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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/07/2024, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1811/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1811/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. tra
(codice fiscale , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Lucido (CS), residente in [...], rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in calce all'atto di appello - dall'avv. Luciana Pallone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EN, alla via L. De Franco, 26, con numero di telefax n. 0984.1812515 e indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_1
Appellante
e
codice fiscale , nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], alla piazza XXV Luglio n. 29; , codice Parte_2
fiscale nata a [...]ù (Brasile), il 30.8.1990 e C.F._3
1 residente a [...], in piazza XXV Luglio n. 29; codice fiscale Parte_3
, nata a [...] il [...] e residente a [...], alla piazza C.F._4
XXV Luglio n. 29; elettivamente domiciliate in EN, alla via Galluppi n. 1/D, presso lo studio professionale dell'avv. Marialuisa Forastiero Patrizio del Foro di EN, che le rappresenta e difende, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con n. di telefax 098475261 ed indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_2
Appellate
(codice fiscale ), nato il [...] a [...] ed CP_2 C.F._5
ivi residente, al viale della Repubblica, 293, rappresentato e difeso - come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - dall'avv. Pier Paolo Agostini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in EN alla via Fratelli
Cervi 20, con numero di telefax 0984.35341 e indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_3
Appellato
Conclusioni delle parti:
il procuratore di chiede: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351, comma 2°,
e 283 c.p.c. e per i motivi di cui all'istanza preliminare in narrativa;
in via principale, e per tutti i motivi di cui al presente atto di appello, in totale accoglimento dello stesso, riformare integralmente la sentenza n. 2036/2021, pronunciata dal Tribunale di EN e depositata in data 24-26/10/2021, per come resa nel procedimento di opposizione ex art. 619 c.p.c. iscritto al n. 1419/2019 R.G..; dichiarare che sul conto corrente Ubi Banca
Carime n. 4447 cointestato a , , sono Parte_1 CP_2 Parte_4
sempre e solo transitate somme ascrivibili alla esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1
. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
[...] giudizio”;
2 il procuratore di e chiede: Controparte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: in via preliminare, - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attrice appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto, poiché formulata in assenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. nel merito - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando la Parte_1
sentenza n. 2036/2021 resa dal Tribunale di EN in data 24.10.2021 e depositata in data 24.10.2021 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre I.v.a. e c.p.a. da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
il procuratore di chiede: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, CP_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, e per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, in totale accoglimento della stessa, accertare e dichiarare che sul conto corrente Ubi Banca Carime n. 4447, cointestato a Parte_1
, , , sono sempre e solo transitate somme ascrivibili
[...] CP_2 Parte_4 alla esclusiva proprietà della sig.ra e per l'effetto, riformare Parte_1
integralmente la sentenza n.2036/2021, pronunciata dal Tribunale di EN e depositata in date 24-26.10.2021, per come resa nel procedimento di opposizione ex art. 619 c.p.c. iscritto al n. 1419/2019 Rgac. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di EN
, con atto di citazione ex art. 619 c.p.c., notificato il 2.4.2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di EN Controparte_1 Parte_2
e introducendo la fase di merito dell'opposizione di terzo
[...] Parte_3 all'esecuzione intrapresa dalle suddette convenute nei confronti del figlio dell'attrice,
tramite il pignoramento di somme ritenute appartenenti al CC, CP_2
3 depositate in un conto corrente bancario cointestato ed acceso presso la “UBI Banca
s.p.a.”, soggetto terzo pignorato (procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 599/2018 del RGE del Tribunale di EN).
In particolare, la ha chiesto che il Tribunale - in accoglimento dell'opposizione Parte_1 ed accertato che: a) il conto corrente accesso presso la banca “Carime” di EN ed avente n. 4447, oggetto della procedura esecutiva, era alimentato da somme provenienti esclusivamente dalla pensione della , nonché dai proventi di un contratto di Parte_1
compravendita (atto pubblico del 1°.10.2015 del notaio di un immobile cui la Per_1
stessa era proprietaria;
b) sul suddetto conto corrente non vi era alcuna operazione di versamento da parte di c) l'attrice aveva la piena disponibilità e titolarità CP_2
delle somme giacenti sul conto corrente in questione - dichiarasse illegittima la procedura esecutiva iscritta al n. 599/2018 RGE e, per l'effetto, disponesse che la banca, soggetto terzo pignorato, provvedesse all'immediato svincolo delle somme in favore della opponente.
Si sono costituite nel giudizio e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 creditrici procedenti, resistendo all'opposizione all'esecuzione e chiedendone il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti con ordinanza del 7.2.2021, si è costituito in giudizio anche figlio della , aderendo alle CP_2 Parte_1
difese ed alle conclusioni della attrice.
All'udienza del 24.6.2021, espletato l'interrogatorio libero del le parti hanno CP_2
precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 2036/2021 del Tribunale di EN, all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di EN, con sentenza n. 2036/2021, pubblicata il 24.10.2021, ha rigettato l'opposizione ed ha condannato l'attrice al rimborso delle spese di lite nei confronti delle convenute, liquidandole in euro 1.618,00, oltre accessori di legge.
In primo luogo, il Tribunale ha premesso che era pacifico il fatto che l'esecuzione era stata intrapresa nei confronti soltanto di e che, al momento del CP_2
pignoramento, il conto corrente cointestato al CC ed alla presentasse un Parte_1 saldo di circa 200.000,00 euro, superiore alla somma pignorata di € 5.964,73.
4 Quindi, richiamati i principi di giurisprudenza, secondo cui la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., co 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto alla inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa - affermava che, nel caso in esame, tale presunzione di contitolarità delle somme depositate sul conto corrente n.
4447, oggetto di pignoramento, non fosse stata superata dagli elementi di prova forniti dalla , consistiti esclusivamente nella produzione degli estratti del conto Parte_1
corrente n. 4447, da cui emergeva che il conto era stato alimentato da un primo versamento effettuato in data 25.1.2016, dell'importo di euro 328.231,32, relativo a
“Versamento assegni bancari” e, successivamente, dal versamento della pensione intestata all'opponente.
Affermava il Tribunale, in particolare, che detti estratti conto, sebbene dimostrassero che i versamenti successivi non fossero imputabili a stante la loro causale CP_2
(ossia di accredito della pensione erogata dall' in favore della ), non CP_3 Parte_1
comprovassero, invece, la provenienza in capo alla della somma di cui al Parte_1 versamento del 25.1.2016 di € 328.231,32. Tale versamento, caratterizzato da una causale generica, priva di numero identificativo degli assegni versati e dell'ammontare di ciascuno di questi, non consentiva, infatti, di ritenere sufficientemente provato che tali assegni fossero effettivamente quelli ricevuti dalla in occasione della vendita Parte_1 in data 1°.10.2015 di un immobile di sua proprietà sito in Roma, per l'importo complessivo di € 612.000,00, anche perché, per come si evinceva dall'atto di vendita suddetto, la somma ricevuta dalla mediante cinque assegni, dell'importo Parte_1 complessivo pari a € 226.584,40, era sensibilmente inferiore all'ammontare del primo versamento effettuato sul conto n. 4447, pari a € 328.231,32, e che, per come risultava dalla procura speciale n.rep.82694 del 24/9/2015, il prezzo ricavato dalla vendita doveva essere versato dall'avv. quale procuratore speciale della madre, su un CP_2
conto corrente diverso da quello per cui è causa (avente n. 4447), ovverosia sul conto n.
4234 (cfr. la sentenza del Tribunale).
3. Il presente giudizio di appello
5 Con atto di citazione notificato in data 8.11.2021, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2036/2021 del Tribunale di EN, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Ha lamentato, in sintesi: I) la violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., rilevando che: a) il giudice era pervenuto a conclusioni errate sulla mancanza di prova della provenienza delle somme depositate sul conto corrente oggetto di pignoramento, sulla base di un erroneo e superficiale esame del contenuto dell'atto di compravendita del 1°.10.2015, da cui emergeva, contrariamente all'assunto del giudicante, che la somma di euro 226.584,40 era già stata versata alla , mentre la residua somma di euro 385.415,60 sarebbe Parte_1 stata versata successivamente, “ a mezzo del netto ricavo di un mutuo” che la parte acquirente avrebbe stipulato con la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; b) il versamento di euro 328.321,32 del 25.1.2016 era del tutto compatibile con il residuo del prezzo della compravendita da pagare alla;
c) il versamento in questione del Parte_1
25.1.2016 era stato effettuato dopo la contestuale apertura del conto corrente n. 4447 e chiusura di quello n. 4234 (peraltro intestato alla ), avvenute il 4.1.2016; d) il Parte_1 contratto di compravendita suddetto prevedeva la facoltà e non l'obbligo, da parte di quale procuratore speciale della madre, di versare gli assegni citati nel CP_2
contratto sul conto corrente n. 4234; e) gli elementi suddetti costituivano circostanze gravi, precise e concordanti, tali da vincere la presunzione di legge di contitolarità della somme depositate sul conto corrente;
II) l'errata ed abnorme liquidazione delle spese di lite in euro 1.618,00, determinata da un erronea determinazione del valore della controversia, atteso che, contrariamente all'assunto del Tribunale, la somma pignorata non era pari ad euro 5.964,73, ma ad euro 1.389,03.
Si sono costituite nel giudizio di appello, il 2.4.2022, Controparte_1 Parte_2
e tramite apposita comparsa, contestando il fondamento
[...] Parte_3 dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Hanno affermato, in particolare, che le valutazioni contenute nella sentenza impugnata erano corrette e che l'appellante non aveva dato prova certa della provenienza delle somme pignorate, ma che, anzi, dal tenore della compravendita si evinceva che gli assegni dovevano essere versati su un altro conto corrente, diverso da quello pignorato, e che, sotto altro profilo, non erano stati riportati nell'estratto conto gli estremi degli assegni versati.
6 Hanno contestato il fondamento anche del motivo di appello concernente la liquidazione delle spese di lite, atteso che, correttamente, erano state determinate sulla base del valore della controversia (scaglione tra euro 1.100,01 e euro 5.200,00).
Si è costituito in giudizio, con comparsa di risposta presentata il 6.4.2022, CP_2
aderendo alle argomentazioni e alle conclusioni dell'appellante.
[...]
Con ordinanza del 14.4.2022, la Corte di appello ha rigettato l'istanza di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha aggiornato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti, quindi, hanno precisato le conclusioni, con il deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023, cosicché la causa è stata assegnata in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Richiamata la trattazione sullo svolgimento del processo, è opportuno rammentare che la controversia trae origine dall'opposizione ex art. 619 c.p.c. di Parte_1 all'esecuzione intrapresa da e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di soggetti creditori procedenti, contro figlio della , CP_2 Parte_1
quale debitore esecutato, avente ad oggetto le somme depositate sul conto corrente n.
4447, accesso presso “Ubi Banca s.p.a.” (filiale di EN) e cointestato alla Parte_1
ed a figli della stessa, e . CP_2 Parte_4
Sono oggetto di controversia, in particolare (cfr. i motivi di appello): a) la titolarità effettiva in capo alla sola delle somme depositate su detto conto corrente, Parte_1 negata dal Tribunale, con valutazione censurata dall'appellante; b) la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, operata dal Tribunale e ritenuta eccessiva dall'appellante, giacché fondata su una errata valutazione del valore della controversia.
2. Il merito del giudizio di appello
7 L'appello è infondato e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, deve essere confermata, tanto in ordine al rigetto della opposizione all'esecuzione, quanto in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio. Conviene trattare delle due questioni separatamente.
2.1. L'insufficienza della prova della esclusiva titolarità in capo alla delle Parte_1
somme oggetto di pignoramento
Come già detto (cfr. il paragrafo n. 2 della parte dedicata allo svolgimento del processo), la , con il primo articolato motivo di impugnazione, lamenta la valutazione da Parte_1
parte del Tribunale in ordine alla insufficienza della prova della esclusiva titolarità in capo alla stessa delle somme depositate sul conto corrente n. 4447, cointestato, anche, al figlio debitore esecutato, sostenendo, in estrema sintesi, di avere fornito CP_2
tale prova, tramite circostanze gravi, precise e concordanti.
Si duole, in particolare, dell'erroneo esame del contenuto dell'atto di compravendita del
1°.10.2015, da cui emergeva, secondo l'appellante, che una parte del prezzo, pari ad euro
226.584,40, era già stata versata alla al momento della stipula dell'atto, mentre Parte_1
la residua somma di euro 385.415,60 sarebbe stata versata successivamente, a seguito di apposito mutuo che la parte acquirente avrebbe stipulato con la banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a., cosicché, in definitiva, il versamento sul conto corrente n. 4447 di euro
328.321,32 del 25.1.2016 era del tutto compatibile con il residuo del prezzo della compravendita da pagare alla , evidenziando, peraltro, che tale versamento del Parte_1
25.1.2016 era stato effettuato dopo la contestuale apertura del conto corrente n. 4447 e chiusura di quello n. 4234, citato nel contratto, sul quale quale CP_2 procuratore speciale della madre, aveva la facoltà di versare gli assegni indicati nell'atto di compravendita.
Il motivo non è fondato, per due ordini di ragioni, ciascuno, di per sé, sufficiente a ritenere corretta, nella sostanza, la decisione del Tribunale.
Deve premettersi, in punto di fatto, che è pacifico che il conto corrente n. 4447, al momento del pignoramento, fosse cointestato, tra gli altri, a (debitore CP_2
esecutato) ed alla madre, e, in diritto, che secondo costante Parte_1
giurisprudenza, la cointestazione di un conto corrente comporta la presunzione di contitolarità delle somme depositate che, tuttavia, può essere superata attraverso
8 presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che alleghi una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. la giurisprudenza richiamata dalle parti e dal Tribunale).
Premesso questo, la pone a fondamento della sua tesi, circa l'avvenuta prova, Parte_1
tramite circostanze gravi, precise e concordanti, della esclusiva disponibilità delle somme, elementi non comprovati.
Segnatamente, è completamente sfornita di prova la circostanza della chiusura del conto corrente n. 4234 - citato, si assume, nel contratto di compravendita (sul quale il figlio quale suo procuratore speciale, avrebbe avuto la facoltà di versare gli CP_2
assegni incassati a titolo di una parte del prezzo di vendita) - con contestuale apertura del conto corrente n. 4447 (oggetto di causa), sul quale è stato effettuato il versamento di euro
328.321,32 del 25.1.2016.
Quanto, poi, agli elementi indiziari desunti dal contratto di compravendita del 1°.10.2015
e, precisamente, al suo contenuto, relativo alle modalità di pagamento del prezzo, deve rilevarsi che l'appellante non risulta avere prodotto la copia del contratto in questione né nel giudizio di primo grado (cfr. il fascicolo di parte del giudizio di primo grado, prodotto in via telematica) né in appello, impedendo, di fatto, alla Corte di Appello di verificarne il contenuto. Analoga considerazione vale per gli estratti conto.
In effetti, pur se si ritenesse che la mancata produzione dei documenti suddetti nel giudizio di primo grado non sia preclusiva al loro esame - dato che essi risultano essere stati, comunque, valutati dal Tribunale ed ipotizzando, quindi, la loro presenza nel fascicolo di parte della fase sommaria dell'opposizione - deve rilevarsi, tuttavia, che l'omessa loro produzione anche nel giudizio di appello impedisce alla Corte di trarne gli elementi presuntivi dedotti dall'appellante dal loro contenuto e di verificare, in particolare, l'asserito erroneo esame da parte del primo giudice dell'atto notarile di compravendita, essendo principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, salvo il caso di smarrimento o sottrazione del fascicolo di parte (circostanza nemmeno allegata nel caso in esame), è onere della parte interessata mettere il giudice di appello nella condizioni di verificare i documenti prodotti nel giudizio di primo grado (cfr., ad esempio e da ultimo, Cass., sez. III, n. 6645/2024, secondo cui, qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è
9 stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale;
ma, negli stessi termini e tra le altre, v., anche, Cass., sez. IIII, n. 18287/2021;
n. 13218/2016; sulla equiparazione del regime dei documenti prodotti nella fase sommaria dell'opposizione a quello dei documenti prodotti nella fase di merito e contenuti nel fascicolo di parte, v. Cass., sez. III, n. 26116/2021).
