Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 13/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche composta dai magistrati:
dott. TE IL DE RO Presidente dott. Guido Petrigni Consigliere- relatore dott. Federico Lorenzini Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23867 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 51701, reso da SA RD, in qualità di
;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
della segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott.
Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni e il dott. Montecchiari,
FATTO
1. Con relazione n. 1025/2024 il magistrato istruttore deferiva o giudiziale n. 51701, reso da SA RD, in qualità di Azzurri, evidenziando la sussistenza di spese da ritenersi inammissibili e di varie criticità, denotanti una gestione anomala del fondo economale.
2. Al fine di rendere più agevole la disamina della relazione sottoposta macro-argomenti:
- profili generali;
- spese effettuate sino al 31 agosto 2017;
- spese effettuate dal 1/9 al 31/12/2017- f
- conclusioni.
3. Con riguardo al primo macro-argomento, il magistrato istruttore ha segnalato quanto segue.
Il conto in esame, datato 30/1/2018, è stato depositato presso questa Corte dal responsabile del procedimento in data 12/12/2022, a seguito di numerosi solleciti.
Non risulta, dunque, rispettato il termine per il deposito del conto, Con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 4 del 26/1/2017 erano state prenotate le somme a valere sul bilancio 2017 3.500,00 e risulta essere stata frazionata in tre differenti momenti con alla verifica della cassa economale al 31/12/2017, rileva che Il Fondo economale, costituito in data 8/2/2017 con mandato n. 27, ammonta ad 1.000,00. In seguito, sono stati emessi altri due mandati per anticipo cassa
.
Non risultano, tuttavia, provvedimenti dirigenziali, che abbiano Unitamente a tale verbale, è stato trasmesso anche il verbale n. 19 del 10/3/2017 di verifica del fondo economale, con il quale il revisore ha dato atto del controllo a campione effettuato su alcuni documenti di spesa, relativamente ad operazioni esegui tra gennaio e febbraio 2017, senza rilevare criticità.
L poi trasmesso i verbali delle verifiche ordinarie,
succitati verbali: il n. 19 del 10/3/2017 ed il n. 1 del 18/1/2018.
Il conto, redatto in base al mod. 23 di cui al D.P.R. n. 194/1996, è stato, però, compilato in maniera non chiara, in quanto le prime 36
(numerati in ordine progressivo) tutti datati 6/6/2017, mentre le successive 26 operazioni di spesa sono state associate ad altrettanti prosecuzione della precedente serie) tutti datati 4/8/2017.
Inoltre, risulta non chiara tre mandati di pagamento a titolo di anticipazione del fondo economale, lasciando presumere che prima di tale data non fossero state sostenute spese.
Il registro di cassa non è stato trasmesso, seppur considerato Ente (che disciplina il servizio Economato al Capo VII), mentre sono stati trasmessi soltanto con DAeD n. 56703/2024.
4. Per quanto riguarda il macro- spese sino al 31/8/2017 il magistrato istruttore ha rilevato che l trasmessi (con annessi giustificativi di spesa) riportano numerazioni progressive/lettere e date totalmente differenti rispetto a quelle indicate nel conto; inoltre, la progressività della numerazione è disgiunta dalla successione temporale delle spese.
L concernente la data di emissione del primo mandato di pagamento per la costituzione del fondo economale, risalente al 8/2/2017, risulta : infatti, il n. 14 di 100,00, il n. 15 di 44,80 e il n. 16 di 40,47 riguardano spese sostenute in date antecedenti a quelle del suddetto mandato.
Pertanto, secondo il magistrato istruttore, non è dato comprendere con quali fondi siano state pagate tali spese.
Gli importi delle singole spese indicate nei buoni trasmessi trovano, comunque, corrispondenza negli importi indicati nel mod. 23.
Tutte le spese sostenute (per un importo pari ad 3.364,72) risultano essere state rimborsate pagamento, tutti datati 22/9/2017, trasmessi con DAeD n. 48207.
Il rendiconto di tali spese è stato, tuttavia, irregolarmente approvato dallo stesso economo SA con determina n. 12 del 4/9/2017, in qualità di Responsabile del Settore VI- Sportello Unico Attività Produttive; risulta, comunque, apposto anche il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
Il conto non chiude in pareggio, in quanto il totale della sezione a d 6.864,72 ( 3.500,00 per anticipazioni più 3.364,72 per rimborsi spese), mentre il totale della versamenti d 3.364,72, venendosi, dunque, a determinare un differenziale tra i due importi, che corrisponde a quello , , alla tesoreria.
A tal proposito, il magistrato istruttore ha segnalato che, con DAeD n.
48207/2024, sono stati depositati due ordinativi d incasso, entrambi indicanti il 31/12/2017, ma materialmente introitati il n. 50 del 25/1/2018 per 771,82 ed il n. 175 del 13/3/2018 per 3.500,00).
Considerato che il revisore nel verbale n. 1 del 18/1/2018 ha riferito 31/12/2017 risulta pari ad 771,82 , il magistrato istruttore ha osservato che tale importo corrisponde alla differenza tra 3.500,00, esistente al 1/9/2017, e il totale delle spese sostenute dal 1/9/2017 al 31/12/2017, pari ad 2.272,18, non n. 51701 ma risultanti dai buoni integrazione documentale.
Peraltro, le suddette due reversali, per le quali non risultano compaiono
neanche nel mod. 23 relativo a per il 2018.
La gestione dei buoni economali appare, dunque, assai approssimativa per varie ragioni:
- anomalie nella loro identificazione (con numerazione fino a 35 e poi lettere da A ad AE e da B a Z) e datazione rispetto a quanto indicato nel conto;
- predisposizione di un modello standard, utilizzato per elencare indistintamente sia i pagamenti diretti eseguiti da rimborsi delle Ente o personalmente dallo stesso economo;
- firme e sigle per la quasi totalità illeggibili;
- date e firme talvolta assenti (buoni 9-14-15-23-25-C-E-F);
- descrizione sommaria delle spese, soprattutto di quelle relative al carburanti per i veicoli, sovente non identificati.
Le spese sembrano essere state eseguite in contanti, ad eccezione di due: buono n. 1 per 244,00 e buono n. 30 per 122,00, relativi a , ,
come indicato con nota DAeD n. 57564.
Ulteriori informazioni in merito alla gestione della carta di credito non sono state, tuttavia, fornite, nonostante siano state richieste con nota prot. n. 560/2024.
Tuttavia, secondo il magistrato istruttore, le spese sostenute possono considerarsi, nel complesso, conformi 40 del Ente, sebbene esso non indichi ad
amministratori e dipendenti spese da loro personalmente anticipate.
Tutti i buoni sono corredati dai relativi giustificativi di spesa, ad eccezione dei seguenti:
- n. 28 del 2/5/2017 91,50, recante firma di IE LI inerente ad acquisto di scatole per Raci quale è stato allegato soltanto un estratto del documento di trasporto del Corriere BRT;
- 8/6/2017 31,50, recante firma del LI, inerente ad acquisto di timbro per fatture elettroniche con sola indicazione del negozio;
- 15,40, recante firma del LI, inerente a incontro progetto PP 7,70 del pedaggio autostradale Pesaro-Civitanova Marche del 29/7/2017;
- con data non visibile) del SA, inerente ad acquisto di adesivi laminati per auto da GAF è stata allegata una ricevuta non fiscale indicante importo totale,
AF S
- 1/8/2017 21,15, recante firma del SA, inerente ad acquisto di materiali per pulizia emporio scontrini per 11,45.
Pertanto, ad avviso del magistrato istruttore, il totale delle spese da ritenersi inammissibili per carenza di idonea documentazione giustificativa, relativamente al periodo sino al 31/8/2017, è pari ad 290,40.
5. Per quanto riguarda il macro31/12/2017 fuori conto , il magistrato istruttore ha segnalato che esame , recentemente trasmessi con DAeD n.
56703, sono emerse numerose spese, risalenti al periodo dal 1/9/2017 al 31/12/2017, che, non essendo state originariamente inserite nel conto giudiziale n. 51701, vanno definite Tali buoni hanno la stessa numerazione progressiva di quelli relativi alle spese economali riferite al periodo sino al 31/8/2017, determinandosi, così, una duplicazione di numerazioni (con due buoni economali recanti il recanti il cc.)
sino al n. 35, dal quale riprende la numerazione singola dei buoni in questione sino al n. 43.
Inoltre, il magistrato istruttore ha evidenziato che la modalità di 2017 presenta anomalie e criticità analoghe a quelle rilevate per le spese sino al 31/08/2017, ricomprese nel mod. 23.
Peraltro, i buoni n. 12 e n. 16 risultano sottoscritti direttamente dai titolari degli esercizi commerciali, in cui erano stati effettuati gli acquisti.
Tuttavia, secondo il magistrato istruttore, le spese sostenute possono considerarsi, nel complesso, conformi 40 del Ente, sebbene esso non indichi ad
amministratori e dipendenti spese da loro personalmente anticipate.
Tutti i buoni sono corredati dai relativi giustificativi di spesa, ad eccezione dei seguenti:
- n. 26 del 30/10/2017, Straffi SA
(Responsabile del Servizio Finanziario), inerente a pagamento SIAE -
raccomandata- parcheggio varie ricevute per un totale di soli 37,10 ;
- n. 29 del 28/11/2017, Straffi, inerente missione per acquisto divise di polizia soltanto una ricevuta pedaggio autostradale;
- n. 42 (con data non leggibile), SA, cartelli indicatori per nuova sede stata allegata una ricevuta non fiscale, indicante importo totale,
AF S
-
di frecce direzionali per nuova sede allegata una ricevuta non fiscale, indicante importo totale, oggetto, n.
AF S
Pertanto, ad avviso del magistrato istruttore, il totale delle spese da ritenersi inammissibili per carenza di documentazione giustificativa, , è pari ad ,06.
relativa al buono n. 2 del 17/10/2017 39,32, inerente alla spesa per in quanto come firmatario del buono compare il SA bollettino postale appare pagato da tale LA Giulio.
Anche il rendiconto di tali spese è stato, tuttavia, irregolarmente approvato dallo stesso economo SA con determina n. 41 del 28/12/2017, in qualità di Responsabile del Settore VI- Sportello Unico Attività Produttive; risulta, comunque, apposto anche il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
Il magistrato istruttore ha anche segnalato che con DAeD n. 56641 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso, ad integrazione, sei mandati di pagamento (dal n. 66 al n. 71), tutti datati 12/2/2018, rendiconto
economato al 31/12/201731/12/2017 Tali mandati non sono, però, riportati neanche nel successivo conto per il 2018.
incasso n. 175 per 2.728,18 è stata restituzione dei fondi economali 2017 .
Il magistrato istruttore ha, infine, rilevato che la somma degli importi delle spese economali dal 1/9/2017 al 31/12/2017, come da buoni trasmessi, sarebbe, in realtà, pari ad 2.379,37 e non 2.728,18, con un differenziale, dunque, di 348,81, che non può ritenersi ammissibile per carenza di documentazione giustificativa, nonostante importo di 2.379,37 sia stato indicato anche dal Organo di revisione nel verbale n.
1 del 18/1/2018, concernente la verifica della cassa economale al 31/12/2017.
6. Conclusivamente, il magistrato istruttore così riepilogava le irregolarità formali e sostanziali riscontrate in sede di revisione del conto giudiziale n. 51701
- Le spese da ritenersi inammissibili e, quindi, non discaricabili, per carenza di idonea documentazione giustificativa correlata ai buoni , ammontano ad 696,46 ( ,
406,06 d 31/12/2017).
- Le spese da ritenersi inammissibili e, quindi, non discaricabili, per
),
ammontano ad 348,18.
- Il conto non chiude in pareggio, essendovi un importo residuale, corrispondente
al 31/12/2017), non desumibile dal conto stesso.
- Il conto in esame rappresenta una situazione parzialmente diversa rispetto a quella effettivamente verificatasi, considerato che:
- il residuo reale del fondo economale al 31/12/2017 è pari ad 771,82 ed è stato chiuso con reversale d incasso n. 50 del 25/1/2018 di pari importo (tale residuo, però, non è indicato né può essere dedotto dal per un importo di 2.728,18, coperte presumibilmente con esistente al 1/9/2017, pari ad 3.500,00);
- del 2017 sono state rimborsate con appositi mandati di pagamento datati 12/2/2018; inoltre, il fondo economale 2017 è stato parzialmente chiuso con reversale d incasso n. 50 del 25/1/2018 di 771,82 e poi chiuso definitivamente con reversale n. 175 del 13/3/2018 di 2.728,18, in violazione del principio di competenza che caratterizza la gestione economale.
Peraltro, le operazioni eseguite nel 2018 non sono state neppure Sembra, infatti, che nel 2018 sia stato attivato un altro fondo economale, totalmente disallineato con la gestione avvenuta nel 2017 ed indipendente da essa.
- Risultano la mancata trasmissione del giornale di cassa nonchè emissione di mandati di pagamento e di reversali d incasso, in assenza di formali atti autorizzativi.
- Le spese economali relative ai buoni nn. 14, 15 e 16, per un totale di 185,27, sostenute prima del 8/2/2017 (data di emissione del primo mandato di pagamento per la costituzione del fondo economale) non , in quanto ad esse successiva.
- , utilizzato in maniera indistinta per diverse situazioni, risultando altresì: una compilazione sommaria, approssimativa e poco chiara dei buoni; una numerazione e una datazione manuale dei buoni diversa da quella del conto; una duplicazione della numerazione dei buoni per spese diverse; auto-approvazione del rendiconto delle spese economali da parte dello stesso SA; una carenza informazioni circa ; esecuzione di rimborsi da parte , in assenza di esplicita indicazione nel Regolamento di C Ente.
Pertanto, il magistrato istruttore, ritenendo il conto viziato da plurime irregolarità e non discaricabile, lo rimetteva al vaglio del Collegio.
7.
memoria, con la quale sostanzialmente ammetteva la sussistenza delle varie irregolarità riscontrate dal magistrato istruttore, fornendo delucidazioni in ordine alle ragioni che le avrebbero determinate e riservandosi di produrre in udienza gli originali dei documenti giustificativi delle spese, che erano state segnalate come inammissibili dal magistrato istruttore.
8. va la suddetta documentazione, mentre il dr. Montecchiari, Responsabile del Servizio va
nella sua gestione, non essendo dotato di adeguata preparazione professionale in materia contabile ed avendo operato in una situazione emergenziale, determinata dagli eventi sismici verificatisi nel 2016; il necessaria per valutare giustificazioni ivi addotte, chiedeva che venisse dichiarata fosse valutata, da parte del Collegio, laddove fossero stati riscontrati ammanchi o gravi indizi di disorganizzazione, la trasmissione degli atti alla Procura, al fine di verificare eventuali profili di responsabilità amministrativa.
9. Con ordinanza n. 8/2025, rilevata la necessità di vagliare la congruità ed esaustività della nuova documentazione prodotta, il Collegio rimetteva il conto al magistrato istruttore per il completamento dell istruttoria e le conseguenziali valutazioni.
10. Con relazione integrativa, depositata in data 6 ottobre 2025, il magistrato istruttore ha elencato le spese economali eseguite sino al 31/8/2017 (originariamente segnalate come inammissibili), da ritenersi ora ammissibili, a seguito del recente deposito in data 9/7/2025 di congrua documentazione giustificativa:
- buono n. 28 del 2/5/2017 di 91,50, sottoscritto da IE LI , per acquisto di scatole per RACI
- b 15,40, sottoscritto da IE LI, relativo incontro progetto PIPPI
- b 1/8/2017 di 21,15, sottoscritto da RD SA, per acquisto di materiali .
Inoltre, il magistrato istruttore ha confermato , per carenza d idonea documentazione contabile giustificativa, delle seguenti spese:
- b 8/6/2017 di 31,50, sottoscritto da IE LI, per acquisto di timbro per fatture elettroniche essendo allegata intestazione grafica del negozio);
- b 1/8/2017 di 21,15, sottoscritto da RD SA, per acquisto di , non ammissibile per 7,10 (a causa di scontrino illeggibile, completamente scolorito);
- b 1/3/2017 di acquisto di materiali di essendo stati incongruamente allegati due scontrini, rispettivamente, di 4,50 della per bestiame e di 8,00 s riparazione s ;
per un totale di spese irregolari di 51,10.
Per quanto concerne il b , sottoscritto dal SA, per spesa di 150,00, relativa ad acquisto di la G , il magistrato istruttore ha rilevato che tale spesa trova collocazione nella ricevuta di pagamento (indicante importo totale e oggetto), già trasmessa durante la fase istruttoria, che, tuttavia, risulta izio commerciale ma non appare rilevante ai fini fiscali.
Per quanto riguarda le , il magistrato istruttore ha ribadito che dal trasmessi con DAeD n. 56703 emerge una moltitudine di spese che non era 1701 e, pertanto, sono Tali buoni hanno la stessa numerazione progressiva dei buoni relativi alle spese economali del periodo precedente, generandosi, così, una duplicazione di numerazioni.
Peraltro, il registro della cassa economale, benchè richiesto, non è stato trasmesso.
In pratica, le modalità della gestione documentale delle spese sono analoghe a quelle del periodo antecedente, con tutte le criticità già descritte.
In tale contesto, il magistrato istruttore ha elencato le spese economali eseguite 31/8/2017 (originariamente segnalate come inammissibili), da ritenersi ora ammissibili, a seguito del recente deposito in data 9/7/2025 di congrua documentazione giustificativa:
- buono n. 26 del 30/10/2017, Straffi SA (Responsabile del Servizio Finanziario), inerente a pagamento SIAE - raccomandata- parcheggio
- buono n. 29 del 28/11/2017, Straffi, inerente missione per acquisto divise di polizia
- buono n. 2 del 17/10/2017 39,32, inerente alla spesa per
.
Relativamente ai buoni n. 42 (con data non leggibile)
recante firma del SA, cartelli indicatori per nuova sede e di frecce direzionali per nuova sede risultano tuttora allegate ricevute non fiscali, indicanti importo totale, oggetto, n. pezzi e timbro della AF S .
11. Conclusivamente, nella relazione integrativa del 6/10/2025 il magistrato istruttore ha riepilogato le irregolarità formali e sostanziali rilevate a seguito della revisione del conto n. 51701/2017 e residuate anche dopo gli ulteriori approfondimenti disposti dal Collegio con rdinanza n. 8/2025, evidenziando, , quanto segue.
- Le spese ritenute inammissibili e, quindi, non discaricabili, per assenza di idonea documentazione giustificativa correlata ai buoni , ammontano ad 51,10.
- Le spese ritenute inammissibili e, quindi, non discaricabili, per contabile), ammontano ad 348,81.
- Il conto non chiude in pareggio, con un importo residuo pari , non desumibile dal conto stesso.
- Il conto esaminato rappresenta una situazione parzialmente diversa rispetto alla gestione effettivamente verificatasi, in quanto:
il residuo reale del fondo economale al 31/12/2017 è pari ad 771,82, restituito con reversale d incasso n. 50 del 25/1/2018 di pari importo;
tale residuo, però, non è né indicato né può essere dedotto dal conto, il importo di fondo economale 2017 al 1/9/2017, pari ad 3.500,00;
di pagamento datati 12/2/2018; inoltre, il fondo economale 2017 è stato parzialmente restituito con reversale d incasso n. 50 del 25/1/2018 di 771,82 e poi restituito definitivamente con reversale n.
175 del 13/3/2018 di 2.728,18, prescindendo dal principio di competenza che caratterizza la gestione economale.
12. Con memoria depositata in data 24 novembre 2025, il SA ha precisato che i ritardi nella presentazione del conto e nella chiusura della cassa economale sono dipesi da cause oggettive, che hanno impedito il rispetto dei termini ordinari.
La corretta delle funzioni economali richiede, infatti, la piena disponibilità di documentazione contabile
(registri, supporti informatici, atti amministrativi), che nel periodo in esame risultava in gran parte non agevolmente accessibile, a causa di varie situazioni (eventi sismici, conseguenti disfunzioni organizzative ecc.).
Ciò nonostante, la gestione economale, pur con tutte le criticità rilevate dal magistrato istruttore, sarebbe stata sostanzialmente trasparente e non avrebbe arrecato alcun danno patrimoniale .
a stessa nomina, in via provvisoria, del SA quale economo, unico funzionario designabile per tale incarico, anche se privo di esperienza in materia contabile, va inquadrata ella situazione emergenziale in Ente s trovato ad operare.
, riguardante acquisti di materiali di pulizia e fornitura di copia di chiavi, benchè gli scontrini siano stati erroneamente digitati dal fornitore.
Per quanto riguarda alcuni buoni risalenti ad epoca anteriore che, in realtà, si trattava di spese che erano state anticipate da terzi, con relativi rimborsi da lui effettuati soltanto
.728,18, giustificata; in proposito, il SA ha allegato copie dei documenti 13. All odierna udienza, il SA ha confermato quanto illustrato nella memoria difensiva.
Il P.M. ha sostenuto che la gestione effettuata da SA risulta essere stata assai farraginosa e caratterizzata da numerose criticità; ha, pertanto, concluso per la dichiarazione d irregolarità del conto, con eventuali idoneità o meno della documentazione giustificativa prodotta.
DIRITTO
1. Preliminarmente, appare utile richiamare la normativa e i consolidati orientamenti della giurisprudenza in materia di resa del conto, con particolare riferimento al settore degli Enti locali.
Sul piano sostanziale, il fondamento costituzionale dell'obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio va innanzitutto rinvenuto nelle disposizioni . 81 (anche a seguito delle modifiche particolare, a seguito della recente riformulazione del comma 1) e degli artt. 100 e 103, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle gestioni finanziarie pubbliche.
, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, basata sul disposto dell'art. 103 della Costituzione, è proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei bisogni della collettività, debba essere assoggettato alla garanzia della correttezza della sua gestione, garanzia che va attuata mediante lo strumento del conto giudiziale .
Requisito fondamentale del giudizio di conto è quello della sua necessarietà, ragion per cui nessun agente contabile che abbia, comunque, maneggio di denaro e di pubblico può sottrarsi fondamentale dovere.
Il giudizio di conto, in quanto posto a presidio degli irrinunziabili diritti patrimoniali e della correttezza delle gestioni economicofinanziarie delle pubbliche amministrazioni, si contraddistingue, dunque, per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di risorse di provenienza pubblica e a nessun agente contabile, che abbia maneggio di denaro e di valori di proprietà dell'ente, è consentito sottrarsi all'obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio, sia nel senso che il conto va esaminato da questa Corte nella sua interezza.
Più di recente, il Codice di giustizia contabile (D.lgs. n. 174/2016) ha ribadito La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto"
La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a termini di legge" (art. 137).
Con riguardo all'economo, va sottolineato che esso rientra indubbiamente nella nozione generale di agente contabile desumibile dall'art. 178 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).
Secondo la consolidata giurisprudenza, le spese economali si pongono in deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti di beni e servizi, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste ed urgenti afferenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il normale funzionamento della struttura amministrativa.
Tali peculiari modalità di approvvigionamento e di spesa trovano fondamento in principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell esigenza di consentire alle amministrazioni di far fronte con celerità alle spese indifferibili per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili verrebbe a costituire un ostacolo al buon amministrativa.
Sotto il profilo contabile, mentre l'ordinario procedimento di spesa viene avviato con l'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest'ultima relativamente agli enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio; invece, negli enti pubblici a contabilità economica si fa riferimento al c.d.
budget), la procedura di spesa economale viene avviata con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità finanziarie ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio- budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi "ratificato" dal dirigente del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio e riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale (cfr.
Sez. Molise, sent. n. 31/2016, Sez. Piemonte, sent. n. 45/2017).
Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale deriva la necessità che le amministrazioni al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva verifica del buon esito delle medesime.
La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante la resa del conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.
Ciò premesso, elle spese economali, allorquando esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non siano, comunque, riconducibili a finalità istituzionali
.
2. Orbene, con riguardo al conto giudiziale in esame, occorre evidenziare come le numerose irregolarità segnalate dal magistrato istruttore siano state sostanzialmente ammesse dallo stesso economo SA, salvo addurre talune giustificazioni e parziali esimenti e meglio documentare alcune spese oggetto di contestazione.
Tali argomentazioni difensive non consentono, tuttavia, di superare le criticità di fondo, che sono state evidenziate dal magistrato istruttore, e, quindi, di ritenere, sotto tali profili, il conto regolare.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che le varie anomalie sopra illustrate, pur indubbiamente censurabili, non appaiono, tuttavia, aver comportato sostanziali danni e ciò tenuto conto anche
giustificazione di varie spese, che dimostra la loro concreta attinenza alle finalità istituzionali.
confermato anche dal dott. M ,
oltre ad essere sfornito di adeguata esperienza in materia contabile, si sia trovato ad operare in una situazione caratterizzata da carenza di personale che potesse guidarlo nonchè da disfunzioni organizzative, ,
rendendo difficoltosa la corretta gestione e conservazione della documentazione contabile.
3. Conclusivamente, il Collegio ritiene, ferma restando la pronunzia d irregolarità del conto relativamente ai profili sopra illustrati, che non vi sia luogo a provvedere ad Sussistono idonei motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, definitivamente pronunziando:
dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 51701, finanziario 2017 da SA RD, in qualità di economo de , con sede in San Ginesio
(MC), senza, tuttavia, addebiti a carico del medesimo agente contabile.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente Guido Petrigni TE IL DE RO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)