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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7137 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1162/2025 promossa da:
(c. f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO, elettivamente domiciliata in VIA
F.CORRIDONI,1 20122 MILANO presso lo studio del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. BUSETTA AGATA CP_1 C.F._1
SABRINA MILENA e l'avv. BADALAMENTI GABRIELE, elettivamente domiciliato in
C.so Vittorio Emanuele II, 159 10139 Torino presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale e Email_1
Email_2
e
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
PERNA FRANCESCO PATRICK e dell'avv. MAZZA ALESSANDRA, elettivamnete domiciliato in VIA CORTE D'APPELLO, 7/16 10122 TORINO presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale e Email_3
Email_4
- parti resistenti -
pagina 1 di 13 Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, rigettata ogni avversa eccezione e domanda, disporre come segue:
NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in narrativa, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalle resistenti, accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria n. 01512938/001, è stato dichiarato risolto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto medesimo e ciò a valere tanto nei confronti dell'utilizzatore quanto verso il cessionario dell'azienda CP_1 CP_3
e per l'effetto, condannare i convenuti in solido a rilasciare immediatamente libero e
[...]
vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile sito in Comune di Settimo Torinese (TO), CP_4
Via Regio Parco civico n. 104, e precisamente: “al piano terreno (primo fuori terra), unità immobiliare ad uso negozio composta di un locale, servizio igienico e ripostiglio, quale risulta illustrata nella copia di scheda catastale che, firmata a tenore di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensatamene dai comparenti la lettura, alle coerenze: vano scala e androncino, cortile comune, proprietà o aventi causa, Parte_2
porticato e passaggio privato comune;
- al piano seminterrato: due locali ad uso cantina, distinti uno con il numero 13 (tredici) e l'altro con i numeri 23-25 (ventitre-venticinque) nel piano di frazionamento della casa, e quali risultano illustrati nell'allegata copia di scheda catastale;
coerenze della cantina 13: vano scala, corridoio comune e cantina numero 12
(dodici); coerenze della cantina 23-25: cantina numero 26 (ventisei),corridoio comune, cantina numero 24 (ventiquattro) e sottosuolo passaggio privato. Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Settimo Torinese, in capo alla società
"C.C.F. S.A.S. , come segue: F. 42, n. 199 sub. 29, Via Regio Controparte_5
Parco n. 104, p. S1-T cat. C/1, cl. 3, metri quadrati 71 - rendita euro 777,37” il tutto come meglio descritto nell'atto notarile offerto in comunicazione. Riservato il diritto di agire separatamente per ottenere il risarcimento di tutti i danni subendi e subiti per fatto e colpa della società occupante/utilizzatrice e per il pagamento del credito derivante dal contratto di leasing per cui vi è causa.
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 01512938/001 per il grave inadempimento dell'utilizzatore e del cessionario dell'azienda del primo, e di conseguenza condannare i convenuti in solido a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del pagina 2 di 13 provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di , CP_4
l'immobile in parola come sopra descritto.
IN ULTERIORE SUBORDINE: accertare l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo da parte del sig. titolare dell'impresa individuale Autofficina Flovi di Controparte_2
HE LO ON e condannare lo stesso al rilascio immediato del più volte citato immobile a favore della Ricorrente.
IN OGNI CASO E SEMPRE: con vittoria delle spese di lite, oltre 15 % spese generali,
IVA e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed indicare testimoni, anche in relazione a quelle che saranno le difese avversarie”
Conclusioni di parte resistente CP_1
Come da comparsa di costituzione del 4.4.2025.
Conclusioni di parte resistente CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e produzione, sia di merito che istruttoria,
- Nel merito:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria n.
01512938/001 stipulato da Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. con il sig. , per i CP_1 motivi dedotti da quest'ultimo nel proprio atto di costituzione in giudizio in data
04.04.2024, che si intendono integralmente richiamati e, per l'effetto, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'esponente;
- in subordine, in via riconvenzionale “trasversale”: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda della ricorrente , accertare e dichiarare la mala fede del sig. CP_4 CP_1
nell'esecuzione dei contratti per cui è causa e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al
[...]
risarcimento dei danni patiti a cagione di tale comportamento dal sig. che si CP_2 quantificano nell'importo pari ad € 12.600,00, ovvero nella diversa e veriore misura che dovesse essere accertata da codesto Giudice all'esito del presente procedimento.
- In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA nei termini di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24.2.2025 Parte_3
ha chiesto di accertare che l'11.9.2024 si è risolto di diritto il contratto di leasing
CP_ immobiliare identificato con il n. 1512938/001 stipulato il 19.7.2012 con pagina 3 di 13 (doc. 5), chiedendo di conseguenza di condannare alla restituzione CP_1 dell'immobile oggetto del contratto sia l'utilizzatore sia che Controparte_2 attualmente occupa l'immobile esercitandovi la sua attività di impresa con il nome di “Autofficina Flovi” per effetto di contratto di cessione di azienda concluso con l'utilizzatore (doc. 10). L'immobile oggetto del contratto, di proprietà della ricorrente, è censito Catasto Fabbricati del Comune di Settimo Torinese al F. 42, n.
CP_ 199 sub. 29, Via Regio Parco n. 104, p. cat. C/1, cl. 3, metri quadrati 71 - rendita euro 777,37 (cfr. doc. 4) ed è stato consegnato all'utilizzatore al momento della stipulazione del contratto di leasing (doc. 6). La ricorrente ha quindi allegato che la società utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing di dicembre 2023 e poi continuativamente da febbraio 2024 (cfr. doc. 12) e ha documentato di essersi quindi avvalsa l'11.9.2024 della clausola risolutiva espressa concordata con il contratto di leasing, dichiarando il contratto risolto di diritto (doc.
9).
2. La ricorrente ha quindi dedotto di avere diritto a ottenere la restituzione dell'immobile di sua proprietà in ragione del fatto che il contratto di leasing si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'11.9.2024 quando l'utilizzatore ha ricevuto la comunicazione con la quale, a seguito del mancato pagamento da parte di quest'ultimo di più di sei canoni per il valore di € 12.567,25, la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di leasing, fatto che ha reso priva di titolo la detenzione dell'immobile dalle parti resistenti anche ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto che rende la risoluzione opponibile al cessionario dell'azienda.
