Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 201/2025
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to CRAPULLI GIUSEPPE ricorrente contro
Controparte_1
( ), resistente contumace P.IVA_1
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/3/2025 la ricorrente ha chiesto:” 1)in via principale, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a Parte_1
vedersi riconosciuto la complessiva somma di 2.584,00 euro a titolo di retribuzione di lavoro subordinato, oltre interessi e rivalutazione come per legge e contributi da versare a cura della in solido con il CP_2 CP_1
Comune di Arzachena ex articolo 1676 codice civile, che pertanto andranno
2)In via subordinata, ingiungere al Comune di Arzachena l'applicazione di quanto espressamente previsto dall'articolo 30 comma 6 del D. Lgs 50/2016; 3
)sempre in via principale, condannare la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore codice fiscale
[...]
con sede in Caltanisetta alla via Carlo Pisacane 32, e il P.IVA_1 [...]
con sede in Arzachena alla via Firenze n.2, in persona del CP_4
Sindaco pro tempore legale rappresentante ex legge (codice fiscale
P. Iva al pagamento delle spese legali e P.IVA_2 P.IVA_3
giudiziarie connesse al presente procedimento, con distrazione a favore del sottoscritto Avvocato antistatario.
Si è costituito in giudizio il ed ha eccepito Controparte_4
preliminarmente l'improcedibibilità del ricorso per cessata materia del contendere a seguito della scrittura privata di transazione tra la ricorrente e la
, l'inesistenza e/o l'invalidità della Controparte_3
procura alle liti, l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'Ente, totalmente carente di legittimazione passiva;
Ha contestato il ricorso in ogni sua articolazione e prospettazione nei confronti dell'Ente Comunale.
Ha chiesto:” 1) In via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere per espressa rinuncia al giudizio pendente da parte della ricorrente coma da atto di transazione datato 12.04.2025 tra la sig.ra Parte_1
e la 2) In via subordinata ed Controparte_3
ulteriormente preliminare: - dichiarare l'invalidità e/o l'inesistenza della procura alle liti, con i conseguenti effetti sul ricorso proposto;
3) In via
Pag. 2 di 4 subordinata ed ulteriormente preliminare: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e la conseguente sua Controparte_4
estromissione dal giudizio;
4) In via subordinata e nel merito: - rigettare tutte le domande spiegate nei confronti del in quanto Controparte_4
infondate in fatto e in diritto;
5) In Via ulteriormente subordinata nel merito: - dichiarare l'inammissibilità della domanda di cui al punto 3) delle conclusioni del ricorso: “In via subordinata, ingiungere al Comune di Arzachena
l'applicazione di quanto espressamente previsto dall'articolo 30 comma 6 del
D.Lgs.50/2016” essendo tale norma abrogata e, come tale, priva di efficacia;
6) In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, compresi oneri accessori di legge, rappresentati dagli oneri riflessi considerato che la difesa tecnica è svolta da Avvocato iscritto all'Albo degli avvocati pubblici”.
Parte convenuta è rimasta contumace. Controparte_3
All'udienza odierna parte ricorrente ha dichiarato di avere transatto la controversia con la e pertanto cessata la materia del contendere;
ha CP_1
chiesto la dichiarazione giudiziale di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte convenuta si è associata. Controparte_4
Preso atto delle deduzioni delle parti costituite e letta la scrittura privata di transazione (doc. 1 Comune di Arzachena), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
-dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 di 4 - spese compensate.
04/06/2025
Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 4 di 4