TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione IV CIVILE
Il giudice dr.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16305/2020 R.G. promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, C.so Re Umberto n. 96, presso lo studio dell'Avv. Luigi Riccio, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in atti;
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore P.I. Controparte_1
, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Romagnoli;
CONVENUTA
OGGETTO: Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
voglia l'ill.mo tribunale adito;
contrariis reiectis;
nel merito:
- accertare e dichiarare la inadempienza e la responsabilità contrattuale della compagnia di assicurazioni convenuta.
- respingere, per tutte le ragioni esposte in atti, l'eccezione preliminare di non indennizzabilità del sinistro ex art. 1892 – 1893 c.c. formulata da controparte, nonché tutte le altre eccezioni sollevate ex adverso
- dichiarare comunque la decadenza della compagnia dalla impugnazione di annullamento, ex art. 1892 secondo comma c.c.
pagina 1 di 11 - dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta compagnia, per tutte le ragioni in atti, al pagamento, a favore del signor della somma di € 43.736,35 quale indennizzo per i Parte_1 danni fisici patiti in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, comprensivi di danno biologico permanente, periodo di malattia post traumatica e rimborso spese mediche, come da contratto, o diversa somma maggiore o minore meglio vista dal giudicante
- condannare la compagnia di assicurazione convenuta al pagamento degli interessi legali e rivalutazione sulle somme dovute dall' evento alla domanda giudiziale e degli interessi moratori ex art. 1284 c.c. iv comma dalla domanda giudiziale al saldo
- con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, onorari, esposti e oneri accessori, e delle spese relative all'attività di mediaconciliazione obbligatoria
- con rimborso delle spese di c.t.u e c.t.p.
Per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
Accertare e dichiarare la non indennizzabilità del sinistro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892-
1893 c.c. e art. 1 delle condizioni di assicurazione e/o comunque per la violazione dell'art. 1910 c.c. tenuto altresì conto che non è attivata la garanzia per la inabilità temporanea.
Respingere la domanda attorea per i motivi preliminari e di merito suesposti e comunque giacché infondata in fatto ed in diritto ed in subordine, nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria limitare l'indennizzo secondo le prescrizioni e condizioni di polizza.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio la Parte_1 al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 51.902,00 in Controparte_1 relazione all'infortunio subito in data 2.6.2019.
Parte attrice dava atto di essere stato per circa vent'anni cliente dell'agenzia e di aver CP_2 stipulato diverse polizze vita e una polizza infortuni con la Compagnia assicurativa Darag Italia spa in relazione alla quale aveva ricevuto, nel maggio 2019, l'indennizzo a seguito dell'infortunio occorso nel dicembre 2018.
Aggiungeva che a seguito della cessione dell'intero portafoglio clienti da parte della CP_2 dall'aprile del 2018 le polizze stipulate con la Darag Italia s.p.a. erano state acquisite alla gestione della che si era occupata altresì della pratica liquidatoria in relazione al Controparte_3 sinistro richiamato del dicembre del 2018.
pagina 2 di 11 Riferiva altresì che, su proposta della in data 18.3.2019 prossima alla scadenza Controparte_3 annuale della polizza infortuni Darag, aveva provveduto a sottoscrivere nuovo contratto assicurativo con la compagnia dando atto che la polizza veniva integralmente ed Controparte_1 autonomamente trascritta dall'agenzia su modulo prestampato, anche nella parte relativa alle
“Dichiarazioni dell'assicurato”,
Precisava, infatti, di aver provveduto a sottoscrivere il modulo assicurativo già compilato e “crocettato” in ogni sua parte dalla nonché a sottoscrivere il modulo recante le “Dichiarazioni Controparte_3 dell'assicurato” ex artt. 1892, 1893, 1894 c.c. sul quale la stessa agenzia aveva provveduto a scrivere le risposte alle domande contenute.