Sotto altro e concorrente profilo, ritiene la Corte che, anche volendo, in astratta ipotesi, trascurare l'omessa produzione dell'atto di compravendita e degli estratti conto suddetti nel giudizio di primo grado e in quello di appello e reputare provato il loro contenuto, per come indicato dall'appellante, non se ne desumerebbero elementi gravi, precisi e concordanti, tali da vincere la presunzione di contitolarità delle somme versate sul conto corrente n. 4447, dovendosi evidenziare l'ambivalenza degli elementi dedotti e, segnatamente: a) l'assoluta incertezza sulla natura dei titoli versati il 25.1.2016 sul conto corrente cointestato, sul soggetto beneficiario e sulla causale della emissione dei titoli stessi;
b) la mancanza di chiarezza dei rapporti economici e giuridici tra la ed Parte_1
il figlio (procuratore speciale della madre, cointestatario del conto corrente di cui si tratta), certamente non evincibile dall'interrogatorio libero del c) la mancata CP_2
coincidenza tra il conto corrente oggetto di pignoramento (n. 4447) e quello citato nel contratto di compravendita (n. 4234) sul quale avrebbero dovuto o (secondo l'appellante) potuto essere versati dal quale procuratore speciale della , gli assegni CP_2 Parte_1 utilizzati per il pagamento del prezzo di acquisto;
d) l'assoluta incertezza circa le modalità concrete, anche in ordine ai dati temporali, di versamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente; e) la mancata coincidenza dell'importo di tale saldo con quello del versamento effettuato il 25.1.2016 sul conto corrente n. 4447.
E' appena il caso di evidenziare che ogni ambiguità sarebbe stata, facilmente, dissolta con adeguata produzione documentale (ad esempio, oltre che di copia del contratto e degli estratti conto bancari citati, di copia degli atti relativi alle modalità di versamento del saldo del prezzo della compravendita;
di copia dei titoli versati sul conto corrente;
dell'atto di chiusura del conto corrente citato nel contratto di vendita e di quello di apertura del conto corrente cointestato ai fratelli ed alla ). CP_2 Parte_1
Residuano, in definitiva, come elementi obiettivi, la circostanza che sul conto corrente in questione confluivano i ratei della pensione della e la astratta compatibilità tra Parte_1
10 l'incasso del saldo del prezzo della compravendita dell'ottobre del 2015 ed il versamento
25 gennaio 2016 dei non meglio individuati titoli di importo complessivo pari ad euro328.321,32, ossia circostanze certamente non gravi, precise e concordanti e, quindi, insufficienti a comprovare l'esclusiva disponibilità della somma pignorata alla . Parte_1
2.2. La liquidazione delle spese del giudizio di primo grado
Con un altro motivo di appello, la , come già visto, censura la sentenza Parte_1
impugnata, in ordine alla liquidazione delle spese di lite, nella misura di in euro 1.618,00, oltre accessori di legge, sostenendo che essa sia conseguenza di un'erronea determinazione del valore della controversia, atteso che, contrariamente all'assunto del
Tribunale, la somma pignorata non era pari ad euro 5.964,73, ma ad euro 1.389,03.
Il motivo è infondato, salve le precisazioni seguenti, ad integrazione della motivazione della sentenza sul punto.
Premesso che, per come si evince dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione del
28.1.2019, il pignoramento in questione era per l'importo complessivo di euro 3.976,49, aumentato della metà (ex art. 546 c.p.c. nel testo allora vigente), fino a complessivi euro
5.964,73, deve rilevarsi che - per quanto, in effetti, il primo giudice non abbia chiarito i criteri di liquidazione delle spese di lite, in verità, nemmeno con riguardo al valore della controversia (essendosi limitato, in altra parte della sentenza, a dare atto dell'importo delle somme pignorate) - la liquidazione è, nella sostanza, conforme ai valori medi delle controversie di valore compreso tra euro 1.100,01 e euro 5.200,00 (ossia dello scaglione implicitamente invocato da parte appellante), con esclusione della liquidazione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria (segnatamente, la liquidazione del Tribunale
è leggermente inferiore ai parametri medi, dato che l'applicazione di tali parametri comporta una liquidazione di euro 1.620,00, oltre accessori di legge: euro 405 per la fase di studio;
euro 405 per la fase introduttiva;
euro 810 per quella di decisione).
3. Le spese di lite del giudizio di appello l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza della e del Parte_1
(che ha aderito all'appello rigettato) e si liquidano come in dispositivo, applicando CP_2
11 i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro1.000,01 ad euro 5.200,00), tranne che per la fase di trattazione/istruttoria, in relazione alla quale, tenuto conto del modesto impegno professionale richiesto (di fatto, relativo alla sola interlocuzione sulla istanza di inibitoria della sentenza impugnata), devono applicarsi i parametri minimi.
Le spese devono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 2.429,00 (euro 536,00 per la fase di studio della controversia;
euro 536,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 496,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di EN Parte_1
n. 2036/2021, pubblicata il 24.10.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso delle Parte_1 CP_2
spese processuali del presente giudizio nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e liquidate in complessivi euro 2.429,00, oltre i.v.a., c.p.a. e
[...] Parte_3
rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 3.7.2024
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
12
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1811/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1811/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. tra
(codice fiscale , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Lucido (CS), residente in [...], rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in calce all'atto di appello - dall'avv. Luciana Pallone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EN, alla via L. De Franco, 26, con numero di telefax n. 0984.1812515 e indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_1
Appellante
e
codice fiscale , nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], alla piazza XXV Luglio n. 29; , codice Parte_2
fiscale nata a [...]ù (Brasile), il 30.8.1990 e C.F._3
1 residente a [...], in piazza XXV Luglio n. 29; codice fiscale Parte_3
, nata a [...] il [...] e residente a [...], alla piazza C.F._4
XXV Luglio n. 29; elettivamente domiciliate in EN, alla via Galluppi n. 1/D, presso lo studio professionale dell'avv. Marialuisa Forastiero Patrizio del Foro di EN, che le rappresenta e difende, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con n. di telefax 098475261 ed indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_2
Appellate
(codice fiscale ), nato il [...] a [...] ed CP_2 C.F._5
ivi residente, al viale della Repubblica, 293, rappresentato e difeso - come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - dall'avv. Pier Paolo Agostini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in EN alla via Fratelli
Cervi 20, con numero di telefax 0984.35341 e indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_3
Appellato
Conclusioni delle parti:
il procuratore di chiede: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351, comma 2°,
e 283 c.p.c. e per i motivi di cui all'istanza preliminare in narrativa;
in via principale, e per tutti i motivi di cui al presente atto di appello, in totale accoglimento dello stesso, riformare integralmente la sentenza n. 2036/2021, pronunciata dal Tribunale di EN e depositata in data 24-26/10/2021, per come resa nel procedimento di opposizione ex art. 619 c.p.c. iscritto al n. 1419/2019 R.G..; dichiarare che sul conto corrente Ubi Banca
Carime n. 4447 cointestato a , , sono Parte_1 CP_2 Parte_4
sempre e solo transitate somme ascrivibili alla esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1
. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
[...] giudizio”;
2 il procuratore di e chiede: Controparte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: in via preliminare, - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attrice appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto, poiché formulata in assenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. nel merito - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando la Parte_1
sentenza n. 2036/2021 resa dal Tribunale di EN in data 24.10.2021 e depositata in data 24.10.2021 oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre I.v.a. e c.p.a. da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
il procuratore di chiede: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, CP_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, e per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, in totale accoglimento della stessa, accertare e dichiarare che sul conto corrente Ubi Banca Carime n. 4447, cointestato a Parte_1
, , , sono sempre e solo transitate somme ascrivibili
[...] CP_2 Parte_4 alla esclusiva proprietà della sig.ra e per l'effetto, riformare Parte_1
integralmente la sentenza n.2036/2021, pronunciata dal Tribunale di EN e depositata in date 24-26.10.2021, per come resa nel procedimento di opposizione ex art. 619 c.p.c. iscritto al n. 1419/2019 Rgac. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di EN
, con atto di citazione ex art. 619 c.p.c., notificato il 2.4.2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di EN Controparte_1 Parte_2
e introducendo la fase di merito dell'opposizione di terzo
[...] Parte_3 all'esecuzione intrapresa dalle suddette convenute nei confronti del figlio dell'attrice,
tramite il pignoramento di somme ritenute appartenenti al CC, CP_2
3 depositate in un conto corrente bancario cointestato ed acceso presso la “UBI Banca
s.p.a.”, soggetto terzo pignorato (procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 599/2018 del RGE del Tribunale di EN).
In particolare, la ha chiesto che il Tribunale - in accoglimento dell'opposizione Parte_1 ed accertato che: a) il conto corrente accesso presso la banca “Carime” di EN ed avente n. 4447, oggetto della procedura esecutiva, era alimentato da somme provenienti esclusivamente dalla pensione della , nonché dai proventi di un contratto di Parte_1
compravendita (atto pubblico del 1°.10.2015 del notaio di un immobile cui la Per_1
stessa era proprietaria;
b) sul suddetto conto corrente non vi era alcuna operazione di versamento da parte di c) l'attrice aveva la piena disponibilità e titolarità CP_2
delle somme giacenti sul conto corrente in questione - dichiarasse illegittima la procedura esecutiva iscritta al n. 599/2018 RGE e, per l'effetto, disponesse che la banca, soggetto terzo pignorato, provvedesse all'immediato svincolo delle somme in favore della opponente.
Si sono costituite nel giudizio e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 creditrici procedenti, resistendo all'opposizione all'esecuzione e chiedendone il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti con ordinanza del 7.2.2021, si è costituito in giudizio anche figlio della , aderendo alle CP_2 Parte_1
difese ed alle conclusioni della attrice.
All'udienza del 24.6.2021, espletato l'interrogatorio libero del le parti hanno CP_2
precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 2036/2021 del Tribunale di EN, all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di EN, con sentenza n. 2036/2021, pubblicata il 24.10.2021, ha rigettato l'opposizione ed ha condannato l'attrice al rimborso delle spese di lite nei confronti delle convenute, liquidandole in euro 1.618,00, oltre accessori di legge.
In primo luogo, il Tribunale ha premesso che era pacifico il fatto che l'esecuzione era stata intrapresa nei confronti soltanto di e che, al momento del CP_2
pignoramento, il conto corrente cointestato al CC ed alla presentasse un Parte_1 saldo di circa 200.000,00 euro, superiore alla somma pignorata di € 5.964,73.
4 Quindi, richiamati i principi di giurisprudenza, secondo cui la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., co 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto alla inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa - affermava che, nel caso in esame, tale presunzione di contitolarità delle somme depositate sul conto corrente n.
4447, oggetto di pignoramento, non fosse stata superata dagli elementi di prova forniti dalla , consistiti esclusivamente nella produzione degli estratti del conto Parte_1
corrente n. 4447, da cui emergeva che il conto era stato alimentato da un primo versamento effettuato in data 25.1.2016, dell'importo di euro 328.231,32, relativo a
“Versamento assegni bancari” e, successivamente, dal versamento della pensione intestata all'opponente.
Affermava il Tribunale, in particolare, che detti estratti conto, sebbene dimostrassero che i versamenti successivi non fossero imputabili a stante la loro causale CP_2
(ossia di accredito della pensione erogata dall' in favore della ), non CP_3 Parte_1
comprovassero, invece, la provenienza in capo alla della somma di cui al Parte_1 versamento del 25.1.2016 di € 328.231,32. Tale versamento, caratterizzato da una causale generica, priva di numero identificativo degli assegni versati e dell'ammontare di ciascuno di questi, non consentiva, infatti, di ritenere sufficientemente provato che tali assegni fossero effettivamente quelli ricevuti dalla in occasione della vendita Parte_1 in data 1°.10.2015 di un immobile di sua proprietà sito in Roma, per l'importo complessivo di € 612.000,00, anche perché, per come si evinceva dall'atto di vendita suddetto, la somma ricevuta dalla mediante cinque assegni, dell'importo Parte_1 complessivo pari a € 226.584,40, era sensibilmente inferiore all'ammontare del primo versamento effettuato sul conto n. 4447, pari a € 328.231,32, e che, per come risultava dalla procura speciale n.rep.82694 del 24/9/2015, il prezzo ricavato dalla vendita doveva essere versato dall'avv. quale procuratore speciale della madre, su un CP_2
conto corrente diverso da quello per cui è causa (avente n. 4447), ovverosia sul conto n.
4234 (cfr. la sentenza del Tribunale).
3. Il presente giudizio di appello
5 Con atto di citazione notificato in data 8.11.2021, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2036/2021 del Tribunale di EN, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Ha lamentato, in sintesi: I) la violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., rilevando che: a) il giudice era pervenuto a conclusioni errate sulla mancanza di prova della provenienza delle somme depositate sul conto corrente oggetto di pignoramento, sulla base di un erroneo e superficiale esame del contenuto dell'atto di compravendita del 1°.10.2015, da cui emergeva, contrariamente all'assunto del giudicante, che la somma di euro 226.584,40 era già stata versata alla , mentre la residua somma di euro 385.415,60 sarebbe Parte_1 stata versata successivamente, “ a mezzo del netto ricavo di un mutuo” che la parte acquirente avrebbe stipulato con la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; b) il versamento di euro 328.321,32 del 25.1.2016 era del tutto compatibile con il residuo del prezzo della compravendita da pagare alla;
c) il versamento in questione del Parte_1
25.1.2016 era stato effettuato dopo la contestuale apertura del conto corrente n. 4447 e chiusura di quello n. 4234 (peraltro intestato alla ), avvenute il 4.1.2016; d) il Parte_1 contratto di compravendita suddetto prevedeva la facoltà e non l'obbligo, da parte di quale procuratore speciale della madre, di versare gli assegni citati nel CP_2
contratto sul conto corrente n. 4234; e) gli elementi suddetti costituivano circostanze gravi, precise e concordanti, tali da vincere la presunzione di legge di contitolarità della somme depositate sul conto corrente;
II) l'errata ed abnorme liquidazione delle spese di lite in euro 1.618,00, determinata da un erronea determinazione del valore della controversia, atteso che, contrariamente all'assunto del Tribunale, la somma pignorata non era pari ad euro 5.964,73, ma ad euro 1.389,03.
Si sono costituite nel giudizio di appello, il 2.4.2022, Controparte_1 Parte_2
e tramite apposita comparsa, contestando il fondamento
[...] Parte_3 dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Hanno affermato, in particolare, che le valutazioni contenute nella sentenza impugnata erano corrette e che l'appellante non aveva dato prova certa della provenienza delle somme pignorate, ma che, anzi, dal tenore della compravendita si evinceva che gli assegni dovevano essere versati su un altro conto corrente, diverso da quello pignorato, e che, sotto altro profilo, non erano stati riportati nell'estratto conto gli estremi degli assegni versati.
6 Hanno contestato il fondamento anche del motivo di appello concernente la liquidazione delle spese di lite, atteso che, correttamente, erano state determinate sulla base del valore della controversia (scaglione tra euro 1.100,01 e euro 5.200,00).
Si è costituito in giudizio, con comparsa di risposta presentata il 6.4.2022, CP_2
aderendo alle argomentazioni e alle conclusioni dell'appellante.
[...]
Con ordinanza del 14.4.2022, la Corte di appello ha rigettato l'istanza di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha aggiornato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti, quindi, hanno precisato le conclusioni, con il deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023, cosicché la causa è stata assegnata in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Richiamata la trattazione sullo svolgimento del processo, è opportuno rammentare che la controversia trae origine dall'opposizione ex art. 619 c.p.c. di Parte_1 all'esecuzione intrapresa da e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di soggetti creditori procedenti, contro figlio della , CP_2 Parte_1
quale debitore esecutato, avente ad oggetto le somme depositate sul conto corrente n.
