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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
25.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: risarcimento danni tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Baldino;
Parte_1 attore
CONTRO in persona del l.r.p.t., con l'avv. Francesco Corina;
CP_1 convenuto
NONCHÉ
residente in [...] Loc. Scalzati di Casole Bruzio – 87059 Controparte_2
Casali Del MA (CS)
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha evocato in giudizio la compagnia assicuratrice e Parte_1 Controparte_2
l , rispettivamente proprietario (conducente) e compagnia Controparte_3
assicurativa del veicolo Audi A6 targato CX880TZ, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il
14.02.2021 alle ore 11:20 circa, in Località Casole Bruzio di Casali Del MA (CS), presso il nei pressi del centro commerciale “Pianeta Pulito” quando, mentre si Parte_2
trovava a piedi in prossimità del marciapiede, veniva urtato sul fianco sinistro dal conducente dall'auto condotta dal che procedeva in retromarcia, manovra vietata. CP_2
Evidenziava che per effetto dell'urto, cadeva rovinosamente a terra, cagionandosi la rottura del femore.
Si costituiva esclusivamente la compagnia , preliminarmente Controparte_3
eccependo il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, sulla scorta della negazione di qualsivoglia urto del pedone da parte del conducente del veicolo Audi A6, che aveva ricostruito in termini alternativi la vicenda, riferendo di una caduta accidentale del , senza alcun impatto Pt_1 con la propria vettura.
In via subordinata, chiedeva accertarsi il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, per l'incauto attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, e la riduzione corrispondente dell'eventuale importo riconosciuto, previa decurtazione di quanto già liquidato in via stragiudiziale dalla compagnia.
Deduceva pure la riferibilità delle conseguenze lesive riportate alla condizione di osteoporosi riportata dal danneggiato, processo fisiologico che avrebbe dovuto tenersi in debita considerazione ai fini del riconoscimento del nesso di causalità tra “presunto” impatto e rottura del femore.
Espletata la procedura di negoziazione assistita, integrati gli scritti, assunta prova orale e disposta ctu medico legale, la causa viene all'esito per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive e di replica.
Ciò premesso, la domanda proposta da parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
E' noto che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone opera, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore, per la quale lo stesso si presume responsabile del sinistro salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ovvero dimostri di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (v. Cass. 28.3.2022, n. 9856). La stessa giurisprudenza ha peraltro ribadito come la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell' art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (v. Cass. 25.1.2024, n,. 2433).
Più precisamente, ai fini della valutazione e della quantificazione del concorso da parte del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. 13.7.2023, n. 20137 e, anche, Cass. n. 2241/2019).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità "l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto" (cfr. Cass 13.7.2023, n.20140).
Dunque, la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, così come l'anomalia della sua condotta non sono sufficienti al superamento della presunzione;
occorre invece che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile (cfr. Cass. n. 24472/2014; n.
3964/2014 "in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile"; n. 5399/2013; n.3542/2013; n. 6707/1993 "nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell'obbligo di dare la precedenza al conducente, può essere considerata una concausa dell'evento ma non esclude, di per sé, la responsabilità del conducente, la cui colpa, essendo egli comunque tenuto alla osservanza delle regole di comportamento degli artt.
101 e 102 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, può essere esclusa solo se l'ostacolo si sia frapposto in modo così improvviso ed imprevedibile da non essere evitabile e non quando, quindi, esso avrebbe potuto e dovuto essere percepito ove il conducente avesse usato l'ordinaria prudenza ed accortezza, senza lanciare il suo veicolo ad una velocità che, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo
e di luogo, doveva considerarsi eccessiva".)
Dunque, in tale ipotesi la responsabilità del conducente è esclusa solo “quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza" (cfr. Cass. n.4551/ 2017; n.
21249/2006).
Pertanto, secondo l'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel caso di investimento di un pedone, la responsabilità esclusiva dello stesso può essere affermata solo quando ricorrono le seguenti circostanze:
1) il conducente, per motivi estranei a ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
2) i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto;
3) nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.
Costituisce pure principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen.,
12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285/1992. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. civ., 30.11.1992, n. 1207).
Nel caso di specie, è oggetto di contestazione fra le parti, innanzitutto, la circostanza che il sia stato impattato dal veicolo del nelle circostanze di tempo e di luogo Pt_1 CP_2
allegate in citazione.
Sulla dinamica del sinistro sono stati sentiti i testimoni indicati da parte attrice.
Significativa è, innanzitutto, la dichiarazione resa da , il quale ha assistito Testimone_1 all'incidente, in quanto “posizionato frontalmente rispetto all'incidente avvenuto ed ero a piedi”.
Ebbene, alla domanda “è vero che, all'improvviso, l'Audi A6 iniziava una pericolosa manovra di retromarcia, non consentita, per tentare l'inversione di marcia nel bivio stesso e, sempre procedendo in retromarcia con la vettura, senza curarsi della presenza di cose e/o persone sui luoghi, investiva il pedone sig. , che si trovava dal lato dell'attività commerciale "Pianeta Pulito", fuori Parte_1 dalla carreggiata di percorrenza veicolare, in prossimità del marciapiede, così urtandolo sul fianco sx con la parte posteriore della vettura e facendolo cadere rovinosamente a terra”, il teste ha risposto: “si è vero” e, nello specificare le modalità dell'investimento, ha chiarito che “il
ha messo le mani avanti, per proteggersi dalla macchina, Audi, che stava procedendo in Pt_1 retromarcia ed è caduto;
stava venendo verso di me per attraversare la strada ed, a quel Pt_1 punto, l'Audi ha fatto retromarcia. Lui Ha cercando di difendersi bloccando l'auto con le mani ed seguito di ciò è caduto. A quel punto ho urlato all'autista dell'Audi di fermarsi, e lui si è fermato.
Ho viso a quel punto caduto a terra, sul lato destro, a peso morto”. Pt_1
La dichiarazione fuga le perplessità sollevate da parte convenuta in ordine alla verificazione dell'impatto, atteso che dà conto dell'urto della vettura contro il pedone, che ha messo le mani avanti per proteggersi ed è immediatamente caduto sul lato opposto a quello dell'impatto. Ha, quindi chiarito che alla proiezione a terra del non sono Pt_1
seguite le fasi di accostamento, sormontamento e trascinamento del pedone per l'intervento dei passanti, che hanno gridato, allertando il conducente.
La ricostruzione, peraltro, trova conferma nella stessa dichiarazione rilasciata dal CP_2
e prodotta dalla Compagnia, nella parte in cui questi ha riferito che mentre stava effettuando la manovra di retromarcia veniva fermato da alcuni passanti che lo avvertivano della caduta di un pedone.
Gli altri testimoni non hanno assistito all'impatto, essendo sopraggiunti dopo la caduta, confermando, in ogni caso, nel suo complesso, la veridicità della grave situazione lesiva riportata dal in conseguenza dell'urto. Pt_1
In corso di causa deve, quindi, ritenersi emerso con sufficiente certezza che l'impatto sia avvenuto mentre l'attore era intento ad attraversare, poco fuori dalle strisce pedonali, nei pressi del negozio Pianeta Pulito, e il conducente dell'Audi eseguiva la manovra di retromarcia all'interno del bivio, senza avvedersi della presenza del pedone.
Non vale ad escludere la responsabilità del il fatto che l'entità dell'impatto tra il CP_2 veicolo e il sia stata lieve o meno, considerato che ciò che rileva è esclusivamente Pt_1 che vi sia stato un contatto dal quale è poi derivata la caduta a terra del pedone.
Ed ancora, appare assolutamente dirimente il principio per cui l'autore del comportamento imputabile risponderà per intero delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo, ancorché a quest'ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (principio del nothing or all o thin skull rule): invero, qualora i fattori naturali, che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento dell'uomo, non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento dannoso, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendosi operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa.
In applicazione di tale principio, le pregresse situazioni patologiche del paziente sono prive di efficacia interruttiva del rapporto eziologico ex art. 41 c.p., anche se eventualmente preponderanti, secondo un principio condiviso anche da altre giurisdizioni, da tempo predicative della c.d. thin skull rule, in base al quale, ad esempio, se un uomo viene negligentemente investito o in altro modo leso nel suo corpo, non costituisce valida difesa, contro l'azione risarcitoria avanzata dal danneggiato, il sostenere che questi avrebbe riportato una lesione di minore entità, o addirittura nessuna lesione, se non avesse avuto un cranio inusitatamente sottile o un cuore inusitatamente debole.
