Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Palermo, dott.ssa Simona Maria Cipitì, in funzione di giudice monocratico, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4535 del Registro Generale Contenzioso 2021 promossa da
(cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(PA) il 03/10/1955 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Villagrazia di Carini (PA), Via Pio La Torre n. 28, presso lo studio dell'Avv. Domenico Armetta (pec: , che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti attrice contro
(cod. fisc. , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Partinico (PA) il 14/11/1960 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Partinico (PA) in via Aldo Moro n. 1, presso lo studio professionale dell'Avv. Antonino
Scianna (pec: , che la rappresenta e difende Email_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Angelo Coppolino (pec:
, giusta procura in atti Email_3 convenuta
Avente per OGGETTO: risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di mantenimento atipico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio
[...] ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale in intestazione, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito: “Accertare e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta, sig.ra nata a [...] il Controparte_1
14/11/1960, rispetto alle obbligazioni da costei assunte in forza del
800, racc. 611.
2. Conseguentemente, accertare e dichiarare risolto, ex art. 1456 c.c., il contratto di assistenza del 09/07/2019 stipulato tra la sig.r e la sig.r ai rogiti del Parte_1 Controparte_1
Notai rep. 800, racc. 611. Per_1
3. Condannare la convenuta all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile sito in Partinico (PA), Via Garofalo
n. 11, piano terra e primo”.
A fondamento delle domande l'attrice ha dedotto: i) che con contratto stipulato a rogito del Notaio rep. 800, racc. Per_1
611 si era obbligata all'assistenza diurna Controparte_1
e notturna in favore dell'attrice, secondo le condizioni dettagliatamente indicate in contratto, verso il trasferimento in suo favore della nuda proprietà dell'immobile, di proprietà dell'attrice
(costituita sua usufruttuaria), sito in Partinico (PA), Via Garofalo n.
11, piano terra e primo (identificato in Catasto al foglio MU, p.lla
3638/11 graffato con la p.lla 3639/14); ii) che a decorrere da un anno prima della proposizione della domanda, la convenuta si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte contrattualmente;
iii) che, conseguentemente, con lettera raccomandata a/r del
01/10/2020, regolarmente ricevuta dalla destinataria il
06/10/2020, l'attrice aveva contestato alla convenuta l'inadempimento, dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. contrattualmente convenuta, con conseguente risoluzione di diritto del vincolo negoziale;
iv) che in conseguenza della risoluzione del contratto, l'attrice ha diritto alla restituzione da parte della convenuta dell'immobile oggetto dal contratto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza in Controparte_1 fatto ed in diritto delle domande spese nei suoi confronti da parte attrice. In particolare, ricostruiti rapporti tra le parti anche in epoca antecedente alla stipula del contratto di mantenimento atipico, la convenuta ha sostenuto di avere sempre diligentemente adempiuto alle obbligazioni assistenziali assunte nei confronti della vitaliziata sino al luglio 2020, allorquando Parte_1 l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto le è stato immotivamente ed improvvisamente precluso dalla stessa creditrice che ha cambiato le serrature della propria abitazione impedendo alla vitaliziante di accedervi per l'espletamento dei compiti assistenziali dalla stessa assunti. In via riconvenzionale, ha dunque chiesto che l'attrice fosse condannata alla consegna delle chiavi di accesso alla propria abitazione al fine di consentire alla vitaliziante l'esecuzione delle obbligazioni da quest'ultima assunte contrattualmente. In via condizionata rispetto all'eventuale accoglimento delle domande proposte da parte attrice, la convenuta ha altresì chiesto di essere rimborsata del controvalore delle prestazioni assistenziali eseguite sino al luglio 2020, a titolo di ingiustificato arricchimento.
*°*°*°
Assegnati alle parti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con la prima memoria, parte attrice ha modificato la causa petendi della proposta domanda restitutoria, chiedendo la condanna della convenuta rilascio dell'immobile oggetto di contratto, indipendentemente dall'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di mantenimento atipico, poiché occupato illegittimamente da quest'ultima e dal proprio nucleo familiare, in assenza di titolo contrattuale attributivo alla convenuta del possesso materiale del cespite di cui l'attrice si è riservata l'usufrutto vita natural durante.
