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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2036/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/04/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. ALAIA GAETANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 9 novembre 1997; trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di Mantova al n. 204, Parte 2, S. A anno 1997.
2. Prevedere a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla figlia, quale contributo per il mantenimento della stessa, l'importo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese. Importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, con decorrenza dalla data della pronuncia e da corrispondere fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia . Per_1
3. Prevedere a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative alla figlia;
spese Per_1 straordinarie individuate e disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di
Mantova, noto alle parti.
4. Ordinare al Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Dichiarare compensate le spese legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
MANTOVA il 09/11/1997 ed ivi trascritto al numero 204, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1997;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
2 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 29/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2036/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/04/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. ALAIA GAETANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 9 novembre 1997; trascritto nei
Registri di Stato Civile del Comune di Mantova al n. 204, Parte 2, S. A anno 1997.
2. Prevedere a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla figlia, quale contributo per il mantenimento della stessa, l'importo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese. Importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, con decorrenza dalla data della pronuncia e da corrispondere fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia . Per_1
3. Prevedere a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative alla figlia;
spese Per_1 straordinarie individuate e disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di
Mantova, noto alle parti.
4. Ordinare al Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Dichiarare compensate le spese legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
MANTOVA il 09/11/1997 ed ivi trascritto al numero 204, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1997;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
2 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 29/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3