Il dava quindi atto di essere caduto dalla bicicletta in data 2.6.2019 riportando, a seguito del Pt_1 sinistro ritualmente denunciato all'assicurazione convenuta, la lussazione scapolo omerale destra con frattura pluriframmentaria del trochite omerale, la frattura delle branche ileo ed ischio-pubiche, la frattura composta del fondo del cotile e la frattura composta dell'ala sacrale destra, in relazione al quale lo stesso medico legale fiduciario della compagnia aveva rilevato un danno biologico permanente con valutazione tabellare pari al 29-30% . CP_4
Riferiva che in data 7.4.2020 la aveva comunicato la non operatività della polizza, CP_1 sull'assunto dell'omessa denuncia di precedenti infortuni occorsi prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
L'attore eccepiva quindi l'inadempimento della compagnia e, previa declaratoria di decadenza dall'azione di annullamento di cui art. 1892 comma II c.c., instava per la condanna di parte convenuta al pagamento dell'indennizzo per i danni patiti in conseguenza dell'infortunio, per complessivi €
51.902,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ritualmente costituita contestava la domanda attorea eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'inoperatività della garanzia assicurativa e la decadenza di controparte dal diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 1 delle condizioni di polizza, a causa della reticenza serbata in sede precontrattuale.
La convenuta rilevava, infatti, che l'attore tacendo, dolosamente o colposamente, la preesistenza di altri quattro infortuni indennizzati da altre compagnie assicurative, avrebbe reso informazioni inesatte in ordine al proprio stato di salute nel questionario formulato, impedendole di avere esatta contezza del rischio che assumeva in garanzia e di adeguare le condizioni contrattuali al caso di specie o di rifiutare la conclusione del contratto.
Eccepiva, altresì, l'irrilevanza – e la inapplicabilità, al caso di specie – del termine decadenziale previsto dall'art. 1892, comma 2, c.c. posto che la compagnia avrebbe avuto conoscenza della reticenza attorea solo nelle more dell'istruttoria del sinistro e, quindi, dopo la verificazione del sinistro oggetto di indennizzo. Rilevava, ancora, la violazione da parte dell'attore della previsione di cui all'art. 1910 c.c. per l'ipotesi di coesistenza della polizza e Dareg. CP_1 pagina 3 di 11 Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza della pretesa indennitaria azionata per mancanza di prova della verificazione del fatto storico e, in ogni caso, eccepiva l'erronea quantificazione dell'indennizzo operata dall'attore dovendo le somme dovute essere determinate con riferimento alle tabelle contrattualmente richiamate. CP_4
Istruita con la produzione di documenti, l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti ed espletata
CTU medico-legale, all'esito dell'udienza figurata del 14.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dal ai sensi dell'art. 1892 c.c. Pt_1
In termini generali, è noto che, a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio ascrivibili a dolo o colpa grave, l'art. 1892 c.c., nel concorso dell'ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell'assicuratore, conferisce a quest'ultimo il rimedio della impugnazione del contratto – previa manifestazione di una volontà in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo – ovvero la possibilità – qualora l'evento si verifichi prima della scadenza di detto termine trimestrale, ed a maggior ragione prima dell'inizio del suo decorso – di rifiutare il pagamento dell'indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto (v.
Cass. 7.6.2023, n. 15984).
L'onere imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, infatti, “non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (v. Cass. 21.1.2020, n.
1166).
In tali circostanze, l'assicuratore, se convenuto per il pagamento dell'indennizzo, può rifiutare il pagamento della somma assicurata in via di eccezione, ex art. 1460 c.c., ovvero agire per l'accertamento di tale inadempimento dell'assicurato, pur senza rispettare il citato onere di proposizione di impugnativa nel termine trimestrale di cui alla legge (v. Cass. 13.7.2010, n.16406).
Nel caso di specie, parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere la liquidazione dell'indennizzo verificatosi in data 2.6.2019, in forza della polizza n. 109087707 sottoscritta in data 26.3.2019;
convenuta in giudizio per l'adempimento dell'obbligo indennitario, ha Controparte_1 negato il pagamento rilevando, in via di eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo esistente pagina 4 di 11 a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nessuna decadenza può ritenersi maturata in capo alla convenuta, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da parte attrice.
III
Nel merito, la domanda proposta da è infondata e deve essere rigettata per Parte_1 le ragioni che seguono.
La compagnia convenuta ha precisato di essere venuta a conoscenza della grave reticenza posta in essere da parte attrice solo nelle more dell'istruttoria del sinistro, ovvero successivamente al verificarsi dello stesso rilevando non solo l'inoperatività dell'onere imposto dall'art. 1892 c.c., ma eccependo altresì il proprio diritto a rifiutare il pagamento dell'indennizzo richiesto.
Parte attrice ha, per contro, insistito nella domanda ribadendo la propria buona fede contrattuale e rilevando come la stessa convenuta fosse a conoscenza dei sinistri pregressi sin dal momento della stipula del contratto non solo in ragione del rapporto di lunga data esistente con l'agenzia
[...]
ma altresì per la circostanza che la polizza invocata risulta essere stata compilata CP_5 interamente dalla stessa quale rappresentante della Controparte_3 CP_1
****
Si è già detto che la previsione di cui all'art. 1892 c.c. obbliga l'assicurato a rappresentare all'assicuratore tutte le circostanze conosciute o conoscibili idonee ad incidere sul rischio assunto dall'assicuratore.
Nell'ambito del generale dovere di collaborazione dell'assicurato nella fase di conclusione del contratto l'esatta rappresentazione delle circostanze oggettive e soggettive assume valore essenziale, atteso che la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce il presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore al fine di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato e che, in ogni caso, l'indennizzo dovuto sia proporzionale al premio pagato.
La previsione richiamata trova quindi applicazione quando le dichiarazioni rese al momento della stipula del contratto impediscono all'assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell'evento dannoso assicurato, aumentandone l'alea, con conseguente riflesso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali (v. Cass. 27.7.2001, n. 10292).
In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato l'importanza della compilazione del questionario assicurativo osservando che, “la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata pagina 5 di 11 dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza, cosi che è sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto.” (Cass.
13.5.2020, n.8895).
Ha quindi ulteriormente precisato che la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente “i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892,
1893 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità” (v. Cass. 24.7.2024, n.20658).
L'operatività della previsione di cui all'art. 1892 c.c. è peraltro subordinata alla ricorrenza di tre presupposti, dovendo la dichiarazione essere effettivamente inesatta o reticente, resa dall'assicurato con dolo o colpa grave ed essere stata altresì determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
Perché possa ritenersi provata la sussistenza dell'elemento soggettivo, poi, è ormai pacifico l'insegnamento giurisprudenziale per cui “non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (cfr. Cass. n. 12086/15).
****
Nel caso di specie, deve ritenersi provato – né peraltro contestato da parte dell'attore – che il questionario compilato in occasione della sottoscrizione della polizza da parte del CP_1 Pt_1 non sia stato correttamente compilato, essendo stata omessa la circostanza dell'esistenza di altri infortuni e sinistri (v. doc. n . 3 parte attrice).
Più precisamente, a pagina 3 della polizza, alla domanda “Gli assicurati hanno minorazioni fisiche, malattie, difetti fisici precedenti infortuni e sinistri?” risulta apposta risposta negativa, essendo peraltro certo e documentalmente provato che lo stesso abbia subito altri quattro infortuni, Pt_1 regolarmente indennizzati, l'ultimo dei quali da parte della Dareg nel maggio 2019.
Lo stesso attore non ha contestato l'erroneità della risposta apposta al questionario, ma ha ribadito la piena conoscenza delle circostanze omesse da parte della compagnia convenuta e la propria buona fede, eccependo l'insussistenza dell'elemento soggettivo – dolo o colpa grave – rilevante ai sensi dell'invocata operatività della previsione di cui all'art. 1892 c.c.
Le difese svolte non possono trovare accoglimento.
Lo stato soggettivo richiesto dall'art. 1892 comma 1 c.c. deve infatti ritenersi sussistente considerato che, come visto, il dolo non richiede artifizi o raggiri ma la mera coscienza e volontà di rendere una pagina 6 di 11 dichiarazione inesatta o reticente (cfr. tra le altre Cass. 2086/2015) e che ricorre comunque la colpa grave in caso di coscienza e volontà di avere omesso, dietro apposita domanda, la segnalazione di circostanze suscettibili di esercitare un'effettiva influenza sul rischio assicurato (cfr. tra le altre Cass.
