Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2222 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di LI n. 11560/22, pubblicata il 29
Dicembre 2022; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza del 28 Gennaio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 10 Febbraio 2025 – causa pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. OP C.F._1
Antonio Cecere ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._2
seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
, già (P.IVA: , TR Controparte_3 P.IVA_1
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giancarlo Longo ( ), C.F._3
con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 28 Gennaio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori dell'appellante e dell'appellata OP [...]
, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi TR
ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 7669/18, pubblicato il 12 Ottobre 2018 e notificato il 29 Ottobre
2018, il Tribunale di LI (in accoglimento del ricorso di ) TR
ingiungeva a il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di OP
euro 10.285,28, oltre interessi e spese della procedura.
Il suddetto importo era stato richiesto a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica al servizio di un immobile, sito in LI alla Via Matteo Renato Imbriani n. 36.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione , con citazione OP
notificata nei confronti di in data 29 Novembre 2018. TR
La pretesa creditoria di traeva origine dalle risultanze delle TR
scritture contabili della ricorrente, in cui era indicata come insoluta la fattura n.
630453640418067, emessa il 10 Febbraio 2017.
Nell'atto di opposizione, l'ingiunta sollevava l'eccezione di prescrizione biennale del diritto di credito azionato dalla SpA opposta.
Sul punto, l'opponente deduceva di avere condotto in locazione, fino a Marzo 2016, un locale terraneo sito in LI alla Via Matteo Renato Imbriani n. 33, e di avere stipulato con un contratto di somministrazione, con codice cliente n. Controparte_3
812393090 e POD n. IT001E812393090.
A fronte del servizio prestato dalla società fornitrice, e fino alla scadenza del contratto, maturata il 21 Marzo 2016, l'utente sosteneva di avere regolarmente versato tutti gli importi fatturati.
2 Altresì la sosteneva di avere successivamente acquistato il locale terraneo sito in CP_1
LI alla Via Matteo Renato Imbriani n. 36, stipulando con un Controparte_3
nuovo contratto di somministrazione, con il codice cliente n. 812393057 e POD n.
IT001E812393057.
A detta dell'ingiunta, il diritto di credito vantato dalla somministrante era riconducibile ad una fattura emessa da il 21 Marzo 2016, in relazione al contratto Controparte_3
di fornitura inerente all'immobile di Via Matteo Renato Imbriani n. 33, e “riaddebitata” senza alcuna comunicazione e/o richiesta di assenso, in data 10 Febbraio 2017 sulla fornitura relativa al POD n. IT001E812393057 che serve il terraneo sito al civico n. 36…
Pertanto, richiamando l'art. 1 co.4 della Legge n. 205/17, eccepiva OP
l'intervenuta prescrizione biennale del diritto di credito, con computo del termine a partire dal 21 Marzo 2016, data di emissione della fattura relativa al contratto di fornitura a beneficio dell'immobile sito al civico n. 33.
Inoltre, l'utente eccepiva la carenza di prova in ordine al credito ingiunto;
infatti, non risultava possibile determinare quali fossero stati i consumi effettuati dalla , CP_1
mancando la rilevazione della lettura iniziale e di quella finale, per il periodo in oggetto.
In ogni caso, la richiesta di conguaglio avanzata da appariva TR
spropositata, considerando che il locale terraneo condotto in locazione dall'ingiunta era alimentato unicamente da una lampadina da 260 watt;
quest'ultima giammai avrebbe potuto in tre anni determinare consumi per oltre 52.867 kWh.
Quindi, a detta dell'opponente, non aveva assolto all'onere di TR
dare prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria;
la fattura emessa non risultava idonea a provare la sussistenza del diritto di credito.
Di conseguenza chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi il OP
d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria avanzata da TR
. Inoltre l'opponente invocava la condanna di controparte al risarcimento dei
[...]
danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria.
3 Si costituiva l'opposta , chiedendo di rigettarsi l'opposizione, TR
con la conseguente conferma del d.i. opposto.
La società fornitrice deduceva che la ricostruzione dei consumi (sulla base della quale era stata emessa la fattura) era stata effettuata dalla distributrice Enel Distribuzione SpA, nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni alla stessa assegnate, nonché in conformità alla normativa vigente.
Altresì la morosità dell'opponente derivava dal mancato pagamento del servizio di fornitura di energia elettrica, prestato in forza del contratto di somministrazione recante codice cliente n. 812393090 e POD n. IT001E812393090, ed in forza di quello recante codice cliente n. 812393057 e POD n. IT001E812393057 (contratti non contestati dalla ). CP_1
Una volta scaduto il contratto di somministrazione di energia elettrica a beneficio dell'immobile sito al civico n. 33, l'utente non aveva provveduto al pagamento della fattura n. 630453640415026, emessa in data 21 Marzo 2016, di importo pari ad euro 11.367,80.
Pertanto, la prima fattura emessa con riferimento alla fornitura a beneficio dell'immobile sito al civico n. 36, contemplava anche l'addebito dei suddetti euro 11.367,80.
Del resto, si trattava di due utenze intestate alla medesima cliente.
Aggiungeva la fornitrice: la fattura n. 630453640415026 aveva registrato, sulla base delle letture effettive, i consumi inerenti al contratto di somministrazione recante codice cliente n. 812393090 e POD n. IT001E812393090, per il periodo compreso tra l'Ottobre 2013 ed il
Marzo 2016.
Successivamente aveva rettificato i consumi originariamente TR
rilevati, riducendo di euro 1.035,83 l'importo indicato nella fattura del 21 Marzo 2016; pertanto, il credito residuo ammontava ad euro 10.331,97.
In ordine all'eccepita prescrizione, evidenziava che le fatture TR
contestate erano state emesse in date 21 Marzo 2016 e 10 Febbraio 2017.
Pertanto, non era applicabile il regime di prescrizione biennale di cui alla Legge n. 205/17, in quanto inerente alle sole fatture emesse a far tempo dal Primo Marzo 2018.
4 Peraltro, trattandosi di obbligazioni aventi ad oggetto pagamenti periodici, il termine di prescrizione era quello quinquennale (ex art. 2948 co.4 cc.).
Nel corso del primo grado, veniva espletata una CTU ricostruttiva dei consumi.
L'ausiliario ing. depositava il proprio elaborato in data 17 Settembre 2021. Persona_1
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di LI n. 11560/22, pubblicata il 29 Dicembre 2022.
Il G.M. ha accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il d.i. opposto;
più precisamente, ha condannato al pagamento, in favore di OP TR
, della minor somma di euro 197,97, oltre interessi legali a far data dalla
[...]
notifica del d.i. opposto e sino al soddisfo.
Altresì il primo Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, avanzata dall'opponente . OP
Ancora il Tribunale ha compensato tra le parti le spese del giudizio;
ed infine ha posto le spese dell'espletata CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % per ciascuna.
In via preliminare, il primo giudicante ha respinto l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente; in tale ottica, ha osservato come i crediti inerenti a pagamenti periodici siano soggetti al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 co.4 cc..
Il Giudice di prime cure ha anche considerato le novità introdotte dall'art. 1 co.10 della Legge
n. 205/17 (che trovano applicazione per le fatture, con scadenza successiva al Primo Marzo
2018).
Infatti, in virtù della disposizione testé citata, ormai nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.
Tuttavia, nella vicenda in esame la fattura contestata è la n. 630453640418067, emessa in data 10 Febbraio 2017 da , dunque in un periodo che TR
impedisce l'operatività del termine di prescrizione biennale, così come correttamente rilevato dalla ricorrente…
5 Ebbene, applicando il suddetto regime di prescrizione quinquennale, ad avviso del primo
Giudice anche in questo caso nulla quaestio sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato che il decorso del termine è stato interrotto dall'azione monitoria.
Nel merito il Tribunale, richiamando l'ordinanza della Suprema Corte n. 297/20, ha chiarito che, in tema di somministrazione di energia elettrica, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondenti agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione sia regolarmente funzionante.
Nel caso specifico, il primo giudicante ha rilevato che, a fronte della lamentata erronea quantificazione dei consumi fatturati, la società somministrante non ha dimostrato che il contatore fosse regolarmente funzionante, limitandosi soltanto a far presente che la correttezza delle misurazioni dovesse desumersi guardando all'operato del distributore.
Peraltro, all'esito dell'esame delle fatture relative al prestato servizio di fornitura di energia elettrica a beneficio dei locali terranei siti ai civici nn. 33 e 36, ad avviso del Giudice di prime cure i consumi rilevati sono apparsi contraddittori…
Il ctu, dall'analisi dei potenziali consumi nel periodo compreso tra la lettura del 31 Ottobre
2013 e quella del 15 Marzo 2016, ha evinto che i consumi effettivamente realizzati dall'utente non erano congrui, rispetto a quelli riportati nella fattura azionata in monitorio;
di conseguenza, non erano congrui nemmeno se rapportati a quelli misurati dal contatore a seguito della lettura del 15 Marzo 2016, pari a 52.933 kWh.
Inoltre, l'ausiliario ha constatato che il contatore del predetto locale terraneo era di tipo monofase, con potenza massima erogabile pari a 3 kW.
Dunque, i consumi di energia elettrica da riferire alla fattura n. 630453640415026 dell'importo di euro 11.367,80, si rivelavano essere fin troppo elevati per la tipologia del locale e per la tipologia del contatore…
6 Il ctu ha anche esaminato il documento contabile n. 63045364041502A, che riduceva l'ammontare del credito (come indicato nella fattura del 21 Marzo 2016) dell'importo di euro 1.035,83.
Il ricalcolo effettuato da ha interessato il periodo compreso TR
tra il 22 Luglio 2009 (data in cui è stata effettuata la prima lettura del contatore) ed il 15
Marzo 2016 (data in cui è stata effettuata la terza ed ultima lettura del contatore); il tutto, sul presupposto dell'erroneità della seconda lettura del contatore, risalente al 31 Ottobre
2013.
Tuttavia, come osservato dall'ausiliario, nella fattura recante l'importo di euro 11.367,80, la società fornitrice considera valida la lettura del 31 Ottobre 2013 pari a 66 kWh, e pertanto effettua il calcolo dei consumi elettrici per 866 giorni.
Le risultanze dell'espletata CTU sono state condivise dal primo Giudice.
Vale a dire, è emerso un quadro confuso e contraddittorio, tale da non consentire il riconoscimento del credito di euro 10.285,28, originariamente invocato da TR
, attrice in senso sostanziale.
[...]
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che residuasse, in favore della SpA opposta, il minor credito di euro 197,97, come documentato dalla succitata fattura ed incontestato (in quanto corrispondente al consumo di energia elettrica, per il bimestre Gennaio-Febbraio 2017, dell'immobile sito al civico n. 36).
Altresì il G.M. ha respinto la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, avanzata dall'opponente
; in particolare, ad avviso del giudicante, il parziale accoglimento della OP
domanda creditoria (sia pure per un importo di molto inferiore a quello portato dal provvedimento monitorio), impedisce di qualificare come temeraria la condotta di
[...]
. TR
Il Giudice di prime cure ha ritenuto opportuno compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell'accoglimento della domanda creditoria avanzata da TR
in misura largamente inferiore rispetto alla pretesa azionata in monitorio.
[...]
7 Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50
% per ciascuna.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in data OP
9 Maggio 2023 nei confronti di . TR
L'impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi integralmente la domanda creditoria azionata da TR
(vale a dire, dichiararsi che nulla deve alla suddetta società,
[...] OP
e cioè neanche gli euro 197,97 liquidati dal Tribunale); altresì, la insiste nella CP_1
domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, già respinta dal Tribunale;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 7 Settembre 2023, si è costituita l'appellata TR
, chiedendo di rigettarsi il gravame (quindi, fin da ora è d'uopo evidenziare
[...]
come non abbia proposto impugnazione incidentale, con riferimento alla TR
circostanza per cui il suo credito è stato riconosciuto per soli euro 197,97, a fronte degli euro
10.285,28 invocati in sede monitoria).
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 22 Settembre 2023, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 28 Gennaio 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito della trattazione scritta del 28 Gennaio 2025 i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 10 Febbraio 2025 (all'esito dell'udienza del 28 Gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come il thema decidendum, nel presente grado, sia
8 imperniato sulla conferma o meno della condanna al pagamento della somma di euro
197,97, emessa dal Tribunale a carico dell'utente , ed in favore della fornitrice CP_1
(altresì l'appellante reitera la domanda TR CP_1
risarcitoria ex art. 96 cpc, già respinta dal Tribunale).
Per il resto si è già accennato al fatto che (attrice in senso TR
sostanziale) non abbia proposto una propria impugnazione, con riferimento al fatto che il credito sia stato riconosciuto per soli euro 197,97, a fronte dell'importo di euro 10.285,28, che era stato azionato in sede monitoria.
Ciò premesso, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo, l'appellante si duole della condanna al pagamento della somma di euro
197,97, emessa dal Tribunale;
infatti sostiene di non dovere alcunchè a OP
. TR
Ad avviso di parte impugnante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere del tutto inattendibile la fattura n. 630453640415026, emessa il 21 Marzo 2016 – una volta acclarata l'incongruenza degli importi contabilizzati rispetto ai consumi effettivi, relativi all'utenza sita in LI alla Via Matteo Renato Imbriani n. 33.
Prosegue l'appellante nel suo ragionamento: il G.M. avrebbe dovuto considerare l'importo di euro 1.035,83 (indicato nella nota di credito del 23 Maggio 2016), anziché quello erroneo di euro 10.331,97.
Ad avviso di , ha calcolato soltanto i saldi OP TR
annotati nella fattura del 21 Marzo 2016 (ossia euro 11.367,80) e nella nota di credito del
23 Maggio 2016 (ossia “meno euro 1.035,83”), senza però rendersi conto che tale fattura, accertata l'erroneità degli importi precedentemente fatturati, dava atto che nulla era dovuto da parte della , e che questa era creditrice di euro 1.035,83 (fol. 8 dell'atto di CP_1
appello).
In sostanza, ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente considerato invalida non soltanto la fattura del 21 Marzo 2016 (i cui consumi registrati sono risultati non
9 corrispondenti a quelli reali), ma anche la successiva nota di credito del 23 Maggio 2016
(nota di credito invece giammai contestata dalle parti in causa).
Aggiunge : il ctu di primo grado ha messo in evidenza la differenza tra i OP
consumi registrati da nel documento contabile del 23 Maggio 2016 TR
(periodo dal 21 Luglio 2009 al 15 Marzo 2016), e quelli registrati nella fattura del 21 Marzo
2016 (periodo dal 31 Ottobre 2013 al 21 Marzo 2016).
Il tutto, al fine di…rimarcare l'erroneità della fattura di chiusura della fornitura, la n.
630453640415026, con la quale, per l'appunto, era stato contabilizzato un consumo di
52.867 kWh in ventotto mesi...
Peraltro, la fattura di rettifica n. 63045364041502A riportava alla prima pagina la dicitura
“Attenzione: non c'è niente da pagare”, ed indicava come errata la seconda lettura del contatore, risalente al 31 Ottobre 2013.
Quindi, nell'ottica dell'appellante, l'importo di euro 1.035,83 (di cui alla nota di credito del
23 Maggio 2016) riguardava la differenza tra gli importi fatturati e pagati dalla , CP_1
e quanto effettivamente da questa dovuto all'esito dei riconteggi (pag. 11 dell'atto di gravame).
Cosicché – una volta rettificato il saldo dell'utenza di Via Matteo Renato Imbriani n. 36 – sarebbe addirittura residuato, in favore dell'odierna appellante, un credito pari ad euro
837,86.
Si addiviene a tale risultato, sottraendo da euro 1.035,83 il minore importo di euro 197,97
(senz'altro dovuto dall'utente a titolo di corrispettivo per il bimestre Gennaio-Febbraio
2017, con riferimento all'utenza al servizio del civico n. 36).
L'appellante è ben consapevole di non avere proposto domanda riconvenzionale di ripetizione, inerente ai succitati euro 837,86.
Tuttavia, insiste nell'evidenziare che il Tribunale avrebbe erroneamente emesso condanna al pagamento della somma di euro 197,97 (vale a dire, l'integrale adesione alle risultanze della CTU avrebbe dovuto condurre alla conclusione, per cui alcun importo era dovuto dalla
10 somministrata).