Nella specie, appare irrilevante, quindi, la condizione di fragilità osteoporotica del
Baldino, allegata dalla convenuta onde escludere e/o attenuare le conseguenze lesive riportate dal danneggiato. Ciò posto, la condotta tenuta dal conducente dell'Audi A 6 appare colposa ed eziologicamente rilevante ai fini della verificazione del sinistro in quanto questi risulta aver eseguito una manovra di retromarcia non consentita – in quanto all'interno di un bivio, in direzione contraria al senso di percorrenza – peraltro in maniera inaspettata, ovvero dopo aver imboccato la via Verticelli con direzione di marcia in salita, verso il bar pasticceria Dea.
A ciò si aggiunga che la conformazione della strada, sita in un centro abitato e la relativa intersezione caratterizzata da una curva in salita, avrebbe imposto al convenuto di prestare maggiore attenzione nella manovra di retromarcia svolta tenuto conto anche della prevedibile presenza di pedoni, trattandosi di centro urbano costellato di attività commerciali.
Dall'altra parte, appare sussistente una condotta non esente da colpa in capo all'attore/pedone.
Quest'ultimo ha infatti attraversato la via in prossimità di una curva, nonché in assenza della apposita segnalazione orizzontale (strisce pedonali).
non si è, quindi, attenuto a quanto disposto dall'art 190/ 2 comma del d. Parte_1
lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), avendo attraversato la carreggiata senza servirsi dell'attraversamento pedonale posto a meno di 100 metri.
Appurata la violazione delle regole della circolazione stradale da parte del deve, Pt_1 nondimeno evidenziarsi che il conducente del veicolo avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla presenza di eventuali utenti della strada in transito, posto che l'attraversamento dei pedoni (anche fuori dalle strisce pedonali) non è una circostanza imprevedibile ed infrequente. E ciò vieppiù in un tratto di strada ove nelle immediate vicinanze è posto l'attraversamento pedonale, il che lascia presumere la presenza di pedoni e rende doverosa una condotta di guida prudente, onde consentire l'arresto della marcia in tempo utile.
A ciò si aggiunga che aveva già iniziato l'attraversamento della strada, per Parte_1
cui il conducente della vettura, ha avuto la possibilità di avvistarlo, non essendo state neppure allegate condizioni di luce e tempo proibitive.
Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che l'attore abbia concorso nella misura del
20% alla causazione del sinistro mentre la maggior quota di responsabilità, pari all'80%, va attribuita al conducente Controparte_2 Tanto premesso, si richiamano gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta, rispetto ai quali non vi è ragione di dissentire in quanto resa alla stregua dei migliori criteri della scienza medica all'esito di approfondita analisi della documentazione in atti ed anamnesi patologica dell'attore, con motivazione adeguata ed esente da profili incoerenti e/o contraddittori.
Il nominato CTU, ritenuto soddisfatto il nesso di causalità materiale tra il sinistro per cui è causa, le lesioni riportate dall'attore e il quadro menomante obiettivato al momento dell'esame della periziando, ritenuto definitivamente stabilizzatosi, ha quindi così determinato il danno biologico subito dall'attore: “Postumi permanenti stabilizzati ed inemendabili di frattura pertrocanterica del femore destro con posizionamento in situ di mezzi di sintesi (chiodo endomidollare-endovis)”, stimati nella misura globale del 18% del danno biologico.
Le lesioni venute a determinarsi nell'occorso incidente della strada sulla persona dell'attore hanno determinato un periodo di malattia con ospedalizzazione di giorni 75
(con calcolo dal giorno 14/02/21 al giorno della dimissione del 30/04/21, ITT) a cui fece seguito un periodo di ITP al 50% di giorni 30 ed ancora un periodo di ITP al 25% di ulteriori 30 giorni.
Il tecnico ha pure chiarito che, delle spese sanitarie sostenute e documentate, devono ritenersi congrue quelle pari ad € 924,00.
