Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Decreto presidenziale 18 dicembre 2023
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ugo Franceschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio 7;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- e Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
-OMISSIS-e -OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua, del “Verbale della commissione per la valutazione delle candidature ex avviso di selezione studenti per la partecipazione al programma “Esasmus +” prot. -OMISSIS-” del -OMISSIS- recante l''''approvazione della graduatoria “Avviso di selezione studenti per la partecipazione al Programma Erasmus + Accreditamento Settore istruzione scolastica – Azione KA120”, comunicata con circolare n.-OMISSIS-, nella parte in cui viene applicato il criterio ISEE e assegnato il punteggio ad alcuni candidati, tra cui il controinteressato;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, fra cui la circolare n. 3 recante l''''“Avviso di selezione – Progetto 2020-1-IT02-KA120-SCH-094970”, del -OMISSIS-, in parte qua viene stabilito il criterio del punteggio ISEE la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto del -OMISSIS-, conosciuta in sede di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- e di Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Vista la memoria del 9 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che i sopra citati ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti in relazione ai quali il proprio figlio minore è stato escluso dal progetto “Erasmus”, secondo i posti disponibili previsti e attribuiti all’istituto frequentato e, ciò, considerando che lo stesso minore si è collocato in sedicesima posizione, risultando il primo escluso dal novero dei soggetti ammessi alla selezione Erasmus;
che si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso;
che a seguito della camera di consiglio del 30 novembre 2023 e con ordinanza n. 546/2023 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione e precisamente il 9 maggio 2025 i ricorrenti hanno evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente ricorso, in quanto “ il progetto Erasmus si è già consumato e che pertanto il bene della vita non può essere più conseguito;
la decisione non porterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, non essendo neppure ripetibile il programma Erasmus, posto che il Sig, -OMISSIS-, quando ha presentato il ricorso, già frequentava la terza media, ultimo anno utile per accedere al programma ”;
Ritenuto che le circostanze sopra citate hanno determinato il venir meno di un interesse alla decisione del presente ricorso, in quanto e così come evidenziato dai ricorrenti, la decisione non porterebbe alcun vantaggio non essendo il progetto ripetibile;
Preso atto, pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett.c) del cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.