19520/2017).
In particolare, ricorre colpa grave anche quando l'assicurato agisce senza avere la consapevolezza di nuocere all'assicuratore ma, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sapendo di fornire una falsa rappresentazione del rischio, avrebbe dovuto e potuto acquisire quella consapevolezza.
Nel caso di specie, il era certamente consapevole di avere subito altri infortuni e, altresì, che Pt_1 tali sinistri avessero compromesso le proprie condizioni di salute, come confermato dalla percentuale di invalidità “cumulata” di sinistro in sinistro (v. doc. n. 4 parte convenuta); era altresì consapevole, o avrebbe potuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, della rilevanza attribuita dalla compagnia assicurativa alla conoscenza delle condizioni di salute e delle pregresse patologie o minorazioni, tenuto altresì conto del chiaro contenuto dei documenti contrattuali.
Non può condividersi, infatti, l'eccezione sollevata da parte attrice con riferimento alla scarsa chiarezza del questionario allegato alla polizza oggetto di causa.
Il quesito oggetto di valutazione – “gli assicurati hanno minorazioni fisiche, malattie, difetti fisici, precedenti infortuni e sinistri?” – risulta infatti formulato in modo chiaro e privo di incertezza in ordine all'informazione richiesta: l'uso del plurale, peraltro, evidenzia come la Compagnia avesse interesse ad acquisire conoscenza di ogni pregressa condizione idonea ad influire sulla condizione fisica dell'assicurato derivante da patologie, ovvero da difetti fisici o, ancora, da pregressi sinistri o infortuni patiti dall'assicurato.
Deve peraltro evidenziarsi che il questionario è composto da un numero esiguo di domande – solo tre – peraltro evidenziate con l'uso del grassetto e sufficientemente distanziate tra loro così da risultare facilmente leggibili e di immediata percezione visiva.
Deve inoltre essere evidenziato come il questionario e lo stesso quesito in oggetto siano preceduti dalle seguenti avvertenze: “le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione” e, ancora, “prima della sottoscrizione del questionario sanitario o delle dichiarazioni sanitarie, il soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario sanitario o nelle dichiarazioni sanitarie”.
Tali circostanze consentono di ritenere che la condotta dell'attore sia stata gravemente negligente considerato che – ferma la conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione e della reticenza sulla circostanza dei pregressi sinistri – non può affermarsi la mancanza di consapevolezza anche dell'importanza dell'informazione rispetto alla conclusione del contratto.
Peraltro, la sussistenza dell'elemento soggettivo non può essere inficiata neppure alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale. pagina 7 di 11 Se, alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste , assicuratrice in Testimone_1 Parte_2
può ritenersi provato che a seguito dell'acquisizione dell'agenzia da parte di
[...] CP_1 CP_2 Con
tutte le polizze del signor siano state trasferite alla nuova società, che tutta Pt_1 documentazione relativa ai sinistri fosse stata “caricata a portale”, e che la nuova polizza infortuni e il questionario recante domande sanitarie sull'assicurato, siano stati direttamente compilati CP_1 dalla – “quando l'hanno compilata hanno messo tutti i flag senza chiedere al Controparte_3 cliente”, “sulla polizza non ci sono crocette messe a mano noi le polizze le facevamo a PC e poi le stampavamo” – non può non evidenziarsi come la polizza sia stata sottoscritta dall'attore.
Secondo parte attrice le dichiarazioni rese in istruttoria sarebbero sufficienti a far emergere la propria buona fede, non potendosi ravvisare nella sua condotta la “colpevole reticenza e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione” alla quale fa riferimento la giurisprudenza, essendosi il Pt_1 limitato a sottoscrivere il contratto che gli veniva sottoposto “senza soffermarsi ad una attenta lettura, in quanto la signora non richiamava affatto la sua attenzione sulle dichiarazioni che Parte_3 andava sottoscrivendo.” (Cfr. atto di citazione, pag. 3).
Tale difesa non può essere condivisa: pur ammettendo che l'avvenuta compilazione della polizza e del relativo questionario sanitario da parte della abbia indotto l'attore a ritenere che lo Controparte_5 stesso fosse corretto – come riferito dalla stessa teste “Io non ricordo se l'ho fatta firmare io o Tes_1 il mio collega o altri perché eravamo in tre comunque davamo per scontato che il contratto da Cuneo arrivasse corretto” – è appena il caso di ricordare che, tramite la sottoscrizione di un atto, la parte fa proprio e conferma il contenuto dell'atto medesimo, autorizzando a presumere che esso sia conforme alla sua volontà.
La stessa polizza riporta, in calce al questionario sanitario, l'ulteriore dicitura, sottoscritta dall'attore, secondo cui “l'assicurazione è regolata dal presente documento e dalle condizioni di assicurazione
(modello 250060 ed. 5/2018) che il contraente dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto” condizioni che nel glossario introduttivo definiscono il “questionario anamnestico”, testualmente, come il “documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio
e stabilirne le condizioni di assicurabilità” (v. doc. 3 parte convenuta).
Ora, è certo che la sottoscrizione di una dichiarazione, non oggetto di disconoscimento, implichi l'adesione del sottoscrittore al contenuto riportato dovendo ritenersi, in assenza di prova contraria, anche una presunzione di veridicità delle stesse circostanze riferite: certa l'autenticità della firma, è del pari certa la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni rese nel questionario, non necessariamente per averle materialmente scritte, essendo sufficiente l'assunzione di paternità e responsabilità mediante la firma. pagina 8 di 11 Peraltro, è consolidato l'orientamento per cui, alla luce del principio di autoresponsabilità, la parte che sottoscrive un documento negoziale si appropria del relativo contenuto non potendo invocarne l'invalidità adducendo di non averlo letto, “perché chi immette dichiarazioni nel traffico giuridico ne deve subire le conseguenze, in virtù del principio dell'autoresponsabilità, a meno che non provi che la propria volontà si sia formata in modo viziato” (v. Cass. 5535/2012).
La circostanza che il riponesse fiducia nell'agenzia e che la stessa abbia Pt_1 Controparte_3 erroneamente compilato il questionario, appare pertanto irrilevante ai fini del presente giudizio, non risultando sufficiente ad escludere la condotta gravemente colposa tenuta dall'attore consistita nella mancata verifica, all'atto di sottoscrivere la polizza, della corretta compilazione del questionario, ovvero nell'omessa lettura del contenuto della scheda di polizza e, quindi, nell'omessa segnalazione alla agenzia della presenza di un errore.
Le risultanze sin qui richiamate rendono evidente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1892 c.c.: non solo deve ritenersi provata – e per il vero neppure specificamente contestata –
l'oggettiva reticenza con riguardo ai sinistri pregressi, ma altresì sussistente lo stato soggettivo richiesto dall'art. 1892 c.c.
considerato che
, come già evidenziato, ai fini della configurabilità della colpa grave si richiede che la dichiarazione falsa o reticente sia frutto di una grave negligenza attinente al momento della coscienza dell'inesattezza o della reticenza o al momento della dichiarazione della notizia reticente o falsa: ne consegue il rigetto della domanda attorea.
****
Né a differente soluzione può giungersi in ragione della ritenuta diretta conoscenza da parte della compagnia delle circostanze erroneamente riferite od omesse dal . Pt_1
Deve in primo luogo darsi atto che, come osservato dalla Cassazione, devono considerarsi "notorie" –
e, come tali, oggetto di conoscenza diretta da parte dell'assicuratore con l'uso dell'ordinaria diligenza – le sole circostanze risultanti da documenti allegati alla polizza in ordine alla quale sono state rese dichiarazioni inesatte o reticenti (v. Cass. 17.5.2004, n. 9342), non potendo ritenersi che il dovere di diligenza dell'assicuratore debba spingersi fino al controllo di documenti riguardanti contratti diversi da quello oggetto di contestazione.
Inoltre, è certo che la conoscenza da parte dell'assicuratore della reale situazione di fatto assume valenza, ai sensi dell'art. 1892 c.c., soltanto se la circostanza è conosciuta dall'assicuratore stesso ovvero da un soggetto dotato di suoi poteri di rappresentanza (v. Cass. 13.11.1987, n. 8352).
Come evidenziato dalla Cassazione, peraltro, la conoscenza della situazione reale - celata dall'assicurato - da parte dell'impresa assicurativa “non può essere confusa con quella del procacciatore di affari od agente sfornito del potere di rappresentanza dell'assicuratore, essendo lo stato soggettivo di costoro irrilevante ai cennati fini, così come si desume dall'art. 1391 c.c. il quale attribuisce rilevanza nei confronti del dominus del negozio allo stato soggettivo del rappresentante, ma non anche di chi abbia svolto una qualunque attività nel suo interesse. Sul punto, questa Suprema pagina 9 di 11 Corte ha reiteratamente affermato che in tema di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, quest'ultimo può evitare l'annullamento del contratto di assicurazione provando che la compagnia assicuratrice conosceva, prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta o reticente;
tuttavia la conoscenza dell'impresa assicurativa non va confusa con quella dei soggetti che non abbiano il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante” (v.
Cass. cit.).
Nel caso di specie, parte attrice non ha offerto elementi di prova certi dai quali evincere la sussistenza in capo alla di un potere di rappresentanza pieno della né le Controparte_5 Controparte_1 prove orali articolate hanno consentito di acquisire riscontri sul punto.
Ne discende che dalla conoscenza delle concrete circostanze del rischio eventualmente possedute dalla non può farsi discendere la conoscenza legale delle suddette circostanze anche in Controparte_5 capo alla società assicuratrice.
Peraltro, se è vero che non può escludersi che “l'incaricato della compagnia di assicurazioni abbia trasferito alla propria mandante le conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato”, è altrettanto necessario “che tale effettiva trasmissione di conoscenza sia concretamente provata dall'assicurato, anche per mezzo di presunzioni” (v. Cass. 3962/1999) prova che, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta, considerato che la stessa teste escussa, non ha offerto elementi certi dai quali evincere l'avvenuta comunicazione alla compagnia delle circostanze di fatto, ovvero dei sinistri occorsi al e già oggetto di indennizzo, rilevanti nel caso di specie. Pt_1
****
Alla luce degli elementi evidenziati, la domanda attorea deve essere rigettata.
Pare ancora opportuno osservare che “posto il carattere essenziale che la coincidenza tra rischio apparente e rischio reale assume nell'economia del rapporto di assicurazione, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, con motivato giudizio di fatto, che le reticenze dell'assicurato, qualificate dal dolo o dalla colpa grave, avevano alterato in maniera determinante la coincidenza di cui sopra e tratto in errore l'assicuratore, legittimamente lo stesso giudice del merito ne deduce che quelle reticenze giustificano l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dello art. 1892 c.c., non avendo
l'assicuratore l'onere di fornire alcuna prova specifica dalla quale possa risultare che la conoscenza delle circostanze taciute avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione (Cass. n. 224/1965;
Cass., n. 348/1979; Cass. n. 7456/1990).
IV
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e, stante il rigetto della domanda attorea, devono essere poste a carico dell'attore.
Alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta e, così, applicandosi i valori medi dello scaglione di riferimento. pagina 10 di 11 ****
Deve peraltro darsi atto che dal verbale del procedimento di mediazione prodotto da parte attrice risulta che, a seguito dell'istanza di mediazione depositata dal presso l'organismo di mediazione Pt_1
– procedura obbligatoria ai sensi dell' art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 – parte CP_6 convenuta pur regolarmente convocata, non ha partecipato al primo incontro Controparte_7 fissato per il 17.6.2020, né risulta abbia addotto alcuna giustificazione per la sua assenza.
Essendo la mediazione demandata condizione di procedibilità della domanda giudiziale la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, deve essere sanzionata, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 d.lgs. 28/2010, con la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna a rimborsare alla convenuta le spese del presente giudizio Parte_1 liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU, come liquidate con decreto del 1.7.2022, definitivamente a carico di parte attrice;
visto l'art. 1
2-bis, comma 2, D.lgs. 28/2010 condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Torino il 15.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Ester Marongiu
pagina 11 di 11