Le conclusioni formulate dall'ausiliario resistono ai rilievi sollevati dalle parti, atteso che il valore del danno biologico complessivo consegue all'applicazione delle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona della ed è stato eseguito in Pt_3
conformità alle limitazioni concretamente accertate (prevedendo il calcolo per la riduzione di lieve entità dei movimenti dell'anca destra (semeiologicamente segnalati in relazione) parametrati alvalore medio inferiore del 10% (compreso nel range tra 5 e da Pt_4
schema), sommato al valore del 5% per la permanenza dei mezzi di sintesi (compreso in un range tra 5 e 7% sulle linee guida), associato ad un ulteriore 3% riconducibile ai modesti esiti cicatriziali, scarsamente visibili in regione corporea tradizionalmente coperta dagli indumenti).
Il tecnico ha pure condivisibilmente escluso gli ulteriori periodi di invalidità temporanea certificati, atteso che, in assenza di complicanze, non documentate, il recupero può richiedere al massimo da 2 a 3 mesi, di talchè periodi ulteriori non appaiono congrui rispetto al decorso della malattia.
Parimenti deve escludersi la riconoscibilità di spese mediche ulteriori a quelle ritenute documentate e congrue, non apparendo i cd certificati “ad uso assicurativo” rientranti tra le vere e proprie spese di cura e terapia, le sole ristorabili.
Prima di procedere alla quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n.
12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle
2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il "danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali" e il "danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva". Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una "tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)", per poi prevedere una
"percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva dal danneggiato", sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale "temporaneo" per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta "inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico-relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)"; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: "valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00", con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro
173,00.
La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da all'epoca dei fatti di 83 anni, Parte_1 quantificabili in esito alla CTU nella misura di 18 punti percentuali.
Nel caso di specie, inoltre, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo tale tipologia di pregiudizio da presumere in relazione alla tipologia dei postumi permanenti, dall'età della vittima e dall'entità della percentuale di danno, nonché riscontrata nella stessa consulenza.
Non vi è luogo per l'ulteriore personalizzazione del danno, non adeguatamente evidenziata e richiesta nell'atto introduttivo, non essendo emersa una sofferenza o un pregiudizio dinamico relazionale esorbitanti rispetto al valora medio considerato dagli indici tabellari sopra richiamati.
Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 50.808,00.
Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro
115,00 spettano a titolo di ITA 75 giorni pari ad euro 8.625,00, 30 giorni di ITP al 50% pari ad euro 1.725,00 e 30 giorni di ITP al 25%, pari ad euro € 862,50 per un totale danno biologico temporaneo di € 11.212,50.
Il tutto, per complessivi euro 62.020,50.
Vanno, poi, aggiunte le spese mediche ritenute congrue dalla ctu pari ad euro 924,00, per complessivi euro 63.868,50.
Tale importo va ridotto del 20% (e quindi di euro 12,773,60) alla luce dell'accertato concorso di responsabilità nella determinazione del sinistro, con conseguente riconoscimento in favore dell'attore del minore importo di Euro 51.094,90, in valori monetari attuali.
Ciò posto, deve pure tenersi conto della somma già corrisposta il 5.11.2021 al , e Pt_1
trattenuta a titolo di acconto, pari ad euro 13.715,00.
Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. 6347/14).
Detratto, in applicazione di tale principio, l'importo rivalutato dell'acconto (€ 15.605,33), residua un credito a favore dell'attore di € 35.489,57.
Va riconosciuto, inoltre, il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento, in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla data del sinistro (14.2.2021), sull'intera somma di
€ 51.094,90 fino alla data di versamento dell'acconto; sulla somma residua per il periodo successivo. Ai fini dell'applicazione degli interessi, dette somme devono essere devalutate alla data del 14.2.2021 e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 35.489,57, dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa (secondo il criterio del c.d. “decisum”), ed applicato lo scaglione delle cause aventi valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 ai medi tabellari, congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
Essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto il pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02.
Spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA che il sinistro per cui è causa è avvenuto per la responsabilità di all'80% e di al 20%; Controparte_2 Parte_1
➢ ACCERTA il diritto dell'attore al risarcimento dei danni nella misura di €35.489,57, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
➢ CONDANNA i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice della somma individuata al capoverso che precede;
➢ CONDANNA i convenuti al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidandole in Euro 7.616,00 per compensi e nell'importo prenotato a debito quanto agli esborsi oltre ad accessori nella misura di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
➢ PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Cosenza, 27.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
25.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: risarcimento danni tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Baldino;
Parte_1 attore
CONTRO in persona del l.r.p.t., con l'avv. Francesco Corina;
CP_1 convenuto
NONCHÉ
residente in [...] Loc. Scalzati di Casole Bruzio – 87059 Controparte_2
Casali Del MA (CS)
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha evocato in giudizio la compagnia assicuratrice e Parte_1 Controparte_2
l , rispettivamente proprietario (conducente) e compagnia Controparte_3
assicurativa del veicolo Audi A6 targato CX880TZ, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il
14.02.2021 alle ore 11:20 circa, in Località Casole Bruzio di Casali Del MA (CS), presso il nei pressi del centro commerciale “Pianeta Pulito” quando, mentre si Parte_2
trovava a piedi in prossimità del marciapiede, veniva urtato sul fianco sinistro dal conducente dall'auto condotta dal che procedeva in retromarcia, manovra vietata. CP_2
Evidenziava che per effetto dell'urto, cadeva rovinosamente a terra, cagionandosi la rottura del femore.
Si costituiva esclusivamente la compagnia , preliminarmente Controparte_3
eccependo il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, sulla scorta della negazione di qualsivoglia urto del pedone da parte del conducente del veicolo Audi A6, che aveva ricostruito in termini alternativi la vicenda, riferendo di una caduta accidentale del , senza alcun impatto Pt_1 con la propria vettura.
In via subordinata, chiedeva accertarsi il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, per l'incauto attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, e la riduzione corrispondente dell'eventuale importo riconosciuto, previa decurtazione di quanto già liquidato in via stragiudiziale dalla compagnia.
Deduceva pure la riferibilità delle conseguenze lesive riportate alla condizione di osteoporosi riportata dal danneggiato, processo fisiologico che avrebbe dovuto tenersi in debita considerazione ai fini del riconoscimento del nesso di causalità tra “presunto” impatto e rottura del femore.
Espletata la procedura di negoziazione assistita, integrati gli scritti, assunta prova orale e disposta ctu medico legale, la causa viene all'esito per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive e di replica.
Ciò premesso, la domanda proposta da parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
E' noto che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone opera, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore, per la quale lo stesso si presume responsabile del sinistro salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ovvero dimostri di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (v. Cass. 28.3.2022, n. 9856). La stessa giurisprudenza ha peraltro ribadito come la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell' art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (v. Cass. 25.1.2024, n,. 2433).
Più precisamente, ai fini della valutazione e della quantificazione del concorso da parte del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. 13.7.2023, n. 20137 e, anche, Cass. n. 2241/2019).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità "l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto" (cfr. Cass 13.7.2023, n.20140).
Dunque, la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, così come l'anomalia della sua condotta non sono sufficienti al superamento della presunzione;
occorre invece che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile (cfr. Cass. n. 24472/2014; n.
3964/2014 "in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile"; n. 5399/2013; n.3542/2013; n. 6707/1993 "nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell'obbligo di dare la precedenza al conducente, può essere considerata una concausa dell'evento ma non esclude, di per sé, la responsabilità del conducente, la cui colpa, essendo egli comunque tenuto alla osservanza delle regole di comportamento degli artt.
101 e 102 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, può essere esclusa solo se l'ostacolo si sia frapposto in modo così improvviso ed imprevedibile da non essere evitabile e non quando, quindi, esso avrebbe potuto e dovuto essere percepito ove il conducente avesse usato l'ordinaria prudenza ed accortezza, senza lanciare il suo veicolo ad una velocità che, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo
e di luogo, doveva considerarsi eccessiva".)
Dunque, in tale ipotesi la responsabilità del conducente è esclusa solo “quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza" (cfr. Cass. n.4551/ 2017; n.
21249/2006).
Pertanto, secondo l'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel caso di investimento di un pedone, la responsabilità esclusiva dello stesso può essere affermata solo quando ricorrono le seguenti circostanze:
1) il conducente, per motivi estranei a ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
2) i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto;
3) nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.
Costituisce pure principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen.,
12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285/1992. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. civ., 30.11.1992, n. 1207).
Nel caso di specie, è oggetto di contestazione fra le parti, innanzitutto, la circostanza che il sia stato impattato dal veicolo del nelle circostanze di tempo e di luogo Pt_1 CP_2
allegate in citazione.
Sulla dinamica del sinistro sono stati sentiti i testimoni indicati da parte attrice.
Significativa è, innanzitutto, la dichiarazione resa da , il quale ha assistito Testimone_1 all'incidente, in quanto “posizionato frontalmente rispetto all'incidente avvenuto ed ero a piedi”.
Ebbene, alla domanda “è vero che, all'improvviso, l'Audi A6 iniziava una pericolosa manovra di retromarcia, non consentita, per tentare l'inversione di marcia nel bivio stesso e, sempre procedendo in retromarcia con la vettura, senza curarsi della presenza di cose e/o persone sui luoghi, investiva il pedone sig. , che si trovava dal lato dell'attività commerciale "Pianeta Pulito", fuori Parte_1 dalla carreggiata di percorrenza veicolare, in prossimità del marciapiede, così urtandolo sul fianco sx con la parte posteriore della vettura e facendolo cadere rovinosamente a terra”, il teste ha risposto: “si è vero” e, nello specificare le modalità dell'investimento, ha chiarito che “il
ha messo le mani avanti, per proteggersi dalla macchina, Audi, che stava procedendo in Pt_1 retromarcia ed è caduto;
stava venendo verso di me per attraversare la strada ed, a quel Pt_1 punto, l'Audi ha fatto retromarcia. Lui Ha cercando di difendersi bloccando l'auto con le mani ed seguito di ciò è caduto. A quel punto ho urlato all'autista dell'Audi di fermarsi, e lui si è fermato.
Ho viso a quel punto caduto a terra, sul lato destro, a peso morto”. Pt_1
La dichiarazione fuga le perplessità sollevate da parte convenuta in ordine alla verificazione dell'impatto, atteso che dà conto dell'urto della vettura contro il pedone, che ha messo le mani avanti per proteggersi ed è immediatamente caduto sul lato opposto a quello dell'impatto. Ha, quindi chiarito che alla proiezione a terra del non sono Pt_1
seguite le fasi di accostamento, sormontamento e trascinamento del pedone per l'intervento dei passanti, che hanno gridato, allertando il conducente.
La ricostruzione, peraltro, trova conferma nella stessa dichiarazione rilasciata dal CP_2
e prodotta dalla Compagnia, nella parte in cui questi ha riferito che mentre stava effettuando la manovra di retromarcia veniva fermato da alcuni passanti che lo avvertivano della caduta di un pedone.
Gli altri testimoni non hanno assistito all'impatto, essendo sopraggiunti dopo la caduta, confermando, in ogni caso, nel suo complesso, la veridicità della grave situazione lesiva riportata dal in conseguenza dell'urto. Pt_1
In corso di causa deve, quindi, ritenersi emerso con sufficiente certezza che l'impatto sia avvenuto mentre l'attore era intento ad attraversare, poco fuori dalle strisce pedonali, nei pressi del negozio Pianeta Pulito, e il conducente dell'Audi eseguiva la manovra di retromarcia all'interno del bivio, senza avvedersi della presenza del pedone.
Non vale ad escludere la responsabilità del il fatto che l'entità dell'impatto tra il CP_2 veicolo e il sia stata lieve o meno, considerato che ciò che rileva è esclusivamente Pt_1 che vi sia stato un contatto dal quale è poi derivata la caduta a terra del pedone.
Ed ancora, appare assolutamente dirimente il principio per cui l'autore del comportamento imputabile risponderà per intero delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo, ancorché a quest'ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (principio del nothing or all o thin skull rule): invero, qualora i fattori naturali, che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento dell'uomo, non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento dannoso, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendosi operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa.
In applicazione di tale principio, le pregresse situazioni patologiche del paziente sono prive di efficacia interruttiva del rapporto eziologico ex art. 41 c.p., anche se eventualmente preponderanti, secondo un principio condiviso anche da altre giurisdizioni, da tempo predicative della c.d. thin skull rule, in base al quale, ad esempio, se un uomo viene negligentemente investito o in altro modo leso nel suo corpo, non costituisce valida difesa, contro l'azione risarcitoria avanzata dal danneggiato, il sostenere che questi avrebbe riportato una lesione di minore entità, o addirittura nessuna lesione, se non avesse avuto un cranio inusitatamente sottile o un cuore inusitatamente debole.
Nella specie, appare irrilevante, quindi, la condizione di fragilità osteoporotica del
Baldino, allegata dalla convenuta onde escludere e/o attenuare le conseguenze lesive riportate dal danneggiato. Ciò posto, la condotta tenuta dal conducente dell'Audi A 6 appare colposa ed eziologicamente rilevante ai fini della verificazione del sinistro in quanto questi risulta aver eseguito una manovra di retromarcia non consentita – in quanto all'interno di un bivio, in direzione contraria al senso di percorrenza – peraltro in maniera inaspettata, ovvero dopo aver imboccato la via Verticelli con direzione di marcia in salita, verso il bar pasticceria Dea.
A ciò si aggiunga che la conformazione della strada, sita in un centro abitato e la relativa intersezione caratterizzata da una curva in salita, avrebbe imposto al convenuto di prestare maggiore attenzione nella manovra di retromarcia svolta tenuto conto anche della prevedibile presenza di pedoni, trattandosi di centro urbano costellato di attività commerciali.
Dall'altra parte, appare sussistente una condotta non esente da colpa in capo all'attore/pedone.
Quest'ultimo ha infatti attraversato la via in prossimità di una curva, nonché in assenza della apposita segnalazione orizzontale (strisce pedonali).
non si è, quindi, attenuto a quanto disposto dall'art 190/ 2 comma del d. Parte_1
lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), avendo attraversato la carreggiata senza servirsi dell'attraversamento pedonale posto a meno di 100 metri.
Appurata la violazione delle regole della circolazione stradale da parte del deve, Pt_1 nondimeno evidenziarsi che il conducente del veicolo avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla presenza di eventuali utenti della strada in transito, posto che l'attraversamento dei pedoni (anche fuori dalle strisce pedonali) non è una circostanza imprevedibile ed infrequente. E ciò vieppiù in un tratto di strada ove nelle immediate vicinanze è posto l'attraversamento pedonale, il che lascia presumere la presenza di pedoni e rende doverosa una condotta di guida prudente, onde consentire l'arresto della marcia in tempo utile.
A ciò si aggiunga che aveva già iniziato l'attraversamento della strada, per Parte_1
cui il conducente della vettura, ha avuto la possibilità di avvistarlo, non essendo state neppure allegate condizioni di luce e tempo proibitive.
Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che l'attore abbia concorso nella misura del
20% alla causazione del sinistro mentre la maggior quota di responsabilità, pari all'80%, va attribuita al conducente Controparte_2 Tanto premesso, si richiamano gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta, rispetto ai quali non vi è ragione di dissentire in quanto resa alla stregua dei migliori criteri della scienza medica all'esito di approfondita analisi della documentazione in atti ed anamnesi patologica dell'attore, con motivazione adeguata ed esente da profili incoerenti e/o contraddittori.
Il nominato CTU, ritenuto soddisfatto il nesso di causalità materiale tra il sinistro per cui è causa, le lesioni riportate dall'attore e il quadro menomante obiettivato al momento dell'esame della periziando, ritenuto definitivamente stabilizzatosi, ha quindi così determinato il danno biologico subito dall'attore: “Postumi permanenti stabilizzati ed inemendabili di frattura pertrocanterica del femore destro con posizionamento in situ di mezzi di sintesi (chiodo endomidollare-endovis)”, stimati nella misura globale del 18% del danno biologico.
Le lesioni venute a determinarsi nell'occorso incidente della strada sulla persona dell'attore hanno determinato un periodo di malattia con ospedalizzazione di giorni 75
(con calcolo dal giorno 14/02/21 al giorno della dimissione del 30/04/21, ITT) a cui fece seguito un periodo di ITP al 50% di giorni 30 ed ancora un periodo di ITP al 25% di ulteriori 30 giorni.
Il tecnico ha pure chiarito che, delle spese sanitarie sostenute e documentate, devono ritenersi congrue quelle pari ad € 924,00.
Le conclusioni formulate dall'ausiliario resistono ai rilievi sollevati dalle parti, atteso che il valore del danno biologico complessivo consegue all'applicazione delle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona della ed è stato eseguito in Pt_3
conformità alle limitazioni concretamente accertate (prevedendo il calcolo per la riduzione di lieve entità dei movimenti dell'anca destra (semeiologicamente segnalati in relazione) parametrati alvalore medio inferiore del 10% (compreso nel range tra 5 e da Pt_4
schema), sommato al valore del 5% per la permanenza dei mezzi di sintesi (compreso in un range tra 5 e 7% sulle linee guida), associato ad un ulteriore 3% riconducibile ai modesti esiti cicatriziali, scarsamente visibili in regione corporea tradizionalmente coperta dagli indumenti).
Il tecnico ha pure condivisibilmente escluso gli ulteriori periodi di invalidità temporanea certificati, atteso che, in assenza di complicanze, non documentate, il recupero può richiedere al massimo da 2 a 3 mesi, di talchè periodi ulteriori non appaiono congrui rispetto al decorso della malattia.
Parimenti deve escludersi la riconoscibilità di spese mediche ulteriori a quelle ritenute documentate e congrue, non apparendo i cd certificati “ad uso assicurativo” rientranti tra le vere e proprie spese di cura e terapia, le sole ristorabili.
Prima di procedere alla quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n.
12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle
2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il "danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali" e il "danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva". Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una "tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)", per poi prevedere una
"percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva dal danneggiato", sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale "temporaneo" per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta "inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico-relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)"; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: "valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00", con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro
173,00.
La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da all'epoca dei fatti di 83 anni, Parte_1 quantificabili in esito alla CTU nella misura di 18 punti percentuali.
Nel caso di specie, inoltre, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo tale tipologia di pregiudizio da presumere in relazione alla tipologia dei postumi permanenti, dall'età della vittima e dall'entità della percentuale di danno, nonché riscontrata nella stessa consulenza.
Non vi è luogo per l'ulteriore personalizzazione del danno, non adeguatamente evidenziata e richiesta nell'atto introduttivo, non essendo emersa una sofferenza o un pregiudizio dinamico relazionale esorbitanti rispetto al valora medio considerato dagli indici tabellari sopra richiamati.
Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 50.808,00.
Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro
115,00 spettano a titolo di ITA 75 giorni pari ad euro 8.625,00, 30 giorni di ITP al 50% pari ad euro 1.725,00 e 30 giorni di ITP al 25%, pari ad euro € 862,50 per un totale danno biologico temporaneo di € 11.212,50.
Il tutto, per complessivi euro 62.020,50.
Vanno, poi, aggiunte le spese mediche ritenute congrue dalla ctu pari ad euro 924,00, per complessivi euro 63.868,50.
Tale importo va ridotto del 20% (e quindi di euro 12,773,60) alla luce dell'accertato concorso di responsabilità nella determinazione del sinistro, con conseguente riconoscimento in favore dell'attore del minore importo di Euro 51.094,90, in valori monetari attuali.
Ciò posto, deve pure tenersi conto della somma già corrisposta il 5.11.2021 al , e Pt_1
trattenuta a titolo di acconto, pari ad euro 13.715,00.
Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. 6347/14).
Detratto, in applicazione di tale principio, l'importo rivalutato dell'acconto (€ 15.605,33), residua un credito a favore dell'attore di € 35.489,57.
Va riconosciuto, inoltre, il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento, in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla data del sinistro (14.2.2021), sull'intera somma di
€ 51.094,90 fino alla data di versamento dell'acconto; sulla somma residua per il periodo successivo. Ai fini dell'applicazione degli interessi, dette somme devono essere devalutate alla data del 14.2.2021 e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 35.489,57, dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa (secondo il criterio del c.d. “decisum”), ed applicato lo scaglione delle cause aventi valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 ai medi tabellari, congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
Essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto il pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02.
Spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA che il sinistro per cui è causa è avvenuto per la responsabilità di all'80% e di al 20%; Controparte_2 Parte_1
➢ ACCERTA il diritto dell'attore al risarcimento dei danni nella misura di €35.489,57, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
➢ CONDANNA i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice della somma individuata al capoverso che precede;
➢ CONDANNA i convenuti al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidandole in Euro 7.616,00 per compensi e nell'importo prenotato a debito quanto agli esborsi oltre ad accessori nella misura di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
➢ PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Cosenza, 27.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei