Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/1985, n. 6534
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Sentenza 20 dicembre 1985

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Mancando nella legge una misura in base alla quale stabilisce con criteri automatici il limite di tollerabilità delle immissioni, tale limite dev'essere prudentemente determinato di volta in volta dal giudice con riguardo sia alle condizioni dei luoghi ed alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita ed alle correnti abitudini della popolazione nel presente momento storico. (nella specie, concernente esalazioni da porcilaie, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza per avere, fra l'altro, omesso di considerare sia che i miasmi prodotti da un allevamento di animali su scala industriale non sono equiparabili al lezzo proveniente da una stalla con un ridotto numero di capi di bestiame e annesso ad un edificio rurale sia che da decenni è ormai venuta meno l'antica tolleranza contadina delle più disagiate condizioni di vita, ed in particolare delle esalazioni sgradevoli o malsane). ( V 3138/73, mass n 366927).*

Ai fini della valutazione della liceità delle immissioni, l'art. 844 cod. civ. enuncia tre diversi criteri, di cui due obbligatori ed uno facoltativo e sussidiario: i criteri obbligatori sono quelli della normale tollerabilità e del contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, mentre il criterio facoltativo è quello della priorità dell'uso. ( Conf 2055/74, mass n 370344, prima parte; ( Conf 382/66, mass n 320744, prima parte).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/1985, n. 6534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6534
    Data del deposito : 20 dicembre 1985

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