All'esito dell'istruttoria documentale ed orale, la causa è stata spedita in decisione con assegnazione alle parti di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*°*°*
Così sinteticamente compendiato il thema decidendum della controversia deve innanzitutto dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da parte convenuta con la propria comparsa di costituzione tardivamente depositata in data 10 settembre 2021, rispetto all'udienza di citazione indicata nel 13 settembre 2021, e dunque oltre il termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza suddetta, imposto dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), a pena di decadenza dalla facoltà di proposizione di domande riconvenzionali.
*°*°* La domanda attorea intesa ad una pronuncia di accertamento della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di vitalizio assistenziale stipulato tra le parti è infondata per le ragioni appresso spiegate.
Occorre rammentare, in punto di diritto, che la clausola risolutiva espressa, disciplinata dall'art. 1456 c.c., introduce una forma di risoluzione stragiudiziale che opera di diritto.
Le parti, infatti, formulando una valutazione ex ante della gravità dell'inadempimento possono concordare che il contratto si risolva in caso dell'inadempimento di una di esse, secondo modalità specificamente delineate che secondo la loro insindacabile valutazione connotano in termini di gravità la condotta esecutiva delle parti difforme dal parametro della diligenza.
A mente della citata disposizione: “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che "per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti debbano aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo, viceversa, una clausola di stile quella redatta genericamente con riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto,
l'inadempimento non risolverebbe di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (cfr. sul punto Cass. Sez. II, ord. n. 32681 del
12/12/2019; di senso conforme Cass. civ. sez. III, 27/01/2009, n.
1950; Cass. Civ. sez. III, 26/07/2002, n. 11055).
Più recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità ha espressamente statuito che: “La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto” (Cass.
Cassazione civile sez. III, 17/10/2024, n.26931).
Nel caso di specie, alla luce di una interpretazione letterale e sistematica della clausola azionata in giudizio dagli attori deve escludersi che la stessa sia riconducibile all'alveo dell'art. 1456 c.c.
Secondo il tenore letterale del contratto stipulato tra le parti: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod civ Ìe parti convengono che qualora la Signora si rendesse inadempiente alle Controparte_1 obbligazioni assunte nei confronti della Signora il Parte_1 contratto si intenderà risolto di diritto non appena la parte creditrice comunichi alla parte debitrice l'intenzione di avvalersene. In tal caso la signora si impegna ad addivenire alla stipula di Controparte_1 un atto da cui risulti l'avvenuta risoluzione del presente contratto”.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, poiché attribuisce ad una delle parti il potere potestativo di provocare lo scioglimento del vincolo negoziale alla violazione genericamente delle plurime obbligazioni assistenziali dall'altra assunte, senza specificazione di alcuna delle stesse, come della caratteristiche della condotta difforme (in termini di sua ripetizione o protrazione temporale), vieppiù a fronte della intrinseca ampiezza del contenuto delle prestazioni assistenziali contrattualmente divisate, la clausola negoziale in esame è priva dei connotati di specificità che ne consento la sussunzione nell'alveo di cui all'art. 1456 c.c.
Nei termini in cui è formulata alla clausola in parola può attribuirsi piuttosto il significato negoziale di sottolineare il carattere fiduciario delle obbligazioni assunte dalla vitaliziante, in mancanza della previsione di un criterio oggettivo di preventivata gravità dell'inadempimento alle singole prestazioni (assistenza diurna e notturna).
La clausola invocata da parte attrice è dunque inidonea ad attribuire alla disponente la facoltà potestativa di provocare lo scioglimento del contratto a prescindere dal riscontro giudiziale della gravità della condotta inadempiente della controparte secondo le regole generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.. Le considerazioni sopra svolte impediscono pertanto di attribuire alla comunicazione effettuata dall'attrice in data 01/10/2020 -
06/10/2020, al pari della domanda proposta in via giudiziale di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'effetto preteso da parte attrice.
Non avendo l'attrice formulato, in via subordinata, autonoma domanda di risoluzione del contratto per la gravità dell'inadempimento della vitaliziante, la domanda svolta non può essere accolta ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., dovendosi rammentare, in diritto, che "L'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differendo tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., che ha natura costitutiva." (ex multis Cass. Civ. sez. I, n.
9488 del 18.04.2013).
Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda intesa all'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di mantenimento atipico, stipulato tra le parti, deve essere disattesa poiché infondata.
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È del pari infondata, nei confronti della convenuta, la domanda proposta da parte attrice intesa alla condanna della convenuta al rilascio dell'immobile sito in Partinico (PA), Via Garofalo n. 11, piano terra e primo libero da persone.
L'attrice non ha invero fornito la prova della condotta ascritta alla convenuta concernente la disponibilità materiale delle chiavi di accesso all'immobile o di suo utilizzo a fini abitativi.
Viceversa, parte attrice ha prodotto elementi probatori contrari al suddetto assunto. In particolare, con la propria memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. II c.p.c., l'attrice ha prodotto lettera raccomandata indirizzata a (figlio della Controparte_2 convenuta) avente ad oggetto comunicazione di recesso dal contratto di comodato d'uso gratuito a fini abitativi, avente ad oggetto dell'immobile de quo, con questi stipulato giusta contratto registrato il 16.08.2019, presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, n. 3626, serie 3 A (si veda allegato alla predetta memoria), così ammettendo di avere concesso in precedenza l'uso del cespite a soggetto non convenuto in giudizio. La circostanza comprovata da parte attrice dimostra in primo luogo che la disponibilità del cespite da parte del familiare ) della convenuta non Controparte_2 discende da una condotta di quest'ultima tenuta in violazione degli accordi negoziali (che gli attribuiscono sul cespite solo la nuda proprietà); bensì da un autonomo titolo negoziale stipulato direttamente dall'attrice con detto familiare della convenuta (non convenuto in giudizio); e depone altresì nel senso di far ritenere che l'eventuale possibilità di accesso all'immobile, ovvero a porzione di esso, da parte della convenuta - in assenza di più specifiche allegazioni fornite da parte attrice – trovi verosimilmente occasione e sia derivata dalla detenzione dell'immobile concessa dall'attrice a detto familiare della convenuta, estraneo al presente giudizio, nei cui confronti l'attrice avrebbe dovuto proporre domanda di rilascio a seguito della caducazione del titolo che ne legittimava la detenzione qualificata
La compendiata evidenza probatoria assorbe la mancanza di tempestiva specifica contestazione (svolta tardivamente solo con la propria memoria di replica (Cass. nn.16904/2018 e 5754/1981) della circostanza allegata dall'attrice concernente l'occupazione del cespite da parte della convenuta circostanza che peraltro Controparte_1 non ha trovato riscontro nell'istruttoria orale condotta in giudizio, stante l'esito negativo dell'interrogatorio formale della convenuta sul punto (la quale ha negato la circostanza, affermando la disponibilità del cespite in capo a risultante suo comodatario in forza della Controparte_2 documentazione prodotta dalla stessa parte attrice).
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In considerazione dell'esito del giudizio, e dunque, per un verso del rigetto delle domande proposte da parte attrice, e dall'altro dell'inammissibilità della domanda proposta da parte convenuta in via riconvenzionale, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare parzialmente, e segnatamente, in ragione della metà, le spese di lite tra le parti.
Per la restante parte le stesse sono poste a carico di parte attrice
(soccombente in via principale) e si liquidano, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, si liquidano in € 272,50 (pari alla metà di euro 545,00) per spese vive;
ed € 3.808,00 (pari alla metà di
7.616,00) oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge;
calcolati avuto riguardo ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dall'allegato al D.M. n. 147/2022, applicabili ratione temporis in ragione dell'epoca della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti presenti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. Dichiara inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dalla parte convenuta;
3. Compensa parzialmente tra le parti le spese di lite in ragione della metà;
4. condanna alla rifusione della restante metà Parte_1 delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_1
272,50 per spese vive, ed € 3.808,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., e spese generali come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, lì 6 aprile 2025
Il Giudice
(Simona Maria Cipitì)