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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1308/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1308/2022 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. DILITZ ERWIN JOSEF, giusta procura in atti, domiciliatario;
- parte attrice - contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TEDESCHI RICCARDO, giusta procura in atti, domiciliatario;
- parte convenuta -
e
, contumace;
CP_2
- parte convenuta -
In punto: responsabilità da fatto illecito – sinistro stradale – morte – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 12 CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Bolzano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, giudicare:
I. In via principale:
− accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor nella CP_3
causazione del sinistro de quo;
− accertare e dichiarare che a causa dell'incidente de quo gli odierni attori, in proprio e quali eredi del defunto hanno subìto danni patrimoniali e Per_1
non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, nell'ammontare di complessivi
Euro 2.490.694,38, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
− conseguentemente, condannare in solido tra loro i convenuti
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
al pagamento in favore degli odierni attori dell'importo residuo di CP_2
Euro 2.114.209,38, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
II. In ogni caso:
− con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
III. In via istruttoria:
A) Ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 10.08.2019, verso le ore 10:50 circa, il Sig. Parte_4
percorreva la strada statale SS40 alla guida del motoveicolo Honda
[...]
CBR1000, tg. SG17712, in direzione di marcia RO TA (Passo Resia) verso Merano?
2. Vero che il Sig. procedeva sulla propria corsia in prossimità del Per_1
margine destro della carreggiata? pagina 2 di 12 3. Vero che in data 10.08.2019, verso le ore 10:50 circa, il Sig. CP_3
percorreva a velocità elevata la strada statale in direzione di marcia opposta rispetto a quella del Sig. (ossia da Merano verso RO TA) alla Per_1
guida della autovettura BMW X1, tg. EN231DL?
4. Vero che in data 10.08.2019, verso le ore 10:50 circa, all'altezza del km
13.400 della SS40, in località ES TA, il traffico era intenso e la segnaletica era costituita da una striscia longitudinale continua?
5. Vero che all'altezza del km 13.400 della SS40, in località ES TA, il
Sig. effettuava il sorpasso di alcuni veicoli che lo precedevano ad CP_3
elevata velocità?
6. Vero che il signor nell'effettuare l'ultimo sorpasso, invadeva la CP_3
curva presente in loco e la corsia riservata al senso opposto di marcia, andando a scontrarsi frontalmente contro il motoveicolo Honda condotto dal Sig.
[...]
Per_1
7. Vero che al momento dell'urto l'autovettura BMW condotta dal Sig. CP_3
in fase di sorpasso, si trovava all'interno della corsia di pertinenza del
[...]
motociclo?
8. Vero che negli istanti immediatamente precedenti la collisione la carreggiata era occupata a sinistra (rispetto al Sig. dai veicoli dei Sig.ri Per_1 Pt_5
e inseriti all'interno della propria corsia, e a
[...] Parte_6
destra dall'autovettura BMW condotta dal Sig. in fase di CP_3
sorpasso?
9. Vero che al momento dell'impatto tra l'autovettura BMW ed il motociclo
Honda i veicoli dei Sig.ri e si trovavano Parte_5 Parte_6
nella posizione indicata nella perizia dell'Ing. dd. 06.05.2021? (Si mostri Per_2
al teste il documento n. 7 di parte attrice, pag. 31);
10. Vero che dalla sua nascita (26.07.1991) sino al 30.06.2018 il Sig. Per_1
conviveva con gli odierni attori nell'abitazione di questi ultimi a 9010 San Gallo
(CH), Via Ludwig n. 7? pagina 3 di 12 17. Vero che la morte improvvisa del giovane determinava negli Per_1
odierni attori una sofferenza acuta e profonda, che nella madre, Sig.ra Pt_2
si manifestava attraverso un forte stato depressivo?
[...]
18. Vero che la morte improvvisa del giovane determinava una crisi Per_1
dell'equilibrio e della serenità della vita familiare degli odierni attori?
24. Vero che durante lo sgombero dell'appartamento sito a 9032 Engelburg
(CH), Via S. Gallo n. 39, gli odierni attori operavano una selezione degli effetti personali del proprio congiunto da conservare e di quelli di cui disfarsi?
26. Vero che dal 01.01.2017 al giorno del sinistro de quo il Sig. Per_1
lavorava presso la ditta Morant AG Strassenbau+BauTechnik di San Gallo (CH) percependo un regolare stipendio? (Si mostri al teste il documento n. 24 di parte attrice);
27. Vero che all'epoca del sinistro de quo il Sig. era nel pieno della Per_1
propria formazione professionale quale capocantiere nella costruzione di strade presso il Campus Sursee Bildungszentrum Bau AG (6210 Sursee, Postfach
487)? (Si mostrino al teste i documenti nn. 13, 28 e 29 di parte attrice);
28. Vero che il Sig. aveva iniziato il tirocinio presso il Campus Per_1
Sursee Bildungszentrum Bau AG in data 26.11.2018 ed aveva già sostenuto i due esami intermedi a febbraio e a maggio del 2019? (Si mostrino al teste i documenti nn. 13, 28 e 29 di parte attrice);
29. Vero che il reddito del Sig. negli anni a venire sarebbe cresciuto, Per_1
in considerazione del completamento della formazione professionale, dell'esperienza e delle abilità maturate da quest'ultimo? (Si mostri al teste il documento n. 30 di parte attrice).
B) Ammissione di prova contraria con i propri testimoni su tutti i capitoli di prova formulati dalla convenuta che dovessero essere Controparte_1
ritenuti ammissibili.
Si indicano quali testimoni:
pagina 4 di 12 • residente in [...], 63791 Karlstein am Main, Parte_6
Alpenstraße n. 7 (capitoli nn. 1-9);
• , residente in [...], 06861 Dessau-Roßlau, Am Graben n. 1 Parte_5
(capitoli nn. 1-9);
• App. Sc. Q.S. Giorgione Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – CP_4
Stazione di ES TA (capitoli nn. 1-9);
• Car. , Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Stazione di Testimone_1
ES TA (capitoli nn. 1-9);
• Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Stazione di Tes_2 Tes_3
ES TA (capitoli nn. 1-9);
• Ing. con studio in 37122 Verona, Via U. Zannoni n. 8 (capitoli nn. Testimone_4
1-9);
• , residente in [...], 9400 Rorschach, Signalstraße n. 39 Testimone_5
(capitoli nn. 10-19, 26-28);
• residente in [...], 9014 San Gallo, Hechtackerstraße n. Testimone_6
34 (capitoli nn. 10-19; 25-28);
• , residente in [...], 9014 San Gallo, Hechtackerstraße n. Testimone_7
34 (capitoli nn. 10-19; 22-28);
• residente in [...], 9000 San Gallo, Rosenberstraße Testimone_8
n. 79 (capitoli nn. 10-18; 22-24);
• , residente in [...], 9212 Arnegg, Hofackerstraße n. 3 Testimone_9
(capitoli nn. 10-18, 26-28);
• , residente in [...], 9010 San Gallo, Tannenstraße n. 45 Testimone_10
(capitoli nn. 10-18; 22-24);
• , residente in [...], 9472 Grabs, Quaderstraße n. 5 Testimone_11
(capitoli nn. 10-19);
• , residente in [...], 9014 San Gallo, Hechtackerstraße n. Testimone_12
12/G (capitoli nn. 10-18; 22-24);
pagina 5 di 12 • , residente in [...], 9000 San Gallo, Webergasse n. 14 Testimone_13
(capitoli nn. 10-18; 22-24);
• , residente in [...], 9000 San Gallo, Zwyssigstraße n. 19 Tes_14
(capitoli nn. 17-19; 22-24);
• residente in [...], 9320 Arbon, Landquartstraße n. 103 Testimone_15
(capitoli nn. 26, 29).
Si chiede che i testimoni residenti in [...]e in Svizzera siano sentiti mediante rogatoria estera ai sensi dell'art. 204 c.p.c., del Regolamento (CE) n.
2020/1783 in materia di cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, e della Convenzione dell'Aia del 18.03.1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale.
C) Ammissione di CTU tecnico-dinamica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e di accertare la responsabilità esclusiva del Sig. nella CP_3
causazione dello stesso;
D) Ammissione di CTU al fine di accertare e quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dagli odierni attori a causa del sinistro de quo;
E) Si chiede di essere rimessi in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c., al fine di poter produrre la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Silandro del
18.06.2024, pubblicata in data 04.07.2024 (documento n. 31 di parte attrice)“; di parte convenuta:
“- Nel merito: previo accertamento della concorrente responsabilità della vittima nella determinazione del sinistro stradale per cui è Parte_4
causa e tenuto conto, altresì, delle somme già corrisposte prima del radicamento della lite pari ad Euro 177.100,00 in favore di Euro Parte_2
175.035,00 in favore ed Euro 24.350,00 in favore di Parte_1 [...]
e tenuto altresì conto della somma di Euro 3.555,00 pagata a Parte_3
per le spese funerarie, respingersi qualsiasi ulteriore domanda perché CP_5
infondata; pagina 6 di 12 - con vittoria di spese, compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA.
In via subordinata istruttoria: si insiste nelle istanze di ammissione di prova orale formulate nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183, VI° comma, cpc depositata telematicamente il 25.11.2022, sui capitoli da 1 a 12 ivi formulati, da intendersi qui per integralmente trascritti, e con i testi ivi indicati. “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
a) Le istanze istruttorie di parte attrice – la c.t.u.
Questo Giudice concorda con il precedente Giudice istruttore (ordinanza dd.
3.10.2023) circa la non necessità di ulteriore istruttoria.
È agli atti relazione tecnica sulla dinamica del sinistro – cui integralmente si rimanda - disposta nell'ambito del processo penale che vedeva quale imputato che si trovava alla guida del veicolo di proprietà della convenuta, CP_3
contro il quale si schiantava , trovando la morte. Per_1
Ad avviso di questo Giudice non vi è ragione di disporre la ripetizione di tale accertamento.
La relazione, disposta su richiesta del P.M. e acquisita agli atti del processo in cui gli attori si erano costituiti parte civile, individuava una corresponsabilità dei soggetti alla guida dei rispettivi veicoli: “… Per quanto riguarda la velocità di marcia dell'automobilista gli elementi a disposizione non consentono di stabilire con certezza un superamento del limite massimo vigente in quel tratto. La velocità andava comunque rapportata al tratto di strada che stava percorrendo e alle condizioni di traffico… Il motociclista, signor si Per_1
trovava a percorrere il tratto curvilineo a una velocità inferiore al limite ivi previsto. Alla velocità stimata il motociclista si trovava in assetto di marcia inclinato verso l'interno curva, ovvero 'in piega', e nel momento in cui ha
pagina 7 di 12 percepito il pericolo ha dovuto 'raddrizzare' il veicolo, ma facendo ciò ha adottato una traiettoria tangente alla curva che lo ha portato verso il centro strada a collidere contro l'autovettura.
Al momento dell'impatto, pertanto, il motociclista non stava mantenendo strettamente la destra e l'autovettura, nonostante occupasse ancora la corsia di marcia del motociclista, stava tentando di rientrare nella propria corsia di pertinenza, e tra il fianco sinistro dell'autovettura e il margine stradale vi era uno spazio sufficiente per il transito del motociclista.
Se il motociclista in quel frangente avesse mantenuto una traiettoria di marcia strettamente a destra la collisione non si sarebbe verificata. Ma è anche vero che tale posizione del motociclista all'urto è diretta conseguenza dalla reazione posta in essere a seguito del pericolo dettato dalla presenza dell'autovettura in fase di sorpasso. Sulla traiettoria così assunta a seguito della reazione ha avuto però influenza anche la velocità di percorrenza del tratto curvilineo (quindi la necessità di mantenere la moto inclinata 'in piega').
Appare possibile ritenere che una velocità di marcia inferiore (velocità che andava regolata ai sensi dell'art. 141 del C.d.S.) avrebbe permesso al motociclista di porre in essere una reazione mantenendo una posizione di marcia alla propria destra evitando così l'interferenza con l'autovettura” (pagg.
38-41 della relazione tecnica).
La relazione, scevra da vizi logici, pare assolutamente equilibrata perché, pur eseguita su richiesta del P.M., individua elementi anche a favore dell'indagato, donde la necessaria imparzialità dell'elaborato che si ritiene di poter utilizzare anche in questo processo.
Va pertanto ritenuto che la responsabilità per il sinistro de quo sia di entrambi i conducenti, in parti uguali.
II. Quantum debeatur
pagina 8 di 12 Parte attrice indica due voci di danno, ovvero danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale, corrispondente a danno emergente e danno patrimoniale futuro.
a)
Il danno non patrimoniale, quantificato in base alle tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2021, viene indicato in € 336.500,00 per ciascun genitore ed € 146.120,00 per la sorella.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, per come notoriamente rielaborate, si individuano i seguenti importi, di cui vengono indicati il minimo e il massimo:
- min. € 265.984,00 - max. € 383.278,00 per ciascun genitore;
- min. € 115.464,00 - max. € 166.404,00 per la sorella.
In considerazione del buon rapporto e della costante frequentazione tra la vittima e i superstiti, come riferita dai testi , Testimone_16
e cui si rimanda, può Persona_3 Persona_4
riconoscersi un incremento del 15% sull'importo minimo.
Si individuano pertanto le seguenti somme:
- € 324.613,00 per ciascun genitore;
- € 140.934,00 per la sorella.
In applicazione della percentuale di responsabilità riconosciuta sub punto
I., detti importi vanno dimezzati.
Occorre poi tenere conto delle somme erogate da parte convenuta (cfr. doc. 6 di parte convenuta), ovvero dei pagamenti per € 175.035,00 in favore del padre, € 177.100,00 in favore della madre e di € 24.350,00 in favore della sorella.
Tali pagamenti venivano eseguiti in un periodo intercorrente tra luglio e pagina 9 di 12 dicembre 2021.
Devalutati, pertanto, a quella data gli importi che questo Giudice ritiene dovuti agli attori, si ricavano i seguenti importi:
- Padre € 140.524,00 – € 175.035,00;
- Madre € 140.524,00 - € 177.100,00;
- Sorella € 61.010,39 - € 24.350,00.
Se ne ricava che ai genitori null'altro è dovuto, avendo percepito complessivamente un'eccedenza di € 71.087,00, mentre la sorella ha diritto di percepire l'ulteriore importo di € 36.660,39, che ricalcolata alla data odierna e maggiorata di rivalutazione ed interessi legali, corrisponde alla somma di €
47.020,39, di cui € 6.598,80 per rivalutazione ed € 3.751,59 per interessi.
b)
Il danno patrimoniale
Le voci di danno patrimoniale fatte valere nella presente causa – di cui alla lettera dd. 19.12.2019 (doc. 13 di parte attrice) - sono state anche oggetto di preventiva richiesta risarcitoria, come documentato in atti (cfr. docc. 14-21 di parte attrice).
Parte convenuta era pertanto perfettamente a conoscenza delle voci di danno, patrimoniale e non, fatte valere da controparte, oggetto della richiesta risarcitoria.
Nel corrispondere i sopra indicati importi, non Controparte_1
provvedeva a qualificare o imputare specificamente le somme pagate a questa o quella voce di danno;
ne deriva che quanto pagato va ricondotto genericamente al danno fatto valere.
Va pertanto rilevato che essendo stato pagato un importo eccedente quanto spettante, per le restanti voci di danno null'altro è dovuto.
pagina 10 di 12 Circa, infine, il presunto danno patrimoniale futuro, sul punto parte attrice ritiene sussistere il danno unicamente in forza del rapporto familiare tra vittima e familiari, cita sul punto giurisprudenza e deduce che “… dovrà ritenersi probabile, e non soltanto possibile, l'anzidetto danno futuro, rappresentato dalla privazione della legittima aspettativa dei genitori e della sorella ad un contributo economico da parte del figlio e fratello prematuramente scomparso” (pag. 17 della citazione).
Ora, al di là delle mere affermazioni di principio, rimane del tutto indimostrato che un figlio contribuisca economicamente e, per giunta, per un prolungato periodo, al mantenimento di genitori e fratelli.
Ove, infatti, non si sia dimostrato un reale stato di bisogno dei restanti familiari, non si vede per quale ragione un giovane di 28 anni, all'inizio della propria vita lavorativa, astrattamente pronto a costruirsi una famiglia, con tutte le spese che ne derivano – anche e soprattutto per l'acquisto di una casa e il mantenimento di uno o più figli - avrebbe dovuto dirottare parte della propria disponibilità finanziaria per aiutare genitori e sorella, senza che sussista il benché minimo elemento che ne faccia ritenere la necessità.
È, per contro, vero il contrario, ovvero che solitamente sono i genitori a finanziare i figli, grazie ai risparmi racimolati nel corso di una vita e giunti ad un punto in cui l'esuberanza di spesa per bisogni propri, per varie ragioni, va progressivamente scemando a vantaggio dell'aiuto dei figli.
Questo Giudice non ritiene pertanto di dover riconoscere alcunché per tale voce di danno.
L'obbligazione risarcitoria, di valore, con la liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazione di valuta.
Sulla somma liquidata spettano pertanto gli interessi legali, calcolati sulla sola somma capitale rivalutata, dalal data della presente sentenza sino al saldo.
pagina 11 di 12 L'esito di lite – di prevalente soccombenza di parte attrice - comporta condanna degli attori al rimborso del 70% delle spese processuali, che in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio. I valori medi previsti per la fascia di valore della presente controversia, in considerazione della breve trattazione, vengono ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, condanna
a pagare, per le ragioni indicate in parte motiva, in Controparte_1
favore di , la complessiva somma di € 47.020,39, oltre agli Parte_3
interessi legali – calcolati sull'importo di € 43.268,80 - dalla data della presente sentenza sino al saldo;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
condanna
, , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro, al rimborso del 70% delle spese di lite, che liquida in tale percentuale per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 17.268,31, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 12/12/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1308/2022 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. DILITZ ERWIN JOSEF, giusta procura in atti, domiciliatario;
- parte attrice - contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TEDESCHI RICCARDO, giusta procura in atti, domiciliatario;
- parte convenuta -
e
, contumace;
CP_2
- parte convenuta -
In punto: responsabilità da fatto illecito – sinistro stradale – morte – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 12 CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Bolzano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, giudicare:
I. In via principale:
− accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor nella CP_3
causazione del sinistro de quo;
− accertare e dichiarare che a causa dell'incidente de quo gli odierni attori, in proprio e quali eredi del defunto hanno subìto danni patrimoniali e Per_1
non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, nell'ammontare di complessivi
Euro 2.490.694,38, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
− conseguentemente, condannare in solido tra loro i convenuti
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
al pagamento in favore degli odierni attori dell'importo residuo di CP_2
Euro 2.114.209,38, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
II. In ogni caso:
− con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
III. In via istruttoria:
A) Ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 10.08.2019, verso le ore 10:50 circa, il Sig. Parte_4
percorreva la strada statale SS40 alla guida del motoveicolo Honda
[...]
CBR1000, tg. SG17712, in direzione di marcia RO TA (Passo Resia) verso Merano?
2. Vero che il Sig. procedeva sulla propria corsia in prossimità del Per_1
margine destro della carreggiata? pagina 2 di 12 3. Vero che in data 10.08.2019, verso le ore 10:50 circa, il Sig. CP_3
percorreva a velocità elevata la strada statale in direzione di marcia opposta rispetto a quella del Sig. (ossia da Merano verso RO TA) alla Per_1
guida della autovettura BMW X1, tg. EN231DL?
4. Vero che in data 10.08.2019, verso le ore 10:50 circa, all'altezza del km
13.400 della SS40, in località ES TA, il traffico era intenso e la segnaletica era costituita da una striscia longitudinale continua?
5. Vero che all'altezza del km 13.400 della SS40, in località ES TA, il
Sig. effettuava il sorpasso di alcuni veicoli che lo precedevano ad CP_3
elevata velocità?
6. Vero che il signor nell'effettuare l'ultimo sorpasso, invadeva la CP_3
curva presente in loco e la corsia riservata al senso opposto di marcia, andando a scontrarsi frontalmente contro il motoveicolo Honda condotto dal Sig.
[...]
Per_1
7. Vero che al momento dell'urto l'autovettura BMW condotta dal Sig. CP_3
in fase di sorpasso, si trovava all'interno della corsia di pertinenza del
[...]
motociclo?
8. Vero che negli istanti immediatamente precedenti la collisione la carreggiata era occupata a sinistra (rispetto al Sig. dai veicoli dei Sig.ri Per_1 Pt_5
e inseriti all'interno della propria corsia, e a
[...] Parte_6
destra dall'autovettura BMW condotta dal Sig. in fase di CP_3
sorpasso?
9. Vero che al momento dell'impatto tra l'autovettura BMW ed il motociclo
Honda i veicoli dei Sig.ri e si trovavano Parte_5 Parte_6
nella posizione indicata nella perizia dell'Ing. dd. 06.05.2021? (Si mostri Per_2
al teste il documento n. 7 di parte attrice, pag. 31);
10. Vero che dalla sua nascita (26.07.1991) sino al 30.06.2018 il Sig. Per_1
conviveva con gli odierni attori nell'abitazione di questi ultimi a 9010 San Gallo
(CH), Via Ludwig n. 7? pagina 3 di 12 17. Vero che la morte improvvisa del giovane determinava negli Per_1
odierni attori una sofferenza acuta e profonda, che nella madre, Sig.ra Pt_2
si manifestava attraverso un forte stato depressivo?
[...]
18. Vero che la morte improvvisa del giovane determinava una crisi Per_1
dell'equilibrio e della serenità della vita familiare degli odierni attori?
24. Vero che durante lo sgombero dell'appartamento sito a 9032 Engelburg
(CH), Via S. Gallo n. 39, gli odierni attori operavano una selezione degli effetti personali del proprio congiunto da conservare e di quelli di cui disfarsi?
