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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 799/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 799 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Albanese Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con l'avv. Graziella Castrenze che la rappresentano e difendono come da procura in atti in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Paola Scarlato CP_2 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11882/2024, pubblicata in data 22/11/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 23.4.2024, conveniva l' Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi e l proponendo opposizione
[...] CP_3 CP_2 all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9028507 542 000, notificatale il 9.4.2024, del complessivo importo di € 69.369,31 in relazione all'avviso di addebito n. 397 2016 00121300 080 000 dell'importo di € 1.915,63 per omessi contributi IVS anno 2015, che assumeva non esserle mai stato notificato.
Concludeva chiedendo: “In via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare la mancata prova dei flussi di affidamento degli avvisi di addebito impugnati da parte dell'Ente previdenziale nei confronti del Concessionario e conseguentemente annullare l'intimazione elevata per carenza di potere e carenza di legittimazione attiva In via preliminare
2)accertare l'ammissibilità e la tempestività del presente ricorso, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della
P.A. (art. 97 Cost.), nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.100 c.p.c., invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione;
Nel merito: 3) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'atto prodromico (avviso di addebito n.39720160012130080000) per omessa e/o nullità della notifica, con conseguente inefficacia della successiva intimazione n. 09720249028507542000, con sotteso;
4) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'intimazione n. 097 2024 90305481 81/000 per violazione dello Statuto del Contribuente ex art.7 Legge 212/2000 - omessa indicazione dell'autorità giudiziaria a cui ricorrere 5) accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia per intervenuta prescrizione quinquennale ex art.
2948 c.c. e art. 3 commi 9 e 10 Legge 335/95 della pretesa creditoria in assenza di atti interruttivi: A) avv. add. 39720160012130080000, presuntivamente notificato il
13/06/2016, prescritto il 13/06/2021 Pur volendo applicare le sospensive Covid-19 di 311 giorni, la prescrizione è intervenuta in data antecedente al 9.4.2024 (notifica dell'intimazione n. 09720249028507542000) e più precisamente: A) per avv. add.
39720160012130080000 il 20.4.2022 Con riserva di produrre ulteriori documenti, prove, memorie ed atti a supporto delle tesi argomentate. Con vittoria di spese, diritti ed 3
onorari, oltre accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di: “dichiarare inammissibile ovvero CP_2 rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando l'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato per il credito residuo ancora dovuto di €.938,31 oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese processuali. In particolare l' rappresentava che l'avviso di addebito, CP_2 sotteso all'intimazione impugnata, era stato oggetto di sgravio parziale a seguito di domanda di cancellazione, accolta con decorrenza 15.3.2015, con la conseguenza che in capo all'ente residuava un credito pari ad € 938,31.
Anche si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la CP_3 propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla notifica dell'avviso di addebito e chiedendo, nel merito, la conferma della legittimità ed efficacia dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di addebito impugnati, evidenziando la mancata maturazione della prescrizione stante l'applicazione dei termini di cui alla disciplina emergenziale.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, dichiarava cessata parzialmente la materia del contendere in relazione all'importo oggetto di sgravio da parte dell' e condannava la ricorrente al pagamento del CP_2 residuo importo di € 938,31 oltre somme aggiuntive fino al saldo;
compensava per la metà le spese di lite e condannava la ricorrente al pagamento della restante metà, liquidata in € 600,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori. Osservava il Tribunale che la ricorrente aveva presentato in data 23 marzo 2017 istanza di definizione agevolata (doc 9 ), Controparte_1 contenente anche l'avviso di addebito presupposto. L' aveva poi CP_2 provveduto al parziale sgravio, residuando l'obbligo contributivo di € 938,31. Ritenuta la natura di riconoscimento di debito della richiesta di definizione agevolata, escludeva la maturazione del termine di prescrizione in applicazione dell'art. 2944 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando quattro motivi di gravame. Con i primi due motivi ha chiesto di produrre nuovi documenti ed in particolare il proprio certificato di residenza dal quale emerge la nullità della notifica dell'avviso di addebito presupposto in 4
quanto effettuata presso un indirizzo diverso da quello di residenza, assumendo che il Tribunale non le avrebbe concesso di replicare alle avverse produzioni documentali. Con il terzo motivo ha censurato la gravata sentenza per erroneità delle statuizioni sul calcolo dei termini di prescrizione. Con
l'ultimo motivo ha lamentato l'illegittimità la sproporzione delle spese di lite liquidate dal Tribunale. Ha concluso chiedendo di “
1. ACCERTARE
l'ammissibilità della nuova produzione documentale (Certificato Storico di Residenza del Comune di Roma Capitale) in sede di appello, indispensabile per la risoluzione della controversia;
2.ACCERTARE E DICHIARARE l'omessa e/o inesistenza notifica dell'avviso di addebito n. 39720160012130080000 del 16.5.2016, in quanto realizzata
a via Castelpetroso n. 93 int. 2 – 00131 Roma indirizzo non di residenza della sig.ra
[...] dal 31.3.2016 e dichiararne la nullità e per l'effetto 3. ACCERTARE E Parte_1
DICHIARARE la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720249028507542000, in quanto emessa e notificata in forza dell'avviso di addebito n. 39720160012130080000 del 16.5.2016, prescritto in data 23 marzo 2022 che aggiungendo i 311 giorni di sospensione Covid-19 c.d. “Cura Italia” l'Avviso di Addebito n. 39720160012130080000 è divenuta inefficace in data
28.01 2023 (sabato);
4. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o sproporzionalità delle spese di lite comminate dal Giudice di prime cure a parte ricorrente, visto l'accoglimento parziale delle domande e lo sgravio parziale dell'avviso di addebito n. 39720160012130080000 da parte dell' di Varese. Con riserva di produrre CP_2 ulteriori documenti, prove, memorie ed atti a supporto delle tesi argomentate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L' si è costituito nel grado eccependo l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza del gravame. Si è opposto alla richiesta di acquisizione documentale in quanto tardiva e inammissibile nonché ininfluente stante l'adesione alla c.d. rottamazione da parte del debitore, che costituisce atto di riconoscimento del debito oltre che di interruzione della prescrizione, che fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferisce. Inoltre, ha rilevato che la prescrizione nel caso di specie non si è maturata in considerazione della normativa emergenziale che ha comportato la sospensione di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 giorni. 5
Anche l' si è costituito nel grado chiedendo il rigetto dell'appello CP_3 con vittoria delle spese.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato, per le ragioni che seguono.
L'appellante, preliminarmente, ha chiesto di essere ammessa alla produzione nel grado del proprio certificato storico di residenza, quale documento indispensabile per provare la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 397 2016 00121300 080 000, atto presupposto all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9028507 542 000.
Osserva la Corte che nel rito del lavoro, è possibile ammettere nuovi documenti in appello solo nel caso in cui gli stessi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indispensabilità delle nuove prove è ravvisabile qualora le stesse apportino una influenza causale più incisiva rispetto alle prove già depositate. In altri termini, le stesse devono essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole - e, quindi, a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini - forniscano un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale.
Inoltre, la produzione di ulteriori documenti, ritenuti indispensabili, non deve comportare l'introduzione nel giudizio di secondo grado di nuove allegazioni di fatto (cfr. Cass. lav., ord. n. 26257/2021; n.1333/2012; n.3506/2012; n.13491/2014).
Nel caso di specie, l' costituendosi tempestivamente in primo grado CP_2
(con memoria depositata il 7.11.2022 per l'udienza del 22.11.2022), aveva depositato la notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito, avvenuta per posta diretta con spedizione di raccomandata a.r. della quale il 13.5.2016 risulta che veniva “lasciato avviso”. Alla prima udienza del 22.11.2022 la difesa di parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto produrre il certificato storico di residenza e contestare la ritualità della notifica, anziché limitarsi a contestare genericamente le avverse difese e chiedere “… ove ritenuto necessario … rinvio per discussione con termine per note” (vd. verbale di udienza). 6
In ogni caso, la produzione del certificato anagrafico non solo non risulta essere indispensabile ai fini del decidere, ma nemmeno idonea a giustificare un esito diverso del giudizio. Infatti è documentato ed incontestato che la
[...] in data 27.3.2017 aveva presentato istanza di definizione Parte_1 agevolata alla quale l'agente della riscossione aveva risposto con pec inviata il 17.6.2017 al legale della contribuente, con la quale venivano comunicati i carichi ammessi alla c.d. rottamazione, tra cui quello riportato nell'avviso di addebito n. 397 2026 00100121300080 000 dell' di Vercelli, relativo ad CP_2 omessi versamenti I.V.S. anno 2015, per un iniziale debito di € 2.057,22, cui residuava, per la definizione agevolata, il minor importo di € 1.881,91. Oltre agli importi da corrispondere in base ad un piano rateale ed alle modalità di pagamento, l'agente della riscossione precisava che “nel caso in cui intenda effettuare il pagamento solo per alcuni dei carichi compresi nella Sua dichiarazione di adesione, potrà accedere al nostro portale (…) per richiedere e stampare i bollettini RAV relativi a ciascuno di essi, che potrà utilizzare per il pagamento …” (vd. all. 9 alla memoria di primo grado di . CP_3
Tale documentazione dimostra come la debitrice fosse a conoscenza dell'avviso di addebito per cui è causa, senza che abbia rilevato allora, in funzione recuperatoria, la mancata notifica dello stesso o posto azioni incompatibili con il riconoscimento di tale debito;
pur considerando che l'omissione dal versamento I.V.S. per l'anno 2015, nel 2017 non poteva considerarsi prescritta. La notificazione ha quindi raggiunto lo scopo cui era destinata, sanando ogni nullità.