3. Con decreto del 29.1.2025 è stata fissata per il 16.4.2025 udienza di trattazione.
4. Il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio il 4.4.2025 CP_1 eccependo l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere la presente controversia in favore del Tribunale di Torino, eccependo inoltre l'improcedibilità della domanda proposta da siccome Parte_1
ritenuta obbligatoriamente soggetta a mediazione, deducendo nel merito l'inefficacia della risoluzione di diritto del contratto e chiedendo, in via riconvenzionale di dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing in ragione dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e di mora convenzionale, nonché di tutte le clausole vessatorie previste in contratto e non approvate per iscritto, delle pagina 4 di 13 variazioni delle condizioni economiche contrattuali unilateralmente compiute dalla ricorrente in violazione dell'art. 118, comma 1, TUB e della clausola contrattuale che ha accordato tale ius variandi alla concedente, eccependo inoltre la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale e del piano di restituzione del finanziamento siccome non validamente approvati per iscritto, chiedendo altresì la riduzione delle penali convenzionali siccome manifestamente eccessive, chiedendo quindi di rideterminare tramite c.t.u. quali siano le somme effettivamente dovute in esecuzione del contratto senza applicare interessi, costi e oneri non validamente convenuti.
5. Con istanza del 7.4.2025 le parti costituite hanno chiesto di differire l'udienza di trattazione, dando atto di aver avviato trattative per la soluzione stragiudiziale della controversia. L'udienza è stata differita con decreto dello stesso 7.4.2025 al
18.6.2025.
6. Successivamente resistente si è costituito in giudizio il Controparte_2
5.6.2025, documentando di aver concluso con contratto di cessione di CP_1
azienda (doc. 1) e di locazione avente ad oggetto l'immobile oggetto del contratto di leasing (doc. 2) e ha documentato di aver pagato a ogni mese sino alla CP_1
notificazione del ricorso introduttivo i 900 euro concordati come canone di sublocazione (doc. 3), chiedendo quindi in via riconvenzionale trasversale, per il caso di accoglimento del ricorso principale, di condannare al pagamento in CP_1 suo favore di €12.600,00 ai sensi dell'art. 34, comma 1, della l. 392/1978 corrispondente al valore per 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto del valore di 700 euro.
7. All'udienza del 18.6.2025 il resistente ha eccepito l'inammissibilità della CP_1
domanda riconvenzionale trasversale di deducendo che il resistente si CP_2 sarebbe costituito tardivamente rispetto all'originaria fissazione dell'udienza di trattazione e richiamando a sostegno della sua pretesa la sentenza della Cassazione
n. 8309 del 29.3.2025.
8. Alla medesima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione in base agli atti e ai documenti prodotti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
9. L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio proposta dal resistente
è infondata e deve essere rigettata. CP_1
pagina 5 di 13 A fondamento di tale eccezione il resistente deduce che sarebbe esclusivamente competente a conoscere la presente controversia il Tribunale di Torino, quale luogo nel cui circondario si trova l'immobile oggetto della domanda e tuttavia la competenza così individuata ai sensi dell'art. 21 c.p.c. non è, diversamente da quanto dedotto dal resistente, esclusiva ed inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c. né
d'altro canto il ricorrente ha promosso un'azione esecutiva o un'azione possessoria ai sensi dell'art. 703 ss c.p.c. e, di conseguenza, il Tribunale di Milano risulta competente a conoscere la presente controversia quale giudice individuato a tal fine dalle parti con l'art. 20 delle condizioni generali del contratto di leasing, per gli effetti di cui all'art. 28 c.p.c.
10. Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta da procedimento di mediazione è infondata e deve essere rigettata, avendo la
Cassazione definitivamente chiarito che il contratto di leasing immobiliare non può essere equiparato a contratto bancario o finanziario per gli effetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, non trovando la sua disciplina nel testo unico bancario nè in quello di intermediazione finanziaria (così Cass. Sez. III, ord. 22 novembre 2019, n.
30520, Cass. Sez. III, ord. 12 giugno 2018, n. 15200), con la conseguenza che per le controversie fondate su contratto di leasing la mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda nemmeno allorquando le parti abbiano trovato un accordo sull'individuazione di possibili mediatori per dare corso a tale procedimento come avvenuto nel caso di specie con l'art.19 delle condizioni generali di contratto di leasing.
11. Quanto al merito della presente controversia, le domande di parte ricorrente si sono rivelate fondate e devono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
12. Parte ricorrente ha documentato che il contratto di leasing concluso il 19.7.2012 ha attribuito a il diritto di detenere in locazione finanziaria il complesso CP_1
immobiliare oggetto del contratto leasing per 216 mesi (18 anni) (doc. 5).
Parte ricorrente ha allegato che l'utilizzatore non solo ha sublocato l'immobile oggetto del contratto di leasing a senza darne a lei alcuna Controparte_2 comunicazione in violazione dell'art. 7, comma 5, e dell'art. 16 del contratto di leasing ma non ha nemmeno adempiuto all'obbligo di corresponsione dei canoni di leasing concordati con continuità dal febbraio 2024 (cfr. doc. 7) e ha documentato di essersi quindi avvalsa l'11.9.2024 della clausola risolutiva espressa prevista pagina 6 di 13 all'art. 11, lett. a), delle condizioni generali di contratto nel caso, tra l'altro, di inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing che allora si protraeva da più di sei mesi (cfr. doc.ti 7 e doc. 9 ric.).
Tenuto conto di come il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010), alla luce della documentazione sinora descritta, parte ricorrente ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa, avendo documentato il titolo della sua domanda (doc. 5), allegato l'inadempimento della resistente all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing per oltre sei mesi e avendo documentato di essersi avvalsi della clausola risolutiva concordata all'art. 11, lett. a) del contratto di leasing con comunicazione ricevuta l'11.9.2024 dall'utilizzatrice (doc. 9).
13. Nondimeno il resistente ha dedotto che la risoluzione di diritto del contratto CP_1
non sarebbe efficace in ragione della insussistenza di un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1, comma 137, l.
124/2017 in primo luogo in ragione del pagamento con due bonifici del 5.2.2025 e del 3.6.2024 delle rate scadute a febbraio e giugno 2024, pagamenti tuttavia non documentati dal resistente né con la comparsa di costituzione né successivamente, con la conseguenza che l'eccezione di adempimento parziale deve essere rigettata siccome rivelatasi infondata.
14. In secondo luogo ha eccepito che la risoluzione di diritto del contratto non CP_1
sarebbe efficace anche perchè l'insussistenza di un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1, comma 137, l. 124/2017 deriverebbe dal controcredito restitutorio da lui vantato per aver pagato nel corso dell'esecuzione del contratto di leasing a titolo di canoni importi superiori a quelli dovuti siccome frutto della applicazione di condizioni contrattuali nulle.
15. ha infatti eccepito che il contratto di leasing sarebbe parzialmente nullo CP_1
siccome gli interessi corrispettivi e di mora convenuti sarebbero superiori alla soglia usura rilevata al momento della stipulazione del contratto, qualora correttamente conteggiati assieme a tutti i costi e gli oneri convenuti con il contratto di leasing ai fini della determinazione del tasso annuo effettivo globale da confrontare con la pagina 7 di 13 soglia usura rilevata al momento della stipulazione del contratto.
Il resistente non ha tuttavia specificamente allegato se e in che termini a fronte di un tasso leasing convenuto in misura pari al 5% e di un tasso soglia usura asseritamente rilevato alla data di stipulazione del contratto pari all'11,2625%
(corrispondente a più del doppio del tasso leasing), la quantificazione del TAEG contrattuale avrebbe comportato un superamento della soglia usura, fatto che ha impedito di dare corso a c.t.u. sul punto che, alla luce del carattere generico e meramente dubitativo delle allegazioni di parte resistente sul punto avrebbe avuto carattere meramente esplorativo. La Cassazione a Sezioni Unite infatti ha evidenziato, con la sentenza n. 19597/2020, come il debitore che intenda provare l'entità usuraria del tasso di interesse concordato ha l'onere di “dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso (…) in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
L'onere di specifica e tempestiva allegazione del tasso in concreto applicato, quale fatto costitutivo dell'eccezione attorea, non è stato tuttavia assolto da parte ricorrente, con la conseguenza l'eccezione di parte resistente si è rivelata infondata e deve essere rigettata.
16. Parte resistente, inoltre, ha eccepito la nullità parziale del contratto di leasing in ragione del fatto che nel contratto mancherebbe l'indicazione, ritenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 116 TUB, del TAEG/ISC, deducendo quindi la violazione da parte della ricorrente degli obblighi di trasparenza su di lei gravanti e che tale fatto comporti la nullità del tasso di interesse concordato ai sensi dell'art. 117.4 e 6 TUB.
La previsione dell'obbligo di indicare nei contratti di finanziamento un indicatore sintetico di costo al di fuori dell'ambito del credito al consumo deriva tuttavia dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003.
Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari mediante le quali è stata data attuazione a tale delibera CICR (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, aggiornamento 25 luglio 2003),
a loro volta indicano, all'art. 9, che il documento di sintesi ed il contratto devono riportare l'indicatore sintetico di costo solo con riguardo a mutui anticipazioni bancarie ed altri finanziamenti, “altri finanziamenti” dai quali sono chiaramente pagina 8 di 13 distinti i contratti di leasing nell'allegato citata delibera CICR.
Di conseguenza non sussiste alcun obbligo di indicare l'ISC o TAEG nei contratti di leasing.
Per i contratti di leasing in luogo di tale tasso o indicatore, la nota n. 2) a pagina 8 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche adottate con Circolare di Banca d'Italia
229 del 21.4.1999, come aggiornate il 25 luglio 2003, prevede infatti che sia indicato il c.d. “tasso leasing” ossia “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte)
e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti” specificando che “per i canoni comprensivi dei corrispettivi per i servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale e dei relativi interessi”.
Nel contratto costituente il titolo delle domande proposte da
[...]
nel presente giudizio, tale tasso è espressamente indicato Parte_1
nel documento di sintesi delle condizioni economiche come pari al 5% (doc. 5 pag.
1), di tal che l'eccezione di parte ricorrente di nullità parziale del contratto per omessa indicazione del TAEG, che non deve essere indicato nei contratti di leasing, quandanche reinterpretata come eccezione di nullità del tasso di interesse convenzionale per omessa pattuizione scritta del tasso leasing si è rivelata documentalmente infondata.
17. Il resistente ha quindi eccepito la nullità della clausola, non specificata, con CP_1
la quale le parti avrebbero riconosciuto alla concedente il potere di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative del contratto di leasing ai sensi dell'art. 118 TUB, se non che non risulta convenuta tra le parti alcuna clausola assimilabile a tale disposizione normativa di tal che l'eccezione si è rivelata manifestamente infondata.
Né d'altro canto parte resistente ha specificamente allegato se e quando la resistente avrebbe applicato condizioni diverse da quelle convenute, anche considerato come la divergenza tra i canoni conteggiati e il canone base indicato in contratto appare fisiologica in ragione del meccanismo di indicizzazione dei canoni convenuto con il contratto di leasing e che parte resistente ha completamente ignorato nelle sue difese.
pagina 9 di 13 Parte attrice, infatti, contesta che la misura dei canoni pretesi nel corso dell'esecuzione del contratto non corrispondono a quelle indicate nel piano di ammortamento del leasing prodotto al doc. 8 di parte ricorrente, senza appunto considerare come il piano di ammortamento è stato predisposto al fine di individuare la misura fissa del canone convenuta tra le parti al fine di quantificare come nel tempo l'utilizzatrice avrebbe rimborsato il costo dell'operazione, che avrebbe poi subito le modificazioni periodiche, in aumento o diminuzione, derivante dalle fluttuazioni del tasso di interesse variabile di riferimento (euribor 3 mesi,
360/365) al quale le parti hanno concordato di indicizzare i canoni (doc. 5).
18. Il resistente ha inoltre contestato il valore probatorio del piano di ammortamento del
leasing prodotto al doc. 8 deducendo che lo stesso sia privo di valore probatorio siccome unilateralmente formato dalla ricorrente, non approvato dall'utilizzatore e incoerente rispetto alle pattuizioni del contratto di leasing, essendo articolato su 226 scadenze periodiche in luogo delle 216 previste in contratto. Il mancato accordo tra le parti in ordine alla formazione del piano di ammortamento è dedotto da parte resistente come ulteriore motivo posto a fondamento dell'eccezione di nullità parziale del contratto di leasing ai sensi degli artt. 116 e 117.4 e 6 TUB.
Tuttavia l'eccezione e le deduzioni sul punto di parte resistente si sono rivelate documentalmente infondate.
Lo sviluppo del piano di ammortamento del leasing prodotto al doc. 8 di parte ricorrente è stato prodotto al solo fine di chiarire come sia stato quantificato l'importo fisso di base dei canoni concordati tra le parti, pari a € 807,27 e quindi di chiarire come sia stata quantificata tale somma alla luce del valore complessivo del leasing concordato, del tasso di interesse convenzionale e della durata del contratto convenuta tra le parti. Risulta quindi documentato che le parti hanno convenuto per iscritto nel contratto di leasing tutte le condizioni economiche rilevanti ai fini della valida stipulazione del contratto (costo complessivo del leasing, spese, valore di base dei canoni, parametri per l'indicizzazione periodica, durata e numero dei canoni), di tal che appare del tutto irrilevante che al momento della stipulazione del contratto non fosse stato anche consegnato lo sviluppo dei conteggi grazie ai quali è stata individuata la misura dei canoni poi convenuta per iscritto dalle parti.
Del resto, si è rivelata manifestamente infondata anche la contestazione relativa all'inattendibilità del piano di ammortamento prodotto dalla ricorrente al doc. 8 per pagina 10 di 13 previsione di 226 canoni invece che di 216 canoni, essendo tale scostamento determinato dalla sospensione dall'obbligo di pagamento di 10 canoni tra l'agosto
2020 e giugno 2021 concordato durante il periodo della pandemia da Covid-19, come evincibile dalla lettura di pag. 4 del documento.
Il piano prodotto da parte ricorrente risulta quindi certamente corrispondente al piano di ammortamento originario, aggiornato alla sospensione dei canoni concordata tra le parti durante il periodo pandemico.
19. Il resistente non ha provato quindi né di aver pagato i canoni dei quali la CP_1 ricorrente ha contestato l'inadempimento né che il credito che ha giustificato la scelta della resistente di avvalersi della clausola risolutiva espressa concordata nel contratto di leasing fosse in tutto o in parte insussistente.
20. Di conseguenza si deve quindi accertare che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'11.9.2024 il contratto di leasing allora in corso di esecuzione tra
[...]
e si è risolto di diritto e conseguentemente Parte_1 CP_1
tanto ai sensi dell'art. 1, comma 138, della l. 124/2017 quanto CP_1 [...]
ai sensi dell'art. 948 c.p.c. devono essere condannati alla CP_2
restituzione del bene oggetto del contratto di leasing, di proprietà della ricorrente, a
Parte_1
21. Il resistente ha chiesto inoltre di accertare la nullità per indeterminatezza e, CP_1
in subordine, di ridurre siccome manifestamente eccessiva, la penale convenuta all'art. 12.2 delle condizioni generali di contratto che consentirebbe alla concedente di pretendere dopo lo scioglimento del contratto il pagamento immediato “dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data della risoluzione oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto”.
La clausola, benché non indeterminata, essendone con certezza quantificabile il valore avuto riguardo alle condizioni economiche convenute per iscritto con il contratto di leasing, non appare nemmeno manifestamente eccessiva (e quindi riducibile), dovendo essere interpretata la clausola penale convenzionale in senso evolutivo nei termini illustrati con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
2061/2021. Con tale pronuncia la Cassazione ha infatti chiarito che nel caso in cui l'inadempimento dell'utilizzatore che ha giustificato la risoluzione del contratto si sia verificato dopo l'entrata in vigore della l. 124/2017, come accaduto nel caso di specie, la disciplina legale sopravvenuta del leasing impedisce alle clausole pagina 11 di 13 contrastanti con la disciplina legale sopravvenuta di operare in senso difforme e peggiorativo rispetto alla disciplina introdotta dal legislatore, con la conseguenza che, nel caso oggetto del presente giudizio, la disciplina convenuta all'art. 12.2 delle condizioni generale del contratto sarà applicabile soltanto nei limiti precisati dall'art. 1, comma 137, della l. 124/2017 e ciò esclude che la clausola appaia manifestamente eccessiva e debba, quindi, essere ridotta.
22. Le eccezioni e domande riconvenzionali di si sono, quindi, rivelate tutte CP_1
infondate e devono essere rigettate.
23. Infine la domanda riconvenzionale trasversale di deve essere dichiarata CP_2
inammissibile, in accoglimento dell'eccezione proposta sul punto da . CP_1
24. Il resistente si è costituito in giudizio solo il 5.6.2025 quando era decorso CP_2
il termine per la sua costituzione tempestiva ai sensi dell'art. 281-undecies, comma
2, c.p.c. da calcolare in relazione all'udienza di comparizione del 16.4.2025 fissata con decreto 29.1.2025, della quale è stato disposto differimento, su istanza congiunta delle parti costituite, solo il 7.4.2025 quando il termine per la costituzione tempestiva dei resistenti era già spirato, applicato quindi analogicamente al rito semplificato di cognizione il principio di diritto consolidato e da ultimo ribadito dalla Cassazione con sentenza della Sez. III 19.2.2025, n. 4411 in forza del quale il differimento della prima udienza dopo la data di comparizione compiuto dall'ufficio del giudice non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione, restando ferme le decadenze maturate a suo carico.
25. Ai fini della liquidazione delle spese di lite deve applicarsi il principio di soccombenza desumibile dall'art. 91 c.p.c. Di conseguenza a carico dei resistenti vengono poste definitivamente le spese sostenute da parte ricorrente che vengono quantificate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.
26. La novità delle questioni relative alla tempestività della costituzione nel rito semplificato di cognizione introdotto con la c.d. riforma Cartabia, oltre al comportamento processuale di e alla dimostrata buonafede nella CP_2
detenzione dell'immobile oggetto della domanda, giustificano ai sensi dell'art. 92
c.p.c. l'integrale compensazione tra e delle ulteriori spese di lite. CP_2 CP_1
Per questi motivi
pagina 12 di 13 il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento integrale delle domande proposte da
[...] accerta che l'11.9.2024 si è risolto di diritto il contratto di Parte_1
leasing concluso da con Controparte_7 CP_1
il 19.7.2012;
[...]
2) condanna e al rilascio in favore di CP_1 Controparte_2 [...] dell'immobile censito Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Settimo Torinese al F. 42, n. 199 sub. 29, Via Regio Parco n. 104, p. S1-
T cat. C/1, cl. 3, metri quadrati 71 - rendita euro 777,37;
3) rigetta le eccezioni e domande riconvenzionali proposte da nei CP_1
confronti di Parte_1
4) dichiara inammissibile nel presente giudizio la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di;
Controparte_2 CP_1
5) condanna e in solido al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
di giudizio sostenute da pari a € Parte_1
14.103,00 per compensi e € 786,00 per spese esenti, oltre 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA e IVA;
6) compensa le ulteriori spese di lite tra e . Controparte_2 CP_1
Milano, 25 settembre 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1162/2025 promossa da:
(c. f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO, elettivamente domiciliata in VIA
F.CORRIDONI,1 20122 MILANO presso lo studio del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. BUSETTA AGATA CP_1 C.F._1
SABRINA MILENA e l'avv. BADALAMENTI GABRIELE, elettivamente domiciliato in
C.so Vittorio Emanuele II, 159 10139 Torino presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale e Email_1
Email_2
e
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
PERNA FRANCESCO PATRICK e dell'avv. MAZZA ALESSANDRA, elettivamnete domiciliato in VIA CORTE D'APPELLO, 7/16 10122 TORINO presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale e Email_3
Email_4
- parti resistenti -
pagina 1 di 13 Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, rigettata ogni avversa eccezione e domanda, disporre come segue:
NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in narrativa, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalle resistenti, accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria n. 01512938/001, è stato dichiarato risolto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto medesimo e ciò a valere tanto nei confronti dell'utilizzatore quanto verso il cessionario dell'azienda CP_1 CP_3
e per l'effetto, condannare i convenuti in solido a rilasciare immediatamente libero e
[...]
vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile sito in Comune di Settimo Torinese (TO), CP_4
Via Regio Parco civico n. 104, e precisamente: “al piano terreno (primo fuori terra), unità immobiliare ad uso negozio composta di un locale, servizio igienico e ripostiglio, quale risulta illustrata nella copia di scheda catastale che, firmata a tenore di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensatamene dai comparenti la lettura, alle coerenze: vano scala e androncino, cortile comune, proprietà o aventi causa, Parte_2
porticato e passaggio privato comune;
- al piano seminterrato: due locali ad uso cantina, distinti uno con il numero 13 (tredici) e l'altro con i numeri 23-25 (ventitre-venticinque) nel piano di frazionamento della casa, e quali risultano illustrati nell'allegata copia di scheda catastale;
coerenze della cantina 13: vano scala, corridoio comune e cantina numero 12
(dodici); coerenze della cantina 23-25: cantina numero 26 (ventisei),corridoio comune, cantina numero 24 (ventiquattro) e sottosuolo passaggio privato. Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Settimo Torinese, in capo alla società
"C.C.F. S.A.S. , come segue: F. 42, n. 199 sub. 29, Via Regio Controparte_5
Parco n. 104, p. S1-T cat. C/1, cl. 3, metri quadrati 71 - rendita euro 777,37” il tutto come meglio descritto nell'atto notarile offerto in comunicazione. Riservato il diritto di agire separatamente per ottenere il risarcimento di tutti i danni subendi e subiti per fatto e colpa della società occupante/utilizzatrice e per il pagamento del credito derivante dal contratto di leasing per cui vi è causa.
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 01512938/001 per il grave inadempimento dell'utilizzatore e del cessionario dell'azienda del primo, e di conseguenza condannare i convenuti in solido a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del pagina 2 di 13 provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di , CP_4
l'immobile in parola come sopra descritto.
IN ULTERIORE SUBORDINE: accertare l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo da parte del sig. titolare dell'impresa individuale Autofficina Flovi di Controparte_2
HE LO ON e condannare lo stesso al rilascio immediato del più volte citato immobile a favore della Ricorrente.
IN OGNI CASO E SEMPRE: con vittoria delle spese di lite, oltre 15 % spese generali,
IVA e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed indicare testimoni, anche in relazione a quelle che saranno le difese avversarie”
Conclusioni di parte resistente CP_1
Come da comparsa di costituzione del 4.4.2025.
Conclusioni di parte resistente CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e produzione, sia di merito che istruttoria,
- Nel merito:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria n.
01512938/001 stipulato da Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. con il sig. , per i CP_1 motivi dedotti da quest'ultimo nel proprio atto di costituzione in giudizio in data
04.04.2024, che si intendono integralmente richiamati e, per l'effetto, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'esponente;
- in subordine, in via riconvenzionale “trasversale”: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda della ricorrente , accertare e dichiarare la mala fede del sig. CP_4 CP_1
nell'esecuzione dei contratti per cui è causa e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al
[...]
risarcimento dei danni patiti a cagione di tale comportamento dal sig. che si CP_2 quantificano nell'importo pari ad € 12.600,00, ovvero nella diversa e veriore misura che dovesse essere accertata da codesto Giudice all'esito del presente procedimento.
- In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
CPA e IVA nei termini di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24.2.2025 Parte_3
ha chiesto di accertare che l'11.9.2024 si è risolto di diritto il contratto di leasing
CP_ immobiliare identificato con il n. 1512938/001 stipulato il 19.7.2012 con pagina 3 di 13 (doc. 5), chiedendo di conseguenza di condannare alla restituzione CP_1 dell'immobile oggetto del contratto sia l'utilizzatore sia che Controparte_2 attualmente occupa l'immobile esercitandovi la sua attività di impresa con il nome di “Autofficina Flovi” per effetto di contratto di cessione di azienda concluso con l'utilizzatore (doc. 10). L'immobile oggetto del contratto, di proprietà della ricorrente, è censito Catasto Fabbricati del Comune di Settimo Torinese al F. 42, n.
CP_ 199 sub. 29, Via Regio Parco n. 104, p. cat. C/1, cl. 3, metri quadrati 71 - rendita euro 777,37 (cfr. doc. 4) ed è stato consegnato all'utilizzatore al momento della stipulazione del contratto di leasing (doc. 6). La ricorrente ha quindi allegato che la società utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing di dicembre 2023 e poi continuativamente da febbraio 2024 (cfr. doc. 12) e ha documentato di essersi quindi avvalsa l'11.9.2024 della clausola risolutiva espressa concordata con il contratto di leasing, dichiarando il contratto risolto di diritto (doc.
9).
2. La ricorrente ha quindi dedotto di avere diritto a ottenere la restituzione dell'immobile di sua proprietà in ragione del fatto che il contratto di leasing si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'11.9.2024 quando l'utilizzatore ha ricevuto la comunicazione con la quale, a seguito del mancato pagamento da parte di quest'ultimo di più di sei canoni per il valore di € 12.567,25, la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa convenuta nel contratto di leasing, fatto che ha reso priva di titolo la detenzione dell'immobile dalle parti resistenti anche ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto che rende la risoluzione opponibile al cessionario dell'azienda.
3. Con decreto del 29.1.2025 è stata fissata per il 16.4.2025 udienza di trattazione.
4. Il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio il 4.4.2025 CP_1 eccependo l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere la presente controversia in favore del Tribunale di Torino, eccependo inoltre l'improcedibilità della domanda proposta da siccome Parte_1
ritenuta obbligatoriamente soggetta a mediazione, deducendo nel merito l'inefficacia della risoluzione di diritto del contratto e chiedendo, in via riconvenzionale di dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing in ragione dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e di mora convenzionale, nonché di tutte le clausole vessatorie previste in contratto e non approvate per iscritto, delle pagina 4 di 13 variazioni delle condizioni economiche contrattuali unilateralmente compiute dalla ricorrente in violazione dell'art. 118, comma 1, TUB e della clausola contrattuale che ha accordato tale ius variandi alla concedente, eccependo inoltre la nullità del tasso di interesse corrispettivo convenzionale e del piano di restituzione del finanziamento siccome non validamente approvati per iscritto, chiedendo altresì la riduzione delle penali convenzionali siccome manifestamente eccessive, chiedendo quindi di rideterminare tramite c.t.u. quali siano le somme effettivamente dovute in esecuzione del contratto senza applicare interessi, costi e oneri non validamente convenuti.
5. Con istanza del 7.4.2025 le parti costituite hanno chiesto di differire l'udienza di trattazione, dando atto di aver avviato trattative per la soluzione stragiudiziale della controversia. L'udienza è stata differita con decreto dello stesso 7.4.2025 al
18.6.2025.
6. Successivamente resistente si è costituito in giudizio il Controparte_2
5.6.2025, documentando di aver concluso con contratto di cessione di CP_1
azienda (doc. 1) e di locazione avente ad oggetto l'immobile oggetto del contratto di leasing (doc. 2) e ha documentato di aver pagato a ogni mese sino alla CP_1
notificazione del ricorso introduttivo i 900 euro concordati come canone di sublocazione (doc. 3), chiedendo quindi in via riconvenzionale trasversale, per il caso di accoglimento del ricorso principale, di condannare al pagamento in CP_1 suo favore di €12.600,00 ai sensi dell'art. 34, comma 1, della l. 392/1978 corrispondente al valore per 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto del valore di 700 euro.
7. All'udienza del 18.6.2025 il resistente ha eccepito l'inammissibilità della CP_1
domanda riconvenzionale trasversale di deducendo che il resistente si CP_2 sarebbe costituito tardivamente rispetto all'originaria fissazione dell'udienza di trattazione e richiamando a sostegno della sua pretesa la sentenza della Cassazione
n. 8309 del 29.3.2025.
8. Alla medesima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione in base agli atti e ai documenti prodotti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
9. L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio proposta dal resistente
è infondata e deve essere rigettata. CP_1
pagina 5 di 13 A fondamento di tale eccezione il resistente deduce che sarebbe esclusivamente competente a conoscere la presente controversia il Tribunale di Torino, quale luogo nel cui circondario si trova l'immobile oggetto della domanda e tuttavia la competenza così individuata ai sensi dell'art. 21 c.p.c. non è, diversamente da quanto dedotto dal resistente, esclusiva ed inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c. né
d'altro canto il ricorrente ha promosso un'azione esecutiva o un'azione possessoria ai sensi dell'art. 703 ss c.p.c. e, di conseguenza, il Tribunale di Milano risulta competente a conoscere la presente controversia quale giudice individuato a tal fine dalle parti con l'art. 20 delle condizioni generali del contratto di leasing, per gli effetti di cui all'art. 28 c.p.c.
10. Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta da procedimento di mediazione è infondata e deve essere rigettata, avendo la
Cassazione definitivamente chiarito che il contratto di leasing immobiliare non può essere equiparato a contratto bancario o finanziario per gli effetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, non trovando la sua disciplina nel testo unico bancario nè in quello di intermediazione finanziaria (così Cass. Sez. III, ord. 22 novembre 2019, n.
30520, Cass. Sez. III, ord. 12 giugno 2018, n. 15200), con la conseguenza che per le controversie fondate su contratto di leasing la mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda nemmeno allorquando le parti abbiano trovato un accordo sull'individuazione di possibili mediatori per dare corso a tale procedimento come avvenuto nel caso di specie con l'art.19 delle condizioni generali di contratto di leasing.
11. Quanto al merito della presente controversia, le domande di parte ricorrente si sono rivelate fondate e devono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
12. Parte ricorrente ha documentato che il contratto di leasing concluso il 19.7.2012 ha attribuito a il diritto di detenere in locazione finanziaria il complesso CP_1
immobiliare oggetto del contratto leasing per 216 mesi (18 anni) (doc. 5).
Parte ricorrente ha allegato che l'utilizzatore non solo ha sublocato l'immobile oggetto del contratto di leasing a senza darne a lei alcuna Controparte_2 comunicazione in violazione dell'art. 7, comma 5, e dell'art. 16 del contratto di leasing ma non ha nemmeno adempiuto all'obbligo di corresponsione dei canoni di leasing concordati con continuità dal febbraio 2024 (cfr. doc. 7) e ha documentato di essersi quindi avvalsa l'11.9.2024 della clausola risolutiva espressa prevista pagina 6 di 13 all'art. 11, lett. a), delle condizioni generali di contratto nel caso, tra l'altro, di inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing che allora si protraeva da più di sei mesi (cfr. doc.ti 7 e doc. 9 ric.).
Tenuto conto di come il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010), alla luce della documentazione sinora descritta, parte ricorrente ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa, avendo documentato il titolo della sua domanda (doc. 5), allegato l'inadempimento della resistente all'obbligo di pagamento dei canoni di leasing per oltre sei mesi e avendo documentato di essersi avvalsi della clausola risolutiva concordata all'art. 11, lett. a) del contratto di leasing con comunicazione ricevuta l'11.9.2024 dall'utilizzatrice (doc. 9).
13. Nondimeno il resistente ha dedotto che la risoluzione di diritto del contratto CP_1
non sarebbe efficace in ragione della insussistenza di un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1, comma 137, l.
124/2017 in primo luogo in ragione del pagamento con due bonifici del 5.2.2025 e del 3.6.2024 delle rate scadute a febbraio e giugno 2024, pagamenti tuttavia non documentati dal resistente né con la comparsa di costituzione né successivamente, con la conseguenza che l'eccezione di adempimento parziale deve essere rigettata siccome rivelatasi infondata.
14. In secondo luogo ha eccepito che la risoluzione di diritto del contratto non CP_1
sarebbe efficace anche perchè l'insussistenza di un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1, comma 137, l. 124/2017 deriverebbe dal controcredito restitutorio da lui vantato per aver pagato nel corso dell'esecuzione del contratto di leasing a titolo di canoni importi superiori a quelli dovuti siccome frutto della applicazione di condizioni contrattuali nulle.
15. ha infatti eccepito che il contratto di leasing sarebbe parzialmente nullo CP_1
siccome gli interessi corrispettivi e di mora convenuti sarebbero superiori alla soglia usura rilevata al momento della stipulazione del contratto, qualora correttamente conteggiati assieme a tutti i costi e gli oneri convenuti con il contratto di leasing ai fini della determinazione del tasso annuo effettivo globale da confrontare con la pagina 7 di 13 soglia usura rilevata al momento della stipulazione del contratto.
Il resistente non ha tuttavia specificamente allegato se e in che termini a fronte di un tasso leasing convenuto in misura pari al 5% e di un tasso soglia usura asseritamente rilevato alla data di stipulazione del contratto pari all'11,2625%
(corrispondente a più del doppio del tasso leasing), la quantificazione del TAEG contrattuale avrebbe comportato un superamento della soglia usura, fatto che ha impedito di dare corso a c.t.u. sul punto che, alla luce del carattere generico e meramente dubitativo delle allegazioni di parte resistente sul punto avrebbe avuto carattere meramente esplorativo. La Cassazione a Sezioni Unite infatti ha evidenziato, con la sentenza n. 19597/2020, come il debitore che intenda provare l'entità usuraria del tasso di interesse concordato ha l'onere di “dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso (…) in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
L'onere di specifica e tempestiva allegazione del tasso in concreto applicato, quale fatto costitutivo dell'eccezione attorea, non è stato tuttavia assolto da parte ricorrente, con la conseguenza l'eccezione di parte resistente si è rivelata infondata e deve essere rigettata.
16. Parte resistente, inoltre, ha eccepito la nullità parziale del contratto di leasing in ragione del fatto che nel contratto mancherebbe l'indicazione, ritenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 116 TUB, del TAEG/ISC, deducendo quindi la violazione da parte della ricorrente degli obblighi di trasparenza su di lei gravanti e che tale fatto comporti la nullità del tasso di interesse concordato ai sensi dell'art. 117.4 e 6 TUB.
La previsione dell'obbligo di indicare nei contratti di finanziamento un indicatore sintetico di costo al di fuori dell'ambito del credito al consumo deriva tuttavia dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003.
Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari mediante le quali è stata data attuazione a tale delibera CICR (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, aggiornamento 25 luglio 2003),
a loro volta indicano, all'art. 9, che il documento di sintesi ed il contratto devono riportare l'indicatore sintetico di costo solo con riguardo a mutui anticipazioni bancarie ed altri finanziamenti, “altri finanziamenti” dai quali sono chiaramente pagina 8 di 13 distinti i contratti di leasing nell'allegato citata delibera CICR.
Di conseguenza non sussiste alcun obbligo di indicare l'ISC o TAEG nei contratti di leasing.
Per i contratti di leasing in luogo di tale tasso o indicatore, la nota n. 2) a pagina 8 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche adottate con Circolare di Banca d'Italia
229 del 21.4.1999, come aggiornate il 25 luglio 2003, prevede infatti che sia indicato il c.d. “tasso leasing” ossia “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte)
e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti” specificando che “per i canoni comprensivi dei corrispettivi per i servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale e dei relativi interessi”.
Nel contratto costituente il titolo delle domande proposte da
[...]
nel presente giudizio, tale tasso è espressamente indicato Parte_1
nel documento di sintesi delle condizioni economiche come pari al 5% (doc. 5 pag.
1), di tal che l'eccezione di parte ricorrente di nullità parziale del contratto per omessa indicazione del TAEG, che non deve essere indicato nei contratti di leasing, quandanche reinterpretata come eccezione di nullità del tasso di interesse convenzionale per omessa pattuizione scritta del tasso leasing si è rivelata documentalmente infondata.
17. Il resistente ha quindi eccepito la nullità della clausola, non specificata, con CP_1
la quale le parti avrebbero riconosciuto alla concedente il potere di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative del contratto di leasing ai sensi dell'art. 118 TUB, se non che non risulta convenuta tra le parti alcuna clausola assimilabile a tale disposizione normativa di tal che l'eccezione si è rivelata manifestamente infondata.
Né d'altro canto parte resistente ha specificamente allegato se e quando la resistente avrebbe applicato condizioni diverse da quelle convenute, anche considerato come la divergenza tra i canoni conteggiati e il canone base indicato in contratto appare fisiologica in ragione del meccanismo di indicizzazione dei canoni convenuto con il contratto di leasing e che parte resistente ha completamente ignorato nelle sue difese.
pagina 9 di 13 Parte attrice, infatti, contesta che la misura dei canoni pretesi nel corso dell'esecuzione del contratto non corrispondono a quelle indicate nel piano di ammortamento del leasing prodotto al doc. 8 di parte ricorrente, senza appunto considerare come il piano di ammortamento è stato predisposto al fine di individuare la misura fissa del canone convenuta tra le parti al fine di quantificare come nel tempo l'utilizzatrice avrebbe rimborsato il costo dell'operazione, che avrebbe poi subito le modificazioni periodiche, in aumento o diminuzione, derivante dalle fluttuazioni del tasso di interesse variabile di riferimento (euribor 3 mesi,
360/365) al quale le parti hanno concordato di indicizzare i canoni (doc. 5).
18. Il resistente ha inoltre contestato il valore probatorio del piano di ammortamento del
leasing prodotto al doc. 8 deducendo che lo stesso sia privo di valore probatorio siccome unilateralmente formato dalla ricorrente, non approvato dall'utilizzatore e incoerente rispetto alle pattuizioni del contratto di leasing, essendo articolato su 226 scadenze periodiche in luogo delle 216 previste in contratto. Il mancato accordo tra le parti in ordine alla formazione del piano di ammortamento è dedotto da parte resistente come ulteriore motivo posto a fondamento dell'eccezione di nullità parziale del contratto di leasing ai sensi degli artt. 116 e 117.4 e 6 TUB.
Tuttavia l'eccezione e le deduzioni sul punto di parte resistente si sono rivelate documentalmente infondate.
Lo sviluppo del piano di ammortamento del leasing prodotto al doc. 8 di parte ricorrente è stato prodotto al solo fine di chiarire come sia stato quantificato l'importo fisso di base dei canoni concordati tra le parti, pari a € 807,27 e quindi di chiarire come sia stata quantificata tale somma alla luce del valore complessivo del leasing concordato, del tasso di interesse convenzionale e della durata del contratto convenuta tra le parti. Risulta quindi documentato che le parti hanno convenuto per iscritto nel contratto di leasing tutte le condizioni economiche rilevanti ai fini della valida stipulazione del contratto (costo complessivo del leasing, spese, valore di base dei canoni, parametri per l'indicizzazione periodica, durata e numero dei canoni), di tal che appare del tutto irrilevante che al momento della stipulazione del contratto non fosse stato anche consegnato lo sviluppo dei conteggi grazie ai quali è stata individuata la misura dei canoni poi convenuta per iscritto dalle parti.
Del resto, si è rivelata manifestamente infondata anche la contestazione relativa all'inattendibilità del piano di ammortamento prodotto dalla ricorrente al doc. 8 per pagina 10 di 13 previsione di 226 canoni invece che di 216 canoni, essendo tale scostamento determinato dalla sospensione dall'obbligo di pagamento di 10 canoni tra l'agosto
2020 e giugno 2021 concordato durante il periodo della pandemia da Covid-19, come evincibile dalla lettura di pag. 4 del documento.
Il piano prodotto da parte ricorrente risulta quindi certamente corrispondente al piano di ammortamento originario, aggiornato alla sospensione dei canoni concordata tra le parti durante il periodo pandemico.
19. Il resistente non ha provato quindi né di aver pagato i canoni dei quali la CP_1 ricorrente ha contestato l'inadempimento né che il credito che ha giustificato la scelta della resistente di avvalersi della clausola risolutiva espressa concordata nel contratto di leasing fosse in tutto o in parte insussistente.
20. Di conseguenza si deve quindi accertare che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'11.9.2024 il contratto di leasing allora in corso di esecuzione tra
[...]
e si è risolto di diritto e conseguentemente Parte_1 CP_1
tanto ai sensi dell'art. 1, comma 138, della l. 124/2017 quanto CP_1 [...]
ai sensi dell'art. 948 c.p.c. devono essere condannati alla CP_2
restituzione del bene oggetto del contratto di leasing, di proprietà della ricorrente, a
Parte_1
21. Il resistente ha chiesto inoltre di accertare la nullità per indeterminatezza e, CP_1
in subordine, di ridurre siccome manifestamente eccessiva, la penale convenuta all'art. 12.2 delle condizioni generali di contratto che consentirebbe alla concedente di pretendere dopo lo scioglimento del contratto il pagamento immediato “dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data della risoluzione oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto”.
La clausola, benché non indeterminata, essendone con certezza quantificabile il valore avuto riguardo alle condizioni economiche convenute per iscritto con il contratto di leasing, non appare nemmeno manifestamente eccessiva (e quindi riducibile), dovendo essere interpretata la clausola penale convenzionale in senso evolutivo nei termini illustrati con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
2061/2021. Con tale pronuncia la Cassazione ha infatti chiarito che nel caso in cui l'inadempimento dell'utilizzatore che ha giustificato la risoluzione del contratto si sia verificato dopo l'entrata in vigore della l. 124/2017, come accaduto nel caso di specie, la disciplina legale sopravvenuta del leasing impedisce alle clausole pagina 11 di 13 contrastanti con la disciplina legale sopravvenuta di operare in senso difforme e peggiorativo rispetto alla disciplina introdotta dal legislatore, con la conseguenza che, nel caso oggetto del presente giudizio, la disciplina convenuta all'art. 12.2 delle condizioni generale del contratto sarà applicabile soltanto nei limiti precisati dall'art. 1, comma 137, della l. 124/2017 e ciò esclude che la clausola appaia manifestamente eccessiva e debba, quindi, essere ridotta.
22. Le eccezioni e domande riconvenzionali di si sono, quindi, rivelate tutte CP_1
infondate e devono essere rigettate.
23. Infine la domanda riconvenzionale trasversale di deve essere dichiarata CP_2
inammissibile, in accoglimento dell'eccezione proposta sul punto da . CP_1
24. Il resistente si è costituito in giudizio solo il 5.6.2025 quando era decorso CP_2
il termine per la sua costituzione tempestiva ai sensi dell'art. 281-undecies, comma
2, c.p.c. da calcolare in relazione all'udienza di comparizione del 16.4.2025 fissata con decreto 29.1.2025, della quale è stato disposto differimento, su istanza congiunta delle parti costituite, solo il 7.4.2025 quando il termine per la costituzione tempestiva dei resistenti era già spirato, applicato quindi analogicamente al rito semplificato di cognizione il principio di diritto consolidato e da ultimo ribadito dalla Cassazione con sentenza della Sez. III 19.2.2025, n. 4411 in forza del quale il differimento della prima udienza dopo la data di comparizione compiuto dall'ufficio del giudice non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione, restando ferme le decadenze maturate a suo carico.
25. Ai fini della liquidazione delle spese di lite deve applicarsi il principio di soccombenza desumibile dall'art. 91 c.p.c. Di conseguenza a carico dei resistenti vengono poste definitivamente le spese sostenute da parte ricorrente che vengono quantificate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.
26. La novità delle questioni relative alla tempestività della costituzione nel rito semplificato di cognizione introdotto con la c.d. riforma Cartabia, oltre al comportamento processuale di e alla dimostrata buonafede nella CP_2
detenzione dell'immobile oggetto della domanda, giustificano ai sensi dell'art. 92
c.p.c. l'integrale compensazione tra e delle ulteriori spese di lite. CP_2 CP_1
Per questi motivi
pagina 12 di 13 il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento integrale delle domande proposte da
[...] accerta che l'11.9.2024 si è risolto di diritto il contratto di Parte_1
leasing concluso da con Controparte_7 CP_1
il 19.7.2012;
[...]
2) condanna e al rilascio in favore di CP_1 Controparte_2 [...] dell'immobile censito Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Settimo Torinese al F. 42, n. 199 sub. 29, Via Regio Parco n. 104, p. S1-
T cat. C/1, cl. 3, metri quadrati 71 - rendita euro 777,37;
3) rigetta le eccezioni e domande riconvenzionali proposte da nei CP_1
confronti di Parte_1
4) dichiara inammissibile nel presente giudizio la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di;
Controparte_2 CP_1
5) condanna e in solido al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
di giudizio sostenute da pari a € Parte_1
14.103,00 per compensi e € 786,00 per spese esenti, oltre 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA e IVA;
6) compensa le ulteriori spese di lite tra e . Controparte_2 CP_1
Milano, 25 settembre 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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