La doglianza è infondata.
Ad avviso del Collegio, correttamente il Tribunale – sulla scorta delle risultanze della CTU – ha ritenuto inattendibili tanto la fattura del 21 Marzo 2016, quanto il documento contabile di storno del 23 Maggio 2016.
Secondo l'ausiliario del Tribunale, quest'ultimo documento contabile è nullo, poiché inerisce ad un periodo (compreso tra il 21 Luglio 2009 ed il 15 Marzo 2016) diverso dal periodo oggetto della fattura del 21 Marzo 2016 (periodo intercorrente tra il 31 Ottobre 2013 ed il
21 Marzo 2016).
Ed allora la dicitura “Attenzione: non c'è niente da pagare”, riportata a fol. 1 del documento di rettifica del 23 Maggio 2016, si riferisce a quel solo documento contabile, e non già all'intero importo, di cui alla precedente fattura del 21 Marzo 2016.
In definitiva, il G.M. del Tribunale di LI ha correttamente accertato la sussistenza, in favore di , del minor credito residuo, pari ad euro 197,97. TR
In sostanza la non ha mai contestato la debenza di tale importo, a titolo di CP_1
corrispettivo per la fornitura, relativamente al bimestre Gennaio-Febbraio 2017, a servizio dell'immobile sito al civico n. 36 di Via Matteo Renato Imbriani.
Pertanto, la sentenza di prime cure deve essere confermata, laddove è OP
stata condannata al pagamento, in favore di , della somma di TR
euro 197,97, oltre interessi legali, decorrenti dalla notifica del d.i..
Il gravame della non può trovare accoglimento neanche con riferimento al CP_1
secondo motivo, avente ad oggetto la riproposizione della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, già respinta dal Giudice Monocratico.
Il Tribunale ha giustamente osservato come l'invocato accoglimento della pretesa ex art. 96 cpc dovesse fondarsi sull'integrale soccombenza di;
al contrario, TR
nel caso di specie, la pretesa creditoria della somministrante è stata ritenuta parzialmente fondata, sia pure per soli euro 197,97; pertanto non si può qualificare tout court come
11 “temeraria” l'iniziativa giudiziaria della fornitrice.
Dunque, non risulta che abbia agìto con dolo o colpa grave. TR
Peraltro, tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla condotta processuale della somministrante nel presente grado;
appunto quest'ultima non ha impugnato la pronuncia di prime cure (benchè il suo credito sia stato riconosciuto per un importo minimo, rispetto agli euro 10.285,28 azionati in sede monitoria).
A questo punto, si impone un'ulteriore considerazione: la non ha specificamente CP_1
impugnato né censurato la declaratoria di integrale compensazione delle spese del primo grado, emessa dal G.M..
Piuttosto, l'appellante aveva invocato la vittoria delle spese del doppio grado, quale conseguenza dell'accoglimento degli addotti motivi di gravame.
In definitiva, l'appello proposto da deve essere rigettato in toto, con la OP
conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado (e cioè, anche in punto di governo delle spese).
Resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante
; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. OP
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa nel presente grado, non deve tenersi conto soltanto dell'importo in contestazione, pari ad euro 197,97.
Invero la disputa processuale ha riguardato anche la richiesta di condanna al risarcimento danni per lite temeraria.
12 Ed allora, ai fini di una congrua determinazione del valore del presente grado di appello, non può trascurarsi l'ultimo comma dell'art. 96 cpc, laddove è contemplata (in caso di condanna per responsabilità aggravata) la comminazione di una pena pecuniaria, in favore della
[...]
, compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00. Parte_1
Ecco quindi un parametro di riferimento, che induce a collocare il valore del presente giudizio di appello, nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
Nel contesto di tale scaglione, ai fini della quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Dunque, a titolo di compenso professionale si liquida, in favore dell'appellata
[...]
, l'importo di euro 1.458,00. TR
Il compenso globale è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria.
Invero, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc
(cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. OP
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la OP TR
sentenza del Tribunale di LI n. 11560/22, pubblicata il 29 Dicembre 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
13 B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di OP
– spese che liquida in euro 1.458,00 TR
(millequattrocentocinquantotto/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) OP
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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