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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2024, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella controversia N 1641/2023 promossa da:
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti W. Miceli, F.Ganci, T. Parte_1
Sponga e G. Rinaldi ed elettivamente domiciliata in Biella, presso lo Studio di quest'ultimo, come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma rappresentato e difeso dal proprio Funzionario Dott. L. Calvi e domiciliato presso gli
Uffici in Genova, Via Assarotti 38, come da atti
RESISTENTE
OGGETTO: pubblico impiego
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: previa declaratoria della parziale nullità dell'accordo
del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione
del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea e dall'art. 6 del D. Lgs.
n. 368/2001; - previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce
contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi
dell'art. 2113 del c.c.; - previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente
Scolastico decreto Prot. n. 2247 del 14/06/2022, nella parte in cui tale provvedimento non applica,
in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto
2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010. SI CHIEDE DI - accertare e
dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in
servizio al primo settembre del 2010, con conseguente condanna del a Controparte_1
pagare al ricorrente, anche dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, le differenze retributive
relative al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14
anni” e/o le somme maggior o minore risultante dal procedimento, maggiorate della maggior somma
tra interessi e rivalutazione. - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre,
in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non
riscosso le seconde.
CONCLUSIONE PER IL MINISTERO RESISTENTE: Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere
il ricorso perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e
accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.2023 docente di scuola primaria/infanzia, premesso Parte_1
di aver ripetutamente prestato servizio a tempo determinato, per più anni scolastici, alle dipendenze del resistente e di essere attualmente in ruolo presso l'IC Campomorone di Ceranesi, CP_1
richiamando la CCNL fondata sulla normativa ( art 526 dlgs 297/94) che prevede che al personale non di ruolo spetti il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo,
senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi e sottolineando come il resistente, in sede di ricostruzione della sua carriera avesse applicato CP_1
il CCNL relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, ha proposto azione per ottenere l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall' accordo sindacale del 4 agosto
2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre
2010 e conseguentemente il recupero degli scatti retributivi dovuti.
A riguardo la ricorrente ha dedotto come la rimodulazione delle posizioni stipendiali del CCNL prima richiamato comportasse la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato de 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CEE, indicando come lo stesso accordo del
4 agosto 2011 prevedesse che “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla
data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento
del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad
personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della
fascia retributiva “9 – 14 anni” clausola di favore, derogatoria della disciplina generale che, qualora non applicata ai dipendenti già in forza al 1.9.2010 avrebbe comportato la violazione del principio di parità di trattamento di cui alle predette fonti eurounitarie, non ravvisandosi ragioni oggettive a giustificazione di una differenziazione, neppure nel proprio caso, seppur entrata in ruolo successivamente, sempre in applicazione dei ricordati principi di generalissima portata.
Richiamando giurisprudenza comunitaria e interna a sostegno della propria tesi, la ricorrente ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il resistente, eccependo in primo luogo la prescrizione di tutti i CP_1
crediti di eventuale titolarità della ricorrente in data antecedente ai 5 anni precedenti la notifica del ricorso, nello stretto merito ribadendo la correttezza dell'avvenuta ricostruzione di carriera per il combinato disposto degli art 485 e 526 dlgs 297/94, norme che, rispettivamente prevedono, la prima,
il riconoscimento, ai precari, quale servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo, laddove i diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo, e la seconda, che “1. Al personale docente e educativo non di ruolo spetta il trattamento
economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, concludendo conformemente.
La controversia è stata trattata in più udienze, senza ritenuta necessità di istruttoria, essendo i presupposti di fatto della vicenda incontestati fra le parti e all'udienza del 20.11.2024 definita con lettura del dispositivo.
Alla luce della trattazione svolta, il ricorso proposto è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Ciò si afferma avuto riguardo e in adesione a quanto risultante dal consolidato orientamento giurisprudenziale eurounitario e interno richiamato da parte ricorrente nelle proprie difese alle cui motivazioni, per quanto non espressamente riportato, si rinvia.