Peraltro, la sentenza appellata non risulta essere censurata nella parte in cui ha accertato l'effetto del riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c., con la conseguente inammissibilità di ogni contestazione recuperatoria in ordine all'avviso di addebito: parimenti non risultano censurate le statuizioni sull'applicabilità al caso di specie della normativa emergenziale anticovid.
Anche a prescindere dai termini di sospensione della prescrizione introdotti dalla normativa emergenziale, osserva la Corte che la presentazione di una istanza di condono determina egualmente la sospensione del termine di prescrizione fino al momento del rispetto delle modalità di pagamento delle somme richieste (vd. Cass. n. 24280 del 29/09/2008 e Cass. n. 26604 del
09/11/2017 secondo cui “… in tema di condono previdenziale l'esigenza pubblicistica 7
di garantire all'ente creditore una rapida realizzazione dei suoi diritti, riducendo il contenzioso attraverso una parziale remissione dei debiti, comporta, ove il contribuente acceda al condono, la parziale sottrazione del rapporto obbligatorio al regime civilistico attribuendo al termine per l'adempimento un carattere decadenziale, non prorogabile quali siano le ragioni dell'inadempimento o del ritardo, per cui la domanda di condono, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste”). Dal doc. 9 allegato all'originaria memoria difensiva di CP_3 emerge che l'importo della rottamazione relativa anche all'avviso di addebito presupposto avrebbe dovuto essere pagato in rate trimestrali a decorrere dal
31.7.2017 e sino al 30.9.2018.
L'appellante nulla ha precisato sulla data in cui, avendo sospeso o cessato i pagamenti previsti nel piano di definizione agevolata, la prescrizione sospesa avrebbe ricominciato a decorrere, talché in difetto di specifiche allegazioni la relativa eccezione deve essere disattesa. Invero, secondo i principi formulati dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (così Cass. n. 15991 del 18/06/2018 e, con specifico riferimento ai crediti previdenziali, Cass. n. 14135 del 23/05/2019, secondo cui “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso”).
Da ultimo, l'appellante lamenta l'erronea liquidazione dei compensi giudiziali da parte del Tribunale, ritenendola illegittima, poiché effettuata in violazione del D.M. 127/2004, sproporzionata rispetto al valore della lite nonché contraria al principio secondo cui parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite, anche se ha vinto parzialmente o per un valore residuo all'oggetto della domanda.
Il Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere in relazione all'importo oggetto di sgravio da parte dell' e ha condannato la ricorrente CP_2 8
a corrispondere all' € 938,31, oltre somme aggiuntive fino al saldo, CP_2 compensando per metà le spese processuali tra le parti e ponendo a carico della ricorrente la residua metà, liquidata in € 600,00 per ciascuna parte resistente.
La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). Nel caso di specie l' e l sono risultati virtualmente CP_2 CP_3 soccombenti in relazione all'importo oggetto di sgravio mentre la ricorrente è soccombente rispetto al minor importo di € 938,311 oltre somme aggiuntive.
Ne consegue che, stante la parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di primo grado fra le parti.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, devono essere integralmente compensate fra le parti le spese del primo grado.
