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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1799/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1799/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GIAMMARINO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...] P.IVA_1
e difeso dall'avv. TORRETTI MIKOL giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n.128 del 16.11.2023, notificata il 27.11.2023, per mezzo della quale era intimato al ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 5.110,27 per la violazione dell'art.5 Reg.CE
21/2004 art.358 del R.D. n.1265/1934 e per la violazione art.6 D.Lgv 193/2007, per aver accertato l' la mancanza di n.129 capi rispetto ai 496 registrati in BDN;
che 16 capi risultanti in Azienda CP_1
non erano indicati in BDN ove gli stessi risultavano smarriti;
che il registro cartaceo di carico/scarico aziendale non risultava aggiornato;
l'omessa comunicazione del censimento annuale del 2020; che in
Azienda era presente un capo ovino maschio genotipitizzato negli anni precedenti che sarebbe dovuto essere già macellato e che da verifiche in BDN risultavano dei ritardi di notifica all'Autorità competente per n. 66 capi.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'omessa la notifica del verbale di accertamento con conseguente nullità assoluta della ingiunzione emessa dopo oltre 3 anni dall'accertamento e, nel merito,
pagina 1 di 3 che l'ammanco di n. 129 capi su un totale di 496, era dovuto allo smarrimento degli ovini a causa dei frequenti attacchi da parte di lupi e cani randagi. In relazione alle ulteriori contestazioni contenute nell'ordinanza lo affermava di essersi affidato al Patronato CIA di Ascoli Piceno che avrebbe Pt_1 dovuto compilare gli elenchi e trasmetterli all' Concludeva chiedendo “A).in via CP_1 immediata, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione impugnata. B) nel merito, dichiarare
l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica dell'accertamento-rapporto ed in ogni caso annullarla e/o revocarla perché infondata in fatto ed in diritto. C) in via subordinata, si chiede la riduzione dell'ingiunzione ad euro 1.000,00. Condannare, in ogni caso, al pagamento delle CP_2
spese e onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio l' nella spiegata qualità, affermando l'assoluta legittimità formale CP_1
e sostanziale dell'ordinanza ingiunzione emessa. Concludeva, dunque, chiedendo “rigettata l'istanza di sospensione, in quanto priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, voglia respingere l'opposizione proposta da , con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 128 Parte_1 del 16.11.2023, in quanto infondata per le ragioni illustrate in narrativa. Con vittoria delle spese”.
Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla parte ricorrente – in quanto irrilevanti ai fini della decisione – il procedimento era chiamato all'odierna udienza per la discussione – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito della lettura delle note delle parti, era depositata la presente pronuncia mediante “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata ed andrà rigettata.
In ordine alla prima censura avanzata dall'opponente e relativa alla mancata notifica del verbale di contestazione basti in questa sede rilevare come l'amministrazione abbia fornito idonea prova dell'intervenuta notifica, a mezzo pec, all'indirizzo in data 25.09.2020 (doc. 1 e Email_1
1 bis resistente). La circostanza, tra l'altro, era anche ammessa dalla parte ricorrente che affermava, in sede di note di udienza depositate in data 2.1.2025, che la pec “purtroppo per colpa dello non Pt_1 venne letta ( svolge l'attività pastorizia e le pec vengono visionate dai familiari)”. Pt_1
In relazione al merito delle contestazioni, con particolare riferimento alla sanzione per via del mancato reperimento in azienda di n.129 capi rispetto ai 496 registrati in BDN, lo sosteneva di aver Pt_1
provveduto a denunciare in data 18/9/2020, presso la Stazione dei Carabinieri di Venarotta, lo smarrimento di n. 129 ovini.
Sul punto, tuttavia, non può tacersi della circostanza che l'accertamento che ci occupa presso l'impresa individuale principiava nel mese di giugno 2020, come emerge dal verbale prot. Parte_1
n.0042926/24/06/2020 del 24.06.2020, nel quale si dava atto delle difformità riscontrate con indicazione dei tempi di regolarizzazione. In particolare, con il suddetto verbale, sottoscritto dallo pagina 2 di 3 stesso si assegnava un termine di 7 giorni per “giustificare l'uscita/assenza dei n. 129 Pt_1
(centoventinove) capi mediante presentazione dei relativi documenti”, con scadenza espressamente prevista al 3.7.2020 (cfr. doc. 4 resistente). A seguito dei successivi controlli, gli agenti accertatori acclaravano che le impartite prescrizioni non venivano ottemperate con la conseguente, dovuta, emissione del verbale di accertamento e contestazione n.09/2020, in cui si dava atto della violazione dell'art.5, comma 1 Reg CE 21/2004 del 17.12.2003 e dell'art. 6, comma 7 D Lgs n.193 del 06.11.2007.
In alcun modo, pertanto, la denuncia di smarrimento del bestiame, effettuata dallo il 18 Pt_1 settembre 2020, potrebbe giustificare l'assenza dei 129 capi di bestiame accertati dagli agenti nel mese di giugno 2020, ossia circa tre mesi prima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il motivo di opposizione andrà rigettato.
Allo stesso modo andrà rigettato l'ulteriore motivo di opposizione con il quale lo giustificava Pt_1
la non corretta tenuta del registro e delle movimentazioni del bestiame con l'affidamento del relativo incarico al Patronato CIA di Ascoli Piceno. Ed infatti, in disparte la circostanza per cui l'affidamento al
Patronato degli obblighi di legge gravanti su un soggetto non esime l'obbligato dalle proprie responsabilità, non può non rilevarsi come di tale allegazione il ricorrente non abbia comunque fornito alcuna prova.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione andrà respinta e l'ordinanza ingiunzione confermata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate (bassa-minimi tariffari) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente (fase studio, fase introduttiva fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1799 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1700,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1799/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GIAMMARINO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...] P.IVA_1
e difeso dall'avv. TORRETTI MIKOL giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n.128 del 16.11.2023, notificata il 27.11.2023, per mezzo della quale era intimato al ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 5.110,27 per la violazione dell'art.5 Reg.CE
21/2004 art.358 del R.D. n.1265/1934 e per la violazione art.6 D.Lgv 193/2007, per aver accertato l' la mancanza di n.129 capi rispetto ai 496 registrati in BDN;
che 16 capi risultanti in Azienda CP_1
non erano indicati in BDN ove gli stessi risultavano smarriti;
che il registro cartaceo di carico/scarico aziendale non risultava aggiornato;
l'omessa comunicazione del censimento annuale del 2020; che in
Azienda era presente un capo ovino maschio genotipitizzato negli anni precedenti che sarebbe dovuto essere già macellato e che da verifiche in BDN risultavano dei ritardi di notifica all'Autorità competente per n. 66 capi.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'omessa la notifica del verbale di accertamento con conseguente nullità assoluta della ingiunzione emessa dopo oltre 3 anni dall'accertamento e, nel merito,
pagina 1 di 3 che l'ammanco di n. 129 capi su un totale di 496, era dovuto allo smarrimento degli ovini a causa dei frequenti attacchi da parte di lupi e cani randagi. In relazione alle ulteriori contestazioni contenute nell'ordinanza lo affermava di essersi affidato al Patronato CIA di Ascoli Piceno che avrebbe Pt_1 dovuto compilare gli elenchi e trasmetterli all' Concludeva chiedendo “A).in via CP_1 immediata, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione impugnata. B) nel merito, dichiarare
l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica dell'accertamento-rapporto ed in ogni caso annullarla e/o revocarla perché infondata in fatto ed in diritto. C) in via subordinata, si chiede la riduzione dell'ingiunzione ad euro 1.000,00. Condannare, in ogni caso, al pagamento delle CP_2
spese e onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio l' nella spiegata qualità, affermando l'assoluta legittimità formale CP_1
e sostanziale dell'ordinanza ingiunzione emessa. Concludeva, dunque, chiedendo “rigettata l'istanza di sospensione, in quanto priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, voglia respingere l'opposizione proposta da , con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 128 Parte_1 del 16.11.2023, in quanto infondata per le ragioni illustrate in narrativa. Con vittoria delle spese”.
Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla parte ricorrente – in quanto irrilevanti ai fini della decisione – il procedimento era chiamato all'odierna udienza per la discussione – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito della lettura delle note delle parti, era depositata la presente pronuncia mediante “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata ed andrà rigettata.
In ordine alla prima censura avanzata dall'opponente e relativa alla mancata notifica del verbale di contestazione basti in questa sede rilevare come l'amministrazione abbia fornito idonea prova dell'intervenuta notifica, a mezzo pec, all'indirizzo in data 25.09.2020 (doc. 1 e Email_1
1 bis resistente). La circostanza, tra l'altro, era anche ammessa dalla parte ricorrente che affermava, in sede di note di udienza depositate in data 2.1.2025, che la pec “purtroppo per colpa dello non Pt_1 venne letta ( svolge l'attività pastorizia e le pec vengono visionate dai familiari)”. Pt_1
In relazione al merito delle contestazioni, con particolare riferimento alla sanzione per via del mancato reperimento in azienda di n.129 capi rispetto ai 496 registrati in BDN, lo sosteneva di aver Pt_1
provveduto a denunciare in data 18/9/2020, presso la Stazione dei Carabinieri di Venarotta, lo smarrimento di n. 129 ovini.
Sul punto, tuttavia, non può tacersi della circostanza che l'accertamento che ci occupa presso l'impresa individuale principiava nel mese di giugno 2020, come emerge dal verbale prot. Parte_1
n.0042926/24/06/2020 del 24.06.2020, nel quale si dava atto delle difformità riscontrate con indicazione dei tempi di regolarizzazione. In particolare, con il suddetto verbale, sottoscritto dallo pagina 2 di 3 stesso si assegnava un termine di 7 giorni per “giustificare l'uscita/assenza dei n. 129 Pt_1
(centoventinove) capi mediante presentazione dei relativi documenti”, con scadenza espressamente prevista al 3.7.2020 (cfr. doc. 4 resistente). A seguito dei successivi controlli, gli agenti accertatori acclaravano che le impartite prescrizioni non venivano ottemperate con la conseguente, dovuta, emissione del verbale di accertamento e contestazione n.09/2020, in cui si dava atto della violazione dell'art.5, comma 1 Reg CE 21/2004 del 17.12.2003 e dell'art. 6, comma 7 D Lgs n.193 del 06.11.2007.
In alcun modo, pertanto, la denuncia di smarrimento del bestiame, effettuata dallo il 18 Pt_1 settembre 2020, potrebbe giustificare l'assenza dei 129 capi di bestiame accertati dagli agenti nel mese di giugno 2020, ossia circa tre mesi prima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il motivo di opposizione andrà rigettato.
Allo stesso modo andrà rigettato l'ulteriore motivo di opposizione con il quale lo giustificava Pt_1
la non corretta tenuta del registro e delle movimentazioni del bestiame con l'affidamento del relativo incarico al Patronato CIA di Ascoli Piceno. Ed infatti, in disparte la circostanza per cui l'affidamento al
Patronato degli obblighi di legge gravanti su un soggetto non esime l'obbligato dalle proprie responsabilità, non può non rilevarsi come di tale allegazione il ricorrente non abbia comunque fornito alcuna prova.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione andrà respinta e l'ordinanza ingiunzione confermata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate (bassa-minimi tariffari) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente (fase studio, fase introduttiva fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1799 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1700,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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