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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRACO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Savare' 1 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Milano - Piazza Della Scala 1 20122 Milano MI
Email_4elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Pavia - Viale Cesare Battisti N. 146 27100 Pavia PV Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 079 2024 90066035 38000 INTIMAZIONE PAG 2025 contro
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Savare' 1 20100 Milano MI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Milano - Piazza Della Scala 1 20122 Milano MI
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920130006240946000 2010 contro
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Savare' 1 20100 Milano MI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Pavia - Viale Cesare Battisti N. 146 27100 Pavia PV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ADDEB n. 37920120000335555000 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si rimette alle decisioni della Corte Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito anche ricorrente) impugna l'intimazione di pagamento n.
07920249006603538/000 notificata il 4 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pavia, per un importo complessivo di € 10.975,89.
Tale intimazione si fonda sui seguenti atti:
01. Cartella di pagamento n. 07920130006240946000, Ente Impositore Polizia Urbana - Comune di
Milano, relativa a contravvenzione al Codice della Strada.
02. Avviso di addebito n. 379201200003355555000, Ente Impositore INPS, per omessi contributi previdenziali.
Quali motivi di ricorso la ricorrente eccepisce quanto segue.
01. Mancata prova della notifica degli atti prodromici ai titoli esecutivi, ovvero della cartella di pagamento n. 07920130006240946000 e dell'avviso di addebito n. 37920120000335555000.
02. Prescrizione del credito per il decorso del periodo quinquennale di prescrizione.
03. Difetto di motivazione dell'intimazione e violazione degli artt. 7 e 17 legge n. 212/2000, in quanto l'atto impugnato non esplicita le modalità di calcolo di interessi, sanzioni e aggio e non contiene allegati i titoli sottostanti, rendendo impossibile la comprensione della pretesa tributaria.
04. Violazione dell'artt. art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 602/1973 e 21 septies legge n. 241/1990 e nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione.
Per tali motivi, sussistendo gravi e circostanziate ragioni, accompagnate dal pericolo di un danno grave ed irreparabile, la ricorrente chiede: in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato.
Nel merito l'accoglimento del ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese sostenute per il giudizio ed alla rifusione del contributo unificato.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Ente INPS. Parti resistenti deducono come in atti e concludono chiedendo: in via pregiudiziale e assorbente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lvo n. 546/1992 di dichiarare il difetto di Giurisdizione relativamente agli atti impugnati, a favore dell'A.G.O. Nel merito l'improponibilità del ricorso promosso da parte ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Milano non si è costituito.
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice Monocratico, valutati i presupposti del “fumus boni iuris”
e del “periculum in mora” rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
All'udienza odierna, il Giudice Monocratico decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che gli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 2 del D. Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, che elenca in maniera tassativa i tributi rientranti nell'ambito applicativo della Giurisdizione tributaria.
Condividendo quanto sostenuto da parte resistente, qualsivoglia valutazione in ordine ai presunti vizi dell'atto impugnato e/o degli atti ad esso prodromici, non solo sia giuridicamente inopportuna, ma sia oltretutto processualmente inammissibile perché, ove adottata, andrebbe a scontrarsi inevitabilmente con i fondamentali principi di diritto dettati in tema di riparto della
Giurisdizione e finirebbe per consentire ad un organo giurisdizionale incompetente, quale è appunto oggi questa Corte di Giustizia Tributaria, di esaminare una posizione di credito di spettanza di altro
Giudice.
Ciò detto questo Giudice ritiene di dovere dichiarare il proprio difetto di Giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sia con riferimento alla cartella di pagamento n.
07920130006240946000 emessa su ruolo del Comune di Milano-Polizia Municipale, per violazioni
Codice della strada, sia con riferimento all'avviso di addebito n. 379201200003355555000, emesso su ruolo dell'INPS sede di Pavia per omessi contributi previdenziali.
Alla luce di quanto sopra, l'istanza attorea risulta priva di fondamento, oltre che strumentale e pertanto, a parere di questo Giudice suscettibile di non accoglimento.
La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di Giurisdizione in favore dell'A.G.O. con riferimento alla cartella di pagamento n.
07920130006240946000 e con riferimento all'avviso di addebito n. 379201200003355555000. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituitesi, Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS.
Pavia 15 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
FR RR
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRACO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Savare' 1 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Milano - Piazza Della Scala 1 20122 Milano MI
Email_4elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Pavia - Viale Cesare Battisti N. 146 27100 Pavia PV Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 079 2024 90066035 38000 INTIMAZIONE PAG 2025 contro
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Savare' 1 20100 Milano MI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Milano - Piazza Della Scala 1 20122 Milano MI
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920130006240946000 2010 contro
Inps Direzione Regionale Lombardia - Via Savare' 1 20100 Milano MI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Pavia - Viale Cesare Battisti N. 146 27100 Pavia PV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ADDEB n. 37920120000335555000 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si rimette alle decisioni della Corte Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito anche ricorrente) impugna l'intimazione di pagamento n.
07920249006603538/000 notificata il 4 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pavia, per un importo complessivo di € 10.975,89.
Tale intimazione si fonda sui seguenti atti:
01. Cartella di pagamento n. 07920130006240946000, Ente Impositore Polizia Urbana - Comune di
Milano, relativa a contravvenzione al Codice della Strada.
02. Avviso di addebito n. 379201200003355555000, Ente Impositore INPS, per omessi contributi previdenziali.
Quali motivi di ricorso la ricorrente eccepisce quanto segue.
01. Mancata prova della notifica degli atti prodromici ai titoli esecutivi, ovvero della cartella di pagamento n. 07920130006240946000 e dell'avviso di addebito n. 37920120000335555000.
02. Prescrizione del credito per il decorso del periodo quinquennale di prescrizione.
03. Difetto di motivazione dell'intimazione e violazione degli artt. 7 e 17 legge n. 212/2000, in quanto l'atto impugnato non esplicita le modalità di calcolo di interessi, sanzioni e aggio e non contiene allegati i titoli sottostanti, rendendo impossibile la comprensione della pretesa tributaria.
04. Violazione dell'artt. art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 602/1973 e 21 septies legge n. 241/1990 e nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione.
Per tali motivi, sussistendo gravi e circostanziate ragioni, accompagnate dal pericolo di un danno grave ed irreparabile, la ricorrente chiede: in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato.
Nel merito l'accoglimento del ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese sostenute per il giudizio ed alla rifusione del contributo unificato.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Ente INPS. Parti resistenti deducono come in atti e concludono chiedendo: in via pregiudiziale e assorbente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lvo n. 546/1992 di dichiarare il difetto di Giurisdizione relativamente agli atti impugnati, a favore dell'A.G.O. Nel merito l'improponibilità del ricorso promosso da parte ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Milano non si è costituito.
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice Monocratico, valutati i presupposti del “fumus boni iuris”
e del “periculum in mora” rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
All'udienza odierna, il Giudice Monocratico decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che gli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 2 del D. Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, che elenca in maniera tassativa i tributi rientranti nell'ambito applicativo della Giurisdizione tributaria.
Condividendo quanto sostenuto da parte resistente, qualsivoglia valutazione in ordine ai presunti vizi dell'atto impugnato e/o degli atti ad esso prodromici, non solo sia giuridicamente inopportuna, ma sia oltretutto processualmente inammissibile perché, ove adottata, andrebbe a scontrarsi inevitabilmente con i fondamentali principi di diritto dettati in tema di riparto della
Giurisdizione e finirebbe per consentire ad un organo giurisdizionale incompetente, quale è appunto oggi questa Corte di Giustizia Tributaria, di esaminare una posizione di credito di spettanza di altro
Giudice.
Ciò detto questo Giudice ritiene di dovere dichiarare il proprio difetto di Giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sia con riferimento alla cartella di pagamento n.
07920130006240946000 emessa su ruolo del Comune di Milano-Polizia Municipale, per violazioni
Codice della strada, sia con riferimento all'avviso di addebito n. 379201200003355555000, emesso su ruolo dell'INPS sede di Pavia per omessi contributi previdenziali.
Alla luce di quanto sopra, l'istanza attorea risulta priva di fondamento, oltre che strumentale e pertanto, a parere di questo Giudice suscettibile di non accoglimento.
La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di Giurisdizione in favore dell'A.G.O. con riferimento alla cartella di pagamento n.
07920130006240946000 e con riferimento all'avviso di addebito n. 379201200003355555000. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituitesi, Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS.
Pavia 15 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
FR RR