4447, accesso presso “Ubi Banca s.p.a.” (filiale di EN) e cointestato alla Parte_1
ed a figli della stessa, e . CP_2 Parte_4
Sono oggetto di controversia, in particolare (cfr. i motivi di appello): a) la titolarità effettiva in capo alla sola delle somme depositate su detto conto corrente, Parte_1 negata dal Tribunale, con valutazione censurata dall'appellante; b) la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, operata dal Tribunale e ritenuta eccessiva dall'appellante, giacché fondata su una errata valutazione del valore della controversia.
2. Il merito del giudizio di appello
7 L'appello è infondato e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, deve essere confermata, tanto in ordine al rigetto della opposizione all'esecuzione, quanto in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio. Conviene trattare delle due questioni separatamente.
2.1. L'insufficienza della prova della esclusiva titolarità in capo alla delle Parte_1
somme oggetto di pignoramento
Come già detto (cfr. il paragrafo n. 2 della parte dedicata allo svolgimento del processo), la , con il primo articolato motivo di impugnazione, lamenta la valutazione da Parte_1
parte del Tribunale in ordine alla insufficienza della prova della esclusiva titolarità in capo alla stessa delle somme depositate sul conto corrente n. 4447, cointestato, anche, al figlio debitore esecutato, sostenendo, in estrema sintesi, di avere fornito CP_2
tale prova, tramite circostanze gravi, precise e concordanti.
Si duole, in particolare, dell'erroneo esame del contenuto dell'atto di compravendita del
1°.10.2015, da cui emergeva, secondo l'appellante, che una parte del prezzo, pari ad euro
226.584,40, era già stata versata alla al momento della stipula dell'atto, mentre Parte_1
la residua somma di euro 385.415,60 sarebbe stata versata successivamente, a seguito di apposito mutuo che la parte acquirente avrebbe stipulato con la banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a., cosicché, in definitiva, il versamento sul conto corrente n. 4447 di euro
328.321,32 del 25.1.2016 era del tutto compatibile con il residuo del prezzo della compravendita da pagare alla , evidenziando, peraltro, che tale versamento del Parte_1
25.1.2016 era stato effettuato dopo la contestuale apertura del conto corrente n. 4447 e chiusura di quello n. 4234, citato nel contratto, sul quale quale CP_2 procuratore speciale della madre, aveva la facoltà di versare gli assegni indicati nell'atto di compravendita.
Il motivo non è fondato, per due ordini di ragioni, ciascuno, di per sé, sufficiente a ritenere corretta, nella sostanza, la decisione del Tribunale.
Deve premettersi, in punto di fatto, che è pacifico che il conto corrente n. 4447, al momento del pignoramento, fosse cointestato, tra gli altri, a (debitore CP_2
esecutato) ed alla madre, e, in diritto, che secondo costante Parte_1
giurisprudenza, la cointestazione di un conto corrente comporta la presunzione di contitolarità delle somme depositate che, tuttavia, può essere superata attraverso
8 presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che alleghi una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. la giurisprudenza richiamata dalle parti e dal Tribunale).
Premesso questo, la pone a fondamento della sua tesi, circa l'avvenuta prova, Parte_1
tramite circostanze gravi, precise e concordanti, della esclusiva disponibilità delle somme, elementi non comprovati.
Segnatamente, è completamente sfornita di prova la circostanza della chiusura del conto corrente n. 4234 - citato, si assume, nel contratto di compravendita (sul quale il figlio quale suo procuratore speciale, avrebbe avuto la facoltà di versare gli CP_2
assegni incassati a titolo di una parte del prezzo di vendita) - con contestuale apertura del conto corrente n. 4447 (oggetto di causa), sul quale è stato effettuato il versamento di euro
328.321,32 del 25.1.2016.
Quanto, poi, agli elementi indiziari desunti dal contratto di compravendita del 1°.10.2015
e, precisamente, al suo contenuto, relativo alle modalità di pagamento del prezzo, deve rilevarsi che l'appellante non risulta avere prodotto la copia del contratto in questione né nel giudizio di primo grado (cfr. il fascicolo di parte del giudizio di primo grado, prodotto in via telematica) né in appello, impedendo, di fatto, alla Corte di Appello di verificarne il contenuto. Analoga considerazione vale per gli estratti conto.
In effetti, pur se si ritenesse che la mancata produzione dei documenti suddetti nel giudizio di primo grado non sia preclusiva al loro esame - dato che essi risultano essere stati, comunque, valutati dal Tribunale ed ipotizzando, quindi, la loro presenza nel fascicolo di parte della fase sommaria dell'opposizione - deve rilevarsi, tuttavia, che l'omessa loro produzione anche nel giudizio di appello impedisce alla Corte di trarne gli elementi presuntivi dedotti dall'appellante dal loro contenuto e di verificare, in particolare, l'asserito erroneo esame da parte del primo giudice dell'atto notarile di compravendita, essendo principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, salvo il caso di smarrimento o sottrazione del fascicolo di parte (circostanza nemmeno allegata nel caso in esame), è onere della parte interessata mettere il giudice di appello nella condizioni di verificare i documenti prodotti nel giudizio di primo grado (cfr., ad esempio e da ultimo, Cass., sez. III, n. 6645/2024, secondo cui, qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è
9 stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale;
ma, negli stessi termini e tra le altre, v., anche, Cass., sez. IIII, n. 18287/2021;
n. 13218/2016; sulla equiparazione del regime dei documenti prodotti nella fase sommaria dell'opposizione a quello dei documenti prodotti nella fase di merito e contenuti nel fascicolo di parte, v. Cass., sez. III, n. 26116/2021).
