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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1619\2024 R.G.A.C. promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sofia Stagi, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, sito in Massa, viale Stazione n. 94; nei confronti di
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], P_
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi C.F._2
Bernacca, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Massa viale Stazione n.
14; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il presente procedimento ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi Pt_1
e i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in Massa il
[...] P_
giorno 4.01.1998, successivamente trascritto nel Registro di stato civile del Comune di
Massa, al n. 1, parte II serie A, Anno 1998, e dalla cui unione è nata a [...] il
20.03.1999, la figlia CF ad oggi maggiorenne ed Per_1 C.F._3
economicamente autosufficiente.
2. A dispetto di un iniziale disaccordo in ordine ai termini della separazione, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare, rassegnando congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini: “Piaccia all''III.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciare con sentenza la separazione personale dei SIg.ri e alle seguenti condizioni: Parte_1 P_
1) autorizzare in via definitiva i coniugi a vivere separati e liberi di fissare ove lo ritengano più opportuno la loro residenza, con l'accordo espresso che la SI.ra provveda a rilasciare la P_
casa di via Madonna del Leone n. 7, di proprietà della SI.ra (madre del SI. Parte_2
, ove entrambi i coniugi attualmente abitano, non oltre il giorno 30.09.2025; 2) stabilire Parte_1
che, ove la SI.ra non provveda al rilascio del predetto immobile nei termini formalizzati nel P_
presente accordo, la stessa corrisponderà a titolo di indennità di occupazione la somma di € 300,00 mensili alla legittima proprietaria dello stabile. Resta inteso che, a fronte del mancato rilascio del suddetto immobile da parte della SI.ra , la SI.ra resterà però P_ Parte_2
libera di agire autonomamente nelle sedi competenti ai fini di ottenere forzatamente la liberazione dell'immobile di sua proprietà; 3) dichiarare che il SI. continuerà a farsi carico in via Parte_1
esclusiva dei debiti familiari così come descritti nel ricorso introduttivo;
4) dichiarare che il SI. Pt_1
continuerà a farsi carico anche delle rate relative al finanziamento contratto il 12.12.2024 dalla SI.ra
per l'acquisto dell'autovettura Smart tg. FE266VX, veicolo in uso esclusivo alla SI.ra P_
, dell'importo mensile pari ad € 163,00, fino alla sua completa estinzione;
5) porre a P_ carico del SI. la somma mensile di € 300,00, (trecento,00) a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento per la SI.ra , somma annualmente rivalutata ex indici Istat, da versarsi a P_
mezzo bonifico bancario (alle coordinate iban già in possesso delle parti) entro il giorno 20 di ogni mese.
All'estinzione del finanziamento di cui al punto n. 4, il contributo al mantenimento per la SI.ra
[...]
verrà aumentato ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili. Le parti rinunciano ai termini per P_
Pag. 2 di 3 l'impugnazione. Spese compensate fra le parti”. All'esito, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Alla luce del disposto dell'art. 151 c.c. la domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso introduttivo la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto. Le condizioni concordate, nella loro portata obbligatoria, appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico e non contrarie all'interesse della prole e pertanto il Tribunale non può che disporre in conformità.
4. In considerazione del tenore del ricorso introduttivo, la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando la stessa diverrà procedibile, in accordo al disposto dell'art. 473bis.49 c.p.c.. In tale sede interverranno le statuizioni di legge in punto di spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente statuendo:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 P_
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Massa, il giorno 4.01.1998, successivamente trascritto nel Registro di stato civile del Comune di Massa, al n. 1, parte
II serie A, Anno 1998, in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate, autorizzandoli a vivere separati;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato;
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1619\2024 R.G.A.C. promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sofia Stagi, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, sito in Massa, viale Stazione n. 94; nei confronti di
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], P_
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi C.F._2
Bernacca, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Massa viale Stazione n.
14; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il presente procedimento ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi Pt_1
e i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in Massa il
[...] P_
giorno 4.01.1998, successivamente trascritto nel Registro di stato civile del Comune di
Massa, al n. 1, parte II serie A, Anno 1998, e dalla cui unione è nata a [...] il
20.03.1999, la figlia CF ad oggi maggiorenne ed Per_1 C.F._3
economicamente autosufficiente.
2. A dispetto di un iniziale disaccordo in ordine ai termini della separazione, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare, rassegnando congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini: “Piaccia all''III.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciare con sentenza la separazione personale dei SIg.ri e alle seguenti condizioni: Parte_1 P_
1) autorizzare in via definitiva i coniugi a vivere separati e liberi di fissare ove lo ritengano più opportuno la loro residenza, con l'accordo espresso che la SI.ra provveda a rilasciare la P_
casa di via Madonna del Leone n. 7, di proprietà della SI.ra (madre del SI. Parte_2
, ove entrambi i coniugi attualmente abitano, non oltre il giorno 30.09.2025; 2) stabilire Parte_1
che, ove la SI.ra non provveda al rilascio del predetto immobile nei termini formalizzati nel P_
presente accordo, la stessa corrisponderà a titolo di indennità di occupazione la somma di € 300,00 mensili alla legittima proprietaria dello stabile. Resta inteso che, a fronte del mancato rilascio del suddetto immobile da parte della SI.ra , la SI.ra resterà però P_ Parte_2
libera di agire autonomamente nelle sedi competenti ai fini di ottenere forzatamente la liberazione dell'immobile di sua proprietà; 3) dichiarare che il SI. continuerà a farsi carico in via Parte_1
esclusiva dei debiti familiari così come descritti nel ricorso introduttivo;
4) dichiarare che il SI. Pt_1
continuerà a farsi carico anche delle rate relative al finanziamento contratto il 12.12.2024 dalla SI.ra
per l'acquisto dell'autovettura Smart tg. FE266VX, veicolo in uso esclusivo alla SI.ra P_
, dell'importo mensile pari ad € 163,00, fino alla sua completa estinzione;
5) porre a P_ carico del SI. la somma mensile di € 300,00, (trecento,00) a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento per la SI.ra , somma annualmente rivalutata ex indici Istat, da versarsi a P_
mezzo bonifico bancario (alle coordinate iban già in possesso delle parti) entro il giorno 20 di ogni mese.
All'estinzione del finanziamento di cui al punto n. 4, il contributo al mantenimento per la SI.ra
[...]
verrà aumentato ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili. Le parti rinunciano ai termini per P_
Pag. 2 di 3 l'impugnazione. Spese compensate fra le parti”. All'esito, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Alla luce del disposto dell'art. 151 c.c. la domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso introduttivo la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto. Le condizioni concordate, nella loro portata obbligatoria, appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico e non contrarie all'interesse della prole e pertanto il Tribunale non può che disporre in conformità.
4. In considerazione del tenore del ricorso introduttivo, la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando la stessa diverrà procedibile, in accordo al disposto dell'art. 473bis.49 c.p.c.. In tale sede interverranno le statuizioni di legge in punto di spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente statuendo:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 P_
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Massa, il giorno 4.01.1998, successivamente trascritto nel Registro di stato civile del Comune di Massa, al n. 1, parte
II serie A, Anno 1998, in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate, autorizzandoli a vivere separati;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato;
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
Pag. 3 di 3