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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/10/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, dott.ssa Stefania Rescigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari di Lavoro e Previdenza del
Tribunale di Frosinone con il n.3040 / 2025 promossa con ricorso
da
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico , presso lo studio Parte_1 legale dell'avv. GATTA GIUSEPPE da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
ricorrente contro
elettivamente domiciliata in VIALE XVIII° DICEMBRE LATINA , CP_1 presso lo studio legale dell'avv. BELLASSAI DANIELA;
resistente
Oggetto del giudizio: pagamento pensione ordinaria inabilità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/07/2025 , la parte ricorrente ha proposto domanda giudiziale per: - accertare il diritto del sig. l pagamento della pensione di inabilità ai sensi della Pt_2
l. 222/1984 con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa (10/07/2019)
e liquidare i relativi ratei in favore dell'erede sig. . Costituitasi in giudizio, Parte_1
l' ha evidenziato che la domanda di pensione di inabilità accolta a seguito di ricorso CP_1 giudiziario (rg.n. 1907/2023 – Tribunale di Frosinone), conclusosi con la sentenza con cui il
1 G.L. “dichiara la sussistenza in capo al de cuius dei requisiti sanitari utili Parte_3 per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/1984, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa da parte dell' (10.07.2019)”. CP_1
Pertanto, la domanda presentata dal sig. è stata accolta, in forza della pronuncia Pt_2 richiamata, con decorrenza 08/2019. Da tale lavorazione sono derivati arretrati per € 22.112,07.
Da tale importo sono stati detratti gli importi che il sig. ha percepito nel periodo Pt_2
08/2019- 01/2021 a titolo di assegno ordinario (di cui era percettore dal 05/2018), conseguentemente ne è residuato un importo di € 218,05 a titolo di arretrati pensione ed € 94,60
a titolo di tredicesima, per un importo netto di € 240,73. Il predetto importo è stato liquidato in favore della sig. in data 01/09/2025. Parte_1
L'accoglimento della domanda consente di poter dichiarare cessata la materia del contendere.
In relazione alle spese relative al presente procedimento, si osserva che l' ha provveduto CP_1 ad accogliere la domanda di pensione in seguito alla sentenza di riconoscimento dello status di invalidità, l'ulteriore lavorazione del procedimento ha dato luogo alla liquidazione degli importi in data 01/09/2025, tali circostanze inducono a ritenere equa la parziale compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, spese in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda o eccezione rigettata: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, in virtù dell'accoglimento della domanda da parte dell' . CP_1
Compensa parzialmente le spese di lite liquidando in favore del CTU dichiaratosi antistatario l'importo di €.600,00 oltre IVA, cpa e rimb forf. nella misura di legge.
Frosinone, 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Stefania Rescigno
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