TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 167/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRESSANI SARA Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Via Mazzini n. 33;
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARESANA ROBERTA e Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in Garlasco, C.so Cavour n. 187;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NN dè DI (PV), in data
06/10/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune alla Parte II, Serie A, n. 10, dell'anno 2007; separati consensualmente con sentenza n. 1514/23 del 17/11/2023 pubblicata il 29.11.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1. La figlia minore è affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la residenza paterna.
2. La casa coniugale sita in NN de' DI, Via Peppino Gianola n. 41, di proprietà del Per_ sig. , è assegnata al marito il quale, la abiterà con la figlia minore;
Parte_1
3. Per quanto concerne il diritto di visita, sarà esercitato con le seguenti modalità: Per_
- la figlia minore starà con la madre a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00 sino alla Domenica sera alle 21,30; Per_
- durante la settimana, la figlia minore starà con la madre, ogni qualvolta lo vorrà previo congruo avviso alla madre;
- durante le feste natalizie la minore trascorrerà, alternativamente, un anno con la madre e un anno con il padre nel periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre;
viceversa, con l'altro genitore trascorreranno il periodo dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà alternativamente ogni anno un periodo di 4 giorni con entrambi i genitori;
- durante le vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, da comunicarsi ogni anno entro la fine del mese di maggio;
- le vacanze che i genitori vorranno organizzare con la figlia, saranno comunicate all'altro coniuge almeno 30 giorni in anticipo, tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi. Le feste calendarizzate seguono il regime dell'alternanza;
- le parti concordano che nell'applicare le regole relative al diritto di visita della minore si atterranno a criteri di elasticità e buon senso;
- le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno decise di comune accordo dai genitori;
a tal fine, entrambi i genitori si impegneranno al massimo livello di comunicazione possibile al fine di consentire l'effettiva gestione della figlia in regime di affido condiviso.
4. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese extra assegno e straordinarie così come da Protocollo approvato dall'Ordine degli Avvocati e dal Tribunale di
Pavia, che si consegna ai genitori
5. Entrambi i genitori nulla ostano al rilascio dei rispettivi passaporti per la figlia minorenne
6. Le parti, titolari di redditi propri, danno atto di aver regolato ogni loro rapporto, comprese le spese legali che saranno sostenute “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21701/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia del 17.11.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione delle parti. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in NN Dè DI (PV) il giorno 06/10/2007 Parte_1 Parte_2
(atto n.10, parte II, serie A, anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 167/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRESSANI SARA Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Via Mazzini n. 33;
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARESANA ROBERTA e Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio in Garlasco, C.so Cavour n. 187;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NN dè DI (PV), in data
06/10/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune alla Parte II, Serie A, n. 10, dell'anno 2007; separati consensualmente con sentenza n. 1514/23 del 17/11/2023 pubblicata il 29.11.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1. La figlia minore è affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la residenza paterna.
2. La casa coniugale sita in NN de' DI, Via Peppino Gianola n. 41, di proprietà del Per_ sig. , è assegnata al marito il quale, la abiterà con la figlia minore;
Parte_1
3. Per quanto concerne il diritto di visita, sarà esercitato con le seguenti modalità: Per_
- la figlia minore starà con la madre a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00 sino alla Domenica sera alle 21,30; Per_
- durante la settimana, la figlia minore starà con la madre, ogni qualvolta lo vorrà previo congruo avviso alla madre;
- durante le feste natalizie la minore trascorrerà, alternativamente, un anno con la madre e un anno con il padre nel periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre;
viceversa, con l'altro genitore trascorreranno il periodo dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà alternativamente ogni anno un periodo di 4 giorni con entrambi i genitori;
- durante le vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, da comunicarsi ogni anno entro la fine del mese di maggio;
- le vacanze che i genitori vorranno organizzare con la figlia, saranno comunicate all'altro coniuge almeno 30 giorni in anticipo, tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi. Le feste calendarizzate seguono il regime dell'alternanza;
- le parti concordano che nell'applicare le regole relative al diritto di visita della minore si atterranno a criteri di elasticità e buon senso;
- le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno decise di comune accordo dai genitori;
a tal fine, entrambi i genitori si impegneranno al massimo livello di comunicazione possibile al fine di consentire l'effettiva gestione della figlia in regime di affido condiviso.
4. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese extra assegno e straordinarie così come da Protocollo approvato dall'Ordine degli Avvocati e dal Tribunale di
Pavia, che si consegna ai genitori
5. Entrambi i genitori nulla ostano al rilascio dei rispettivi passaporti per la figlia minorenne
6. Le parti, titolari di redditi propri, danno atto di aver regolato ogni loro rapporto, comprese le spese legali che saranno sostenute “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21701/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia del 17.11.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione delle parti. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in NN Dè DI (PV) il giorno 06/10/2007 Parte_1 Parte_2
(atto n.10, parte II, serie A, anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4