Sotto altro e concorrente profilo, ritiene la Corte che, anche volendo, in astratta ipotesi, trascurare l'omessa produzione dell'atto di compravendita e degli estratti conto suddetti nel giudizio di primo grado e in quello di appello e reputare provato il loro contenuto, per come indicato dall'appellante, non se ne desumerebbero elementi gravi, precisi e concordanti, tali da vincere la presunzione di contitolarità delle somme versate sul conto corrente n. 4447, dovendosi evidenziare l'ambivalenza degli elementi dedotti e, segnatamente: a) l'assoluta incertezza sulla natura dei titoli versati il 25.1.2016 sul conto corrente cointestato, sul soggetto beneficiario e sulla causale della emissione dei titoli stessi;
b) la mancanza di chiarezza dei rapporti economici e giuridici tra la ed Parte_1
il figlio (procuratore speciale della madre, cointestatario del conto corrente di cui si tratta), certamente non evincibile dall'interrogatorio libero del c) la mancata CP_2
coincidenza tra il conto corrente oggetto di pignoramento (n. 4447) e quello citato nel contratto di compravendita (n. 4234) sul quale avrebbero dovuto o (secondo l'appellante) potuto essere versati dal quale procuratore speciale della , gli assegni CP_2 Parte_1 utilizzati per il pagamento del prezzo di acquisto;
d) l'assoluta incertezza circa le modalità concrete, anche in ordine ai dati temporali, di versamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente; e) la mancata coincidenza dell'importo di tale saldo con quello del versamento effettuato il 25.1.2016 sul conto corrente n. 4447.
E' appena il caso di evidenziare che ogni ambiguità sarebbe stata, facilmente, dissolta con adeguata produzione documentale (ad esempio, oltre che di copia del contratto e degli estratti conto bancari citati, di copia degli atti relativi alle modalità di versamento del saldo del prezzo della compravendita;
di copia dei titoli versati sul conto corrente;
dell'atto di chiusura del conto corrente citato nel contratto di vendita e di quello di apertura del conto corrente cointestato ai fratelli ed alla ). CP_2 Parte_1
Residuano, in definitiva, come elementi obiettivi, la circostanza che sul conto corrente in questione confluivano i ratei della pensione della e la astratta compatibilità tra Parte_1
10 l'incasso del saldo del prezzo della compravendita dell'ottobre del 2015 ed il versamento
25 gennaio 2016 dei non meglio individuati titoli di importo complessivo pari ad euro328.321,32, ossia circostanze certamente non gravi, precise e concordanti e, quindi, insufficienti a comprovare l'esclusiva disponibilità della somma pignorata alla . Parte_1
2.2. La liquidazione delle spese del giudizio di primo grado
Con un altro motivo di appello, la , come già visto, censura la sentenza Parte_1
impugnata, in ordine alla liquidazione delle spese di lite, nella misura di in euro 1.618,00, oltre accessori di legge, sostenendo che essa sia conseguenza di un'erronea determinazione del valore della controversia, atteso che, contrariamente all'assunto del
Tribunale, la somma pignorata non era pari ad euro 5.964,73, ma ad euro 1.389,03.
Il motivo è infondato, salve le precisazioni seguenti, ad integrazione della motivazione della sentenza sul punto.
Premesso che, per come si evince dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione del
28.1.2019, il pignoramento in questione era per l'importo complessivo di euro 3.976,49, aumentato della metà (ex art. 546 c.p.c. nel testo allora vigente), fino a complessivi euro
5.964,73, deve rilevarsi che - per quanto, in effetti, il primo giudice non abbia chiarito i criteri di liquidazione delle spese di lite, in verità, nemmeno con riguardo al valore della controversia (essendosi limitato, in altra parte della sentenza, a dare atto dell'importo delle somme pignorate) - la liquidazione è, nella sostanza, conforme ai valori medi delle controversie di valore compreso tra euro 1.100,01 e euro 5.200,00 (ossia dello scaglione implicitamente invocato da parte appellante), con esclusione della liquidazione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria (segnatamente, la liquidazione del Tribunale
è leggermente inferiore ai parametri medi, dato che l'applicazione di tali parametri comporta una liquidazione di euro 1.620,00, oltre accessori di legge: euro 405 per la fase di studio;
euro 405 per la fase introduttiva;
euro 810 per quella di decisione).
3. Le spese di lite del giudizio di appello l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza della e del Parte_1
(che ha aderito all'appello rigettato) e si liquidano come in dispositivo, applicando CP_2
11 i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro1.000,01 ad euro 5.200,00), tranne che per la fase di trattazione/istruttoria, in relazione alla quale, tenuto conto del modesto impegno professionale richiesto (di fatto, relativo alla sola interlocuzione sulla istanza di inibitoria della sentenza impugnata), devono applicarsi i parametri minimi.
Le spese devono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 2.429,00 (euro 536,00 per la fase di studio della controversia;
euro 536,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 496,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di EN Parte_1
n. 2036/2021, pubblicata il 24.10.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso delle Parte_1 CP_2
spese processuali del presente giudizio nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e liquidate in complessivi euro 2.429,00, oltre i.v.a., c.p.a. e
[...] Parte_3
rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 3.7.2024
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
12