26. Vero che dal 01.01.2017 al giorno del sinistro de quo il Sig. Per_1
lavorava presso la ditta Morant AG Strassenbau+BauTechnik di San Gallo (CH) percependo un regolare stipendio? (Si mostri al teste il documento n. 24 di parte attrice);
27. Vero che all'epoca del sinistro de quo il Sig. era nel pieno della Per_1
propria formazione professionale quale capocantiere nella costruzione di strade presso il Campus Sursee Bildungszentrum Bau AG (6210 Sursee, Postfach
487)? (Si mostrino al teste i documenti nn. 13, 28 e 29 di parte attrice);
28. Vero che il Sig. aveva iniziato il tirocinio presso il Campus Per_1
Sursee Bildungszentrum Bau AG in data 26.11.2018 ed aveva già sostenuto i due esami intermedi a febbraio e a maggio del 2019? (Si mostrino al teste i documenti nn. 13, 28 e 29 di parte attrice);
29. Vero che il reddito del Sig. negli anni a venire sarebbe cresciuto, Per_1
in considerazione del completamento della formazione professionale, dell'esperienza e delle abilità maturate da quest'ultimo? (Si mostri al teste il documento n. 30 di parte attrice).
B) Ammissione di prova contraria con i propri testimoni su tutti i capitoli di prova formulati dalla convenuta che dovessero essere Controparte_1
ritenuti ammissibili.
Si indicano quali testimoni:
pagina 4 di 12 • residente in [...], 63791 Karlstein am Main, Parte_6
Alpenstraße n. 7 (capitoli nn. 1-9);
• , residente in [...], 06861 Dessau-Roßlau, Am Graben n. 1 Parte_5
(capitoli nn. 1-9);
• App. Sc. Q.S. Giorgione Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – CP_4
Stazione di ES TA (capitoli nn. 1-9);
• Car. , Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Stazione di Testimone_1
ES TA (capitoli nn. 1-9);
• Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Stazione di Tes_2 Tes_3
ES TA (capitoli nn. 1-9);
• Ing. con studio in 37122 Verona, Via U. Zannoni n. 8 (capitoli nn. Testimone_4
1-9);
• , residente in [...], 9400 Rorschach, Signalstraße n. 39 Testimone_5
(capitoli nn. 10-19, 26-28);
• residente in [...], 9014 San Gallo, Hechtackerstraße n. Testimone_6
34 (capitoli nn. 10-19; 25-28);
• , residente in [...], 9014 San Gallo, Hechtackerstraße n. Testimone_7
34 (capitoli nn. 10-19; 22-28);
• residente in [...], 9000 San Gallo, Rosenberstraße Testimone_8
n. 79 (capitoli nn. 10-18; 22-24);
• , residente in [...], 9212 Arnegg, Hofackerstraße n. 3 Testimone_9
(capitoli nn. 10-18, 26-28);
• , residente in [...], 9010 San Gallo, Tannenstraße n. 45 Testimone_10
(capitoli nn. 10-18; 22-24);
• , residente in [...], 9472 Grabs, Quaderstraße n. 5 Testimone_11
(capitoli nn. 10-19);
• , residente in [...], 9014 San Gallo, Hechtackerstraße n. Testimone_12
12/G (capitoli nn. 10-18; 22-24);
pagina 5 di 12 • , residente in [...], 9000 San Gallo, Webergasse n. 14 Testimone_13
(capitoli nn. 10-18; 22-24);
• , residente in [...], 9000 San Gallo, Zwyssigstraße n. 19 Tes_14
(capitoli nn. 17-19; 22-24);
• residente in [...], 9320 Arbon, Landquartstraße n. 103 Testimone_15
(capitoli nn. 26, 29).
Si chiede che i testimoni residenti in [...]e in Svizzera siano sentiti mediante rogatoria estera ai sensi dell'art. 204 c.p.c., del Regolamento (CE) n.
2020/1783 in materia di cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, e della Convenzione dell'Aia del 18.03.1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale.
C) Ammissione di CTU tecnico-dinamica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e di accertare la responsabilità esclusiva del Sig. nella CP_3
causazione dello stesso;
D) Ammissione di CTU al fine di accertare e quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dagli odierni attori a causa del sinistro de quo;
E) Si chiede di essere rimessi in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c., al fine di poter produrre la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Silandro del
18.06.2024, pubblicata in data 04.07.2024 (documento n. 31 di parte attrice)“; di parte convenuta:
“- Nel merito: previo accertamento della concorrente responsabilità della vittima nella determinazione del sinistro stradale per cui è Parte_4
causa e tenuto conto, altresì, delle somme già corrisposte prima del radicamento della lite pari ad Euro 177.100,00 in favore di Euro Parte_2
175.035,00 in favore ed Euro 24.350,00 in favore di Parte_1 [...]
e tenuto altresì conto della somma di Euro 3.555,00 pagata a Parte_3
per le spese funerarie, respingersi qualsiasi ulteriore domanda perché CP_5
infondata; pagina 6 di 12 - con vittoria di spese, compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA.
In via subordinata istruttoria: si insiste nelle istanze di ammissione di prova orale formulate nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183, VI° comma, cpc depositata telematicamente il 25.11.2022, sui capitoli da 1 a 12 ivi formulati, da intendersi qui per integralmente trascritti, e con i testi ivi indicati. “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
a) Le istanze istruttorie di parte attrice – la c.t.u.
Questo Giudice concorda con il precedente Giudice istruttore (ordinanza dd.
3.10.2023) circa la non necessità di ulteriore istruttoria.
È agli atti relazione tecnica sulla dinamica del sinistro – cui integralmente si rimanda - disposta nell'ambito del processo penale che vedeva quale imputato che si trovava alla guida del veicolo di proprietà della convenuta, CP_3
contro il quale si schiantava , trovando la morte. Per_1
Ad avviso di questo Giudice non vi è ragione di disporre la ripetizione di tale accertamento.
La relazione, disposta su richiesta del P.M. e acquisita agli atti del processo in cui gli attori si erano costituiti parte civile, individuava una corresponsabilità dei soggetti alla guida dei rispettivi veicoli: “… Per quanto riguarda la velocità di marcia dell'automobilista gli elementi a disposizione non consentono di stabilire con certezza un superamento del limite massimo vigente in quel tratto. La velocità andava comunque rapportata al tratto di strada che stava percorrendo e alle condizioni di traffico… Il motociclista, signor si Per_1
trovava a percorrere il tratto curvilineo a una velocità inferiore al limite ivi previsto. Alla velocità stimata il motociclista si trovava in assetto di marcia inclinato verso l'interno curva, ovvero 'in piega', e nel momento in cui ha
pagina 7 di 12 percepito il pericolo ha dovuto 'raddrizzare' il veicolo, ma facendo ciò ha adottato una traiettoria tangente alla curva che lo ha portato verso il centro strada a collidere contro l'autovettura.
Al momento dell'impatto, pertanto, il motociclista non stava mantenendo strettamente la destra e l'autovettura, nonostante occupasse ancora la corsia di marcia del motociclista, stava tentando di rientrare nella propria corsia di pertinenza, e tra il fianco sinistro dell'autovettura e il margine stradale vi era uno spazio sufficiente per il transito del motociclista.
Se il motociclista in quel frangente avesse mantenuto una traiettoria di marcia strettamente a destra la collisione non si sarebbe verificata. Ma è anche vero che tale posizione del motociclista all'urto è diretta conseguenza dalla reazione posta in essere a seguito del pericolo dettato dalla presenza dell'autovettura in fase di sorpasso. Sulla traiettoria così assunta a seguito della reazione ha avuto però influenza anche la velocità di percorrenza del tratto curvilineo (quindi la necessità di mantenere la moto inclinata 'in piega').
Appare possibile ritenere che una velocità di marcia inferiore (velocità che andava regolata ai sensi dell'art. 141 del C.d.S.) avrebbe permesso al motociclista di porre in essere una reazione mantenendo una posizione di marcia alla propria destra evitando così l'interferenza con l'autovettura” (pagg.
38-41 della relazione tecnica).
La relazione, scevra da vizi logici, pare assolutamente equilibrata perché, pur eseguita su richiesta del P.M., individua elementi anche a favore dell'indagato, donde la necessaria imparzialità dell'elaborato che si ritiene di poter utilizzare anche in questo processo.
Va pertanto ritenuto che la responsabilità per il sinistro de quo sia di entrambi i conducenti, in parti uguali.
II. Quantum debeatur
pagina 8 di 12 Parte attrice indica due voci di danno, ovvero danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale, corrispondente a danno emergente e danno patrimoniale futuro.
a)
Il danno non patrimoniale, quantificato in base alle tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2021, viene indicato in € 336.500,00 per ciascun genitore ed € 146.120,00 per la sorella.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, per come notoriamente rielaborate, si individuano i seguenti importi, di cui vengono indicati il minimo e il massimo:
- min. € 265.984,00 - max. € 383.278,00 per ciascun genitore;
- min. € 115.464,00 - max. € 166.404,00 per la sorella.
In considerazione del buon rapporto e della costante frequentazione tra la vittima e i superstiti, come riferita dai testi , Testimone_16
e cui si rimanda, può Persona_3 Persona_4
riconoscersi un incremento del 15% sull'importo minimo.
Si individuano pertanto le seguenti somme:
- € 324.613,00 per ciascun genitore;
- € 140.934,00 per la sorella.
In applicazione della percentuale di responsabilità riconosciuta sub punto
I., detti importi vanno dimezzati.
Occorre poi tenere conto delle somme erogate da parte convenuta (cfr. doc. 6 di parte convenuta), ovvero dei pagamenti per € 175.035,00 in favore del padre, € 177.100,00 in favore della madre e di € 24.350,00 in favore della sorella.
Tali pagamenti venivano eseguiti in un periodo intercorrente tra luglio e pagina 9 di 12 dicembre 2021.
Devalutati, pertanto, a quella data gli importi che questo Giudice ritiene dovuti agli attori, si ricavano i seguenti importi:
- Padre € 140.524,00 – € 175.035,00;
- Madre € 140.524,00 - € 177.100,00;
- Sorella € 61.010,39 - € 24.350,00.
Se ne ricava che ai genitori null'altro è dovuto, avendo percepito complessivamente un'eccedenza di € 71.087,00, mentre la sorella ha diritto di percepire l'ulteriore importo di € 36.660,39, che ricalcolata alla data odierna e maggiorata di rivalutazione ed interessi legali, corrisponde alla somma di €
47.020,39, di cui € 6.598,80 per rivalutazione ed € 3.751,59 per interessi.
b)
Il danno patrimoniale
Le voci di danno patrimoniale fatte valere nella presente causa – di cui alla lettera dd. 19.12.2019 (doc. 13 di parte attrice) - sono state anche oggetto di preventiva richiesta risarcitoria, come documentato in atti (cfr. docc. 14-21 di parte attrice).
Parte convenuta era pertanto perfettamente a conoscenza delle voci di danno, patrimoniale e non, fatte valere da controparte, oggetto della richiesta risarcitoria.
Nel corrispondere i sopra indicati importi, non Controparte_1
provvedeva a qualificare o imputare specificamente le somme pagate a questa o quella voce di danno;
ne deriva che quanto pagato va ricondotto genericamente al danno fatto valere.
Va pertanto rilevato che essendo stato pagato un importo eccedente quanto spettante, per le restanti voci di danno null'altro è dovuto.
pagina 10 di 12 Circa, infine, il presunto danno patrimoniale futuro, sul punto parte attrice ritiene sussistere il danno unicamente in forza del rapporto familiare tra vittima e familiari, cita sul punto giurisprudenza e deduce che “… dovrà ritenersi probabile, e non soltanto possibile, l'anzidetto danno futuro, rappresentato dalla privazione della legittima aspettativa dei genitori e della sorella ad un contributo economico da parte del figlio e fratello prematuramente scomparso” (pag. 17 della citazione).
Ora, al di là delle mere affermazioni di principio, rimane del tutto indimostrato che un figlio contribuisca economicamente e, per giunta, per un prolungato periodo, al mantenimento di genitori e fratelli.
Ove, infatti, non si sia dimostrato un reale stato di bisogno dei restanti familiari, non si vede per quale ragione un giovane di 28 anni, all'inizio della propria vita lavorativa, astrattamente pronto a costruirsi una famiglia, con tutte le spese che ne derivano – anche e soprattutto per l'acquisto di una casa e il mantenimento di uno o più figli - avrebbe dovuto dirottare parte della propria disponibilità finanziaria per aiutare genitori e sorella, senza che sussista il benché minimo elemento che ne faccia ritenere la necessità.
È, per contro, vero il contrario, ovvero che solitamente sono i genitori a finanziare i figli, grazie ai risparmi racimolati nel corso di una vita e giunti ad un punto in cui l'esuberanza di spesa per bisogni propri, per varie ragioni, va progressivamente scemando a vantaggio dell'aiuto dei figli.
Questo Giudice non ritiene pertanto di dover riconoscere alcunché per tale voce di danno.
L'obbligazione risarcitoria, di valore, con la liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazione di valuta.
Sulla somma liquidata spettano pertanto gli interessi legali, calcolati sulla sola somma capitale rivalutata, dalal data della presente sentenza sino al saldo.
pagina 11 di 12 L'esito di lite – di prevalente soccombenza di parte attrice - comporta condanna degli attori al rimborso del 70% delle spese processuali, che in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio. I valori medi previsti per la fascia di valore della presente controversia, in considerazione della breve trattazione, vengono ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, condanna
a pagare, per le ragioni indicate in parte motiva, in Controparte_1
favore di , la complessiva somma di € 47.020,39, oltre agli Parte_3
interessi legali – calcolati sull'importo di € 43.268,80 - dalla data della presente sentenza sino al saldo;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
condanna
, , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro, al rimborso del 70% delle spese di lite, che liquida in tale percentuale per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 17.268,31, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 12/12/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
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