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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 16.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1275 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Mazzei presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 111;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25.2.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006056038000
notificatole il 31.1.2025 con il quale l' le intimava il pagamento della CP_1
complessiva somma di € 4.807,19 a titolo di omesso versamento di contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale relativi al periodo dal 10/2022 al 9/2023.
L'opponente contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo la nullità dell'avviso di addebito impugnato atteso che ella non rivestirebbe più la carica di socio-lavoratore della società “Angela sas” e di aver anche notiziato l' di tale circostanza con comunicazione dell'1.1.2019. Evidenziava, CP_1
inoltre, che la società Angela Sas non svolgerebbe più l'attività commerciale di essendo a tutt'oggi inattiva. Parte_2
Concludeva, quindi, perché, in via cautelare, fosse sospesa la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito e, nel merito, perché lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
ribadendo la piena legittimità della propria pretesa. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte della dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale relativi al periodo dal
[...]
10/2022 al 9/2023.
La contesta la fondatezza delle pretese creditorie sostenendo di non Pt_1
essere soggettO passivo della obbligazione atteso che ella non rivestirebbe più la carica di socio-lavoratore della società “Angela sas” e di aver anche notiziato l' di tale circostanza con comunicazione dell'1.1.2019. CP_1
Evidenzia, inoltre, che la società Angela sas non svolgerebbe più l'attività
commerciale di essendo a tutt'oggi inattiva. Parte_2
Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160/1975,
così come modificato all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996.
Alla stregua della norma menzionata l'obbligo in questione sussiste, com'è
noto, per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
"a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero
dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Ne consegue che l'obbligo contributivo dell'iscrizione nella gestione commercianti grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 1, l. 662/1996, nel caso in cui il socio svolga nell'azienda un'attiva personale con carattere di abitualità e prevalenza, rilevandosi che, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, la lett. c) del comma 203 cit. ha indubbiamente previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
In via più generale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa;
tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass. 4440/2017).
Insomma, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività
lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti,
coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti,
rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.
Orbene, nel caso in esame l' non ha provato, come era suo onere, - non CP_1
vi è dubbio, infatti, che l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravi sull' , nonostante la sua CP_1
posizione di convenuto in senso formale, in quanto elementi costitutivi del credito contributivo posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato (in tal senso Cass. n. 12108 del 18/05/2010 e Cass. n. 22862 del 10/11/2010) -
che la nel periodo oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa abbia Pt_1 prestato personalmente attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Anzi dai documenti allegati dalla stessa alla propria memoria difensiva CP_1
(cfr. visura camerale) risulta che la società di cui la ricorrente è stata socio accomandatario è inattiva già nell'anno 2019.
È chiaro che l'imprenditore la cui impresa sia rimasta inattiva non può essere assoggettato all'obbligo contributivo, difettando i requisiti dell'abitualità e della prevalenza richiesti dalla legge.
Inoltre, la allega al proprio ricorso introduttivo del giudizio l'istanza Pt_1
notificata all' avente ad oggetto: “Cancellazione posizione della ” CP_1 Pt_1
con la quale chiedeva all la cancellazione della propria posizione CP_1
contributiva atteso che dal 2019 non espleta più alcuna attività lavorativa all'interno della S.a.s. essendo inattiva.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie €
4.807,19). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nel rilevare il mancato svolgimento dell'attività d'impresa della ricorrente impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 1275 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp. p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40020240006056038000;
2) condanna l' al pagamento in favore della delle spese del CP_1 Pt_1
giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 16.5.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 16.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1275 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Mazzei presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 111;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25.2.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006056038000
notificatole il 31.1.2025 con il quale l' le intimava il pagamento della CP_1
complessiva somma di € 4.807,19 a titolo di omesso versamento di contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale relativi al periodo dal 10/2022 al 9/2023.
L'opponente contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo la nullità dell'avviso di addebito impugnato atteso che ella non rivestirebbe più la carica di socio-lavoratore della società “Angela sas” e di aver anche notiziato l' di tale circostanza con comunicazione dell'1.1.2019. Evidenziava, CP_1
inoltre, che la società Angela Sas non svolgerebbe più l'attività commerciale di essendo a tutt'oggi inattiva. Parte_2
Concludeva, quindi, perché, in via cautelare, fosse sospesa la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito e, nel merito, perché lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
ribadendo la piena legittimità della propria pretesa. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte della dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale relativi al periodo dal
[...]
10/2022 al 9/2023.
La contesta la fondatezza delle pretese creditorie sostenendo di non Pt_1
essere soggettO passivo della obbligazione atteso che ella non rivestirebbe più la carica di socio-lavoratore della società “Angela sas” e di aver anche notiziato l' di tale circostanza con comunicazione dell'1.1.2019. CP_1
Evidenzia, inoltre, che la società Angela sas non svolgerebbe più l'attività
commerciale di essendo a tutt'oggi inattiva. Parte_2
Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160/1975,
così come modificato all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996.
Alla stregua della norma menzionata l'obbligo in questione sussiste, com'è
noto, per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
"a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero
dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Ne consegue che l'obbligo contributivo dell'iscrizione nella gestione commercianti grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 1, l. 662/1996, nel caso in cui il socio svolga nell'azienda un'attiva personale con carattere di abitualità e prevalenza, rilevandosi che, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, la lett. c) del comma 203 cit. ha indubbiamente previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
In via più generale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa;
tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass. 4440/2017).
Insomma, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività
lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti,
coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti,
rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.
Orbene, nel caso in esame l' non ha provato, come era suo onere, - non CP_1
vi è dubbio, infatti, che l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravi sull' , nonostante la sua CP_1
posizione di convenuto in senso formale, in quanto elementi costitutivi del credito contributivo posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato (in tal senso Cass. n. 12108 del 18/05/2010 e Cass. n. 22862 del 10/11/2010) -
che la nel periodo oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa abbia Pt_1 prestato personalmente attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Anzi dai documenti allegati dalla stessa alla propria memoria difensiva CP_1
(cfr. visura camerale) risulta che la società di cui la ricorrente è stata socio accomandatario è inattiva già nell'anno 2019.
È chiaro che l'imprenditore la cui impresa sia rimasta inattiva non può essere assoggettato all'obbligo contributivo, difettando i requisiti dell'abitualità e della prevalenza richiesti dalla legge.
Inoltre, la allega al proprio ricorso introduttivo del giudizio l'istanza Pt_1
notificata all' avente ad oggetto: “Cancellazione posizione della ” CP_1 Pt_1
con la quale chiedeva all la cancellazione della propria posizione CP_1
contributiva atteso che dal 2019 non espleta più alcuna attività lavorativa all'interno della S.a.s. essendo inattiva.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie €
4.807,19). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi nel rilevare il mancato svolgimento dell'attività d'impresa della ricorrente impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 1275 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp. p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40020240006056038000;
2) condanna l' al pagamento in favore della delle spese del CP_1 Pt_1
giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 16.5.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro