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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/08/2025, n. 12043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12043 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV Sezione Civile composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa NC IA CA Presidente
Dott. DO SC Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Miriam Iappelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado inscritta al n. 21031 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, decisa nella camera di consiglio del 27/08/2025 e vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. prof. Parte_1 Parte_2
MA AR
PARTE RECLAMANTE
e
, tutti in Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 qualità di eredi del sig. con gli Avv.ti Francesco Cavallo e Lorenzo Persona_1
TI
PARTE RECLAMATA
Oggetto: reclamo ex art. 630 cod.proc.civ.
FATTO – I coniugi e hanno proposto reclamo Parte_2 Parte_1 avverso l'ordinanza resa dal G.E. in data 14.4.2025 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 41-1/2025, rappresentando:
- che in virtù della sentenza di condanna n. 18979 pubblicata e comunicata alle parti in data 12.12.2024 i sigg.ri , e Parte_3 CP_2 CP_3 CP_4 hanno ottenuto la conversione del sequestro immobiliare precedentemente
[...] ottenuto in pignoramento e, in data 17.1.2025, hanno iscritto a Ruolo la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 41/2025; - che in seno a tale procedura esecutiva si sono costituiti essi reclamanti eccependo, ex artt. 617 e 630 c.p.c., l'estinzione della medesima procedura ai sensi dei commi 2
e 3 del novellato art. 557 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 686 c.p.c.;
- che il G.E. ha fissato l'udienza del 14.4.2025 in trattazione scritta, concedendo alle parti termine per il deposito di note di trattazione entro 3 giorni prima dell'udienza, sicché si sono trovati a depositare, in data 11.4.2025, le note di trattazione scritta quando ancora gli opposti non si erano costituiti;
- che gli opposti, in pari data, ossia l'11.4.2025, si sono poi costituiti affermando di aver rispettato il dettato dell'art. 156 disp. att. c.p.c. e il termine ivi contemplato;
- che il G.E., senza consentire ad essi odierni reclamanti di replicare alle difese avversarie, si è limitato ad obliterare il disposto dell'art. 557 c.p.c. e, quindi, a rigettare l'eccezione di estinzione affermando che: “la ricostruzione operata dall'istante non trova riscontro nella fattispecie concreta, che è quella della conversione del sequestro in pignoramento con conseguente applicabilità dell'art.
156 disp. att. c.p.c., norma attualmente vigente e non abrogata e che disciplina la specifica ipotesi della conversione del sequestro in pignoramento;
rilevato che il pignorante ha rispettato i termini ivi previsti per il legittimo prosieguo della procedura, come da documentazione allegata alla memoria difensiva;
rilevato, quindi, che non trova applicazione, nella fattispecie de quo, la sanzione della inefficacia del pignoramento evocata dal ricorrente”.
Tanto premesso, deducendo quali motivi di reclamo:
✓ la violazione del principio del contraddittorio;
✓ la violazione o falsa applicazione degli artt. 557 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. in quanto gli odierni reclamati avrebbero omesso di rispettare le tempistiche prescritte dall'art. 557, 2° comma, c.p.c., osservando invece quelle di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.; hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'ecc.mo Collegio voglia concedere la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte ex art. 624 c.p.c. e, revocata l'ordinanza impugnata della dott.ssa del 14.4.2025, comunicata Parte_4 in data 16.4.2025 dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare iscritto al
pag. 2/5 R.G.E. n. 41/2025 e conseguentemente l'estinzione del processo esecutivo ex art. 630
c.p.c.; condannare gli opposti al pagamento delle spese di lite”.
Con memoria di replica depositata in data 14 luglio 2025, si sono costituiti in giudizio
, tutti in Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 qualità di eredi del sig. così concludendo: “Voglia il Tribunale adito, Persona_1 rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: in via preliminare: respingere
l'istanza di sospensione dell'esecuzione per radicale insussistenza dei presupposti di legge;
nel merito: rigettare perché infondato in fatto e in diritto il reclamo;
per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Roma, della dott.ssa del Parte_4
14.4.2025, resa nella procedura esecutiva immobiliare RG Es. n. 41-1/2025; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi della prima fase e della presente fase di reclamo, incrementati ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del d.M. 55/2014, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, alla CPA e all'Iva”.
DIRITTO – Il reclamo è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In primo luogo, ove venga dedotto un vizio del provvedimento per avere il G.E. deciso senza avere consentito a una parte di replicare alle difese avversarie, va rilevato che, oltre a non esistere, in difetto di esplicita previsione di Legge, un obbligo generale per il giudice di concedere termini su richiesta delle parti, in ogni caso la odierna parte reclamante, con la proposizione dell'odierno giudizio, ha avuto modo di specificare i motivi di doglianza avverso il provvedimento del G.E..
Tanto premesso, si osserva che la stessa parte reclamante, a sostegno della propria richiesta, adduce il mancato rispetto del termine di quindici giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva ex art. 557 c.p.c.. In particolare, riporta l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di 60 giorni posto dagli art. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c per il deposito della sentenza di condanna che converte il sequestro in pignoramento innanzi al competente giudice dell'esecuzione non si applicherebbe all'iscrizione a ruolo della relativa procedura esecutiva immobiliare;
incombente per il quale resterebbe fermo il termine di 15 giorni ex art. 557 c.p.c, decorrente dal pignoramento.
Tale orientamento, tuttavia, si ritiene non applicabile alla fattispecie in esame in quanto va considerato che l'esecuzione in questione si distingue dai normali procedimenti pag. 3/5 esecutivi immobiliari in quanto nasce a seguito di un provvedimento di sequestro conservativo che ha già posto un vincolo di indisponibilità sui beni pignorati. Non esiste, pertanto, un atto di pignoramento della parte che abbia preceduto l'iscrizione a ruolo.
L'art. 557 c.p.c. vigente, infatti, ai commi 1 e 2 recita: «
1. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. […]/ 2. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.
[...].». Ebbene, nel caso di procedura esecutiva avviata a seguito di sequestro conservativo, come nel caso di specie, a differenza di quanto accade nelle normali espropriazioni, non vi è né un precetto né un atto di pignoramento notificato da depositare ma soltanto la sentenza di condanna che dispone la conversione del sequestro in pignoramento e la pregressa ordinanza che ha disposto il sequestro conservativo.
Pertanto, è evidente che nel caso di specie non è possibile scindere l'attività di iscrizione a ruolo della proceduta esecutiva dall'attività di deposito della sentenza di condanna ex art. 156 disp. att. c.p.c. poiché l'iscrizione a ruolo si concretizza proprio in detto deposito. Quindi è solo dalla data di comunicazione/deposito della sentenza che può decorrere il termine per la sua annotazione a margine del sequestro già trascritto e per l'iscrizione a ruolo del pignoramento mediante deposito della sentenza di condanna innanzi al giudice competente per l'esecuzione.
Nel caso di un normale pignoramento immobiliare, invece, il termine per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva mediante il deposito degli atti di cui all'art. 557, comma
2, c.p.c. decorre dalla data in cui l'ufficiale giudiziario restituisce al creditore l'atto di pignoramento notificato ma in tale ipotesi il creditore è onerato della sola attività di deposito/iscrizione a ruolo essendo stati già eseguiti gli altri adempimenti.
Alla luce di quanto ora evidenziato appare, pertanto, irragionevole ed illegittimo estendere all'iscrizione a ruolo di un procedimento esecutivo immobiliare preceduto da sequestro conservativo il termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 1, c.p.c. per pag. 4/5 l'iscrizione a ruolo di una normale procedura esecutiva immobiliare sia perché si stratta di una situazione di fatto diversa da quella contemplata dalla suddetta norma, e quindi non suscettibile di identica disciplina, sia perché il termine di 15 giorni non è concretamente compatibile con tutti gli adempimenti che deve eseguire il creditore una volta ottenuta la sentenza di condanna e prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento.
Nel caso di specie, inoltre, i termini sono da ritenersi rispettati: la sentenza è stata pubblicata il 12.12.2024, annotata in data 14.1.2025 a margine della precedente trascrizione, effettuata ai sensi dell'art. 679 c.p.c. e depositata il 17.1.2025 con contestuale iscrizione a ruolo;
il tutto, dunque, entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.. Il 17.1.2025 è stata altresì formulata istanza di vendita (pertanto entro i 45 giorni dal deposito della sentenza e, pure, dalla sua pubblicazione); in data
22.1.2025 è stata depositata la certificazione notarile ex art. 567 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così dispone:
✓ rigetta il reclamo presentato da e Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza emessa dal G.E. in data 14.4.2025;
✓ condanna e a rimborsare, in favore Parte_1 Parte_2 di controparte, le spese del presente giudizio che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali
15% come per Legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, in data
27/08/2025.
Giudice relatore/estensore Presidente
DO SC NC IA CA
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV Sezione Civile composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa NC IA CA Presidente
Dott. DO SC Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Miriam Iappelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado inscritta al n. 21031 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, decisa nella camera di consiglio del 27/08/2025 e vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. prof. Parte_1 Parte_2
MA AR
PARTE RECLAMANTE
e
, tutti in Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 qualità di eredi del sig. con gli Avv.ti Francesco Cavallo e Lorenzo Persona_1
TI
PARTE RECLAMATA
Oggetto: reclamo ex art. 630 cod.proc.civ.
FATTO – I coniugi e hanno proposto reclamo Parte_2 Parte_1 avverso l'ordinanza resa dal G.E. in data 14.4.2025 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 41-1/2025, rappresentando:
- che in virtù della sentenza di condanna n. 18979 pubblicata e comunicata alle parti in data 12.12.2024 i sigg.ri , e Parte_3 CP_2 CP_3 CP_4 hanno ottenuto la conversione del sequestro immobiliare precedentemente
[...] ottenuto in pignoramento e, in data 17.1.2025, hanno iscritto a Ruolo la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 41/2025; - che in seno a tale procedura esecutiva si sono costituiti essi reclamanti eccependo, ex artt. 617 e 630 c.p.c., l'estinzione della medesima procedura ai sensi dei commi 2
e 3 del novellato art. 557 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 686 c.p.c.;
- che il G.E. ha fissato l'udienza del 14.4.2025 in trattazione scritta, concedendo alle parti termine per il deposito di note di trattazione entro 3 giorni prima dell'udienza, sicché si sono trovati a depositare, in data 11.4.2025, le note di trattazione scritta quando ancora gli opposti non si erano costituiti;
- che gli opposti, in pari data, ossia l'11.4.2025, si sono poi costituiti affermando di aver rispettato il dettato dell'art. 156 disp. att. c.p.c. e il termine ivi contemplato;
- che il G.E., senza consentire ad essi odierni reclamanti di replicare alle difese avversarie, si è limitato ad obliterare il disposto dell'art. 557 c.p.c. e, quindi, a rigettare l'eccezione di estinzione affermando che: “la ricostruzione operata dall'istante non trova riscontro nella fattispecie concreta, che è quella della conversione del sequestro in pignoramento con conseguente applicabilità dell'art.
156 disp. att. c.p.c., norma attualmente vigente e non abrogata e che disciplina la specifica ipotesi della conversione del sequestro in pignoramento;
rilevato che il pignorante ha rispettato i termini ivi previsti per il legittimo prosieguo della procedura, come da documentazione allegata alla memoria difensiva;
rilevato, quindi, che non trova applicazione, nella fattispecie de quo, la sanzione della inefficacia del pignoramento evocata dal ricorrente”.
Tanto premesso, deducendo quali motivi di reclamo:
✓ la violazione del principio del contraddittorio;
✓ la violazione o falsa applicazione degli artt. 557 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. in quanto gli odierni reclamati avrebbero omesso di rispettare le tempistiche prescritte dall'art. 557, 2° comma, c.p.c., osservando invece quelle di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.; hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'ecc.mo Collegio voglia concedere la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte ex art. 624 c.p.c. e, revocata l'ordinanza impugnata della dott.ssa del 14.4.2025, comunicata Parte_4 in data 16.4.2025 dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare iscritto al
pag. 2/5 R.G.E. n. 41/2025 e conseguentemente l'estinzione del processo esecutivo ex art. 630
c.p.c.; condannare gli opposti al pagamento delle spese di lite”.
Con memoria di replica depositata in data 14 luglio 2025, si sono costituiti in giudizio
, tutti in Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 qualità di eredi del sig. così concludendo: “Voglia il Tribunale adito, Persona_1 rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: in via preliminare: respingere
l'istanza di sospensione dell'esecuzione per radicale insussistenza dei presupposti di legge;
nel merito: rigettare perché infondato in fatto e in diritto il reclamo;
per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Roma, della dott.ssa del Parte_4
14.4.2025, resa nella procedura esecutiva immobiliare RG Es. n. 41-1/2025; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi della prima fase e della presente fase di reclamo, incrementati ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del d.M. 55/2014, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, alla CPA e all'Iva”.
DIRITTO – Il reclamo è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In primo luogo, ove venga dedotto un vizio del provvedimento per avere il G.E. deciso senza avere consentito a una parte di replicare alle difese avversarie, va rilevato che, oltre a non esistere, in difetto di esplicita previsione di Legge, un obbligo generale per il giudice di concedere termini su richiesta delle parti, in ogni caso la odierna parte reclamante, con la proposizione dell'odierno giudizio, ha avuto modo di specificare i motivi di doglianza avverso il provvedimento del G.E..
Tanto premesso, si osserva che la stessa parte reclamante, a sostegno della propria richiesta, adduce il mancato rispetto del termine di quindici giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva ex art. 557 c.p.c.. In particolare, riporta l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di 60 giorni posto dagli art. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c per il deposito della sentenza di condanna che converte il sequestro in pignoramento innanzi al competente giudice dell'esecuzione non si applicherebbe all'iscrizione a ruolo della relativa procedura esecutiva immobiliare;
incombente per il quale resterebbe fermo il termine di 15 giorni ex art. 557 c.p.c, decorrente dal pignoramento.
Tale orientamento, tuttavia, si ritiene non applicabile alla fattispecie in esame in quanto va considerato che l'esecuzione in questione si distingue dai normali procedimenti pag. 3/5 esecutivi immobiliari in quanto nasce a seguito di un provvedimento di sequestro conservativo che ha già posto un vincolo di indisponibilità sui beni pignorati. Non esiste, pertanto, un atto di pignoramento della parte che abbia preceduto l'iscrizione a ruolo.
L'art. 557 c.p.c. vigente, infatti, ai commi 1 e 2 recita: «
1. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. […]/ 2. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.
[...].». Ebbene, nel caso di procedura esecutiva avviata a seguito di sequestro conservativo, come nel caso di specie, a differenza di quanto accade nelle normali espropriazioni, non vi è né un precetto né un atto di pignoramento notificato da depositare ma soltanto la sentenza di condanna che dispone la conversione del sequestro in pignoramento e la pregressa ordinanza che ha disposto il sequestro conservativo.
Pertanto, è evidente che nel caso di specie non è possibile scindere l'attività di iscrizione a ruolo della proceduta esecutiva dall'attività di deposito della sentenza di condanna ex art. 156 disp. att. c.p.c. poiché l'iscrizione a ruolo si concretizza proprio in detto deposito. Quindi è solo dalla data di comunicazione/deposito della sentenza che può decorrere il termine per la sua annotazione a margine del sequestro già trascritto e per l'iscrizione a ruolo del pignoramento mediante deposito della sentenza di condanna innanzi al giudice competente per l'esecuzione.
Nel caso di un normale pignoramento immobiliare, invece, il termine per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva mediante il deposito degli atti di cui all'art. 557, comma
2, c.p.c. decorre dalla data in cui l'ufficiale giudiziario restituisce al creditore l'atto di pignoramento notificato ma in tale ipotesi il creditore è onerato della sola attività di deposito/iscrizione a ruolo essendo stati già eseguiti gli altri adempimenti.
Alla luce di quanto ora evidenziato appare, pertanto, irragionevole ed illegittimo estendere all'iscrizione a ruolo di un procedimento esecutivo immobiliare preceduto da sequestro conservativo il termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 1, c.p.c. per pag. 4/5 l'iscrizione a ruolo di una normale procedura esecutiva immobiliare sia perché si stratta di una situazione di fatto diversa da quella contemplata dalla suddetta norma, e quindi non suscettibile di identica disciplina, sia perché il termine di 15 giorni non è concretamente compatibile con tutti gli adempimenti che deve eseguire il creditore una volta ottenuta la sentenza di condanna e prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento.
Nel caso di specie, inoltre, i termini sono da ritenersi rispettati: la sentenza è stata pubblicata il 12.12.2024, annotata in data 14.1.2025 a margine della precedente trascrizione, effettuata ai sensi dell'art. 679 c.p.c. e depositata il 17.1.2025 con contestuale iscrizione a ruolo;
il tutto, dunque, entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.. Il 17.1.2025 è stata altresì formulata istanza di vendita (pertanto entro i 45 giorni dal deposito della sentenza e, pure, dalla sua pubblicazione); in data
22.1.2025 è stata depositata la certificazione notarile ex art. 567 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così dispone:
✓ rigetta il reclamo presentato da e Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza emessa dal G.E. in data 14.4.2025;
✓ condanna e a rimborsare, in favore Parte_1 Parte_2 di controparte, le spese del presente giudizio che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali
15% come per Legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, in data
27/08/2025.
Giudice relatore/estensore Presidente
DO SC NC IA CA
pag. 5/5