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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/11/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 759/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 759/2025 promossa con ricorso depositato in data 31 marzo 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca De Padova ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Annelise Filz resistente
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 16 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, il sig. ha agito in questa Parte_1 sede per la modifica delle condizioni relative alla collocazione e mantenimento del figlio nato a [...] il [...] dalla relazione sentimentale con la Per_1 resistente sig.ra chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: “in via CP_1 principale:
- modificare la condizione n. 1 del decreto dd. 15.03.2023 prevedendo la residenza abituale del figlio presso il padre;
Per_1
- disporre che la madre provveda al mantenimento del figlio con un contributo di importo mensile di Euro 250,00, omnicomprensivo anche delle spese straordinarie;
- disporre che il padre beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico universale ed assegno provinciale;
in via subordinata, ove controparte si opponga alla richiesta formulata in via principale:
- modificare la condizione n. 1 del decreto dd. 15.03.2023 prevedendo la residenza abituale del figlio presso il padre;
Per_1
- modificare la condizione n. 5 del decreto dd. 15.03.2023 prevedendo che nessun assegno di mantenimento sia versato al signor il quale beneficerà anche Parte_1 in via esclusiva dell'assegno unico universale ed assegno provinciale;
- attribuire alla signora il pagamento del 100% delle spese straordinarie;
CP_1
In ogni caso:
- con condanna alle spese e competenze della presente causa”.
La parte ricorrente ha dato atto che il Tribunale di Trento, con decreto n. 812/2022 datato 15 marzo 2023, ha disciplinato l'affidamento ed il mantenimento del figlio disponendone l'affido condiviso con collocazione presso la madre e, quanto Per_1 ai rapporti economici, ha posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 250,00 mensili, con percezione di ogni assegno familiare da parte della sig.ra CP_1
Il sig. ha dato atto che, dalla pubblicazione di detto provvedimento, è Parte_1 sopravvenuta una circostanza che richiede la modifica di tali condizioni, ossia il trasferimento di presso la casa del padre a seguito di una discussione tra Per_1 made e figlio nel novembre 2024. Il ricorrente ha dato atto, inoltre, che dal mese di
2 dicembre 2024 egli non versa più l'assegno di mantenimento per il figlio e che la sig.ra continua a percepire gli assegni familiari. CP_1
Il sig. ha rappresentato di percepire uno stipendio mensile di € 1.800,00 Parte_1
e che entrambe le parti lavorano, sono proprietarie delle abitazioni in cui vivono site a Pergine Valsugana ed hanno contratto un mutuo ipotecario (il sig. ersa Parte_1 una rata mensile di € 806,89).
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 luglio 2025. La convenuta ha aderito alla richiesta di modifica del collocamento di Per_1 contestando le richieste economiche formulate dalla controparte, deducendo che il ricorrente ha un reddito (entrata mensile di € 2.000,00 oltre rimborso di € 5.000 per lavori di ristrutturazione) ed un patrimonio immobiliare superiori rispetto a quelli della resistente, la quale percepisce uno stipendio di € 1.640,00 al mese e versa una rata mensile di € 513,00 per il mutuo oltre a sostenere ulteriori spese. La sig.ra pertanto, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio con CP_1 Per_1 collocazione presso il padre e un protocollo di visite madre-figlio da concordarsi liberamente tra le parti, il mantenimento ordinario e straordinario del minore a carico del padre e la percezione di ogni assegno familiare da parte dello stesso.
All'udienza del 16 settembre 2025 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, cui hanno aderito entrambe le parti precisando che l'accordo raggiunto decorrerà a partire dal mese di ottobre 2025: “collocazione prevalente di
Per_1 presso il padre;
2. visite libere tra e la mamma, fermo restando che
Per_1 Per_1 resterà con la mamma a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera;
sono salvi diversi accordi tra le parti. trascorrerà con la
Per_1 mamma due settimane, anche non consecutive, in estate, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno, oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali.
3. mantenimento ordinario di integralmente a carico del padre;
4.
Per_1 spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00; 5. assegno unico e ogni altro assegno in favore del nucleo, comunque denominato, integralmente percepito dal padre;
6. spese di lite compensate”.
3 La domanda di modifica delle condizioni relative alla collocazione, regime di visite e mantenimento del figlio minore è meritevole di accoglimento, tenuto conto Per_1 che il minore, rispetto all'epoca del decreto di questo Tribunale di data 15 marzo
2023, vive presso il padre. Inoltre, le condizioni concordate dalle parti, su proposta conciliativa del Giudice, sono meritevoli di accoglimento in quanto corrispondenti all'interesse del minore e per lo stesso pregiudizievoli.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale di data 15 marzo 2023, dispone che la collocazione, regime di visita e mantenimento del figlio siano disciplinati alle condizioni di cui a verbale di udienza del 16 settembre Per_1
2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 759/2025 promossa con ricorso depositato in data 31 marzo 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca De Padova ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Annelise Filz resistente
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 16 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, il sig. ha agito in questa Parte_1 sede per la modifica delle condizioni relative alla collocazione e mantenimento del figlio nato a [...] il [...] dalla relazione sentimentale con la Per_1 resistente sig.ra chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: “in via CP_1 principale:
- modificare la condizione n. 1 del decreto dd. 15.03.2023 prevedendo la residenza abituale del figlio presso il padre;
Per_1
- disporre che la madre provveda al mantenimento del figlio con un contributo di importo mensile di Euro 250,00, omnicomprensivo anche delle spese straordinarie;
- disporre che il padre beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico universale ed assegno provinciale;
in via subordinata, ove controparte si opponga alla richiesta formulata in via principale:
- modificare la condizione n. 1 del decreto dd. 15.03.2023 prevedendo la residenza abituale del figlio presso il padre;
Per_1
- modificare la condizione n. 5 del decreto dd. 15.03.2023 prevedendo che nessun assegno di mantenimento sia versato al signor il quale beneficerà anche Parte_1 in via esclusiva dell'assegno unico universale ed assegno provinciale;
- attribuire alla signora il pagamento del 100% delle spese straordinarie;
CP_1
In ogni caso:
- con condanna alle spese e competenze della presente causa”.
La parte ricorrente ha dato atto che il Tribunale di Trento, con decreto n. 812/2022 datato 15 marzo 2023, ha disciplinato l'affidamento ed il mantenimento del figlio disponendone l'affido condiviso con collocazione presso la madre e, quanto Per_1 ai rapporti economici, ha posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 250,00 mensili, con percezione di ogni assegno familiare da parte della sig.ra CP_1
Il sig. ha dato atto che, dalla pubblicazione di detto provvedimento, è Parte_1 sopravvenuta una circostanza che richiede la modifica di tali condizioni, ossia il trasferimento di presso la casa del padre a seguito di una discussione tra Per_1 made e figlio nel novembre 2024. Il ricorrente ha dato atto, inoltre, che dal mese di
2 dicembre 2024 egli non versa più l'assegno di mantenimento per il figlio e che la sig.ra continua a percepire gli assegni familiari. CP_1
Il sig. ha rappresentato di percepire uno stipendio mensile di € 1.800,00 Parte_1
e che entrambe le parti lavorano, sono proprietarie delle abitazioni in cui vivono site a Pergine Valsugana ed hanno contratto un mutuo ipotecario (il sig. ersa Parte_1 una rata mensile di € 806,89).
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 luglio 2025. La convenuta ha aderito alla richiesta di modifica del collocamento di Per_1 contestando le richieste economiche formulate dalla controparte, deducendo che il ricorrente ha un reddito (entrata mensile di € 2.000,00 oltre rimborso di € 5.000 per lavori di ristrutturazione) ed un patrimonio immobiliare superiori rispetto a quelli della resistente, la quale percepisce uno stipendio di € 1.640,00 al mese e versa una rata mensile di € 513,00 per il mutuo oltre a sostenere ulteriori spese. La sig.ra pertanto, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio con CP_1 Per_1 collocazione presso il padre e un protocollo di visite madre-figlio da concordarsi liberamente tra le parti, il mantenimento ordinario e straordinario del minore a carico del padre e la percezione di ogni assegno familiare da parte dello stesso.
All'udienza del 16 settembre 2025 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, cui hanno aderito entrambe le parti precisando che l'accordo raggiunto decorrerà a partire dal mese di ottobre 2025: “collocazione prevalente di
Per_1 presso il padre;
2. visite libere tra e la mamma, fermo restando che
Per_1 Per_1 resterà con la mamma a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera;
sono salvi diversi accordi tra le parti. trascorrerà con la
Per_1 mamma due settimane, anche non consecutive, in estate, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno, oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali.
3. mantenimento ordinario di integralmente a carico del padre;
4.
Per_1 spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00; 5. assegno unico e ogni altro assegno in favore del nucleo, comunque denominato, integralmente percepito dal padre;
6. spese di lite compensate”.
3 La domanda di modifica delle condizioni relative alla collocazione, regime di visite e mantenimento del figlio minore è meritevole di accoglimento, tenuto conto Per_1 che il minore, rispetto all'epoca del decreto di questo Tribunale di data 15 marzo
2023, vive presso il padre. Inoltre, le condizioni concordate dalle parti, su proposta conciliativa del Giudice, sono meritevoli di accoglimento in quanto corrispondenti all'interesse del minore e per lo stesso pregiudizievoli.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale di data 15 marzo 2023, dispone che la collocazione, regime di visita e mantenimento del figlio siano disciplinati alle condizioni di cui a verbale di udienza del 16 settembre Per_1
2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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