Quanto alle spese del grado, la reciproca parziale soccombenza giustifica anche in questo caso l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, così provvede: compensa integralmente fra le parti le spese del primo grado;
rigetta per il resto l'appello; compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Roma, 04/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ND ZI DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 799/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 799 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Albanese Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con l'avv. Graziella Castrenze che la rappresentano e difendono come da procura in atti in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Paola Scarlato CP_2 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11882/2024, pubblicata in data 22/11/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 23.4.2024, conveniva l' Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi e l proponendo opposizione
[...] CP_3 CP_2 all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9028507 542 000, notificatale il 9.4.2024, del complessivo importo di € 69.369,31 in relazione all'avviso di addebito n. 397 2016 00121300 080 000 dell'importo di € 1.915,63 per omessi contributi IVS anno 2015, che assumeva non esserle mai stato notificato.
Concludeva chiedendo: “In via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare la mancata prova dei flussi di affidamento degli avvisi di addebito impugnati da parte dell'Ente previdenziale nei confronti del Concessionario e conseguentemente annullare l'intimazione elevata per carenza di potere e carenza di legittimazione attiva In via preliminare
2)accertare l'ammissibilità e la tempestività del presente ricorso, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della
P.A. (art. 97 Cost.), nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.100 c.p.c., invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione;
Nel merito: 3) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'atto prodromico (avviso di addebito n.39720160012130080000) per omessa e/o nullità della notifica, con conseguente inefficacia della successiva intimazione n. 09720249028507542000, con sotteso;
4) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'intimazione n. 097 2024 90305481 81/000 per violazione dello Statuto del Contribuente ex art.7 Legge 212/2000 - omessa indicazione dell'autorità giudiziaria a cui ricorrere 5) accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia per intervenuta prescrizione quinquennale ex art.
2948 c.c. e art. 3 commi 9 e 10 Legge 335/95 della pretesa creditoria in assenza di atti interruttivi: A) avv. add. 39720160012130080000, presuntivamente notificato il
13/06/2016, prescritto il 13/06/2021 Pur volendo applicare le sospensive Covid-19 di 311 giorni, la prescrizione è intervenuta in data antecedente al 9.4.2024 (notifica dell'intimazione n. 09720249028507542000) e più precisamente: A) per avv. add.
39720160012130080000 il 20.4.2022 Con riserva di produrre ulteriori documenti, prove, memorie ed atti a supporto delle tesi argomentate. Con vittoria di spese, diritti ed 3
onorari, oltre accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di: “dichiarare inammissibile ovvero CP_2 rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando l'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato per il credito residuo ancora dovuto di €.938,31 oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese processuali. In particolare l' rappresentava che l'avviso di addebito, CP_2 sotteso all'intimazione impugnata, era stato oggetto di sgravio parziale a seguito di domanda di cancellazione, accolta con decorrenza 15.3.2015, con la conseguenza che in capo all'ente residuava un credito pari ad € 938,31.
Anche si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la CP_3 propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla notifica dell'avviso di addebito e chiedendo, nel merito, la conferma della legittimità ed efficacia dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di addebito impugnati, evidenziando la mancata maturazione della prescrizione stante l'applicazione dei termini di cui alla disciplina emergenziale.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, dichiarava cessata parzialmente la materia del contendere in relazione all'importo oggetto di sgravio da parte dell' e condannava la ricorrente al pagamento del CP_2 residuo importo di € 938,31 oltre somme aggiuntive fino al saldo;
compensava per la metà le spese di lite e condannava la ricorrente al pagamento della restante metà, liquidata in € 600,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori. Osservava il Tribunale che la ricorrente aveva presentato in data 23 marzo 2017 istanza di definizione agevolata (doc 9 ), Controparte_1 contenente anche l'avviso di addebito presupposto. L' aveva poi CP_2 provveduto al parziale sgravio, residuando l'obbligo contributivo di € 938,31. Ritenuta la natura di riconoscimento di debito della richiesta di definizione agevolata, escludeva la maturazione del termine di prescrizione in applicazione dell'art. 2944 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando quattro motivi di gravame. Con i primi due motivi ha chiesto di produrre nuovi documenti ed in particolare il proprio certificato di residenza dal quale emerge la nullità della notifica dell'avviso di addebito presupposto in 4
quanto effettuata presso un indirizzo diverso da quello di residenza, assumendo che il Tribunale non le avrebbe concesso di replicare alle avverse produzioni documentali. Con il terzo motivo ha censurato la gravata sentenza per erroneità delle statuizioni sul calcolo dei termini di prescrizione. Con
l'ultimo motivo ha lamentato l'illegittimità la sproporzione delle spese di lite liquidate dal Tribunale. Ha concluso chiedendo di “
1. ACCERTARE
l'ammissibilità della nuova produzione documentale (Certificato Storico di Residenza del Comune di Roma Capitale) in sede di appello, indispensabile per la risoluzione della controversia;
2.ACCERTARE E DICHIARARE l'omessa e/o inesistenza notifica dell'avviso di addebito n. 39720160012130080000 del 16.5.2016, in quanto realizzata
a via Castelpetroso n. 93 int. 2 – 00131 Roma indirizzo non di residenza della sig.ra
[...] dal 31.3.2016 e dichiararne la nullità e per l'effetto 3. ACCERTARE E Parte_1
DICHIARARE la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720249028507542000, in quanto emessa e notificata in forza dell'avviso di addebito n. 39720160012130080000 del 16.5.2016, prescritto in data 23 marzo 2022 che aggiungendo i 311 giorni di sospensione Covid-19 c.d. “Cura Italia” l'Avviso di Addebito n. 39720160012130080000 è divenuta inefficace in data
28.01 2023 (sabato);
4. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o sproporzionalità delle spese di lite comminate dal Giudice di prime cure a parte ricorrente, visto l'accoglimento parziale delle domande e lo sgravio parziale dell'avviso di addebito n. 39720160012130080000 da parte dell' di Varese. Con riserva di produrre CP_2 ulteriori documenti, prove, memorie ed atti a supporto delle tesi argomentate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L' si è costituito nel grado eccependo l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza del gravame. Si è opposto alla richiesta di acquisizione documentale in quanto tardiva e inammissibile nonché ininfluente stante l'adesione alla c.d. rottamazione da parte del debitore, che costituisce atto di riconoscimento del debito oltre che di interruzione della prescrizione, che fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferisce. Inoltre, ha rilevato che la prescrizione nel caso di specie non si è maturata in considerazione della normativa emergenziale che ha comportato la sospensione di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 giorni. 5
Anche l' si è costituito nel grado chiedendo il rigetto dell'appello CP_3 con vittoria delle spese.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato, per le ragioni che seguono.
L'appellante, preliminarmente, ha chiesto di essere ammessa alla produzione nel grado del proprio certificato storico di residenza, quale documento indispensabile per provare la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 397 2016 00121300 080 000, atto presupposto all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9028507 542 000.
Osserva la Corte che nel rito del lavoro, è possibile ammettere nuovi documenti in appello solo nel caso in cui gli stessi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indispensabilità delle nuove prove è ravvisabile qualora le stesse apportino una influenza causale più incisiva rispetto alle prove già depositate. In altri termini, le stesse devono essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole - e, quindi, a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini - forniscano un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale.
Inoltre, la produzione di ulteriori documenti, ritenuti indispensabili, non deve comportare l'introduzione nel giudizio di secondo grado di nuove allegazioni di fatto (cfr. Cass. lav., ord. n. 26257/2021; n.1333/2012; n.3506/2012; n.13491/2014).
Nel caso di specie, l' costituendosi tempestivamente in primo grado CP_2
(con memoria depositata il 7.11.2022 per l'udienza del 22.11.2022), aveva depositato la notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito, avvenuta per posta diretta con spedizione di raccomandata a.r. della quale il 13.5.2016 risulta che veniva “lasciato avviso”. Alla prima udienza del 22.11.2022 la difesa di parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto produrre il certificato storico di residenza e contestare la ritualità della notifica, anziché limitarsi a contestare genericamente le avverse difese e chiedere “… ove ritenuto necessario … rinvio per discussione con termine per note” (vd. verbale di udienza). 6
In ogni caso, la produzione del certificato anagrafico non solo non risulta essere indispensabile ai fini del decidere, ma nemmeno idonea a giustificare un esito diverso del giudizio. Infatti è documentato ed incontestato che la
[...] in data 27.3.2017 aveva presentato istanza di definizione Parte_1 agevolata alla quale l'agente della riscossione aveva risposto con pec inviata il 17.6.2017 al legale della contribuente, con la quale venivano comunicati i carichi ammessi alla c.d. rottamazione, tra cui quello riportato nell'avviso di addebito n. 397 2026 00100121300080 000 dell' di Vercelli, relativo ad CP_2 omessi versamenti I.V.S. anno 2015, per un iniziale debito di € 2.057,22, cui residuava, per la definizione agevolata, il minor importo di € 1.881,91. Oltre agli importi da corrispondere in base ad un piano rateale ed alle modalità di pagamento, l'agente della riscossione precisava che “nel caso in cui intenda effettuare il pagamento solo per alcuni dei carichi compresi nella Sua dichiarazione di adesione, potrà accedere al nostro portale (…) per richiedere e stampare i bollettini RAV relativi a ciascuno di essi, che potrà utilizzare per il pagamento …” (vd. all. 9 alla memoria di primo grado di . CP_3
Tale documentazione dimostra come la debitrice fosse a conoscenza dell'avviso di addebito per cui è causa, senza che abbia rilevato allora, in funzione recuperatoria, la mancata notifica dello stesso o posto azioni incompatibili con il riconoscimento di tale debito;
pur considerando che l'omissione dal versamento I.V.S. per l'anno 2015, nel 2017 non poteva considerarsi prescritta. La notificazione ha quindi raggiunto lo scopo cui era destinata, sanando ogni nullità.