Risulta ormai per costante giurisprudenza, infatti, riconosciuto, che ricostruzioni di carriera quale quella operata nel caso specifico della ricorrente, nel rispetto della strada tracciata dalla Corte di
Giustizia Europea in termini di necessaria parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, qualora non vi siano espresse ragioni obiettive di differenziazione che, nel caso di specie, neppure l'Amministrazione resistente ha individuato, si pongano in contrasto con le fonti comunitarie. Sul punto, si richiama in particolare, l'orientamento della Corte di Cassazione, ricordato anche da parte ricorrente nelle proprie difese, secondo il quale, fin dalla pronuncia n
22558/2016, l'anzianità di servizio dei precari va tutelata alla luce della clausola dell'Accordo
quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione,
che impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, con conseguente, dovuta disapplicazione dei CCNL che si pongono in senso contrario e che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento che nel caso si è venuta a creare, costituita da un trattamento deteriore dei docenti precari, rispetto a quelli di ruolo, in caso di titolarità di identica anzianità di servizio, rispetto alla conservata titolarità ad personam di un gradone stipendiale altrimenti venuto meno va quindi eliminata, come anche in tempi piu recenti ribadito dalla Suprema Corte ( cfr, tra le altre, Cass
11195/2022), non sussistendo neppure, in omaggio ai medesimi principi richiamati, una ragione per differenziare le posizioni dei precari in ragione del momento della loro immissione in ruolo ( cfr quale pronuncia rilevante su tali tematiche Cass 2924/2020) e dalla giurisprudenza di merito, anche di questo FO ( Cfr, in particolare, Corte di Appello di Genova, n 219/2018, pronuncia secondo la quale
“La disparità tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato rinvenibile nella
clausola di salvaguardia contenuta nel contratto collettivo nel 2011 non si fonda su una oggettiva
diversità delle prestazioni dedotte nei rapporti lavorativi (…). Alla luce dei criteri delineati dalla
sentenza CGUE Del Cerro Alonso, non pare dunque corretto affermare che la tutela dell'aspettativa
dei lavoratori a tempo indeterminato integri gli estremi della “ragioni oggettive”)
Premesso quanto precede, la ricorrente ha pertanto il diritto all'attribuzione delle fasce retributive rivedendo la ricostruzione di carriera operata dall'Amministrazione resistente, avendo la stessa maturato anche il conseguente diritto alle differenze retributive spettanti e relative al gradone contrattuale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia 9 – 14 anni, conformemente a quanto richiesto.
In merito alla quantificazione del dovuto, le parti sono addivenute ad un accordo contabile, sulla base di conteggio elaborato da parte ricorrente, che non vi sono ragioni per non recepire e che tiene conto anche della prescrizione quinquennale oggetto di eccezione di parte resistente.
Seguendo la tesi di parte ricorrente, accolta nella presente pronuncia, la avrebbe quindi Pt_1
maturato la fascia retributiva 9-14 il 1 gennaio 2021, alla medesima quindi essendo dovute le differenze retributive relative alla fascia precedente 3-8 ( pari a € 42,50 al mese oltre alla mensilità aggiuntiva) dal maggio 2018 fino al 31.12.2020, per un importo pari a complessivi € 1360,00
maggiorati della tredicesima e, quindi totali € 1464,46 , importo che va inoltre incrementato di accessori e quindi, per legge, della maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalle scadenze fino all'effettiva corresponsione, in tal senso concludendosi, come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte resistente va condannata al loro rimborso in favore della ricorrente, liquidate nella misura di cui al dispositivo e con distrazione in favore della difesa che ha reso la dichiarazione prevista dalla legge-
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione delle fasce retributive come richieste e,
conseguentemente, dichiara tenuta e condanna parte resistente a corrisponderle l'importo di
€1.464,46 con riferimento alla fascia retributiva spettante 3-8 per il periodo da maggio 2018 al
31/12/2020 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
Condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del processo che liquida in complessivi
€2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 20/11/2024
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito