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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giuseppe Di Salvo PRESIDENTE
Dott. Maurizio Manzi GIUDICE
Dott.ssa Cristina Pigozzo GIUDICE RELATORE
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 63721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019,
promossa da
[...]
(C.F./P.IVA ARe_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore SI. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87, ARe_2 presso lo studio dell'avv. C. Alessio Mauro, che lo rappresenta e difende insieme, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._1 in Roma, Piazza n. 3, presso lo studio dell'avv. Barbara Fiorentino e dell'avv.
1
Barbara Vivanti, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo/ recesso cooperativa
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.09.2024, le parti precisavano le conclusioni tramite note di trattazione scritta:
PARTE OPPONENTE “si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, previa reiezione della istanza di esecutorietà del d.i. n. 12818/2019, R.G. 33793/2019, Voglia accertare e dichiarare: - l'inammissibilità, la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni ed eccezioni sviluppate in narrativa, e
-nel merito, disporre la revoca, nullità, e/o invalidità del medesimo decreto ingiuntivo oggetto dell'odierno procedimento, perché infondato in fatto e in diritto, in particolare difettando le condizioni contrattuali e di legge poste a fondamento della domanda restitutoria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”
PARTE OPPOSTA: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, A) in via preliminare, concedere l'immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, B) nel merito, rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo Par opposto con condanna della al pagamento della somma di € 35.031,36 oltre gli interessi maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo con vittoria di spese e compensi professionali;
C) in via subordinata nel merito, condannare comunque la
Par
alla restituzione della somma di € 35.031,36 e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per i titoli di cui in narrativa e/o per ingiustificato arricchimento;
oltre gli interessi maturati dalla domanda all'effetto soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Posizione delle parti e fatti di causa:
2
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il
[...]
ARe_1
, chiedeva la revoca del decreto
[...]
ingiuntivo n. 12818/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 21 giugno 2019, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 35.031,36, oltre interessi come da domanda e le spese di procedura, in favore della SI.ra
, esponendo che: Controparte_1
-la SI.ra si riteneva creditrice del in forza della CP_1 ARe_1
disponibilità ottenuta dallo stesso alla restituzione della somma ingiunta, credito originato dalla mancata realizzazione dell'unità immobiliare oggetto di un contratto prenotazione alloggio stipulato con la Cooperativa, della quale era socia sin dal
2005;
-il decreto era nullo, in quanto reso in difetto di contraddittorio ed in violazione dell'art. 111 c.p.c., perché il procedimento monitorio non era stato instaurato nei confronti della di cui l'opposta era socia e della Fian 81 Controparte_2
Società Cooperativa, che era la titolare del contratto preliminare, o meglio della prenotazione d'alloggio, al momento della sottoscrizione avvenuta del 6/04/2011;
- vi era anche la carenza di legittimazione passiva da parte della , ARe_1
AR perché la SI.ra non aveva sottoscritto con la domanda di adesione a CP_1 socio e la prenotazione dell'alloggio, ma con altra Cooperativa;
-la domanda monitoria era pure inammissibile e infondata, perché basata su un
AR presunto riconoscimento di debito di , laddove proprio dal documento in questione si poteva desumere come vi fosse solo una mera disponibilità al rimborso delle somme, “senza che questo configuri un riconoscimento del debito”;
-il decreto ingiuntivo era comunque infondato anche per quando disposto dall'art. 7 della richiesta di prenotazione alloggio, dove veniva previsto che il socio avesse la facoltà di rinunziare al programma solo prima della sottoscrizione del contratto di prenotazione alloggio, invece avvenuta ad aprile del 2011 con la Cooperativa Fian
81: non vi era la possibilità di recedere ad nutum per il socio aderente, il quale aveva comunque le garanzie di cui all'art. 2932 cc.
-in via subordinata si eccepiva comunque l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo anche per quando disposto dalla domanda di adesione a socia del
2/08/2005, dove il socio aderente dava atto di essere a conoscenza che la
[...
[...]
[...]
[...]
[...]
si impegnava a restituire l'importo depositato a titolo di Controparte_3 deposito fruttifero, solo se l'appartamento fosse stato riassegnato;
per di più, il
Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14382 del 2019, aveva dichiarato la legittimità di tale previsione, ritenendola coerente con il fine di garantire l'equilibrio patrimoniale della cooperativa al fine del raggiungimento dello scopo mutualistico. Non essendovi stata nessuna riassegnazione, la domanda era infondata.
******
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la SI.ra , Controparte_1
contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie e rappresentando che:
- nel 2005, aveva aderito alla Cooperativa che si era impegnata alla realizzazione del programma edilizio B 42 , ed aveva versato un deposito ARe_3
fruttifero pari ad euro 35.031,36; dopo 9 anni, considerato che non era stata realizzata nessuna opera, aveva formulato la comunicazione con cui rinunciava al programma, intimando la restituzione delle somme;
-dopo vari solleciti, la in data 5/06/2018 proponeva all'opposta un ARe_1
piano di rientro per la restituzione della somma, proposta accettata con raccomandata del 24/07/2018: tale scambio di comunicazioni costituivano, a tutti gli effetti di legge, una proposta e la relativa accettazione, rappresentando perciò un contratto con effetti obbligatori, il cui mancato adempimento da parte della
Cooperativa era stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo;
-l'eccezione di difetto del contraddittorio era priva di pregio, considerando che: i)
l'obbligazione di restituzione delle somme versate era stata assunta esclusivamente AR della con la proposta del 5/06/2018; ii) la FIAN 81 Società Cooperativa era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 19/06/2014, essendo stata incorporata
AR per fusione con l'opponente in data 28/11/2014; iii) la partecipazione della
SI.ra alla era inconferente con il presente CP_1 Controparte_2
giudizio;
AR
-per quel che riguardava il presunto difetto di legittimazione passiva di , bastava sottolineare come la somma depositata nel lontano 2005, erano state effettivamente
AR incassate da , come dimostravano le quietanze di pagamento depositate;
inoltre,
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AR la fusione per incorporazione della Fian 81 nella , aveva determinato la successione dell'incorporante nei beni, diritti ed obblighi dell'incorporata;
-la scrittura del 5/06/2018, dove era stata apposta la formula di stile sulla non configurabilità del riconoscimento del debito, era comunque facente parte dell'accordo intercorso con la per cui era pacifico il diritto alla CP_2
restituzione degli importi alla opposta, importi conferiti per opere mai realizzate;
del resto, in ossequio all'art. 7 della prenotazione di alloggio, la socia aveva il diritto di rinunciare al programma edilizio, senza limiti di tempo o pagamenti di penali;
-non coglieva nel segno nemmeno l'interpretazione dell'art. 7 della richiesta di prenotazione alloggio, dove era prevista la sottoscrizione di un successivo accordo
(contratto di prenotazione alloggio), mai intervenuto tra le parti: ecco quindi che la aveva tempestivamente esercitato il diritto di recedere dal programma, CP_1 proprio perché il contratto di prenotazione non era stato sottoscritto. L'opponente aveva giocato sull'equivoco e prenotazione alloggio>, ma era evidente che l'interpretazione resa era del tutto illogica, prevedendo in sostanza la possibilità di recedere solo prima della sottoscrizione del documento dove tale possibilità era prevista. Nella realtà dei fatti,
l'opposta aveva versato oltre 35.000,00 euro nel 2005, laddove a distanza di oltre 10 anni nessuna opera era stata realizzata: il diritto al recesso e alla restituzione dell'importo versato era più che giustificato;
, secondo l'opponente, l'ultimo capoverso della domanda di adesione a , CP_4 Pt_4
sottoscritta nel 2005, prevedeva il diritto alla restituzione della somma solo nel caso di riassegnazione dell'alloggio, circostanza non verificatasi, per cui il diritto della sarebbe stato infondato. Invece, non poteva non evidenziarsi come la CP_1
domanda di adesione a socio fosse stata ampiamente superata dalla successiva scrittura del 2011 di richiesta di prenotazione alloggio, dove non vi sono inserite nessun tipo di limitazioni per la restituzione delle somme. Le due scritture facevano riferimento a due momenti diversi del programma edilizio e regolavano due rapporti giuridici diversi: la domanda di adesione a socio regola il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa, mentre la richiesta di prenotazione era relativa al rapporto di scambio relativo alla compravendita. E ciò era confermato anche dalla circostanza che mentre al momento dell'adesione le somme erano state
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imputate a deposito fruttifero, nella successiva scrittura del 2011 le stesse somme erano state imputate ad acconto per la successiva acquisizione dell'alloggio.
Concludeva chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione.
******
Con ordinanza del 17/05/2020, il Tribunale dichiarava non sussistenti i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. In esito al deposito delle memorie, essendo stata ritenuta inammissibile la prova orale richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni differimenti, le parti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15.07.2024.
MOTIVI della DECISIONE
1) decidendum Pt_5
Preliminarmente deve ritenersi che la causa sia di competenza della sezione specializzata attenendo a restituzione di somme versate in ragione di rapporto mutualistico. Pertanto, deve essere disposta la correzione e la riassegnazione nel registro pertinente.
Con la presente iniziativa giudiziaria, l'opponente si propone di far revocare il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, sul presupposto che vi fosse difetto del contraddittorio e che non avesse la legittimazione passiva. Nel merito, la domanda monitoria era comunque infondata perché il recesso dal piano edilizio era stato intempestivo e la restituzione delle somme, in caso di rinuncia al programma, poteva avvenire solo se l'alloggio fosse stato riassegnato.
L'opposta ritiene invece strumentali le eccezioni processuali avanzate dal
, posto che la Cooperativa Fian 81 era stata incorporata proprio in ARe_1
AR ; nel merito, che il titolo posto a base del decreto ingiuntivo era costituito dall'accordo intercorso tra le parti attraverso lo scambio della proposta transattiva del 5/06/2018 e della successiva accettazione in data 24/07/2028, accordo che superava le precedenti pattuizioni.
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2) Onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass.
Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I,
13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
3) Sulle eccezioni di difetto di contraddittorio e di carenza di legittimazione passiva sollevate dal ARe_6
AR
, il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in difetto di
[...]
contraddittorio, perché avrebbe dovuto essere attivato anche nei confronti della
Cooperativa Fian 81, controparte del contratto di iscrizione a socio del 2/08/2005, nonchè della Vi sarebbe quindi anche la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, perché il legittimo titolare della posizione giuridica resistente sarebbe stata la Cooperativa Fian 81.
Tali eccezioni sono infondate.
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Dalla lettura della visura camerale della Cooperativa Fian 81 (all. n. 3 fascicolo parte opposta), risulta che l'ente sia stato cancellato in data 19/06/2014, per essere stata incorporata nella società Controparte_5
.
[...]
A seguito della fusione per incorporazione, il è subentrato in tutti i ARe_1
rapporti sostanziali facenti capo in precedenza alla noto Controparte_6
essendo che la società che risulta incorporante assume i diritti e gli obblighi della società partecipante all'operazione, proseguendone tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504 bis c.c.).
AR
è quindi pienamente legittimata a resistere alle richieste avanzate dalla SI.ra con il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
Per quel che riguarda la , essa non assume alcun rilievo Controparte_2 processuale, essendo irrilevante i rapporti esistenti tra la medesima e l'opposta.
4) Sulla fondatezza del decreto ingiuntivo
Con domanda di ammissione alla Società Cooperativa Fian 81 a r.l., la SI.ra
, in data 2/08/2005, chiedeva di essere iscritta quale socia, al fine Controparte_1
di poter partecipare al programma di costruzione alloggi B 42 Stagni di Ostia.
Dichiarava di essere disposta alla costituzione di un deposito fruttifero che, al momento della sottoscrizione della richiesta di prenotazione alloggio, sarebbe stato trasformato in anticipo sul corrispettivo di assegnazione o cessione dell'alloggio, con estinzione del detto deposito.
Inoltre, dichiarava di essere a conoscenza che- nel caso avesse rinunciato al programma edilizio- avrebbe avuto diritto alla restituzione del deposito fruttifero, ma solo se l'appartamento fosse stato riassegnato.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, la SI.ra versava a titolo di CP_1
deposito la somma di euro 16.225,00, somma che nel corso degli anni sarebbe stata incrementata fino ad un ammontare complessivo di euro 35.031,36.
In data 6/04/2011, l'opposta sottoscriveva la richiesta di prenotazione alloggio, dove veniva indicato come i lavori edili sarebbero presumibilmente iniziati nel mese di gennaio 2012 e che sarebbero durati – sempre presumibilmente- per ventiquattro mesi.
Considerato che nessuna opera era stata posta in essere, in data 14/10/2014 la SI.ra si determinava ad inviare una comunicazione alla Cooperativa Fian 81, con CP_1
8
la quale rappresentava la volontà di rinunziare al programma oggetto della richiesta di prenotazione di alloggio;
chiedeva al contempo la restituzione dell'importo versato.
Nel febbraio del 2017, non avendo ricevuto riscontro alla precedente richiesta, nel procrastinarsi dell'inoperatività del progetto edilizio, mai realizzato, la SI.ra CP_1
ribadiva la propria volontà di rinunciare al programma edilizio e il proprio diritto alla restituzione di quanto versato.
Con raccomandata a mano, anticipata via e-mail, in data 5/06/2018,
[...]
in persona del vicepresidente Controparte_7 del Consiglio di Amministrazione, SI. si dischiarava disponibile “al Persona_1
fine di evitare futuri contenziosi, a procedere al rimborso delle somme versate per il programma edilizio di cui all'oggetto- senza che questo configuri un riconoscimento del debito.”. Sempre nella comunicazione, si indicava che
“Procederemo, pertanto, al versamento dell'importo di € 35.031,36 con le seguenti modalità: n. 6 rate mensili da € 5.000 dal 30/09/2018 al 28/02/2019; n. 1 rata da e
5.031 entro il 31/03/2019”. (all. n. 1 fascicolo parte opposta).
A fronte di tale proposta, la SI.ra – con comunicazione del 24/07/2018, CP_1 rispondeva “…..Con riferimento alla vostra comunicazione del 05/06/2018,
Prot.N.0012765, avente pari oggetto, con la presente vi comunico personale accettazione del piano di rientro in base al quale mi rimborserete dal 30/09/2018 al
31/03/2019 deposito fruttifero da me versato nella misura di 35.031,36. Tuttavia, nel piano di rientro inviatomi non vi è traccia degli interessi del 2,5% annui maturati sul deposito fruttifero versato, che potrete rimborsare in n. 2 rate a datare dal 30/04/2019” (all. n. 2 fascicolo parte opposta). AR Con e-mail dell'1/08/2018, così rispondeva alla richiesta degli interessi avanzata dalla “Francesca ecco il prospetto contabile con accredito di CP_1
interessi a tuo favore. Ti prego di mandare email con cui accetti il piano di rientro da noi proposto in data 5/06/2018 così calendarizziamo i pagamenti” (all. n. 2, memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c., fascicolo parte opposta).
A stretto giro, interveniva la nuova accettazione da parte della SI.ra , che CP_1 replicava “grazie per il prospetto inviato e con la presente ti comunico di accettare integralmente il piano di rientro da voi proposto con rate a partire dal 30/09/2018”
9
(e-mail del 6/08/2018, all. n. 3, memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c., fascicolo parte opposta).
La determinazione della Cooperativa di impegnarsi a rendere le somme versate dall'opposta, emerge in tutta evidenza anche dalla successiva e-mail del 5/10/2018
(all. n. 4, memoria 183, coma 6, n.2, c.p.c., fascicolo parte opposta), dove la
Cooperativa si preoccupa di rassicurare la SI.ra sul mancato pagamento CP_1 della prima rata del piano di rientro, cosi precisando “ Buongiorno , con CP_1
riferimento alla rata di rimborso scaduta il 30/09/2018, come da piano di rientro,
La informiamo che non ci è ancora stato possibile far fronte all'impegno preso in quanto le previsioni di entrata dei soci non sono state dagli stessi rispettate. Ci auguriamo di provvedere entro il 20 ottobre p.v.”.
Ecco, quindi, che dalla documentazione in allegata, completata con il deposito effettuato in sede di memorie istruttorie, emerge come alla proposta transattiva
AR formulata da , l'opposta rispondeva accettandola: così concretizzando il tipico scambio tra proposta e accettazione, configurando quindi il ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 c.c
Non rileva, in proposito, l'eccezione sollevata dalla secondo la quale la CP_2
comunicazione del 5/06/2018 non costituirebbe un riconoscimento del debito.
Ed infatti, insegna la Corte di Cassazione come “L'espressione <al fine di pervenire alla definizione della questione> è espressione che non manifesta
l'intenzione di riconoscere un debito, quanto piuttosto di transigere una controversia. La differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, ma dovremmo dire tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto, sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito è, per così dire, astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass. 2251/1978). Così che l'espressione < al fine di pervenire alla definizione della questione>, che è il criterio interpretativo invocato dalla stessa ricorrente come indice della natura confessoria dell'atto, contiene invece un chiaro riferimento alla preesistente questione, e dunque manifesta la volontà di definirla transattivamente. Ciò detto, trattandosi di proposta di transazione, come ogni proposta volta a concludere un contratto, era revocabile
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sino a che non si fosse concluso il contratto (art. 1328 c.c.) ossia fino a che al proponente non fosse giunta l'accettazione del destinatario” (Cass. n. 38941/2021). AR Pertanto, la comunicazione formulata dall' in data 5/06/2018 costituisce una tipica proposta transattiva, facendo esplicito riferimento alla volontà di evitare il contenzioso che si sarebbe generato dalla mancata restituzione dell'importo versato come deposito fruttifero, più volte sollecitata dalla SI.ra a causa della CP_1
circostanza che il piano edilizio non era stato realizzato.
L'accordo così raggiunto tra le parti era, dunque, idoneo a sorreggere la richiesta di decreto ingiuntivo intrapreso dalla SI. . CP_1
Le eccezioni sollevata dalla Cooperativa circa 1) la tempestività della rinuncia al programma edilizio di cui al punto 7 della richiesta di prenotazione alloggio, e 2) la impossibilità di restituire le somme perché l'alloggio non era stato riassegnato di cui all'ultimo capoverso della domanda di adesione a socio, sono infondate.
Ed infatti, l'avvenuto accordo inter-partes, non smentito nella sostanza dalla
Cooperativa opponente, ha ampiamente superato le precedenti pattuizioni contrattuali, cosicché è diritto della SI.ra ottenere il rimborso di quanto CP_1 versato a titolo di deposito fruttifero, stante la mancata realizzazione dell'alloggio.
Inconferente sul punto si pone la sentenza del Tribunale di Roma n. 14382/2019 AR depositata dall' : in quella fattispecie, non si era in presenza di un accordo transattivo concluso tra le parti.
Le pretese irregolarità causate al patrimonio della Cooperativa in violazione del principio di pari trattamento, potranno essere- ove mai verificate- oggetto di altro e diverso giudizio.
4) Conclusioni
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, dunque, avendo la SI.ra CP_1
provato di essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile e, per
[...] contro, non avendo l'opponente contestato la genuinità e la correttezza del contratto formalizzato attraverso lo scambio della corrispondenza sopra enucleata,
l'opposizione spiegata dal ARe_7
deve essere rigettata, ed il decreto ingiuntivo
[...]
opposto deve essere confermato, con conseguente accertamento della sua definitiva esecutività.
11
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone la riassegnazione della presente causa alla competenza collegiale della sezione specializzata trattandosi di richiesta di rimborso di versamenti versati in ragione del rapporto cooperativo mutualistico;
2) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 12818/2019, Rg.
33793/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 21 giugno 2019, con conseguente conferma dello stesso ed accertamento della sua definitiva esecutività;
3) Condanna il ARe_7
alla refusione, in favore della SI.ra , delle
[...] Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 oltre oneri come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 08.04.2025.
Il Giudice estensore
D.ssa Cristina Pigozzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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