Peraltro, la sentenza appellata non risulta essere censurata nella parte in cui ha accertato l'effetto del riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c., con la conseguente inammissibilità di ogni contestazione recuperatoria in ordine all'avviso di addebito: parimenti non risultano censurate le statuizioni sull'applicabilità al caso di specie della normativa emergenziale anticovid.
Anche a prescindere dai termini di sospensione della prescrizione introdotti dalla normativa emergenziale, osserva la Corte che la presentazione di una istanza di condono determina egualmente la sospensione del termine di prescrizione fino al momento del rispetto delle modalità di pagamento delle somme richieste (vd. Cass. n. 24280 del 29/09/2008 e Cass. n. 26604 del
09/11/2017 secondo cui “… in tema di condono previdenziale l'esigenza pubblicistica 7
di garantire all'ente creditore una rapida realizzazione dei suoi diritti, riducendo il contenzioso attraverso una parziale remissione dei debiti, comporta, ove il contribuente acceda al condono, la parziale sottrazione del rapporto obbligatorio al regime civilistico attribuendo al termine per l'adempimento un carattere decadenziale, non prorogabile quali siano le ragioni dell'inadempimento o del ritardo, per cui la domanda di condono, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste”). Dal doc. 9 allegato all'originaria memoria difensiva di CP_3 emerge che l'importo della rottamazione relativa anche all'avviso di addebito presupposto avrebbe dovuto essere pagato in rate trimestrali a decorrere dal
31.7.2017 e sino al 30.9.2018.
L'appellante nulla ha precisato sulla data in cui, avendo sospeso o cessato i pagamenti previsti nel piano di definizione agevolata, la prescrizione sospesa avrebbe ricominciato a decorrere, talché in difetto di specifiche allegazioni la relativa eccezione deve essere disattesa. Invero, secondo i principi formulati dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (così Cass. n. 15991 del 18/06/2018 e, con specifico riferimento ai crediti previdenziali, Cass. n. 14135 del 23/05/2019, secondo cui “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso”).
Da ultimo, l'appellante lamenta l'erronea liquidazione dei compensi giudiziali da parte del Tribunale, ritenendola illegittima, poiché effettuata in violazione del D.M. 127/2004, sproporzionata rispetto al valore della lite nonché contraria al principio secondo cui parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite, anche se ha vinto parzialmente o per un valore residuo all'oggetto della domanda.
Il Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere in relazione all'importo oggetto di sgravio da parte dell' e ha condannato la ricorrente CP_2 8
a corrispondere all' € 938,31, oltre somme aggiuntive fino al saldo, CP_2 compensando per metà le spese processuali tra le parti e ponendo a carico della ricorrente la residua metà, liquidata in € 600,00 per ciascuna parte resistente.
La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). Nel caso di specie l' e l sono risultati virtualmente CP_2 CP_3 soccombenti in relazione all'importo oggetto di sgravio mentre la ricorrente è soccombente rispetto al minor importo di € 938,311 oltre somme aggiuntive.
Ne consegue che, stante la parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di primo grado fra le parti.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, devono essere integralmente compensate fra le parti le spese del primo grado.
Quanto alle spese del grado, la reciproca parziale soccombenza giustifica anche in questo caso l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, così provvede: compensa integralmente fra le parti le spese del primo grado;
rigetta per il resto l'appello; compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Roma, 04/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ND ZI DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI