Versione
29 ottobre 1957
29 ottobre 1957
Art. 2.
L'inquadramento nelle varie categorie avverra' in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente espletate presso l'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
I titoli di studio richiesti sono quelli previsti, per i corrispondenti ruoli organici, dall' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 .
Per quanto concerne l'inquadramento nella seconda categoria, saranno eccezionalmente ritenuti validi altri diplomi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado; per quanto riguarda l'inquadramento in terza e quarta categoria, potra' prescindersi dal titolo di studio.
Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di cui esercitano le mansioni potranno essere inquadrati nella categoria inferiore, per la quale posseggano i requisiti.
L'inquadramento nelle varie categorie avverra' in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente espletate presso l'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
I titoli di studio richiesti sono quelli previsti, per i corrispondenti ruoli organici, dall' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 .
Per quanto concerne l'inquadramento nella seconda categoria, saranno eccezionalmente ritenuti validi altri diplomi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado; per quanto riguarda l'inquadramento in terza e quarta categoria, potra' prescindersi dal titolo di studio.
Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di cui esercitano le mansioni potranno essere inquadrati nella categoria inferiore, per la quale posseggano i requisiti.