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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 748 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to SCARFÒ STELLA Parte_1
appellante
E
con i funzionari Dott.ssa Tiziana Meligrana, Dott. Luca Controparte_1
US, Dott.ssa Rosaria Leuzzi, Dott. Vincenzo Parrello
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 149-1/2018, emessa il 19.11.2018 e notificata il 22.11.2018, recante l'importo complessivo di euro 3.016,50, a seguito di accertamento ispettivo della GdF
- a carico della società di PAPINI NC JOSEPH, sita in Tropea, Parte_1
Loc. Marina del Convento ed esercente l'attività di gestione di stabilimenti balneari, Insegna
“Blanca Beach - definito il 23.06.2017 n. 2017/VV108/03, con cui si contestava l'occupazione irregolare del sig. dal 1 giugno all'11 giugno 2017, per n. 11 Parte_2 giornate di lavoro effettivo, con violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015. Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso.
Quanto agli asseriti vizi formali – nello specifico, carenza di motivazione e omessa indicazione delle fonti di prova attestanti la violazione contestata - li ha ritenuti insussistenti e comunque ha rilevato che “essi non hanno precluso all'esponente l'articolazione di ampie e dettagliate difese: di talché non si coglie quale sarebbe stato il pregiudizio sofferto dall'opponente”.
Ha ritenuto “manifestamente inconsistente la doglianza di merito, secondo cui il US non stesse lavorando ma, introdottosi («di propria iniziativa») stesse compiere una mera dimostrazione delle proprie capacità, anziché autenticamente prestare la propria opera lavorativa in favore della compagine opponente, alla luce delle risultanze ispettive, secondo in cui egli è stato rinvenuto in orario aperto al pubblico nell'intento di preparare bevande dietro il bancone”.
Ha affermato, infine, che sono chiaramente illustrati i parametri di calcolo delle sanzioni applicate.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. il difetto di motivazione sui vizi formali;
2.l'omessa valutazione delle deposizioni dei testimoni, escussi nel corso del giudizio - di cui in sentenza non si fa menzione - che dimostrano gli assunti attorei e cioè che il US non era un dipendente, in quanto non era mai stato visto se non il giorno dell'ispezione intento a preparare un cocktail senza t-shirt con il logo dello stabilimento. Ha sottolineato che lo stesso
US aveva negato di essere un dipendente, affermando che all'atto del controllo stava preparando degli aperitivi per sé e per la propria ragazza in quanto amico dei proprietari. Con L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, perché infondato, richiamando le risultanze del verbale ispettivo.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 18.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. Fondata è la seconda censura con assorbimento della prima, in quanto conduce all'accoglimento del gravame.
Ed invero il giudice di prime cure ha del tutto omesso di esaminare le prove testimoniali, basando la motivazione su un generico richiamo alle conclusioni dell'ispezione della Guardia di Finanze, smentite dalle deposizioni dei testi escussi.
Dirimenti sono le dichiarazioni rese dallo stesso , il quale ha affermato che Parte_2 al momento dell'accesso ispettivo era dietro al bancone del bar, intento alla preparazione di un cocktail per se stesso e la sua ragazza ed in ragione del rapporto di amicizia con i soci
Pag. 2 di 4 titolari dello stabilimento, negando radicalmente di essere stato assunto quale lavoratore subordinato in data 1.6.2017 con mansioni di barista.
Tali affermazioni rinvengono supporto nelle propalazioni degli altri due testi.
, frequentatore abituale dello stabilimento, ha dichiarato di avere visto solo Controparte_2 il giorno dell'ispezione della Guardia di Finanza un signore, senza la t-shirt con il logo dello stabilimento, girare dietro al bancone per fare un cocktail, apprendendo successivamente che si trattava di . Parte_2
dipendente della società con mansioni di cassiera, ha escluso che il Controparte_3
US lavorasse nello stabilimento, precisando di essersi accorta della presenza di questo ragazzo, che non indossava alcuna divisa solo dopo l'arrivo della Guardia di finanza.
Per completezza si aggiunge che la dichiarazione di US, allegata all'accesso ispettivo, consiste in un modulo precompilato, in cui risultano barrate alcune crocette sui riquadri ivi presenti con l'aggiunta dell'affermazione “non lavoro in questo Lido”.
In conclusione, il quadro istruttorio non consente di affermare la sussistenza dell'occupazione irregolare posta alla base dell'illecito contestato di cui all'art. 3, comma 3,
D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015.
Per i motivi suesposti, la sentenza impugnata va riformata come da dispositivo.
2.Le spese del doppio grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 22.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 86/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della gravata sentenza, annulla l'ordinanza - ingiunzione opposta;
2.condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1314 per il primo grado ed in € 1458 per il secondo grado, oltre accessori come per legge con distrazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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