Decreto presidenziale 21 giugno 2023
Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 08/11/2023, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 02582/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2023, proposto da
AR Airlines Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Nelli e Guido Ciminello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione n. 40 del 28 febbraio 2023 del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS comunicata a mezzo pec in data 2 aprile 2023 con la quale è stata rigettata la domanda di prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per decorrenza termini.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera n. 40 del 28 febbraio 2023 il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ha rigettato la domanda presentata dalla AR Airlines s.p.a. – società che svolge attività di trasporto aereo di merci - di accesso alla prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all’art. 5, c. I, lett. a) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 95269/2016, con la seguente motivazione: la domanda di prestazione integrativa della misura del trattamento di CIGS è stata inviata (il 25.1.2023) oltre il termine di decadenza, stabilito dal decreto interministeriale n. 95269/2016, di 60 giorni dalla data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 221819 (il 25.11.2022) che ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per un numero massimo di dodici lavoratori dal 27.10.2022 al 26.10.2023.
2. La determinazione è stata impugnata dalla AR Airlines s.p.a. la quale ne ha domandato l’annullamento deducendone l’illegittimità per: violazione di legge - erronea applicazione dell’art. 7, comma 8 del decreto ministeriale n. 95269/2016, art. 32 l. n.69/2009.
3. Si è costituito in giudizio l’Inps, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
4. All’udienza del 25 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Con un unico articolato motivo di ricorso viene contestato che:
- il provvedimento impugnato si baserebbe su un’illegittima interpretazione del decreto interministeriale n. 95269/2016 che colloca il dies a quo entro cui deve essere presentata la domanda di prestazione integrativa della misura del trattamento di CIGS alla data di adozione del provvedimento: l’Inps avrebbe dovuto fare riferimento alla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del decreto, al pari di quanto viene affermato con riferimento alla impugnazione degli atti amministrativi;
- il termine di decadenza avrebbe potuto decorrere solo dalla notifica del decreto poiché nessuna norma attribuirebbe valore alla pubblicazione del decreto di concessione della CIGS sul sito del Ministero del lavoro;
- in ogni caso, anche ove volesse attribuirsi valore di pubblicità legale alla pubblicazione in via telematica, la data di conoscenza del decreto non potrebbe essere anteriore al 30 novembre 2022 - ed il termine sarebbe scaduto il 29 gennaio 2023, e non il 24 gennaio 2023 - stante la pubblicazione con cadenza settimanale sul sito del Ministero, nel caso di specie, nella settimana dal 24 novembre al 30 novembre 2022.
6. Il ricorso è fondato.
L’art. 7, comma 8 del decreto ministeriale n. 95269/2016, dispone che la domanda di accesso alle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni è subordinata all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale e che tale domanda deve essere presentata, “ a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso ”.
Presupposto perché il termine di decadenza inizi a decorrere è, quantomeno, la conoscibilità da parte dell’istante dell’avvenuta adozione, da parte del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del decreto di ammissione alla prestazione.
Il Collegio ritiene che questa sia l’unica interpretazione dell’art. 7 che ne preservi la legittimità: una conseguenza sfavorevole non può derivare dal mancato rispetto di un termine decadenziale laddove la parte non abbia avuto a disposizione l’intero lasso temporale che le è assegnato per presentare la domanda, pena l’irragionevolezza della previsione.
Il dies a quo può, dunque, decorrere dalla data di adozione del decreto laddove vi sia coincidenza tra tale data e quella di pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero. Laddove, invece, dell’avvenuta adozione del decreto sia data notizia in data successiva, il termine non può che decorrere da quest’ultima data.
Nel caso di specie quanto sostenuto dalla ricorrente circa l’avvenuta pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero del lavoro non prima del 30 novembre 2022 non è stato oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione resistente e può, pertanto, essere posto a fondamento della decisione, come previsto all’art. 64, co. 2 cod.proc.amm.
Il provvedimento impugnato, con cui l’Inps ha opposto alla società ricorrente l’avvenuta decadenza in data 24 gennaio 2023, è pertanto illegittimo, in quanto basato su un’erronea interpretazione dell’art. 7, comma 8 del decreto ministeriale n. 95269/2016.
7. Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.
8. La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO