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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/09/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1327/2024 del R.G. Trib. in data 11.7.2024, promossa d a
- nata a [...] in data [...], (C.F.: Parte_1 C.F._1
- nata a [...] in data [...], (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambe residenti in [...], ed entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Salvatore Muccio
a t t r i c i
c o n t r o
- residente in [...], unit 1, 25, 3185 Elternwick, Vctoria, Controparte_1
AUSTRALIA
c o n v e n u t a – c o n t u m a c e
avente per oggetto: usucapione, causa discussa all'udienza del giorno 18.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte, con le quali le parte attrici hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia L'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, accogliere la domanda e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare che e , meglio in epigrafe qualificate, Parte_1 Parte_2 sono proprietarie esclusive per maturata usucapione acquisitiva ventennale, dell'immobile sito nel comune di AN, distinto al Catasto Edilizio Urbano alla Partita 2412, foglio 20, particella
1 particella 259, subalterno 6, piano 1', Categoria N2, Classe 4, vani 3, rendita catastale €,356,36
(per quanto riguarda l'appartamento); Foglio 20, particella 259, subalterno 110, via Dante 18, piano S1, categoria C/2, classe 5, mq 5, rendita catastale €.14,20 (per quanto riguarda il piano di sgombero);
2) conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
IN VIA ISTRUTTORIA - con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare
e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P,A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto l'accertamento dell'usucapione a loro favore della piena e intera proprietà di
[...] un immobile sito in AN (PN), costituito da un appartamento e da una relativa pertinenza.
A fondamento della propria domanda, le attrici hanno allegato e documentato che nell'anno 1989 il bene era stato originariamente acquistato in proprietà pro indiviso dai coniugi e CP_2
A seguito della separazione, pronunciata nel 1995, il bene era stato Persona_1 integralmente posseduto in via esclusiva da alla morte della quale, Persona_1 avvenuta nell'anno 1998, nel possesso erano succeduti dapprima e Controparte_3
(rispettivamente padre e fratello), quindi le stesse attrici quali ulteriori Controparte_4 successori mortis causa. L'altro originario comproprietario nel frattempo CP_2 deceduto, era invece emigrato in Australia e si era da sempre disinteressato dell'immobile.
Nella contumacia della convenuta, unica erede universale di cui l'atto introduttivo CP_2
è stato notificato per via diplomatica, la causa, istruita mediante l'acquisizione di prova documentale, è stata trattenuta in decisione nell'udienza di discussione del giorno 18/7/25, sostituita con note scritte con le quali le parti attrici hanno richiamato quanto allegato e dedotto nell'atto di citazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141 comma 1 c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda dell'intero bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte di quest'ultimo, degli atti di gestione esclusiva compiuti dall'altro contitolare del diritto di proprietà
(Cass. 23042/2023).
Sulle premesse che precedono, la domanda proposta è fondata.
Le attrici hanno provato mediante i documenti prodotti che e i suoi Persona_1 successori universali mortis causa, tra cui per ultime loro stesse, hanno posseduto per oltre
3 vent'anni in modo pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto il bene immobile oggetto della domanda, senza alcuna contestazione.
La prova deriva innanzitutto dall'aver sostenuto le spese condominiali e quelle per i tributi sull'immobile e dall'aver inserito, nelle denunce di successione (dapprima quella relativa alla de cuius poi quella relativa al de cuius l'intera Persona_1 Controparte_4 piena proprietà del bene oggetto della domanda di usucapione, elemento quest'ultimo che, pur avendo efficacia a fini fiscali, “... può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa
...” (Cass. 15716/2002).
D'altro canto, la corrispondenza tra la situazione di pieno ed esclusivo possesso dell'intero immobile rappresentata nelle dichiarazioni fiscali e lo stato di fatto è confermata dall'ulteriore documentazione prodotta, dalla quale risulta che l'originario comproprietario nel CP_2 proprio testamento, non aveva considerato nell'asse ereditario il bene immobile di AN (PN), essendo stata inoltre attestata, nella successione curata dall'odierna convenuta, l'inesistenza di beni immobili fuori dal territorio australiano. Nello stesso tempo, la volontà testamentaria espressamente manifestata da nel rivelare di aver già soddisfatto le pretese della ex moglie CP_2 proprio attribuendole la proprietà del bene in Italia oggetto della domanda, Persona_1 esclude che l'utilizzo integrale di tale immobile da parte di quest'ultima e dei suoi successori, attuali formali cointestatari del bene, possa essere avvenuto per mera tolleranza del comproprietario, quindi semplicemente uti condominus, essendo stato quest'ultimo, al contrario, definitivamente e inequivocabilmente escluso dal godimento del bene.
In conclusione, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1327/24 R.G., così decide:
1) accerta che nata a [...] in data [...], (C.F.: e Parte_1 C.F._1
4 nata a [...] in data [...], (C.F.: ) sono Parte_2 C.F._2 titolari esclusive per intervenuta usucapione ventennale, per quote uguali, dell'intera piena proprietà dei seguenti beni immobili:
Catasto Fabbricati del comune di AN (PN)
- Foglio 20, particella 259, subalterno 6, via Dante Alighieri n.14 piano 1°, Categoria A2, Classe 4, vani 3, Sup. Catastale 51 mq, rendita catastale €.356,36;
- Foglio 20, particella 259, subalterno 110, via Dante Alighieri n.18, piano S1, categoria C/2, classe 5, mq 5, rendita catastale €.14,20
2) autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore delle attrici;
3) spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 5 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
5
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1327/2024 del R.G. Trib. in data 11.7.2024, promossa d a
- nata a [...] in data [...], (C.F.: Parte_1 C.F._1
- nata a [...] in data [...], (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambe residenti in [...], ed entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Salvatore Muccio
a t t r i c i
c o n t r o
- residente in [...], unit 1, 25, 3185 Elternwick, Vctoria, Controparte_1
AUSTRALIA
c o n v e n u t a – c o n t u m a c e
avente per oggetto: usucapione, causa discussa all'udienza del giorno 18.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte, con le quali le parte attrici hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia L'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, accogliere la domanda e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare che e , meglio in epigrafe qualificate, Parte_1 Parte_2 sono proprietarie esclusive per maturata usucapione acquisitiva ventennale, dell'immobile sito nel comune di AN, distinto al Catasto Edilizio Urbano alla Partita 2412, foglio 20, particella
1 particella 259, subalterno 6, piano 1', Categoria N2, Classe 4, vani 3, rendita catastale €,356,36
(per quanto riguarda l'appartamento); Foglio 20, particella 259, subalterno 110, via Dante 18, piano S1, categoria C/2, classe 5, mq 5, rendita catastale €.14,20 (per quanto riguarda il piano di sgombero);
2) conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
IN VIA ISTRUTTORIA - con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare
e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P,A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto l'accertamento dell'usucapione a loro favore della piena e intera proprietà di
[...] un immobile sito in AN (PN), costituito da un appartamento e da una relativa pertinenza.
A fondamento della propria domanda, le attrici hanno allegato e documentato che nell'anno 1989 il bene era stato originariamente acquistato in proprietà pro indiviso dai coniugi e CP_2
A seguito della separazione, pronunciata nel 1995, il bene era stato Persona_1 integralmente posseduto in via esclusiva da alla morte della quale, Persona_1 avvenuta nell'anno 1998, nel possesso erano succeduti dapprima e Controparte_3
(rispettivamente padre e fratello), quindi le stesse attrici quali ulteriori Controparte_4 successori mortis causa. L'altro originario comproprietario nel frattempo CP_2 deceduto, era invece emigrato in Australia e si era da sempre disinteressato dell'immobile.
Nella contumacia della convenuta, unica erede universale di cui l'atto introduttivo CP_2
è stato notificato per via diplomatica, la causa, istruita mediante l'acquisizione di prova documentale, è stata trattenuta in decisione nell'udienza di discussione del giorno 18/7/25, sostituita con note scritte con le quali le parti attrici hanno richiamato quanto allegato e dedotto nell'atto di citazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141 comma 1 c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda dell'intero bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte di quest'ultimo, degli atti di gestione esclusiva compiuti dall'altro contitolare del diritto di proprietà
(Cass. 23042/2023).
Sulle premesse che precedono, la domanda proposta è fondata.
Le attrici hanno provato mediante i documenti prodotti che e i suoi Persona_1 successori universali mortis causa, tra cui per ultime loro stesse, hanno posseduto per oltre
3 vent'anni in modo pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto il bene immobile oggetto della domanda, senza alcuna contestazione.
La prova deriva innanzitutto dall'aver sostenuto le spese condominiali e quelle per i tributi sull'immobile e dall'aver inserito, nelle denunce di successione (dapprima quella relativa alla de cuius poi quella relativa al de cuius l'intera Persona_1 Controparte_4 piena proprietà del bene oggetto della domanda di usucapione, elemento quest'ultimo che, pur avendo efficacia a fini fiscali, “... può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa
...” (Cass. 15716/2002).
D'altro canto, la corrispondenza tra la situazione di pieno ed esclusivo possesso dell'intero immobile rappresentata nelle dichiarazioni fiscali e lo stato di fatto è confermata dall'ulteriore documentazione prodotta, dalla quale risulta che l'originario comproprietario nel CP_2 proprio testamento, non aveva considerato nell'asse ereditario il bene immobile di AN (PN), essendo stata inoltre attestata, nella successione curata dall'odierna convenuta, l'inesistenza di beni immobili fuori dal territorio australiano. Nello stesso tempo, la volontà testamentaria espressamente manifestata da nel rivelare di aver già soddisfatto le pretese della ex moglie CP_2 proprio attribuendole la proprietà del bene in Italia oggetto della domanda, Persona_1 esclude che l'utilizzo integrale di tale immobile da parte di quest'ultima e dei suoi successori, attuali formali cointestatari del bene, possa essere avvenuto per mera tolleranza del comproprietario, quindi semplicemente uti condominus, essendo stato quest'ultimo, al contrario, definitivamente e inequivocabilmente escluso dal godimento del bene.
In conclusione, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1327/24 R.G., così decide:
1) accerta che nata a [...] in data [...], (C.F.: e Parte_1 C.F._1
4 nata a [...] in data [...], (C.F.: ) sono Parte_2 C.F._2 titolari esclusive per intervenuta usucapione ventennale, per quote uguali, dell'intera piena proprietà dei seguenti beni immobili:
Catasto Fabbricati del comune di AN (PN)
- Foglio 20, particella 259, subalterno 6, via Dante Alighieri n.14 piano 1°, Categoria A2, Classe 4, vani 3, Sup. Catastale 51 mq, rendita catastale €.356,36;
- Foglio 20, particella 259, subalterno 110, via Dante Alighieri n.18, piano S1, categoria C/2, classe 5, mq 5, rendita catastale €.14,20
2) autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore delle attrici;
3) spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 5 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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