CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16539 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da SENTENZA NI ZI nato a [...] il [...] Parte civile nel procedimento a carico di RR CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato Ignazio BALLAI, difensore della parte civile ricorrente, che si riporta ai motivi e chiede condannarsi l'imputato, previa affermazione di responsabilità, al risarcimento dei danni, con provvisionale di euro 5000, e alla rifusione delle spese di giudizio. Dato atto che l'avvocato Angelo HI, difensore di ES HI, ha depositato certificato di morte dell'imputato e ha concluso chiedendo la relativa statuizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16539 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, in riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto ES HI colpevole di lesioni personali aggravate - ha assolto l'imputato per avere agito in stato di legittima difesa, revocando le statuizioni civili inflitte dal primo giudice. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, la costituita parte civile, AU LO, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Ignazio Ballai, che si affida a un unico motivo con cui denuncia erronea applicazione della disciplina della legittima difesa, e correlati vizi della motivazione. 3. La parte civile ha depositato anche memoria, con la quale si è riportata al ricorso, concludendo per l'accoglimento con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e alle spese di giudizio, con liquidazione di una provvisionale. 4. Con memoria del 09 gennaio 2023 l'avvocato Angelo HI, difensore dell'imputato, ne ha comunicato il decesso, concludendo in conformità. 5.11 ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile in conseguenza del decesso dell'imputato, avvenuto in data 11 maggio 2022, come da certificato di morte depositato. 6.Giova premettere che il comma 1-bis introdotto nell'art. 573 cod. proc. pen. dal D. L.vo n. 150 del 2022 , prevede che, "quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Al di là, quindi, della interpretazione". 7.Come è stato già affermato, nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile ai soli effetti civili avverso una sentenza di assoluzione è inammissibile qualora l' imputato sia nelle more deceduto, non potendo essere instaurato il contradditorio tra le parti, atteso che, essendo l'azione civile inserita nel processo penale, non trova applicazione la disciplina processualcivilistica che disciplinano la fattispecie ed, in particolare, quelle in tema di interruzione del processo nel caso di morte delle parti o dei difensori ( Sez.
4 - n. 5417 del 21/01/2022 Rv. 282603; Sez.
4 - n. 16819 del 20/04/2022 Rv. 283206; Conf. Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Rv. 247782; Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995 (dep. 1996) Rv. 204154). 8.In assenza del rapporto processuale nulla è dovuto alla parte civile, nei cui confronti la Corte di appello aveva revocato le statuizioni civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 Il Con igliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato Ignazio BALLAI, difensore della parte civile ricorrente, che si riporta ai motivi e chiede condannarsi l'imputato, previa affermazione di responsabilità, al risarcimento dei danni, con provvisionale di euro 5000, e alla rifusione delle spese di giudizio. Dato atto che l'avvocato Angelo HI, difensore di ES HI, ha depositato certificato di morte dell'imputato e ha concluso chiedendo la relativa statuizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16539 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, in riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto ES HI colpevole di lesioni personali aggravate - ha assolto l'imputato per avere agito in stato di legittima difesa, revocando le statuizioni civili inflitte dal primo giudice. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, la costituita parte civile, AU LO, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Ignazio Ballai, che si affida a un unico motivo con cui denuncia erronea applicazione della disciplina della legittima difesa, e correlati vizi della motivazione. 3. La parte civile ha depositato anche memoria, con la quale si è riportata al ricorso, concludendo per l'accoglimento con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e alle spese di giudizio, con liquidazione di una provvisionale. 4. Con memoria del 09 gennaio 2023 l'avvocato Angelo HI, difensore dell'imputato, ne ha comunicato il decesso, concludendo in conformità. 5.11 ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile in conseguenza del decesso dell'imputato, avvenuto in data 11 maggio 2022, come da certificato di morte depositato. 6.Giova premettere che il comma 1-bis introdotto nell'art. 573 cod. proc. pen. dal D. L.vo n. 150 del 2022 , prevede che, "quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Al di là, quindi, della interpretazione". 7.Come è stato già affermato, nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile ai soli effetti civili avverso una sentenza di assoluzione è inammissibile qualora l' imputato sia nelle more deceduto, non potendo essere instaurato il contradditorio tra le parti, atteso che, essendo l'azione civile inserita nel processo penale, non trova applicazione la disciplina processualcivilistica che disciplinano la fattispecie ed, in particolare, quelle in tema di interruzione del processo nel caso di morte delle parti o dei difensori ( Sez.
4 - n. 5417 del 21/01/2022 Rv. 282603; Sez.
4 - n. 16819 del 20/04/2022 Rv. 283206; Conf. Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Rv. 247782; Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995 (dep. 1996) Rv. 204154). 8.In assenza del rapporto processuale nulla è dovuto alla parte civile, nei cui confronti la Corte di appello aveva revocato le statuizioni civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 Il Con igliere estensore