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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO-sezione III civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Rita Paola
Terramagra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13414/2022 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Ruvolo Ubaldo
Attrice
Contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Bommarito Giulia
Convenuto
E nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Francesco Paolo Molinelli
Terza chiamata
***
CONCLUSIONI: come da note conclusive e atti ivi richiamati.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 6.10.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
( di seguito anche ) n. q. di ente Controparte_3 CP_1
proprietario dell'edificio di edilizia popolare sito in , Piazzale Ignazio Calona CP_3
n. 5, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento, ex artt. 2051 e/o
2043 c.c., dei danni fisici (stimati in euro. 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria) patiti a seguito dell'incidente occorsole in data 31.10.2021, alle ore 11,00 circa, allorquando, nello scendere la rampa di scale del suddetto fabbricato, che collega il secondo piano al primo, giungendo al ballatoio intermedio, inciampava su una porzione di mattone in marmo crepato che, al suo passaggio, si staccava dal pavimento provocandone la caduta al suolo, a seguito della quale riportava: “frattura malleolo peronale sx”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, lo contestava la fondatezza della domanda, CP_1
e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, per esserne manlevato.
Autorizzatane la chiamata in giudizio, si costituiva la Assicurazione CP_2
contestando la fondatezza della domanda ed imputando esclusivamente alla condotta negligente dell'attrice la produzione dell'evento dannoso.
Chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto delle pretese azionate.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., assunti l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale, la causa, all'udienza cartolare del 23.1.2025, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
******
La domanda dell'attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio secondo il quale l'affermazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., quale quella invocata, richiede la prova del nesso causale tra il danno e l'evento e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica del sinistro, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi
2 presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (cfr., in tal senso, Cass. 2184/2021).
Residua a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno idoneo ad elidere il nesso causale e che può essere costituito o da un fatto naturale o dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
La condotta del danneggiato, in particolare, può rilevare in un duplice senso: o come fatto integrante fortuito, sovrapponendosi al modo di essere della cosa e ponendosi essa stessa all'origine del danno, interrompendo la serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. in motivazione, ex multis, Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 26524/2020 e Cass. n. 4035/2021); ovvero, in mancanza di tali caratteristiche, all'interno del paradigma dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Tanto premesso, facendo applicazione dei detti principi di diritto, si ritiene che l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non abbia provato la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Invero, sulla base delle prove costituite (i rilievi fotografici allegati in atti) e delle prove orali, non può ritenersi accertato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti dall'attrice nell'atto di citazione.
Nel corso dell'istruttoria è stata esaminata la teste le cui Testimone_1
dichiarazioni appaiono in tutto il loro carattere compiacenti, oltre che affette sia da contraddittorietà intrinseca che estrinseca.
Invero, nella narrazione dell'accaduto, la teste è incorsa in incoerenze e contraddizioni sia nell'ambito della stessa deposizione, che rispetto alle altre dichiarazioni rese
3 nell'immediatezza dei fatti ad accertatore della , che Controparte_4 CP_2
incidono negativamente sulla complessiva attendibilità della teste, infirmandone in modo globale e complessivo la credibilità (vedi all. n. 2 comparsa costituzione CP_2
.
[...]
Nelle dichiarazioni allegate dall'Assicurazione, riferiva che al Testimone_1
momento del sinistro: “…mi trovavo presso la mia abitazione quando udivo un tonfo proveniente dalla scala e le voci di una donna. Mi affacciavo e vedevo la sig. Parte_1
a terra davanti la mia porta. La signora mi raccontava che a causa di un buco nel pavimento del pianerottolo tra il 1° ed il 2° piano era inciampata, aveva perso
l'equilibrio ed era caduta.”
Nel corso dell'udienza istruttoria del 24.9.2024 la teste ha dichiarato: “Mi trovavo davanti la porta di casa mia, sul pianerottolo, allorchè ho assistito alla caduta della sig. ”. Parte_1
Ha quindi chiarito che l'espressione “ presso la mia abitazione” non doveva essere intesa come all'interno di casa sua, bensì davanti la porta di casa.
Nondimeno, se fosse stata davanti all'uscio di casa, non avrebbe avuto motivo di usare l'espressione “udivo un tonfo proveniente dalla scala” tipica di chi è a casa e sente un rumore provenire dall'esterno; né, se fosse stata sulla soglia, avrebbe avuto la necessità di affacciarsi sulle scale per meglio comprendere da dove provenissero le urla di dolore, dal momento che l'attrice secondo il suo racconto si trovava già davanti la sua porta.
Peraltro, se la si fosse trovata davanti la porta di casa sua, come affermato, non Tes_1
avrebbe mai potuto vedere la caduta, perché la vista sarebbe stata ostruita dalla rampa di scala che dal ballatoio conduce al primo piano, dove si trova la sua abitazione .
Non a caso, successivamente, ha corretto il tiro e ha precisato: “Io stavo pulendo
l'interruttore della luce posto accanto all'ascensore e da quella posizione ho assistito alla caduta. La sig. mi ha salutata mentre si accingeva a scendere le scale Parte_1
e mi sono girata proprio mentre cadeva”.
Tali ultime dichiarazioni, tuttavia, sono in contrasto, non solo con le precedenti dichiarazioni rese davanti al funzionario dell' , ma anche con quanto riferito CP_5
4 poco prima dalla stessa teste e con quanto dichiarato dalla in sede di Parte_1
interrogatorio formale allorchè ha riferito che “ La sig. era davanti alla porta Tes_1
del primo piano quando sono caduta” e non nei pressi dell'ascensore, che si trova di fronte alla rampa di scala che si diparte dal ballatoio dove la attrice sarebbe caduta.
Inoltre, dalle spontanee dichiarazioni rese dalla all emerge che le Tes_1 CP_5
modalità della caduta le sarebbero state riferite dalla attrice.
Davvero incredibile risulta poi l'affermazione della teste secondo la quale la Parte_1
sarebbe caduta giù per le scale fino a trovarsi davanti alla porta di casa sua.
Invero, la stessa attrice ha dichiarato di essere inciampata e di avere “ sbattuto nei gradini delle scale la gamba sinistra” e non di essere precipitata sulle scale.
In citazione, la dinamica del sinistro viene descritta nel senso che la dopo Parte_1
essere inciampata è rovinata al suolo, senza alcun riferimento a ruzzoloni lungo le scale, dai quali, peraltro, sarebbero derivate conseguenza ben più gravi della semplice frattura di una gamba.
Anche a ritenere che la sia precipitata giù per le scale, la sua corsa si sarebbe Parte_1
arrestata davanti alla porta ubicata alla sinistra dell'ascensore e raffigurata nelle fotografie in atti prodotte anche dall'attrice, mentre l'ingresso dell'abitazione della teste si trova di fronte alla porta predetta, alla destra dell'ascensore.
Ne segue che, non si comprende come la teste abbia potuto assistere alla caduta dell'attrice dalla posizione in cui si trovava atteso che – dopo averle mostrato le fotografie dei luoghi – la stessa ha precisato di “abitare nell'appartamento di fronte a quello raffigurato nella foto, e a destra dell'ascensore”.
Non può che ribadirsi pertanto, che, dall'esame delle riproduzioni fotografiche appare icto oculi impossibile che dall'appartamento della sig.ra fosse Testimone_1
visibile il punto in cui asserisce essere avvenuta la caduta, in quanto proprio la rampa di scale ivi posizionata occupa totalmente la visuale del ballatoio teatro del sinistro.
Incongruenze si colgono anche sulla causa che avrebbe provocato la caduta della
[...]
Pt_1
5 La predetta ha riferito in sede di audizione davanti ad “ inavvertitamente CP_5
mettevo il piede sinistro in una buca del pavimento, perdevo l'equilibrio e sbattevo nei gradini della scala la gamba sinistra”.
La teste , dopo avere riferito in sede stragiudiziale che era stata l'attrice a riferirle Tes_1
di essere inciampata su una buca, nel corso della sua deposizione in giudizio ha affermato “ Preciso che la lastra di marmo era lesionata e che si è rotta al momento del passaggio dell'attrice. Quindi si è sollevato un pezzo di marmo, sul quale la
[...]
è inciampata cadendo giù per le scale”, incorrendo in altra contraddizione. Pt_1
Sotto altro profilo, la dal canto suo ha affermato di essere a conoscenza della Parte_1
presenza della piccola lesione sul marmo ubicata in prossimità della ringhiera.
Entrambe le donne hanno ribadito che tutti i condomini e inquilini sono al corrente da anni dello stato di degrado in cui versava il ballatoio, perché salgono e scendono avvalendosi delle scale, al pari dell'attrice, la quale ha affermato che le condizioni delle scale necessitavano di urgente manutenzione reiteratamente comunicata all' CP_1
La teste ha dichiarato sul punto :” Anche la sig. era a conoscenza Tes_1 Parte_1
della lesione sul pavimento al pari di tutti i condomini dell'edificio che ribadisco versa in condizioni di manutenzione precaria e solo di recente l' sta provvedendo alla CP_1
sua manutenzione”.
La Suprema Corte ( Cass.17443/19 in tema di buche stradali) ) ha affermato che integra il caso fortuito, che interrompe il nesso causale tra cosa custodita ed evento di danno, la condotta del danneggiato quando questi sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente.
Ne consegue che il l' non risponde per la caduta della danneggiata, cagionata CP_1
dalla buca o dalla venatura o dal dissesto del ballatoio , dal momento che il fatto è avvenuto in pieno giorno e le condizioni erano immediatamente percepibili da chiunque, a maggior ragione dall'attrice che ha riferito di conoscere benissimo i luoghi per abitarvi e per avere svolto le funzioni di capo scala.
In definitiva, la circostanza che l'attrice fosse residente proprio nella scala A dell'edificio in cui si è verificato l'evento e, non da ultimo, la sua qualifica di capo
6 scala inducono a ritenere che la responsabilità dell'evento, lungi dal potere essere ascritta in capo all'ente convenuto, va invece addebitata alla stessa attrice, la quale, usando l'ordinaria diligenza, lo avrebbe certamente potuto evitare .
Si riportano sul punto le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale: “…sono stata nominata caposcala dell'edificio in cui abito da anni e che il mattone era crepato da tempo, non so definire quanto”.
Alla luce delle superiori dichiarazioni, è palese che l'anomalia del pianerottolo era ben conosciuta dall'attrice che – come dalla stessa dichiarato - usava ordinariamente le scale per salire e scendere pur in presenza dell'ascensore.
Orbene, sul punto è noto l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte secondo cui:
“ … Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. S.U. n. 20943/2022).
Nel caso di specie, alla luce dell'attività istruttoria espletata e della documentazione in atti, anche nell'ipotesi in cui l'evento si fosse verificato in conformità ai fatti narrati dalla , deve ritenersi che la sua condotta negligente ed incauta abbia interrotto Parte_1
il nesso causale tra la res e l'evento lesivo, assurgendo essa stessa a causa del danno.
7 L'attrice che conosceva perfettamente lo stato dei luoghi, avrebbe potuto certamente con maggiore prudenza ed attenzione, evitare l'evento.
Sotto altro profilo, considerata provata da tempo la presenza dell'anomalia del pianerottolo, deve ritenersi che la stessa non potesse costituire “insidia”, in quanto chiaramente visibile ed evitabile.
S'imponeva all'attrice di incedere con cautela e prudenza che, ove adottate avrebbero evitato la caduta, anche giovandosi della porzione inalterata del pianerottolo.
Nessun apporto probatorio alla tesi dell'attrice fornisce, poi – per le ragioni in narrativa
-la prova testimoniale, stante l'insanabile contrasto delle deposizioni rese dalla testimone ostativo al raggiungimento della certezza necessaria Testimone_1
alla decisione.
Non può, dunque, dirsi raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell convenuto . CP_6
Deve, quindi, ritenersi che l'evento sia attribuibile a caso fortuito consistente nella colpa della danneggiata che, con buona visibilità e conoscendo perfettamente i luoghi, adottando un comportamento ordinariamente cauto avrebbe potuto evitare la caduta, degradando così la cosa a mera occasione dell'evento.
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Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite (da liquidarsi secondo i valori medi di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 avuto riguardo al valore della domanda) vanno poste a carico dell'attrice e liquidate in favore dello di Palermo CP_1
nella misura di cui in parte dispositiva.
Vanno, invece, compensate quelle tra lo e la CP_1 Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposte da nei confronti del Parte_1 [...]
di con citazione notificata il 6 ottobre 2022. Controparte_3 CP_3
8 - CONDANNA l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfetarie, CPA e IVA;
- COMPENSA le spese di lite tra lo IACP di Palermo e la Controparte_2
Così deciso in Palermo il 12 giugno 2025
Il Giudice
Rita Paola Terramagra
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Rita Paola Terramagra, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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