TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/07/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Torre Annunziata, dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7774/2023 R.G. Sez. Lavoro e Previdenza, avente ad oggetto:
“Riconoscimento di maggiori postumi da infortunio sul lavoro” e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO BRUNELLA in virtù di procura in atti con Parte_1 cui è elettivamente domiciliata presso lo studio legale
RICORRENTE E
-, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. PETRILLO CONCETTA dell'avvocatura dell' CP_1 RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: per il ricorrente il procuratore costituito conclude per l'accoglimento del ricorso;
L chiede decidersi CP_1 la causa riportandosi ai propri scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 la ricorrente, premesso di avere subito un infortunio sul lavoro il CP_ giorno 24/09/11 e di avere riportato postumi permanenti valutati da con percentuale di invalidità del 18%, come da documentazione agli atti, di essere stata sottoposta a visita di revisione il 17/05/2019 CP_ all'esito della quale le riconosceva una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura del 11%, percentuale confermata anche in sede di visita collegiale medica il 26/08/2020, adiva il Tribunale per sentir dichiarare che dall'infortunio descritto in ricorso era derivata una inabilità permanente pari al 22% o comunque ad almeno al 18% o al 16% e, di conseguenza vedere condannare l'Ente assicuratore a liquidare la relativa rendita ed alla riliquidazione di essa (con decorrenza dal 17/05/19) nella misura del 22% e/o del 18% o di quella pari e/o superiore al 16% che verrà accertata ed alla riliquidazione dei conseguenti benefici economici oltre interessi, come per legge;
con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione, Instauratosi il contraddittorio, l' , costituitosi tempestivamente, impugnava e contestava la richiesta di CP_1 riconoscimento di un grado maggiore di inabilità in ragione del tipo di lesione e delle tabelle allegate al d.lgs. 38/2000. Espletata consulenza tecnica ed acquisita la relazione peritale, sulle conclusioni in epigrafe scritte, all'odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza, con motivi contestuali, ex art 127 ter cpc. Preliminarmente va dato atto che alcuna prescrizione è maturata non essendo decorsi tre anni e 150 giorni ai sensi del TU n. 1224 del 1965 dalla decisione dell'organo collegiale. Incontestato il tipo di attività lavorativa svolto dalla ricorrente ed indicato in ricorso, e considerato che, come si evince dalla comunicazione dell' , l'ente ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio CP_1 dell'infortunio di cui è rimasta vittima la ricorrente, deve concludersi, quanto all'an, anche sulla base delle conclusioni a cui è pervenuto il ctu nominato in atti, per la pacifica sussistenza del nesso causale. E' noto che la giurisprudenza della Corte richiede, perché si abbia infortunio, che esso derivi da una causa esterna che agisca con azione rapida ed intensa (Cass. n.19682 del 2003) o in brevissimo arco temporale
1 (Cass. n.12746 del 2003) o in una minima misura temporale (Cass. n. 13982 del 2000) desumendo la necessità di concentrazione dell'aggettivo violenta che specifica la causa dell'infortunio sul lavoro. Si tratta, dunque, di verificare se sussistano i presupposti per riconoscere, come richiesto con il ricorso introduttivo, e come insistentemente richiesto dalla difesa di parte ricorrente, una percentuale di invalidità superiore a quella già riconosciuta dall' nella visita di revisione. CP_1 Senonché nel caso di specie, deve darsi atto delle conclusioni a cui è pervenuto il ctu, con la premessa che forma piena prova la consulenza tecnica espletata nel presente giudizio. Invero nella relazione depositata agli atti si legge che la ricorrente, sulla base della visita medica e dell'esame della documentazione esibita, è affetta da “Esiti di frattura pluriframmentaria prossimale omero destro e del trochite omerale, con limitazione funzionale dell'articolazione scapolo omerale destra”. Sulla base di tale accertamento il ctu conclude ritenendo che la limitazione funzionale dei movimenti di elevazione, rotazione esterna e abduzione sono ridotti di circa la metà, con dolore nei movimenti. Tale danno funzionale è stato valutato dal consulente nella misura della metà del codice 223, corrispondente alla voce “anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole” e quindi al 12,5%, a cui ha aggiunto la percentuale del 4% (cod. 229) per gli esiti di frattura pluriframmentaria, con CP_ danno complessivo del 16% a far data dalla revisione del 17/5/2019. Ed invero, il giudizio espresso dal consulente tecnico è sostanzialmente condivisibile in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi di fatto e clinici, e conforme agli orientamenti infortunistici ed in particolare alle tabelle delle menomazioni ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Si tratta di valutazioni convincenti da cui questo ufficio non intende discostarsi. Sicchè, per quanto osservato, la domanda introduttiva del giudizio può trovare accoglimento nei limiti sopra indicati. Le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente, in ragione della fondatezza della domanda e vanno poste a carico del soccombente anche le spese di consulenza tecnica. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Presidente p.t., così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha subito un infortunio nell'esercizio dell'attività lavorativa con riduzione della sua capacità lavorativa nella misura del 16% a far CP_ data dalla revisione del 17/5/2019;
2) condanna l resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 rendita relativa al grado di inabilità riscontrato, con riliquidazione della rendita stessa a far data dalla CP_ revisione del 17/5/2019; CP_
3.) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €. 2.600,00, con attribuzione, oltre IVA e CPA come per legge;
4.) pone a carico dell' , parte soccombente, le spese della consulenza tecnica, che liquida in euro CP_1 290,00 in favore del dr. Persona_1
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice
Dr.ssa Cristina Giusti
2