Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 1
Il contratto di commissione ha natura onerosa e pertanto le somme versate dal committente al commissionario si presumono imputate a titolo di provvigione, nella misura in cui questa è stabilita dalle parti, dagli usi o dalle tariffe; sicchè, spetta al commissionario che sostenga che le somme percepite in misura maggiore rispetto alla percentuale stabilita siano da attribuirsi a spese sostenute, fornire la prova delle singole voci di spesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2007, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. SEGRETO TO - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato GRIMANI PIER VETTOR, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT TI S.N.C. DI TI A & F, in persona dei signori LB TO e LB ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LORENZO VALLA 2, presso lo studio dell'avvocato DELLA PORTA PIERFRANCESCO, difesa dall'avvocato RISCICA ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 90/03 della Corte d'Appello di VENEZIA, terza sezione civile, emessa il 9/12/02, depositata il 27/01/03, R.G. 2348/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/06 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. Luigi Manzi, depositata in udienza);
udito l'Avvocato Francesco GALLUCCIO MEZIO (per delega Avv. Roberto RISCICA, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. LB di LB A. & F. ottenne decreto ingiuntivo contro il NI (suo commissionario per la vendita di prodotti ittici nel mercato all'ingrosso di Venezia) per il pagamento di una somma corrispondente a quanto pagato in eccesso all'ingiunto negli anni dal 1988 al 1992. Sosteneva, infatti, di avere pagato al commissionario provvigioni oscillanti tra il 6% e l'8%, laddove, invece, il regolamento comunale prevedeva una provvigione del 4,9%, comprensiva dei cd. diritti di cassa.
Propose opposizione il NI, eccependo che il regolamento comunale era illegittimo, che le somme che la LB sosteneva essergli state pagate in eccesso erano invece dovute a spese da lui sostenute per il canone di posteggio e per i cd. diritti di cassa, che il compenso pattuito nei vari mercati arrivava fino a punte del 13%, sicché era stato pagato per la sua attività meno di quanto gli spettasse. L'opponente, quindi, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, propose domanda riconvenzionale di pagamento della differenza tra la provvigione pattuita e quanto effettivamente corrisposto. L'opposta, oltre a chiedere il rigetto dell'opposizione, propose, a sua volta, domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Venezia accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e respinse entrambe le domande riconvenzionali. L'appello proposto dalla LB è stato parzialmente accolto dalla Corte di Venezia, la quale ha respinto l'opposizione del NI, confermando il rigetto della domanda riconvenzionale della stessa LB. Il giudice d'appello ha, in estrema sintesi, ritenuto: che, in forza della naturale onerosità della commissione, legittimamente la LB s'era limitata ad affermare che tutte le somme versate al NI erano interamente da imputare a provvigione, mentre l'altro non aveva documentalmente provato di avere sopportato spese per la gestione della commissione;
che non era stato mai emanato un regolamento regionale del mercato ittico, sicché deve ritenersi operante il regolamento comunale, il quale prevede il limite massimo del 4% per le provvigioni spettanti ai commissionari. Propone ricorso per cassazione il NI a mezzo di un unico motivo. Risponde con controricorso la soc. LB.
Il NI ha depositato memoria per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il motivo di ricorso (violazione degli artt. 1709 e segg. c.c. della L. n. 125 del 1959, della L.R. n. 20 del 1979 - vizi della motivazione) pone una prima questione concernente la legittimità della pattuizione prevedente una provvigione superiore a quella indicata nell'art. 46 del regolamento comunale, ossia del 4%, oltre lo 0,9% per i diritti di cassa. A tal riguardo sostiene il ricorrente che il limite massimo alla provvigione, fissato nel regolamento comunale al 4%, è illegittimo, in quanto non previsto dalla legge regionale n. 20 del 1979, ne' dal regolamento tipo regionale, che non è stato mai emanato. Il giudice, dunque, avrebbe dovuto disapplicare il regolamento comunale ed attribuire validità alla pattuizione con la quale le parti avevano fissato la provvigione in misura maggiore al 4%.
Aggiunge, poi, il ricorrente che la controparte avrebbe chiesto la restituzione delle somme pagate in eccedenza sul presupposto che la L. n. 125 del 1959, art. 9 e la L.R. n. 20 del 1979, art. 15 vietano l'applicazione di tariffe o imposizioni non previste dalla normativa di gestione del mercato. Tale riferimento sarebbe erroneo in quanto quelle norme si riferiscono a prestazioni e servizi resi dall'ente gestore a favore degli operatori e non alla prestazione privatistica resa dal commissionario al committente.
Sotto diverso profilo il ricorrente censura la sentenza nel punto in cui ha ritenuto sfornita di prova la sua tesi secondo cui la somma eccedente il 4% era stata percepita a titolo di una serie di spese sostenute per attuare il servizio di vendita. Sostiene, in proposito il NI che il giudice, invece, avrebbe dovuto dedurre dalla documentazione in atti il fatto che gli spettava il rimborso degli oneri in questione, la cui quantificazione derivava direttamente dalla normativa regionale.
2. - Il motivo è infondato in tutti suoi profili.
Quanto alla prima questione concernente l'illegittimità del regolamento comunale nella parte in cui fissa il limite del 4% alla provvigione, basti osservare che è vero che la L.R. n. 20 del 1979 non prevede tale limite, ma è pur vero che la legge stessa rinvia, per i mercati già esistenti, al regolamento comunale, da rivedersi nel rispetto della legge regionale. Sicché, è da ritenersi legittimo ed operante il regolamento comunale che, rivisto alla luce della legge regionale, impone il suddetto limite, ed è del tutto infondata la pretesa di disapplicazione formulata dal ricorrente. Quanto al riferimento alla L. n. 125 del 1959, art. 9 ed alla L.R. n. 20 del 1979, art. 15, esso è assolutamente impertinente sia rispetto alla fattispecie, sia rispetto al tenore della sentenza impugnata. Questa, infatti, per nulla tratta di tali disposizioni, limitandosi ad agganciare il limite di provvigione del 4% all'art. 46 del regolamento comunale, oggetto di revisione a seguito di entrata in vigore della legge regionale e di rinvio ad opera di quest'ultima. Inammissibile è l'ultima parte del ricorso, dove si sostiene che l'affermazione della sentenza, secondo cui il NI non ha fornito la prova che la somma eccedente il 4% sia da attribuirsi alle spese sostenute, contrasterebbe con la documentazione in atti. Il contenuto di tale documentazione non è, invero, riportato nel ricorso (il ricorrente, nel lamentare il vizio della motivazione per contrasto con tali atti, avrebbe dovuto assolvere al relativo onere) ed il giudice di legittimità non ha il potere di accedere direttamente agli atti del processo.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata in quanto correttamente fondata sul principio di diritto secondo cui:
avendo il contratto di commissione natura onerosa (art. 1733 c.c.), le somme versate dal committente al commissionario si presumono imputate a titolo di provvigione, nella misura in cui questa è stabilita dalle parti, dagli usi o dalle tariffe;
sicché, spetta al commissionario che sostenga che le somme percepite in misura maggiore rispetto alla percentuale stabilita siano da attribuirsi a spese sostenute, fornirne la prova delle singole voci di spesa. Il ricorso deve essere dunque respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di Cassazione, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori previsti dalla legge.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007