:
( ) con l'Avv. Roberta Mazzei Controparte_1 C.F._1
e
) con l'avv. Massarelli Controparte_2 C.F._2
SS
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 21.12.2024, la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta dal resistente, premettendo di avere contratto matrimonio con il in data 06.04.2023 in CP_2
PO e che dalla loro unione sono nati quattro figli, Persona_1
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...]; nata a [...] il CP_3
24.07.2013, nato a [...] il [...] e nato a CP_4 CP_5
Portoferraio il 24.09.2021, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Con provvedimento in data 2.1.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.4.2025. In data 21.3.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale nulla opponeva in ordine alla pronuncia di separazione, ma in ordine ai provvedimenti accessori chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Le parti, nelle more del processo, addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione e all'udienza del 6.11.2025 rassegnavano conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda di operazione è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, meritano di essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di PO (LI) di Controparte_2 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in PO (LI) il 6.3.2023 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 1 P. 1 anno 2023. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 2 di 5 2) i figli sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
3) I ragazzi staranno con il padre nel modo che segue:
- il lunedì dalle 17 con pernotto fino a martedì alle ore 13,30;
- il martedì staranno con la madre fino al mercoledì alle ore 17 e staranno con il padre a cena e poi alle 20:30 torneranno dalla madre;
- il giovedì staranno con la madre fino alle ore 17 e pernotteranno con il padre fino alle ore 13,30 di venerdì;
- dal venerdì alle ore 13,30 staranno con la madre fino al sabato ore 17;
- dal sabato alle 17 fino a domenica alle ore 20:30 staranno con il padre.
I figli potranno pernottare con il padre per una notte in più al mese in coincidenza con un giorno prefestivo scolare.
Nelle vacanze natalizie continuerà lo stesso regime e la giornata di Natale e la vigilia verranno alternate tra i genitori di anno in anno. Il Capodanno e la IF egualmente verranno suddivise tra i genitori sempre adottando il criterio dell'alternanza (per cui se staranno con la madre per Capodanno e con il padre l'IF, l'anno successivo verrà fatto il contrario). Le vacanze pasquali in particolare la giornata di Pasqua e Pasquetta i figli li trascorreranno con l'uno o l'altro genitore e l'anno successivo i giorni verranno invertiti.
I genitori potranno passare singolarmente con i figli periodi di vacanze per gite anche fuori Elba e all'estero per 20/25 giorni consecutivi, previo preavviso all'altro genitore di almeno 15 giorni. In tal senso i genitori manifestano fin da ora il consenso per viaggi in Olanda e in Germania dai parenti o per altri viaggi.
Nel caso in cui i genitori si assentino dall'Elba per viaggi di piacere o lavoro i figli staranno con l'altro genitore, sempre previo accordo e comunicazione di almeno 15 giorni prima.
I genitori danno atto che la figlia è attualmente seguita dalla psicologa CP_3 dell'Asl di Portoferraio, Dott.ssa e dal Neuropsichiatra infantile Dott. Persona_2
, in relazione alla regolarizzazione della frequenza scolastica e Persona_3 per la quale i genitori hanno aderito anche ad un piano didattico personalizzato pagina 3 di 5 suggerito di concerto dai predetti professionisti e dalla scuola.
4) L'automobile, Fiat Panda con Targa FS210FV, formalmente intestata al resistente, verrà utilizzata da entrambi i coniugi al fine di soddisfare le esigenze dei ragazzi ed i costi per la benzina, assicurazione, riparazioni, revisione e bolli verranno sostenute al 50% tra i coniugi.
5) Il padre verserà alla moglie a titolo di concorso al mantenimento dei figli €. 800,00 mensili ed €. 100,00 mensili quale concorso al mantenimento della moglie, mentre le spese straordinarie di cui al protocollo CNF verranno sostenute dal padre nella misura del 60 % e del 40% dalla madre;
le parti precisano -ad integrazione di quanto ivi previsto- che rientrano in tale voce le spese per campi solari, spese sportive, ludiche e assicurazione e acquisto del motorino dei ragazzi, ivi comprese le spese della scuola guida, libri scolastici e gite fuori Elba con la scuola, Le spese mediche e specialistiche e per farmaci, esclusi quelli da banco coperti dal SSN, verranno suddivise in tale percentuale.
La ricorrente percepirà per intero l'assegno unico per i figli e ogni altro emolumento. I contributi economici dovranno essere versati entro il giorno 15 di ogni mese.
6) Si dà atto che la casa familiare posta in Loc Morcone n. 15 identificata al NCEU Fg.21 part.1845 sub 601 è stata di fatto divisa in due unità immobiliari con ingresso e servizi autonomi e che la porzione posta al piano terra -composta da due camere, bagno e soggiorno cucina- è collegata ad altro locale contraddistinto al NCEU fg 21 part 1845 sub 602, composto da una stanza con bagno e loggiato, acquistato dalla del Sig. con Controparte_6 CP_2 rogito Notaio del 10.09.2025 Rep 98.825/22- e tale appartamento, Persona_4 così composto, rimane in uso alla Sig.ra il tutto meglio descritto nella CP_1 planimetria del piano terra prodotta dal convenuto (doc n. 22). Il garage per l'automobile sarà utilizzato da entrambi.
La casa familiare nella porzione posta al piano sopraelevato viene assegnata ed adibita ad abitazione del Sig. mentre vengono assegnati alla moglie la CP_2 parte inferiore e il monolocale sopra indicato, immobile questo che verrà interamente abitato dalla madre. Il Sig. anche nella sua qualità di CP_2 amministratore unico della consente e riconosce il predetto Controparte_7 utilizzo a titolo gratuito degli immobili a fini abitativi della moglie e dei ragazzi.
pagina 4 di 5 Le spese per utenze verranno divise e pagate al 50% dai coniugi, ognuno in rapporto alla unità abitativa occupata a partire dal mese di agosto 2025.
Il resistente, dando atto che la casa familiare è stato un acquisto effettuato dalla famiglia, anche se formalmente intestata alla società si Controparte_7 impegna nel caso di vendita a suddividere il ricavato con la moglie al 50%, una volta detratta ogni passività e cioè i debiti personali del resistente e della società (quale per esempio il mutuo).
7) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5